Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1978, n. 5806
CASS
Sentenza 7 dicembre 1978

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I comproprietari pro indiviso del suolo, per conseguire la proprieta esclusiva di singoli appartamenti di un costruendo edificio condominiale, possono stipulare o un atto di divisione del futuro fabbricato, ovvero un negozio di reciproca concessione ad aedificandum, diretto alla Costituzione di reciproci diritti di superficie; ed, agli effetti dell'imposta di registro, l'atto relativo soggiace, nella prima ipotesi, all'imposta graduale di cui all'art 79 tabella allegato a al RD 30 dicembre 1923 n 3269,e, nella seconda, all'imposta proporzionale di cui all'art 1 della stessa tariffa. Spetta al giudice del merito di determinare, in relazione alla concreta fattispecie, quale delle due ipotesi anzidette si sia in fatto realizzata, tenendo conto che, poiche la concessione reciproca di diritti di superficie, comporta l'acquisto, a costruzione ultimata, della proprieta superficiaria e non di quella assoluta dei singoli appartamenti, e non e, quindi, rispondente all'intento pratico comunemente perseguito dalle parti, essa deve risultare chiaramente attraverso l'indagine ermeneutica sul contratto, il quale, in caso contrario, va qualificato come divisione. ( V 3357/76, mass n 382150).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1978, n. 5806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5806
    Data del deposito : 7 dicembre 1978

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