Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1972
Art. 2. (Rapporti patrimoniali)

Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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