Sentenza 26 gennaio 1982
Massime • 2
Il rapporto assicurativo antinfortunistico si costituisce ipso iure ove ricorrono le condizioni oggettive e soggettive indicate dalla legge che prevede (art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) in modo tassativo quelle attività il cui Esercizio, da parte dei lavoratori che vi sono addetti anche temporaneamente, è individuato, con presunzione assoluta, come fonte di rischio specifico in danno di costoro, talché la prova attinente all'entità del rischio stesso può avere Rilevanza al solo fine della quantificazione del premio secondo i criteri dettati dal primo comma dell'art. 14 del d.m. 10 dicembre 1971, e non anche al fine dell'esclusione di detto rapporto.*
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto dai commi primo e quarto dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nelle parti in cui considera gli impianti ed apparecchi elettrici fonti di rischio, ai fini della Costituzione del rapporto assicurativo antinfortunistico, in ogni caso, ivi compreso quello in cui il pericolo di danno per il lavoratore sia assolutamente remoto) in quanto l'insorgere di tale rapporto è pur sempre condizionato dall'esistenza di un rischio specifico, anche se minimo, cui è esposto esclusivamente il personale addetto a siffatti strumenti e non anche a qualsiasi lavoratore dell'impresa presso la quale i macchinari siano in uso ed, inoltre, l'entità del premio è proporzionale a quella del rischio.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1982, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1982 |
Testo completo
Il rapporto assicurativo antinfortunistico si costituisce ipso iure ove ricorrono le condizioni oggettive e soggettive indicate dalla legge che prevede (art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) in modo tassativo quelle attività il cui Esercizio, da parte dei lavoratori che vi sono addetti anche temporaneamente, è individuato, con presunzione assoluta, come fonte di rischio specifico in danno di costoro, talché la prova attinente all'entità del rischio stesso può avere Rilevanza al solo fine della quantificazione del premio secondo i criteri dettati dal primo comma dell'art. 14 del d.m. 10 dicembre 1971, e non anche al fine dell'esclusione di detto rapporto.*