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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1141/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1141/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAINA MARTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FIDELIO ANTONELLA
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023 riassumeva il giudizio contro la Parte_1 [...]
e l , per ottenere l'annullamento Controparte_2 Controparte_3 della cartella di pagamento n. 033 2022 00070835 44 000, relativa ai contributi degli anni 2012, 2013,
2017 e 2022 di complessivi € 3.914,36, per inesistenza del credito in quanto il 28/10/2014 la
[...] gli aveva rilasciato il certificato di regolarità contributiva e dal 1/1/2022 il Consiglio CP_2 dell'ordine aveva disposto la sua sospensione volontaria dall'esercizio professionale, con la conseguente cancellazione d'ufficio dalla Contestava inoltre, la nullità della cartella per CP_2
l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e per la mancanza di una preventiva contestazione dell'addebito.
Disposta la sospensione della cartella impugnata e integrato il contraddittorio, si costituiva la
[...]
e deduceva che , dopo la richiesta di pagamento Controparte_2 Pt_1
pagina 1 di 4 delle sanzioni per il ritardato versamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione per l'anno
2012, oltre interessi, e per il mancato versamento della contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, aveva chiesto la rateazione triennale ma, non avendo versato la seconda rata entro il termine del 31.10.2021, era decaduto dalla rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo nell'anno 2022 di quanto ancora dovuto, con la rideterminazione delle sanzioni e l'aggiunta degli interessi, per un importo totale di € 3.908,32. Aggiungeva che non era applicabile la l. 689/1981 e comunque, di aver debitamente inviato al ricorrente la contestazione di quanto dovuto per gli anni 2012 e 2013, a cui era seguita la richiesta di rateazione, e per gli interessi relativi alla decadenza della stessa
Si costituiva anche l che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva per tutte le questioni inerenti al merito della pretesa e quanto all'omessa indicazione del calcolo degli interessi, osservava che la cartella emessa era conforme al modello ministeriale previsto dal D.M.
321/1999 e conteneva i riferimenti normativi e i tassi applicati, di talché il ricorrente sarebbe stato in grado di stabilire con semplicità le modalità di calcolo degli interessi.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale, per cui grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Con la nota di contestazione 11/12/2018 la ha richiesto a le sanzioni per il ritardato CP_2 Pt_1 versamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione per l'anno 2012, oltre interessi, e gli ha contestato il mancato versamento della contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, come meglio illustrato nel seguente prospetto pagina 2 di 4 , previo versamento del 20% del dovuto (€ 1.180,97), ha poi chiesto la rateazione triennale del Pt_1 residuo (€ 4.723,86), che gli è stata accordata secondo lo schema seguente:
non ha però versato la seconda rata, per cui è decaduto dalla rateazione e la ha iscritto a Pt_1 CP_2 ruolo gli importi residui, ancora dovuti:
Il debito relativo agli anni 2012 e 2013 è riconducibile a quello del primo prospetto, ridotto per il pagamento della prima rata del rateizzo.
A tali importi è stata aggiunta per il 2017 la somma di € 30,00 oggetto della nota di contestazione del
1/2/2022, per il ritardato versamento dei contributi dovuti per il 2017 (doc 9).
La necessaria preventiva contestazione della violazione (vd Cass. 17702/2020), ricevuta il 9/2/2022 dal pagina 3 di 4 ricorrente, che nulla ha contestato al riguardo, consente di ritenere legittima la sanzione inflitta.
Infine, è stata iscritta a ruolo per il 2022 la somma di € 323,85 relativa agli ulteriori interessi per la decadenza dalla rateazione (doc 8), come indicato anche nella cartella opposta.
Le somme iscritte a ruolo sono state poi richieste con la cartella di pagamento opposta, che infatti, è di complessivi € 3.908,48 (sostanzialmente coincidente con la somma iscritta a ruolo) oltre € 5,88 per diritti di notifica.
Risulta pertanto provato il credito della . CP_2
Per quanto concerne la nullità della cartella impugnata per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, è sufficiente osservare che nella cartella non vengono indicati interessi ulteriori rispetto a quelli già iscritti a ruolo, che anzi, risultano inferiori rispetto a quelli riferiti alle violazioni degli anni
2012 e 2013, per effetto del pagamento della prima rata.
Già solo per questo il motivo dev'essere respinto.
In ogni caso, per gli interessi relativi alla decadenza della rateazione, quantificati come già detto in complessivi € 323,85 occorre osservare che il tasso d'interesse è indicato nel “Regolamento delle sanzioni” in misura del 2,75% annuo o di quello legale se superiore, per cui il ricorrente aveva tutti gli elementi necessari per conoscere il criterio di calcolo e verificarne l'effettivo rispetto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
1. respinge l'opposizione alla cartella di pagamento n. 033 2022 00070835 44 000;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore Parte_1
l ex art 93 cpc, che liquida per ciascuna delle parti resistenti, Controparte_3 in € 1.700,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 20/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1141/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAINA MARTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FIDELIO ANTONELLA
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023 riassumeva il giudizio contro la Parte_1 [...]
e l , per ottenere l'annullamento Controparte_2 Controparte_3 della cartella di pagamento n. 033 2022 00070835 44 000, relativa ai contributi degli anni 2012, 2013,
2017 e 2022 di complessivi € 3.914,36, per inesistenza del credito in quanto il 28/10/2014 la
[...] gli aveva rilasciato il certificato di regolarità contributiva e dal 1/1/2022 il Consiglio CP_2 dell'ordine aveva disposto la sua sospensione volontaria dall'esercizio professionale, con la conseguente cancellazione d'ufficio dalla Contestava inoltre, la nullità della cartella per CP_2
l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e per la mancanza di una preventiva contestazione dell'addebito.
Disposta la sospensione della cartella impugnata e integrato il contraddittorio, si costituiva la
[...]
e deduceva che , dopo la richiesta di pagamento Controparte_2 Pt_1
pagina 1 di 4 delle sanzioni per il ritardato versamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione per l'anno
2012, oltre interessi, e per il mancato versamento della contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, aveva chiesto la rateazione triennale ma, non avendo versato la seconda rata entro il termine del 31.10.2021, era decaduto dalla rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo nell'anno 2022 di quanto ancora dovuto, con la rideterminazione delle sanzioni e l'aggiunta degli interessi, per un importo totale di € 3.908,32. Aggiungeva che non era applicabile la l. 689/1981 e comunque, di aver debitamente inviato al ricorrente la contestazione di quanto dovuto per gli anni 2012 e 2013, a cui era seguita la richiesta di rateazione, e per gli interessi relativi alla decadenza della stessa
Si costituiva anche l che eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva per tutte le questioni inerenti al merito della pretesa e quanto all'omessa indicazione del calcolo degli interessi, osservava che la cartella emessa era conforme al modello ministeriale previsto dal D.M.
321/1999 e conteneva i riferimenti normativi e i tassi applicati, di talché il ricorrente sarebbe stato in grado di stabilire con semplicità le modalità di calcolo degli interessi.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale, per cui grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Con la nota di contestazione 11/12/2018 la ha richiesto a le sanzioni per il ritardato CP_2 Pt_1 versamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione per l'anno 2012, oltre interessi, e gli ha contestato il mancato versamento della contribuzione soggettiva e integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, come meglio illustrato nel seguente prospetto pagina 2 di 4 , previo versamento del 20% del dovuto (€ 1.180,97), ha poi chiesto la rateazione triennale del Pt_1 residuo (€ 4.723,86), che gli è stata accordata secondo lo schema seguente:
non ha però versato la seconda rata, per cui è decaduto dalla rateazione e la ha iscritto a Pt_1 CP_2 ruolo gli importi residui, ancora dovuti:
Il debito relativo agli anni 2012 e 2013 è riconducibile a quello del primo prospetto, ridotto per il pagamento della prima rata del rateizzo.
A tali importi è stata aggiunta per il 2017 la somma di € 30,00 oggetto della nota di contestazione del
1/2/2022, per il ritardato versamento dei contributi dovuti per il 2017 (doc 9).
La necessaria preventiva contestazione della violazione (vd Cass. 17702/2020), ricevuta il 9/2/2022 dal pagina 3 di 4 ricorrente, che nulla ha contestato al riguardo, consente di ritenere legittima la sanzione inflitta.
Infine, è stata iscritta a ruolo per il 2022 la somma di € 323,85 relativa agli ulteriori interessi per la decadenza dalla rateazione (doc 8), come indicato anche nella cartella opposta.
Le somme iscritte a ruolo sono state poi richieste con la cartella di pagamento opposta, che infatti, è di complessivi € 3.908,48 (sostanzialmente coincidente con la somma iscritta a ruolo) oltre € 5,88 per diritti di notifica.
Risulta pertanto provato il credito della . CP_2
Per quanto concerne la nullità della cartella impugnata per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, è sufficiente osservare che nella cartella non vengono indicati interessi ulteriori rispetto a quelli già iscritti a ruolo, che anzi, risultano inferiori rispetto a quelli riferiti alle violazioni degli anni
2012 e 2013, per effetto del pagamento della prima rata.
Già solo per questo il motivo dev'essere respinto.
In ogni caso, per gli interessi relativi alla decadenza della rateazione, quantificati come già detto in complessivi € 323,85 occorre osservare che il tasso d'interesse è indicato nel “Regolamento delle sanzioni” in misura del 2,75% annuo o di quello legale se superiore, per cui il ricorrente aveva tutti gli elementi necessari per conoscere il criterio di calcolo e verificarne l'effettivo rispetto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
1. respinge l'opposizione alla cartella di pagamento n. 033 2022 00070835 44 000;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore Parte_1
l ex art 93 cpc, che liquida per ciascuna delle parti resistenti, Controparte_3 in € 1.700,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 20/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4