Versione
1 gennaio 1972
1 gennaio 1972
Art. 2. (Rapporti patrimoniali)
Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.
Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2005, n. 6649Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AT WA, BR LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO, che li difende, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro ET LI, CÒ IA ASSUNTA; - intimati - e sul 2^ ricorso n. 23858/01 proposto da: ET LI, CÒ IA ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio …Leggi di più...
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