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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1374 /2018 Reg. Gen. Cont., nella causa di primo grado iscritta al n. 1374/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: “responsabilità professionale e risarcimento danni” assegnata in decisione all'udienza del 29.04.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dagli Avv.ti Francesco Raucci (c.f. e Ciro C.F._2
Cutillo (c.f. ) che lo rappresentano e difendono, giusta procura CodiceFiscale_3
a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato all' indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: ed Email_1 Email_2
ATTORE
E
c.f./p.i. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 del C.d.A. e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Marrocco (c.f. ) in virtù di procura allegata, C.F._4 elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
; Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f ), rappresentato e difeso, come da CP_2 C.F._5 mandato in atti, dall' Avv. Salvatore Taglioni (c.f. ), in virtù di C.F._6
1 2
procura allegata, elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: Email_4
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
(c.f./p.iva , rappresentata e difesa, come Controparte_3 P.IVA_2 da mandato in atti, dall'avv. Patrizio Russo (c.f. ), come da C.F._7 procura allegata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta (CE) alla
Via Mengs nn. 19/21;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la , chiedendo l'accertamento della sua piena Controparte_1 responsabilità per i danni subiti a seguito di un intervento chirurgico di “legatura delle vene spermatiche”, seguito da un successivo intervento chirurgico di “orchiectomia monolaterale” che hanno causato danni e lesioni di chi chiede, pertanto il risarcimento integrale comprensivo dei danni non patrimoniali derivanti dai detti interventi.
L'attore ha dedotto che, nel novembre 2012, a seguito di intenso dolore testicolare, si era sottoposto ad esame ecodoppler scrotale che aveva evidenziato un quadro compatibile con “varicocele di II grado a sinistra”; in data 22.11.2012, si era quindi rivolto alla , dove veniva visitato dal dott. Controparte_4 CP_2
che aveva disposto il ricovero ed aveva programmato l'intervento
[...] chirurgico di legatura delle vene spermatiche, eseguito il 26.11.2012, precisando nel corso dell'intervento era stata riscontrata una significativa ectasia delle vene spermatiche e ipotrofia testicolare.
L'attore ha poi precisato che in data 10.01.2023 a causa del peggioramento della sintomatologia dolorosa e del gonfiore, il dott. aveva prescritto una CP_2 terapia antinfiammatoria a base di corticosteroidi e, a fronte del progressivo aggravamento, l'attore si era sottoposto ad ulteriori accertamenti ambulatoriali presso l'Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” di Napoli, fino a giungere ,il
2 3
15.02.2013, al ricovero presso la predetta struttura ove, il 18.02.2013, si era reso necessario eseguire un intervento di “orchiectomia monolaterale”.
L'attore, ritenendo che i pregiudizi lamentati fossero causalmente riconducibili a una condotta negligente e colposa della , ha concluso Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità della suddetta struttura sanitaria per l'erroneo trattamento medico ricevuto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è regolarmente costituita in giudizio la richiedendo: Controparte_1 in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, dott. CP_2
ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c.; nel merito, il rigetto delle domande
[...] attoree, ritenendole nulle, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provabili;
in via subordinata, la declaratoria di esclusiva responsabilità del terzo chiamato nella causazione del danno lamentato da , e la conseguente condanna dello Parte_1 stesso alla manleva integrale della convenuta, ex art. 2055, comma 2, c.c., per l'eventuale somma riconosciuta in favore dell'attore. Con vittoria di spese e competenze.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è regolarmente costituito CP_2 in giudizio, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia in quanto impresa garante del Controparte_5 professionista all'epoca dei fatti in virtù della polizza n. 300808734; nel merito ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, ritenuta inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, ha chiesto riconoscersi l'obbligo di manleva e garanzia da parte di in suo favore, con Controparte_3 imputazione esclusiva alla suddetta compagnia assicurativa del pagamento di ogni somma eventualmente riconosciuta in favore dell'attore; sempre in via subordinata, ha chiesto riconoscersi azione di manleva del professionista anche rispetto ad eventuali pretese avanzate in via di garanzia e/o regresso dalla Con Controparte_1 vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3 4
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si è regolarmente costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_5
l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ovvero del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., in violazione dell'art. 8, comma 1, legge
24/2017. Sempre in via preliminare, la società chiamata in causa ha eccepito la nullità, inammissibilità e improponibilità della chiamata in causa del dott. , CP_2 con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto;
nel merito, ha contestato integralmente la fondatezza delle domande attoree, per assenza di responsabilità del dott. e l'inoperatività CP_2 della garanzia assicurativa dedotta, ai sensi degli artt. 7.7, 7.8, 7.9 e 7.15 delle
Condizioni Generali di Assicurazione ed ha concluso per l'estromissione della
Compagnia dal giudizio e, comunque, per il rigetto integrale delle domande avverse, con vittoria di spese e compensi.
Esaurita l'istruttoria con l'interrogatorio formale delle parti, con l'escussione dei testi e con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Giudice, all'udienza del 29.04.2025, ha riservato la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-2. Tanto premesso e passando al merito rileva questo Giudicante che la domanda non merita accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Occorre previamente inquadrare la presente fattispecie nella tematica della responsabilità medica e delle strutture sanitarie. Un orientamento ormai consolidato
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9085 del
19/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004) afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
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dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6945 del
22/03/2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c., dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni
Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronuncia, infatti, il
Supremo Collegio ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Ne consegue che grava dunque sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr.
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1538 del
26/01/2010).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che l'onere probatorio del paziente- danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui
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era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Ne consegue che è onere del sanitario (o della struttura) provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3492 del 11/03/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004).
Occorre , infine, precisare come alcuna rilevanza assuma, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del
Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “Decreto Balduzzi”), come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “Legge Balduzzi”). E ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.” (cfr., all'uopo, Cass., Sez.
VI, ordinanza del 24/12/2014, n. 27391, nonché Cass., Sez. VI, ordinanza del
17/04/2014, n. 8940, secondo cui “L'art. 3, comma 1, delle Legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma
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dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, ovvero il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni”; (v. anche Cass.
Sentenza n. 4792 del 2013). Nel caso in esame non assume rilevanza nemmeno il disposto dell'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), nella parte in cui (al comma 3) ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c.; e infatti, i fatti oggetto di causa risalgono alla fine dell'anno 2012 e non può essere riconosciuta alla legge 8 marzo 2017, n. 24 un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 delle Disposizioni Preliminari sulla legge in generale (contenute nella premessa al Codice civile).
Sul punto è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il principio dell'irretroattività della legge enunciato nell'art 11 delle Disposizioni della legge in generale comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, e dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 27/05/1971; Cass. Sez. L,
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Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016).
Appare evidente che, a differenza di quanto previsto dalla cd. “Legge Balduzzi” (già sopra citata), l'applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. “Legge Gelli -
Bianco”) a fattispecie già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, così, in maniera peraltro del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
-3. Fatte queste doverose premesse in diritto e passando al vaglio della fattispecie in esame, non può prescindersi dalle dirimenti conclusioni della c.t.u., espletata nel presente giudizio dal collegio peritale composto dal dott. e dal dott. Persona_1
. Persona_2
I CC.TT.UU. nominati hanno introdotto la loro analisi evidenziando che: “viene esaminato il caso di , operaio, all'epoca dei fatti di anni 29, portatore di Parte_1 varicocele di II grado a sinistra”.
I consulenti hanno rilevato che: “quanto avvenuto nella vicenda oggetto del presente parere tecnico trova la sua genesi in una cronica insufficienza venosa ed arteriosa a carico del testicolo sinistro del paziente, pre-esistente all'atto operatorio del 26.11.12.
Tali disturbi del circolo portano inevitabilmente a ridurre l'afflusso di sangue al testicolo, interessando, di conseguenza il ritorno venoso nei plessi pampiniformi anteriore e posteriore, finendo poi con il causare gli eventi ischemici, evidenziati all'ecografia testicolare del 18.1.13 ed all'esame scintigrafico del 28.1.13.”
Pertanto, i CC.TT.UU. hanno concluso accertando che: “non sono ravvisabili profili di responsabilità”, in quanto “il sospetto di torsione testicolare, avanzato dai sanitari dell'Istituto 'Pascale' di Napoli, in data 5.2.13, per altro non confermato da alcun elemento diagnostico attendibile, non può, in ogni caso, essere rapportato causalmente all'atto operatorio del 26.11.12, dato il lungo tempo trascorso.”
I C.TT.UU. hanno successivamente esaminato l'esito dell'intervento del 26.11.2012 e il decorso clinico post-operatorio, escludendo profili di errore del chirurgo operatore, accertando che: “sulla base di quanto sin qui raccolto, può ritenersi che, per quanto
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riguarda il trattamento chirurgico adottato, la procedura sia consistita in una metodica di semplice e di routinario approccio. Nella fase successiva all'intervento il paziente perviene, dopo 45 giorni, all'attenzione del chirurgo operatore, il quale riscontra una formazione testicolare con caratteri infiammatori, con dolore testicolare acuto, dando seguito solo a trattamento farmacologico cortisonico. In buona sostanza, si discute di una sintomatologia che non trova dimostrato rapporto di causalità materiale con il pregresso intervento chirurgico, per il mancato rispetto del criterio della continuità fenomenologica, tenuto conto delle diverse settimane che separano l'insorgenza dei sintomi dall'avvenuto atto operatorio. In tale contesto, tuttavia, non viene praticato alcun esame ecografico, in quanto non prescritto dal sanitario operatore al momento della visita, né sussistono, nella medesima certificazione del 10.1.13, elementi descrittivi dell'esame obiettivo eseguito, legato alla sintomatologia presentata dal paziente;
dopo sei giorni da tale controllo, quest'ultimo si sottopone all'osservazione dei sanitari dell'Istituto “Pascale” di Napoli (16.1.13), dove viene richiesta una serie di indagini diagnostiche. Nella certificazione prodotta non compare alcun riferimento di urgenza assoluta, richiedendosi semplicemente l'esecuzione di un esame ecografico che, praticato il 18.1.13, che riscontra l'esistenza d'ischemia testicolare sinistra.”
-4. A fronte dei rilievi formulati dal consulente di parte attrice circa l'erronea esecuzione dell'intervento praticato, i consulenti hanno precisato: “Tali contestazioni non appaiono condivisibili, in quanto, alla luce degli elementi raccolti e sulla base dei dati clinici ed anche dall'esame istologico sul pezzo anatomico asportato, deve ritenersi che, quanto avvenuto nella vicenda oggetto del presente parere tecnico trova la sua genesi in una cronica insufficienza venosa ed arteriosa a carico del testicolo sinistro del paziente, pre-esistente all'atto operatorio del 26.11.12. Tali disturbi del circolo portano inevitabilmente a ridurre l'afflusso di sangue al testicolo, interessando, di conseguenza il ritorno venoso nei plessi pampiniformi anteriore e posteriore, finendo poi con il causare gli eventi ischemici, evidenziati all'ecografia testicolare del 18.1.13 ed all'esame scintigrafico del 28.1.13.”
Sempre con riferimento all'intervento del 26.11.2012 i CC.TT.UU. hanno infine precisato: “per quanto d'interesse chirurgico e medico-legale, se tale situazione semeiologica fosse stata addebitabile all'intervento chirurgico, si sarebbe manifestata
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una sofferenza testicolare acuta, con intenso dolore, già nelle 24 ore successive all'atto operatorio, cosa che avrebbe impedito al paziente di allontanarsi autonomamente, all'atto della dimissione”.
Ebbene, i CC.TT.UU. all'esito delle considerazioni formulate, hanno concluso sostenendo che: “non si ritiene di poter riconoscere responsabilità sanitarie causalmente responsabili del danno testicolare patito dal giovane paziente”; che
“nessun danno biologico di origine 'iatrogena'” risulta configurabile nel caso di specie e che “nessuna spesa risarcibile, in assenza di responsabilità”, può essere riconosciuta.
Quanto ai rilievi sollevati da parte attrice in merito alla correttezza della visita cui si sottopose il in data 10.01.2013, nella quale lamentava forti dolori, va richiamato Pt_1 quanto precisato dai CC.TT.UU., i quali - pur ritenendo “condivisibile” la censura relativa al mancato approfondimento diagnostico della condizione testicolare sinistra, in quanto in tale occasione venne prescritta unicamente una terapia cortisonica - hanno tuttavia chiarito che tale omissione “non risulta rilevante ai fini del rapporto causale, essendosi la condizione di dolore instauratasi troppo tardivamente, rispetto all'atto operatorio oggetto di censura, per altro su un testicolo già di per sé ipotrofico”.
Ne discende che detta omissione, come ribadito dai consulenti, non ha avuto incidenza eziologica sull'evoluzione della patologia, risultando del tutto ininfluente ai fini del danno lamentato.
In conclusione la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata non ravvisandosi alcuna condotta colposa dei sanitari né alcuna conseguente responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., legate alla peculiarità della vicenda medica, nonché alla delicatezza del caso e al rilevante impatto psicologico subito dall'attore, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u. (già liquidate in corso di causa con decreto emesso l'11.02.2024), vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Il rigetto della domanda risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 21 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1374 /2018 Reg. Gen. Cont., nella causa di primo grado iscritta al n. 1374/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: “responsabilità professionale e risarcimento danni” assegnata in decisione all'udienza del 29.04.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dagli Avv.ti Francesco Raucci (c.f. e Ciro C.F._2
Cutillo (c.f. ) che lo rappresentano e difendono, giusta procura CodiceFiscale_3
a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato all' indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: ed Email_1 Email_2
ATTORE
E
c.f./p.i. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 del C.d.A. e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Marrocco (c.f. ) in virtù di procura allegata, C.F._4 elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
; Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f ), rappresentato e difeso, come da CP_2 C.F._5 mandato in atti, dall' Avv. Salvatore Taglioni (c.f. ), in virtù di C.F._6
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procura allegata, elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: Email_4
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
(c.f./p.iva , rappresentata e difesa, come Controparte_3 P.IVA_2 da mandato in atti, dall'avv. Patrizio Russo (c.f. ), come da C.F._7 procura allegata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta (CE) alla
Via Mengs nn. 19/21;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la , chiedendo l'accertamento della sua piena Controparte_1 responsabilità per i danni subiti a seguito di un intervento chirurgico di “legatura delle vene spermatiche”, seguito da un successivo intervento chirurgico di “orchiectomia monolaterale” che hanno causato danni e lesioni di chi chiede, pertanto il risarcimento integrale comprensivo dei danni non patrimoniali derivanti dai detti interventi.
L'attore ha dedotto che, nel novembre 2012, a seguito di intenso dolore testicolare, si era sottoposto ad esame ecodoppler scrotale che aveva evidenziato un quadro compatibile con “varicocele di II grado a sinistra”; in data 22.11.2012, si era quindi rivolto alla , dove veniva visitato dal dott. Controparte_4 CP_2
che aveva disposto il ricovero ed aveva programmato l'intervento
[...] chirurgico di legatura delle vene spermatiche, eseguito il 26.11.2012, precisando nel corso dell'intervento era stata riscontrata una significativa ectasia delle vene spermatiche e ipotrofia testicolare.
L'attore ha poi precisato che in data 10.01.2023 a causa del peggioramento della sintomatologia dolorosa e del gonfiore, il dott. aveva prescritto una CP_2 terapia antinfiammatoria a base di corticosteroidi e, a fronte del progressivo aggravamento, l'attore si era sottoposto ad ulteriori accertamenti ambulatoriali presso l'Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” di Napoli, fino a giungere ,il
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15.02.2013, al ricovero presso la predetta struttura ove, il 18.02.2013, si era reso necessario eseguire un intervento di “orchiectomia monolaterale”.
L'attore, ritenendo che i pregiudizi lamentati fossero causalmente riconducibili a una condotta negligente e colposa della , ha concluso Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità della suddetta struttura sanitaria per l'erroneo trattamento medico ricevuto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è regolarmente costituita in giudizio la richiedendo: Controparte_1 in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, dott. CP_2
ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c.; nel merito, il rigetto delle domande
[...] attoree, ritenendole nulle, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provabili;
in via subordinata, la declaratoria di esclusiva responsabilità del terzo chiamato nella causazione del danno lamentato da , e la conseguente condanna dello Parte_1 stesso alla manleva integrale della convenuta, ex art. 2055, comma 2, c.c., per l'eventuale somma riconosciuta in favore dell'attore. Con vittoria di spese e competenze.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è regolarmente costituito CP_2 in giudizio, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia in quanto impresa garante del Controparte_5 professionista all'epoca dei fatti in virtù della polizza n. 300808734; nel merito ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, ritenuta inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, ha chiesto riconoscersi l'obbligo di manleva e garanzia da parte di in suo favore, con Controparte_3 imputazione esclusiva alla suddetta compagnia assicurativa del pagamento di ogni somma eventualmente riconosciuta in favore dell'attore; sempre in via subordinata, ha chiesto riconoscersi azione di manleva del professionista anche rispetto ad eventuali pretese avanzate in via di garanzia e/o regresso dalla Con Controparte_1 vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si è regolarmente costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_5
l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ovvero del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., in violazione dell'art. 8, comma 1, legge
24/2017. Sempre in via preliminare, la società chiamata in causa ha eccepito la nullità, inammissibilità e improponibilità della chiamata in causa del dott. , CP_2 con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto;
nel merito, ha contestato integralmente la fondatezza delle domande attoree, per assenza di responsabilità del dott. e l'inoperatività CP_2 della garanzia assicurativa dedotta, ai sensi degli artt. 7.7, 7.8, 7.9 e 7.15 delle
Condizioni Generali di Assicurazione ed ha concluso per l'estromissione della
Compagnia dal giudizio e, comunque, per il rigetto integrale delle domande avverse, con vittoria di spese e compensi.
Esaurita l'istruttoria con l'interrogatorio formale delle parti, con l'escussione dei testi e con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Giudice, all'udienza del 29.04.2025, ha riservato la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-2. Tanto premesso e passando al merito rileva questo Giudicante che la domanda non merita accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Occorre previamente inquadrare la presente fattispecie nella tematica della responsabilità medica e delle strutture sanitarie. Un orientamento ormai consolidato
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9085 del
19/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004) afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
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dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6945 del
22/03/2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c., dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni
Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronuncia, infatti, il
Supremo Collegio ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Ne consegue che grava dunque sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr.
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1538 del
26/01/2010).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che l'onere probatorio del paziente- danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui
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era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Ne consegue che è onere del sanitario (o della struttura) provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3492 del 11/03/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004).
Occorre , infine, precisare come alcuna rilevanza assuma, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del
Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “Decreto Balduzzi”), come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “Legge Balduzzi”). E ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.” (cfr., all'uopo, Cass., Sez.
VI, ordinanza del 24/12/2014, n. 27391, nonché Cass., Sez. VI, ordinanza del
17/04/2014, n. 8940, secondo cui “L'art. 3, comma 1, delle Legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma
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dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, ovvero il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni”; (v. anche Cass.
Sentenza n. 4792 del 2013). Nel caso in esame non assume rilevanza nemmeno il disposto dell'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), nella parte in cui (al comma 3) ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c.; e infatti, i fatti oggetto di causa risalgono alla fine dell'anno 2012 e non può essere riconosciuta alla legge 8 marzo 2017, n. 24 un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 delle Disposizioni Preliminari sulla legge in generale (contenute nella premessa al Codice civile).
Sul punto è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il principio dell'irretroattività della legge enunciato nell'art 11 delle Disposizioni della legge in generale comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, e dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 27/05/1971; Cass. Sez. L,
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Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016).
Appare evidente che, a differenza di quanto previsto dalla cd. “Legge Balduzzi” (già sopra citata), l'applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. “Legge Gelli -
Bianco”) a fattispecie già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, così, in maniera peraltro del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
-3. Fatte queste doverose premesse in diritto e passando al vaglio della fattispecie in esame, non può prescindersi dalle dirimenti conclusioni della c.t.u., espletata nel presente giudizio dal collegio peritale composto dal dott. e dal dott. Persona_1
. Persona_2
I CC.TT.UU. nominati hanno introdotto la loro analisi evidenziando che: “viene esaminato il caso di , operaio, all'epoca dei fatti di anni 29, portatore di Parte_1 varicocele di II grado a sinistra”.
I consulenti hanno rilevato che: “quanto avvenuto nella vicenda oggetto del presente parere tecnico trova la sua genesi in una cronica insufficienza venosa ed arteriosa a carico del testicolo sinistro del paziente, pre-esistente all'atto operatorio del 26.11.12.
Tali disturbi del circolo portano inevitabilmente a ridurre l'afflusso di sangue al testicolo, interessando, di conseguenza il ritorno venoso nei plessi pampiniformi anteriore e posteriore, finendo poi con il causare gli eventi ischemici, evidenziati all'ecografia testicolare del 18.1.13 ed all'esame scintigrafico del 28.1.13.”
Pertanto, i CC.TT.UU. hanno concluso accertando che: “non sono ravvisabili profili di responsabilità”, in quanto “il sospetto di torsione testicolare, avanzato dai sanitari dell'Istituto 'Pascale' di Napoli, in data 5.2.13, per altro non confermato da alcun elemento diagnostico attendibile, non può, in ogni caso, essere rapportato causalmente all'atto operatorio del 26.11.12, dato il lungo tempo trascorso.”
I C.TT.UU. hanno successivamente esaminato l'esito dell'intervento del 26.11.2012 e il decorso clinico post-operatorio, escludendo profili di errore del chirurgo operatore, accertando che: “sulla base di quanto sin qui raccolto, può ritenersi che, per quanto
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riguarda il trattamento chirurgico adottato, la procedura sia consistita in una metodica di semplice e di routinario approccio. Nella fase successiva all'intervento il paziente perviene, dopo 45 giorni, all'attenzione del chirurgo operatore, il quale riscontra una formazione testicolare con caratteri infiammatori, con dolore testicolare acuto, dando seguito solo a trattamento farmacologico cortisonico. In buona sostanza, si discute di una sintomatologia che non trova dimostrato rapporto di causalità materiale con il pregresso intervento chirurgico, per il mancato rispetto del criterio della continuità fenomenologica, tenuto conto delle diverse settimane che separano l'insorgenza dei sintomi dall'avvenuto atto operatorio. In tale contesto, tuttavia, non viene praticato alcun esame ecografico, in quanto non prescritto dal sanitario operatore al momento della visita, né sussistono, nella medesima certificazione del 10.1.13, elementi descrittivi dell'esame obiettivo eseguito, legato alla sintomatologia presentata dal paziente;
dopo sei giorni da tale controllo, quest'ultimo si sottopone all'osservazione dei sanitari dell'Istituto “Pascale” di Napoli (16.1.13), dove viene richiesta una serie di indagini diagnostiche. Nella certificazione prodotta non compare alcun riferimento di urgenza assoluta, richiedendosi semplicemente l'esecuzione di un esame ecografico che, praticato il 18.1.13, che riscontra l'esistenza d'ischemia testicolare sinistra.”
-4. A fronte dei rilievi formulati dal consulente di parte attrice circa l'erronea esecuzione dell'intervento praticato, i consulenti hanno precisato: “Tali contestazioni non appaiono condivisibili, in quanto, alla luce degli elementi raccolti e sulla base dei dati clinici ed anche dall'esame istologico sul pezzo anatomico asportato, deve ritenersi che, quanto avvenuto nella vicenda oggetto del presente parere tecnico trova la sua genesi in una cronica insufficienza venosa ed arteriosa a carico del testicolo sinistro del paziente, pre-esistente all'atto operatorio del 26.11.12. Tali disturbi del circolo portano inevitabilmente a ridurre l'afflusso di sangue al testicolo, interessando, di conseguenza il ritorno venoso nei plessi pampiniformi anteriore e posteriore, finendo poi con il causare gli eventi ischemici, evidenziati all'ecografia testicolare del 18.1.13 ed all'esame scintigrafico del 28.1.13.”
Sempre con riferimento all'intervento del 26.11.2012 i CC.TT.UU. hanno infine precisato: “per quanto d'interesse chirurgico e medico-legale, se tale situazione semeiologica fosse stata addebitabile all'intervento chirurgico, si sarebbe manifestata
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una sofferenza testicolare acuta, con intenso dolore, già nelle 24 ore successive all'atto operatorio, cosa che avrebbe impedito al paziente di allontanarsi autonomamente, all'atto della dimissione”.
Ebbene, i CC.TT.UU. all'esito delle considerazioni formulate, hanno concluso sostenendo che: “non si ritiene di poter riconoscere responsabilità sanitarie causalmente responsabili del danno testicolare patito dal giovane paziente”; che
“nessun danno biologico di origine 'iatrogena'” risulta configurabile nel caso di specie e che “nessuna spesa risarcibile, in assenza di responsabilità”, può essere riconosciuta.
Quanto ai rilievi sollevati da parte attrice in merito alla correttezza della visita cui si sottopose il in data 10.01.2013, nella quale lamentava forti dolori, va richiamato Pt_1 quanto precisato dai CC.TT.UU., i quali - pur ritenendo “condivisibile” la censura relativa al mancato approfondimento diagnostico della condizione testicolare sinistra, in quanto in tale occasione venne prescritta unicamente una terapia cortisonica - hanno tuttavia chiarito che tale omissione “non risulta rilevante ai fini del rapporto causale, essendosi la condizione di dolore instauratasi troppo tardivamente, rispetto all'atto operatorio oggetto di censura, per altro su un testicolo già di per sé ipotrofico”.
Ne discende che detta omissione, come ribadito dai consulenti, non ha avuto incidenza eziologica sull'evoluzione della patologia, risultando del tutto ininfluente ai fini del danno lamentato.
In conclusione la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata non ravvisandosi alcuna condotta colposa dei sanitari né alcuna conseguente responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., legate alla peculiarità della vicenda medica, nonché alla delicatezza del caso e al rilevante impatto psicologico subito dall'attore, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u. (già liquidate in corso di causa con decreto emesso l'11.02.2024), vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Il rigetto della domanda risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 21 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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