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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1345 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Cassiano e Pasqualino Parte_1
Gallo, presso il cui studio, in Rende (CS), via IV Trav. Kennedy n. 26, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Testa, presso il cui studio, in Cosenza, via Monte Santo n. 25, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 113/2023 R.D.I. (n. 139/2023 R.G.A.C.) emesso il 26.01.2023 – corrispettivo servizio idrico;
conclusioni delle parti: all'udienza del 5 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione: in via preliminare: - atteso che il credito asseritamente vantato dall'opposta si basa su mere fatture e, in ogni caso, considerata la totale ed assoluta incertezza del presunto credito per tutti i motivi esposti e che la presente opposizione si basa su prova scritta e comunque di pronta soluzione, qualora richiesto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: - accertare e dichiarare che la somma di € 7.492,50 non è dovuta dal Sig. per tutti i motivi di cui in Parte_1 narrativa qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e di conseguenza dichiarare nullo, ovvero annullare, ovvero revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2023 del Tribunale di Cosenza, emesso in data 25.01.2023 e pubblicato il 26.01.2023; - accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione totale e/o parziale dell'asserito diritto di credito che sarebbe vantato dalla società opposta;
- con vittoria di spese e compenso professionale distratti in favore dei sottoscritti procuratori”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice designato, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite”. 1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo di € 7.492,50, oltre accessori e spese, corrispettivo portato da n. 13 fatture (emesse dal 2018 al 2022) insolute per fornitura e servizi idrici, deducendo a motivi, nell'ordine, (a) l'obiettiva esorbitanza, per utenza pacificamente domestica, del consumo, per il solo periodo dal 21 marzo al 29 agosto 2018, di mc 2201, per € 4.965,00, (b) l'intervenuta prescrizione delle fatture 2018, 2019 e 2020, (c) in ogni caso, l'inidoneità della fattura e del solo estratto autentico notarile a comprovare il credito;
invocando, in ipotesi, l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei consumi effettivi, rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, rappresentava che, per i contratti di CP_2 somministrazione di cui non obbligatoria la forma scritta, le fatture elettroniche inviate del Sistema di Interscambio rappresentavano prova idonea del credito, imputando all'opponente il difetto di segnalazione del guasto che aveva determinato il consumo anomalo nel 2018, evidentemente risolto dallo stesso utente, siccome le successive fatture congrue con i consumi di una utenza domestica;
produceva atto interruttivo della prescrizione, instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, e rassegnando altresì le suestese conclusioni. Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, ed assegnati, prima, il termine per la mediazione, infruttuosa, e, all'esito, quelli di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (vecchio rito, in ragione del deposito del ricorso monitorio prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), è stata ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, della ctu compulsata dall'opponente, e, all'udienza del 5 novembre 2024, la causa è stata trattenuta a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome parzialmente fondata, deve essere accolta per quanto di ragione, con conseguente riduzione a giustizia della pretesa creditoria ingiunta. Le ragioni dell'opponente riguardano, segnatamente, le fatture n. 41707 del 26.11.2018, per € 4.965,00 (di cui peraltro neppure documentato l'invio in SdI), ed altresì n. 20173 del 12.07.2019, per € 1.011,50, che attestano consumi obiettivamente abnormi rispetto ad una utenza idrica pacificamente domestica, evenienza riconosciuta dalla stessa opposta, che addebita però all'odierno opponente la mancata comunicazione, presumendo altresì un guasto per perdita occulta poi risolto di sua sponte dall'utente. L'assunto non può, in evidenza, essere condiviso, semplicemente perché ribaltato dalla giurisprudenza di legittimità, con l'affermazione che, “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica, e nell'ipotesi (come quella alla odierna attenzione, ndr) in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (eventualmente derivante da perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass. n. 24904/2021).
2 Per i giudici di legittimità, invero, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, magari a distanza di mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve invece avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta; nondimeno, l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali. Ergo, non può pretendere il pagamento di consumi di cui non ha CP_2 segnalato la palese anomalia - poiché obiettivamente abnormi, per una utenza domestica, gli addebiti nelle bollette n. 41707/2018 e 20173/2019 di consumi, dal 21 marzo 2018 al 30 marzo 2019, per quasi 6 mila Euro -, addossando l'onere di attivazione di un suo obbligo all'utente, e così lucrando sulla sua inerzia. L'importo ingiunto va quindi decurtato della somma di € 5.976,50, di cui alle ridette fatture n. 41707/2018 e 20173/2019. Per tutte le altre, che portano consumi congrui per una utenza domestica, vale invece la regola di presunzione di regolare funzionamento del contatore, evenienza che, invero, l'opponente non ha neppure contestato, limitandosi a censurare genericamente l'inidoneità probatoria delle fatture, ed altresì ad eccepire la prescrizione biennale delle bollette 2019 e 2020. Sotto il primo profilo, la contestazione generica non assolve all'onere dell'utente di paventare quantomeno il non corretto funzionamento del misuratore dei consumi, di fronte a consumi congrui, in ragione dell'indirizzo ermeneutico sul punto della giurisprudenza (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022). In relazione al secondo motivo, la prescrizione biennale risulta interrotta dalla diffida al pagamento di cui documentata la ricezione, all'indirizzo di residenza dell'opponente, da parte di soggetto qualificatosi “suocero”; al riguardo, la produzione del certificato di famiglia, nel quale (ovviamente) non compare il suocero, non può escludere la presenza occasionale del soggetto presso l'abitazione del ricevente, evenienza che, in base alle regole degli atti recettizi, assevera l'esito positivo dell'invio dell'atto interruttivo. Quindi, il non può esimersi dal pagamento delle altre bollette oggetto di Parte_1 causa (per inciso: l'opposizione è giudizio di accertamento del credito, a prescindere dal provvedimento monitorio), ossia le nn. 25718/2019 (€ 181,00), 9574/2020 (€ 62,00), 46799/2020 (€ 271,00), 71847/2020 (€ 71,00), 26220/2020 (€ 60,00), 2278/2021 (€ 126,00), 23045/2021 (€ 86,00), 45837/2021 (€ 139,00), 59296/2021 (€ 87,00), 9960/2022 (€ 213,00), 25069/2022 (€ 73,00), 43040/2022 (€ 245,00) e 53282/2022 (€ 72,00), per complessivi € 1.686,00. La reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
3 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 113/2023 R.D.I. (n. 139/2023 R.G.A.C.) emesso il 26.01.2022, siccome portante una pretesa creditoria inesatta;
- accerta e dichiara che il credito effettivo ammonta ad € 1.686,00, e, quindi, condanna
al relativo pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza al saldo;
[...]
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 19 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1345 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Cassiano e Pasqualino Parte_1
Gallo, presso il cui studio, in Rende (CS), via IV Trav. Kennedy n. 26, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Testa, presso il cui studio, in Cosenza, via Monte Santo n. 25, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 113/2023 R.D.I. (n. 139/2023 R.G.A.C.) emesso il 26.01.2023 – corrispettivo servizio idrico;
conclusioni delle parti: all'udienza del 5 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione: in via preliminare: - atteso che il credito asseritamente vantato dall'opposta si basa su mere fatture e, in ogni caso, considerata la totale ed assoluta incertezza del presunto credito per tutti i motivi esposti e che la presente opposizione si basa su prova scritta e comunque di pronta soluzione, qualora richiesto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: - accertare e dichiarare che la somma di € 7.492,50 non è dovuta dal Sig. per tutti i motivi di cui in Parte_1 narrativa qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e di conseguenza dichiarare nullo, ovvero annullare, ovvero revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2023 del Tribunale di Cosenza, emesso in data 25.01.2023 e pubblicato il 26.01.2023; - accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione totale e/o parziale dell'asserito diritto di credito che sarebbe vantato dalla società opposta;
- con vittoria di spese e compenso professionale distratti in favore dei sottoscritti procuratori”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice designato, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite”. 1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo di € 7.492,50, oltre accessori e spese, corrispettivo portato da n. 13 fatture (emesse dal 2018 al 2022) insolute per fornitura e servizi idrici, deducendo a motivi, nell'ordine, (a) l'obiettiva esorbitanza, per utenza pacificamente domestica, del consumo, per il solo periodo dal 21 marzo al 29 agosto 2018, di mc 2201, per € 4.965,00, (b) l'intervenuta prescrizione delle fatture 2018, 2019 e 2020, (c) in ogni caso, l'inidoneità della fattura e del solo estratto autentico notarile a comprovare il credito;
invocando, in ipotesi, l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei consumi effettivi, rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, rappresentava che, per i contratti di CP_2 somministrazione di cui non obbligatoria la forma scritta, le fatture elettroniche inviate del Sistema di Interscambio rappresentavano prova idonea del credito, imputando all'opponente il difetto di segnalazione del guasto che aveva determinato il consumo anomalo nel 2018, evidentemente risolto dallo stesso utente, siccome le successive fatture congrue con i consumi di una utenza domestica;
produceva atto interruttivo della prescrizione, instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, e rassegnando altresì le suestese conclusioni. Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, ed assegnati, prima, il termine per la mediazione, infruttuosa, e, all'esito, quelli di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (vecchio rito, in ragione del deposito del ricorso monitorio prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), è stata ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, della ctu compulsata dall'opponente, e, all'udienza del 5 novembre 2024, la causa è stata trattenuta a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome parzialmente fondata, deve essere accolta per quanto di ragione, con conseguente riduzione a giustizia della pretesa creditoria ingiunta. Le ragioni dell'opponente riguardano, segnatamente, le fatture n. 41707 del 26.11.2018, per € 4.965,00 (di cui peraltro neppure documentato l'invio in SdI), ed altresì n. 20173 del 12.07.2019, per € 1.011,50, che attestano consumi obiettivamente abnormi rispetto ad una utenza idrica pacificamente domestica, evenienza riconosciuta dalla stessa opposta, che addebita però all'odierno opponente la mancata comunicazione, presumendo altresì un guasto per perdita occulta poi risolto di sua sponte dall'utente. L'assunto non può, in evidenza, essere condiviso, semplicemente perché ribaltato dalla giurisprudenza di legittimità, con l'affermazione che, “in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica, e nell'ipotesi (come quella alla odierna attenzione, ndr) in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (eventualmente derivante da perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass. n. 24904/2021).
2 Per i giudici di legittimità, invero, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, magari a distanza di mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve invece avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta; nondimeno, l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali. Ergo, non può pretendere il pagamento di consumi di cui non ha CP_2 segnalato la palese anomalia - poiché obiettivamente abnormi, per una utenza domestica, gli addebiti nelle bollette n. 41707/2018 e 20173/2019 di consumi, dal 21 marzo 2018 al 30 marzo 2019, per quasi 6 mila Euro -, addossando l'onere di attivazione di un suo obbligo all'utente, e così lucrando sulla sua inerzia. L'importo ingiunto va quindi decurtato della somma di € 5.976,50, di cui alle ridette fatture n. 41707/2018 e 20173/2019. Per tutte le altre, che portano consumi congrui per una utenza domestica, vale invece la regola di presunzione di regolare funzionamento del contatore, evenienza che, invero, l'opponente non ha neppure contestato, limitandosi a censurare genericamente l'inidoneità probatoria delle fatture, ed altresì ad eccepire la prescrizione biennale delle bollette 2019 e 2020. Sotto il primo profilo, la contestazione generica non assolve all'onere dell'utente di paventare quantomeno il non corretto funzionamento del misuratore dei consumi, di fronte a consumi congrui, in ragione dell'indirizzo ermeneutico sul punto della giurisprudenza (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022). In relazione al secondo motivo, la prescrizione biennale risulta interrotta dalla diffida al pagamento di cui documentata la ricezione, all'indirizzo di residenza dell'opponente, da parte di soggetto qualificatosi “suocero”; al riguardo, la produzione del certificato di famiglia, nel quale (ovviamente) non compare il suocero, non può escludere la presenza occasionale del soggetto presso l'abitazione del ricevente, evenienza che, in base alle regole degli atti recettizi, assevera l'esito positivo dell'invio dell'atto interruttivo. Quindi, il non può esimersi dal pagamento delle altre bollette oggetto di Parte_1 causa (per inciso: l'opposizione è giudizio di accertamento del credito, a prescindere dal provvedimento monitorio), ossia le nn. 25718/2019 (€ 181,00), 9574/2020 (€ 62,00), 46799/2020 (€ 271,00), 71847/2020 (€ 71,00), 26220/2020 (€ 60,00), 2278/2021 (€ 126,00), 23045/2021 (€ 86,00), 45837/2021 (€ 139,00), 59296/2021 (€ 87,00), 9960/2022 (€ 213,00), 25069/2022 (€ 73,00), 43040/2022 (€ 245,00) e 53282/2022 (€ 72,00), per complessivi € 1.686,00. La reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
3 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 113/2023 R.D.I. (n. 139/2023 R.G.A.C.) emesso il 26.01.2022, siccome portante una pretesa creditoria inesatta;
- accerta e dichiara che il credito effettivo ammonta ad € 1.686,00, e, quindi, condanna
al relativo pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza al saldo;
[...]
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 19 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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