Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4668 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Luciano Urso, come da mandato in C.F._2 atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 17/01/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Andrano (LE) il 5/06/1999 e che dalla loro unione sono nati i figli: , il 7/08/2003 e , il 26/05/2005, entrambi studenti universitari;
Per_1 Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del
Tribunale di Lecce del 23/10/2018;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_3 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Andrano (LE) il
5/06/1999 da e , trascritto nei Parte_4 Parte_3 registri dello stato civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1999, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) la casa coniugale sita in Tricase (Le) alla via Giuseppe Mazzini n.16, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella piena disponibilità di Parte_3 quest'ultimo unitamente a tutti gli arredi ivi presenti. La Sig.ra Parte_1 dichiara di non aver più nulla a pretendere a nessun titolo, ragione o causa per i mobili ivi presenti;
2 b) entrambe le parti si dichiarano economicamente indipendenti, avendo redditi autonomi e, pertanto, dichiarano di non aver diritto, l'uno nei confronti dell'altro, al contributo di mantenimento ed inoltre dichiarano di aver definito già con la separazione consensuale ogni rapporto economico patrimoniale e di non aver reciprocamente nulla a pretendere, avendo essi regolamentato ogni loro questione patrimoniale;
c) a modifica degli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Lecce in data
23.10.2018, la Sig.ra non verserà alcuna somma, in favore del Parte_1
Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dei figlioli, Parte_3 stante la circostanza che, nelle more, gli stessi, oramai maggiorenni, per motivi di studio dimorano abitualmente presso le città universitarie ove insiste la Facoltà frequentata, necessitando di due distinti contratti di locazione;
d) entrambe le parti, stante la maggiore età dei figli ma la loro non autosufficienza economica in quanto impegnati con gli studi universitari, si impegnano, nella misura del 50%, al loro mantenimento e sostentamento;
nello specifico ciascun genitore verserà, mensilmente, la somma di € 250,00 in favore di ciascun figlio, in maniera tale da coprire le spese di vitto ed affitto delle abitazioni levate in locazione per motivi di studio. Entrambi i genitori provvederanno altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle tasse universitarie e di tutte le spese ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figlioli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi;
e) l'assegno unico, fin quando spettante, verrà percepito da entrambi i ricorrenti nella misura del 50%;
f) coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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