Sentenza 10 luglio 2008
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2008, n. 19042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19042 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
ENTE REGISTRAZIONE ESENTED 19042/00 ES REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 15994/04 Cron..19042. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere Ud. 27/05/08 ConsigliereDott. Maria Rosaria SAN GIORGIO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato ST PATRONI GRIFFI, difeso dall'avvocato BARBERA GIOACCHINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, elettivamente tetu dell'or. R. Cisciple difeso dagli avvocati LANZA ROSSANA, LUISA AMORUSO, giusta delega in atti;
controricorrente 2008 avverso la sentenza n. 2455/04 del Giudice di pace di 975 -1- BARI, depositata il 28/04/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/08 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione (2° motivo). -2- R.G.15994-04-ud.27.5.08 Pres. Mensitieri-Rel. Malzone Oggetto:oppos.verbale contestazione violazione C.d.S.- decurtazione dei punti della patente-impugnbilità-condizione Fatto e diritto Con ricorso depositato il 28.11.03 GG LL proponeva opposizione al verbale n. 120347 elevato dalla Polizia Municipale di Bari il 20.11.03 per violazione dell'art. 141,co 3 e 8,C.d.S.,in quanto la contestazione dell'infrazione era avvenuta a conclusione delle indagini espletate a seguito di sinistro stradale tra due autovetture in modo generico e la decurtazione del punteggio era di dieci punti,essendo l'infrazione avvenuta nei tre anni dal conseguimento della patente di guida. Il giudice di pace di Bari,sentite le parti,con sentenza n.9054/03,depositata il 28.4.04, rigettava il ricorso. Rilevava il primo giudice che i verbalizzanti, a seguito della ricostruzione del sinistro, verificatosi in Bari, alla stessa data del 20.11.03, all'incrocio fra due strade, e nel quale era rimasto coinvolta l'auto del ricorrente, verificando la posizione dei mezzi coinvolti,i danni riportati dalle due autovetture,le tracce sulla sede stradale e le dichiarazioni scritte, avevano considerato che entrambi i conducenti avevano omesso di adeguare la velocità alla situazione dei luoghi. Per la cassazione della decisione ricorre il GG esponendo due motivi: 1)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le modalità di accertamento dell'infrazione; 2)violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e difetto di motivazione in ordine alla sanzione accessoria. Resiste con controricorso il Comune di Bari. meritaIl primo motivo di ricorso accoglimento.Ben vero, l'impugnata sentenza si fonda su di una motivazione meramente apparente circa il mancato adeguamento alle condizioni del traffico della velocità con cui procedeva l'auto condotta dal ricorrente, in quanto non spiega le modalità del sinistro e la ragione per la quale la dichiarazione rilasciata dallo stesso oppopnente di procedere a circa 50 km/h fosse inadeguata in relazione alla situazione dei luoghi ovvero sia non credibile. La decurtazione dei punti dalla patente a seguito di accertamento di in frazione al codice della strada,è irrogata,a sensi dell'art. 126 bis stesso codice,come modificato ex art.44 d.l.n.226/06,conv.in legge n.286/06, dall'autorità centrale proposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta.Ne consegue che il verbale di accertamento nella parte riguardante la decurtazione dei punti della patente non è impugnabile immediatamente, in quanto il medesimo contiene solo un preavviso dell'applicazione di tale sanzione accessoria al definitivo accertamento dell'infrazione addebitata. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione,ad altro giudice di pace di Bari.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Bari. Così deciso in Roma addì 27.5.08. Il Consigliere relatore Il IL CANCELLIERECT Gren's Melan Dott.sea Dorntelja D'Anna Roma, 10LUG. 2008 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CI