TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5868 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3140/25
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai magistrati: dott. Giampiero Barrasso Presidente dott. Wanda Verusio Giudice dott.ssa Barbara Affinita Giudice rel. riunito in camera di consiglio nel giudizio in epigrafe trattenuto in decisione alla udienza del 7.4.25 proposto da
C.F. , difeso da Avv. Luigi Azzariti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rapp. pro tempore, difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Chiara Magistrini RESISTENTE
con la partecipazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma in persona del Procuratore p.t.,
OGGETTO: impugnazione di provvedimento disciplinare sulle conclusioni precisate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
Si premette che il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili n.57 del 28.11.24, con cui è stata confermata la delibera del Consiglio di Disciplina del 9 luglio 2024, che aveva comminato al predetto la sanzione di disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre. Nello specifico, il procedimento disciplinare è stato avviato a seguito di un controllo del certificato dei carichi pendenti, dal quale risultava la pendenza, a carico del professionista, del procedimento pen. n. 58126/2015/PM (n. 35594/2018/GIP n.
pagina 1 di 7 20747/2019/DIB) in ordine ai reati di cui agli artt. 367 c.p. (simulazione di reato) e 642 c.p. (fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).
La vicenda giudiziaria ha tratto origine da una denuncia - querela sporta dalla Compagnia assicurativa nei confronti del Rag. Controparte_2 Pt_1 nella quale è stato rappresentato che:
- tra i servizi offerti dalla Compagnia assicurativa vi era la tutela degli acquisti fatti con le carte di credito LA “First” e “Gold” (copertura assicurativa cd. CP_3
“protezione acquisti” che tra l'altro prevedeva un rimborso, col massimale di euro 500 per il furto, immediatamente successivo all'acquisto, di beni acquistati con tali carte);
- era titolare di tali carte di credito (la First n. 5397010404546615 e la Gold n. Pt_1
434322027289);
- il medesimo, negli anni 2010, 2012 e 2015, aveva denunciato la rapina e/o il furto di 5 orologi Rolex comprati poco prima utilizzando le predette carte;
- le indagini dei Carabinieri avevano poi rinvenuto nella disponibilità di 4 dei Pt_1
5 orologi oggetto delle denunce (cfr. denuncia querela all. n. 3 resistente).
Per il furto di tali orologi il aveva riscosso dalla Compagnia assicurativa il Pt_1 risarcimento forfettario di euro 1.000,00.
In considerazione dell'art. 50 della legge professionale, d.lgs 139/05, che prevede: “il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso”, è stata disposta l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare per la violazione degli artt. 6, commi 1, 2 e 3, e 11, commi 1 e 3 del codice deontologico della professione, che si riportano per comodità espositiva:
“Articolo 6 INTEGRITÀ
1. Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale.
2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.
3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Articolo 11 COMPORTAMENTO PROFESSIONALE 1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.
3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.”
pagina 2 di 7 Il ricorrente impugna il provvedimento, eccependo la prescrizione dell'azione disciplinare, nonché contestando la legittimità del provvedimento, con una serie di motivi che saranno analizzati compitamente nel seguito della sentenza. Il Consiglio si è costituito, eccependo la tardività del ricorso e contestando le argomentazioni del ricorrente, prendendo posizione sulle singole eccezioni e citando i passaggi motivazionali più rilevanti del provvedimento disciplinare, in relazione alle condotte contestate.
Ciò premesso, in primo luogo, può ritenersi superabile la eccezione di tardività del ricorso;
infatti, è provato documentalmente che, in data 16.1.25, il difensore di Pt_1 ha depositato il ricorso, seppur errando nel registro di cancelleria da utilizzare;
ottenuto il rifiuto dell'invio, ha depositato un nuovo ricorso dal testo identico al precedente, salvo inserire un inciso relativo al problema del deposito;
tale circostanza, fa emergere che la volontà di impugnazione sia stata correttamente e tempestivamente manifestata e che non vi sia stata lesione del contraddittorio nell'aver modificato il testo del ricorso, solo nella parte relativa alle vicende della iscrizione.
Deve, poi, rigettarsi la eccezione di prescrizione;
infatti, anche se la prescrizione dell'azione disciplinare è di 5 anni dal compimento dell'evento (art. 56 D. Lg. n. 139 del
2005), si ritiene condivisibile la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, citata dal Consiglio, espressasi in relazione a normative di altri ordini professionali dal contenuto identico a quella dell'art. 50 d.lgs 139/05; si vedano, in particolare, le sentenze relative agli artt. 44 e 51 del D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 sulle professioni sanitarie, che prevedevano che: “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”, ma anche che “il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso”, ove si è affermato che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare: “non decorre dunque nel caso sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutti il tempo il cui il procedimento penale abbia corso. Diversamente opinando, difatti, da un canto, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall'altro, la norma di cui al D.P.R. n. 221 cit., art. 44, risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa impone, in concreto, all'organo amministrativo di attendere l'esito e le valutazioni del Giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale” (Cass. 2 marzo
2006, n. 4658; cfr anche Cass. n. 10517 del 7 maggio 2009, Cass. 15 novembre 2000, n. 14811).
Stesso principio è stato espresso in relazione agli artt. 44 e 51 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevedevano che: “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”, ma anche che
“l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche … a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso pagina 3 di 7 che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso”. Anche in questo caso la Suprema Corte ha ritenuto che: “ Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;
nel secondo, invece, l'azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.” (Cass. SU 1609/20; cfr. anche Cass. SU Ord., 4-1-2023, n. 165; Cass. civ. SU, 16-11-2021, n. 34778; Cass. n. 14985/2005; Cass. n. 10071/2011).
D'altra parte, anche l'art. 20 III co. del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, di cui non è stata contestata l'efficacia, stabilisce che “se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale” (cfr. all. n. 14).
Né può ritenersi applicabile la norma richiamata dal ricorrente, secondo la quale, in presenza di più atti interruttivi, la prescrizione non può eccedere il termine ordinario stabilito dall'ordinamento professionale aumentato di ¼, perché prevista espressamente solo dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 per l'ordine professionale degli avvocati e non applicabile analogicamente al caso di specie.
Nel merito, il ricorrente si duole che la delibera del Consiglio si fondi esclusivamente su atti di indagine del procedimento penale mai cristallizzati in una sentenza definitiva di condanna, in quanto il procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, nel giugno 2023. In particolare, il ricorrente sostiene che: “La motivazione del Consiglio Nazionale sul punto che sostiene come la giurisprudenza amministrativa pressochè unanime ritiene che anche di fronte ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione i fatti oggetto dall'imputazione possono essere utilizzati a presupposto di un azione disciplinare, appare corretta in teoria ma errata nella pratica, allorchè si è limitata ad appiattirsi sulle prospettazioni dell'organo investigativo e sugli indici di colpevolezza asseritamente rinvenibili, prendendo per buono un materiale probatorio "grezzo", contestabile, non vagliato dal contraddittorio e non accertato in alcun modo, finendo coll'addurre motivazioni apparenti e tautologiche.”
pagina 4 di 7 Ricordiamo, infatti, come il Consiglio di Stato abbia affermato che: “Qualora il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, i fatti oggetto dell'imputazione possono essere legittimamente assunti a presupposto di un'azione disciplinare (…). All'Amministrazione è consentito utilizzare, nell'ambito disciplinare, sia gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale, sia gli elementi emersi nel corso delle successive fasi del procedimento (…). Pertanto, non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, un obbligo per l'Amministrazione di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova (…).” (Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).
In realtà, il rispetto del contraddittorio è stato garantito durante il procedimento disciplinare, ove ha potuto interloquire sulle risultanze delle indagini penali, Pt_1 non contestando la veridicità di quanto accertato dai CC durante le perquisizioni e del contenuto dei verbali di sequestro, dai quali è emerso che alcuni degli orologi denunziati come rubati fossero nella sua disponibilità; in particolare:
- l'orologio Rolex NA 116505 colore oro rosa (matricola n. 65841996), oggetto di denuncia di furto del 7 agosto 2015 è stato rinvenuto e sequestrato dal Comando
Carabinieri della stazione di Roma Eur presso la Gioielleria “Brusco Jewel Watch S.r.l.” alla quale lo aveva consegnato allo scopo di farlo riparare;
Pt_1
- gli orologi Rolex LO (H918G803), ST (5R819613) e NE (G038336), oggetto delle denunce di furto del 21 novembre 2010 e del 12 aprile 2012, sono stati rivenuti e sequestrati dal Comando Carabinieri della Stazione di Roma Eur, presso l'abitazione di e presso la cassetta di sicurezza custodita nel caveau della Pt_1
Banca Unicredit agenzia di Roma Tupini, di cui è possessore (si vedano pag. 4 Pt_1 della denuncia all. n. 3 e verbali di perquisizione e sequestro all. nn. 4 e 5).
Inoltre, , né in sede disciplinare, né in sede di reclamo, ha fornito valide Pt_1 ipotesi alternative, a sua difesa, che possano giustificare il fatto di aver denunciato erroneamente, secondo la sua tesi, il furto o la rapina di numerosi orologi di grande valore, in realtà smarriti in circostanze non riferite, lo stesso giorno dell'acquisto, in varie occasioni nell'arco di 5 anni e, successivamente, ritrovati in luoghi diversi, tutti riconducibili al predetto;
particolarmente, poco credibile è lo smarrimento del Rolex acquistato presso la gioielleria “Brusco Jewel Watch S.r.l.”, denunciato rubato il giorno dell'acquisto, 7.8.15, e ritrovato dai CC, in data 30.10.15, presso la stessa gioielleria, in quanto consegnato da per una riparazione;
è evidente che il predetto avrebbe Pt_1 dovuto avvedersi del ritrovamento dell'orologio denunciato rubato pochi mesi prima, nel momento in cui lo ha portato per la riparazione.
Il fatto che, solo dopo il rinvenimento e sequestro dei predetti orologi, abbia Pt_1 effettuato in favore della compagnia assicurativa un bonifico di euro 1.000,00 per restituire gli indennizzi ricevuti, non elide il disvalore del comportamento. A questo punto, considerata la prova della falsità delle denunce di furto e l'ottenimento dell'ingiusto profitto collegato all'indennizzo assicurativo, è piuttosto evidente la pagina 5 di 7 violazione delle norme deontologiche contestate, in quanto il ricorrente non ha agito con integrità e correttezza (cfr. articolo 6, comma 1), è stato associato a dichiarazioni, comunicazioni o informative, che non rispondano a verità (in violazione dell'art.6, comma 2), ha ottenuto utilità non dovute (in violazione dell'art. 6, comma 3), non si è comportato in modo consono al decoro della professione (in violazione dell'art. 11, comma 1) ed è risultato inadempiente alle disposizioni dell'ordinamento (in violazione dell'art. 11, comma 3).
La conoscenza dei comportamenti illeciti da parte della Compagnia assicurativa, della PG e dell'autorità giudiziaria, nonché potenzialmente da parte di numerosi soggetti, dato il carattere pubblico delle udienze dibattimentali penali, permette di ritenere ampiamente messo in pericolo il decoro dell'ordine professionale, pur in presenza di condotte adottate al di fuori dell'esercizio della professione.
Infine, corretta è la sanzione irrogata, in quanto gli artt. 12 e 18 del Codice delle sanzioni prevedono la sanzione della censura, per la violazione dell'art. 11, comma 1, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione fino a 6 mesi, per la violazione del comma 3 dell'art. 11, e fino a un anno, per la violazione dei commi 2 e 3 dell'art. 6; invece, la violazione dell'art. 6, comma 1, del codice deontologico, può ritenersi disciplinata dall'art. 28 del codice delle sanzioni secondo il quale “le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con quanto indicato nel Codice deontologico, anche qualora non sia indicata una specifica sanzione nel presente Codice, possono comunque dar luogo a procedimenti disciplinari se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione” e far applicare la sanzione della sospensione di cui all'art. 6, comma 2, del Codice delle sanzioni, in quanto rientrante tra le “violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3” del medesimo art. 6.
Infine, la sanzione va ritenuta proporzionata, considerando che le condotte illecite sono state reiterate nel corso di 5 anni e che due mesi prima del provvedimento del Consiglio di Disciplina, precisamente in data 7 maggio 2024, aveva subito, sempre da Pt_1 parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Roma, con decisione confermata dal Consiglio di Disciplina Nazionale, la sanzione della sospensione dall'esercizio delle professione per mesi 6, a seguito di un comportamento costituente sempre illecito penale e accertato dalla sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma del 2 maggio 2022, n. 4911, che ha condannato il professionista alla pena della reclusione per mesi 7 , per aver “affrontato ufficiale e agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri) intervenuti a seguito di un accesso diverbio tra lo stesso ed una signorina (qualificata in atti come “ex fidanzata”), minacciandoli, aggredendoli e procurando volontariamente ad uno di essi (non gravi) traumi contusivi” (si vedano sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Roma e delibera del 7 maggio 2024 all. nn. 9, 10 e 11). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
pagina 6 di 7 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguiranno la soccombenza con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità per fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte resistente, che liquida ex DM 55/14 in euro 5.810,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 14.4.25 Il Presidente Dott. Giampiero Barrasso Il Giudice relatore Dott.ssa Barbara Affinita
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai magistrati: dott. Giampiero Barrasso Presidente dott. Wanda Verusio Giudice dott.ssa Barbara Affinita Giudice rel. riunito in camera di consiglio nel giudizio in epigrafe trattenuto in decisione alla udienza del 7.4.25 proposto da
C.F. , difeso da Avv. Luigi Azzariti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rapp. pro tempore, difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Chiara Magistrini RESISTENTE
con la partecipazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma in persona del Procuratore p.t.,
OGGETTO: impugnazione di provvedimento disciplinare sulle conclusioni precisate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
Si premette che il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili n.57 del 28.11.24, con cui è stata confermata la delibera del Consiglio di Disciplina del 9 luglio 2024, che aveva comminato al predetto la sanzione di disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre. Nello specifico, il procedimento disciplinare è stato avviato a seguito di un controllo del certificato dei carichi pendenti, dal quale risultava la pendenza, a carico del professionista, del procedimento pen. n. 58126/2015/PM (n. 35594/2018/GIP n.
pagina 1 di 7 20747/2019/DIB) in ordine ai reati di cui agli artt. 367 c.p. (simulazione di reato) e 642 c.p. (fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).
La vicenda giudiziaria ha tratto origine da una denuncia - querela sporta dalla Compagnia assicurativa nei confronti del Rag. Controparte_2 Pt_1 nella quale è stato rappresentato che:
- tra i servizi offerti dalla Compagnia assicurativa vi era la tutela degli acquisti fatti con le carte di credito LA “First” e “Gold” (copertura assicurativa cd. CP_3
“protezione acquisti” che tra l'altro prevedeva un rimborso, col massimale di euro 500 per il furto, immediatamente successivo all'acquisto, di beni acquistati con tali carte);
- era titolare di tali carte di credito (la First n. 5397010404546615 e la Gold n. Pt_1
434322027289);
- il medesimo, negli anni 2010, 2012 e 2015, aveva denunciato la rapina e/o il furto di 5 orologi Rolex comprati poco prima utilizzando le predette carte;
- le indagini dei Carabinieri avevano poi rinvenuto nella disponibilità di 4 dei Pt_1
5 orologi oggetto delle denunce (cfr. denuncia querela all. n. 3 resistente).
Per il furto di tali orologi il aveva riscosso dalla Compagnia assicurativa il Pt_1 risarcimento forfettario di euro 1.000,00.
In considerazione dell'art. 50 della legge professionale, d.lgs 139/05, che prevede: “il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso”, è stata disposta l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare per la violazione degli artt. 6, commi 1, 2 e 3, e 11, commi 1 e 3 del codice deontologico della professione, che si riportano per comodità espositiva:
“Articolo 6 INTEGRITÀ
1. Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale.
2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.
3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Articolo 11 COMPORTAMENTO PROFESSIONALE 1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.
3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.”
pagina 2 di 7 Il ricorrente impugna il provvedimento, eccependo la prescrizione dell'azione disciplinare, nonché contestando la legittimità del provvedimento, con una serie di motivi che saranno analizzati compitamente nel seguito della sentenza. Il Consiglio si è costituito, eccependo la tardività del ricorso e contestando le argomentazioni del ricorrente, prendendo posizione sulle singole eccezioni e citando i passaggi motivazionali più rilevanti del provvedimento disciplinare, in relazione alle condotte contestate.
Ciò premesso, in primo luogo, può ritenersi superabile la eccezione di tardività del ricorso;
infatti, è provato documentalmente che, in data 16.1.25, il difensore di Pt_1 ha depositato il ricorso, seppur errando nel registro di cancelleria da utilizzare;
ottenuto il rifiuto dell'invio, ha depositato un nuovo ricorso dal testo identico al precedente, salvo inserire un inciso relativo al problema del deposito;
tale circostanza, fa emergere che la volontà di impugnazione sia stata correttamente e tempestivamente manifestata e che non vi sia stata lesione del contraddittorio nell'aver modificato il testo del ricorso, solo nella parte relativa alle vicende della iscrizione.
Deve, poi, rigettarsi la eccezione di prescrizione;
infatti, anche se la prescrizione dell'azione disciplinare è di 5 anni dal compimento dell'evento (art. 56 D. Lg. n. 139 del
2005), si ritiene condivisibile la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, citata dal Consiglio, espressasi in relazione a normative di altri ordini professionali dal contenuto identico a quella dell'art. 50 d.lgs 139/05; si vedano, in particolare, le sentenze relative agli artt. 44 e 51 del D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 sulle professioni sanitarie, che prevedevano che: “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”, ma anche che “il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso”, ove si è affermato che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare: “non decorre dunque nel caso sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutti il tempo il cui il procedimento penale abbia corso. Diversamente opinando, difatti, da un canto, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall'altro, la norma di cui al D.P.R. n. 221 cit., art. 44, risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa impone, in concreto, all'organo amministrativo di attendere l'esito e le valutazioni del Giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale” (Cass. 2 marzo
2006, n. 4658; cfr anche Cass. n. 10517 del 7 maggio 2009, Cass. 15 novembre 2000, n. 14811).
Stesso principio è stato espresso in relazione agli artt. 44 e 51 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevedevano che: “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”, ma anche che
“l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche … a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso pagina 3 di 7 che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso”. Anche in questo caso la Suprema Corte ha ritenuto che: “ Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;
nel secondo, invece, l'azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.” (Cass. SU 1609/20; cfr. anche Cass. SU Ord., 4-1-2023, n. 165; Cass. civ. SU, 16-11-2021, n. 34778; Cass. n. 14985/2005; Cass. n. 10071/2011).
D'altra parte, anche l'art. 20 III co. del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, di cui non è stata contestata l'efficacia, stabilisce che “se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale” (cfr. all. n. 14).
Né può ritenersi applicabile la norma richiamata dal ricorrente, secondo la quale, in presenza di più atti interruttivi, la prescrizione non può eccedere il termine ordinario stabilito dall'ordinamento professionale aumentato di ¼, perché prevista espressamente solo dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 per l'ordine professionale degli avvocati e non applicabile analogicamente al caso di specie.
Nel merito, il ricorrente si duole che la delibera del Consiglio si fondi esclusivamente su atti di indagine del procedimento penale mai cristallizzati in una sentenza definitiva di condanna, in quanto il procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, nel giugno 2023. In particolare, il ricorrente sostiene che: “La motivazione del Consiglio Nazionale sul punto che sostiene come la giurisprudenza amministrativa pressochè unanime ritiene che anche di fronte ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione i fatti oggetto dall'imputazione possono essere utilizzati a presupposto di un azione disciplinare, appare corretta in teoria ma errata nella pratica, allorchè si è limitata ad appiattirsi sulle prospettazioni dell'organo investigativo e sugli indici di colpevolezza asseritamente rinvenibili, prendendo per buono un materiale probatorio "grezzo", contestabile, non vagliato dal contraddittorio e non accertato in alcun modo, finendo coll'addurre motivazioni apparenti e tautologiche.”
pagina 4 di 7 Ricordiamo, infatti, come il Consiglio di Stato abbia affermato che: “Qualora il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, i fatti oggetto dell'imputazione possono essere legittimamente assunti a presupposto di un'azione disciplinare (…). All'Amministrazione è consentito utilizzare, nell'ambito disciplinare, sia gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale, sia gli elementi emersi nel corso delle successive fasi del procedimento (…). Pertanto, non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, un obbligo per l'Amministrazione di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova (…).” (Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).
In realtà, il rispetto del contraddittorio è stato garantito durante il procedimento disciplinare, ove ha potuto interloquire sulle risultanze delle indagini penali, Pt_1 non contestando la veridicità di quanto accertato dai CC durante le perquisizioni e del contenuto dei verbali di sequestro, dai quali è emerso che alcuni degli orologi denunziati come rubati fossero nella sua disponibilità; in particolare:
- l'orologio Rolex NA 116505 colore oro rosa (matricola n. 65841996), oggetto di denuncia di furto del 7 agosto 2015 è stato rinvenuto e sequestrato dal Comando
Carabinieri della stazione di Roma Eur presso la Gioielleria “Brusco Jewel Watch S.r.l.” alla quale lo aveva consegnato allo scopo di farlo riparare;
Pt_1
- gli orologi Rolex LO (H918G803), ST (5R819613) e NE (G038336), oggetto delle denunce di furto del 21 novembre 2010 e del 12 aprile 2012, sono stati rivenuti e sequestrati dal Comando Carabinieri della Stazione di Roma Eur, presso l'abitazione di e presso la cassetta di sicurezza custodita nel caveau della Pt_1
Banca Unicredit agenzia di Roma Tupini, di cui è possessore (si vedano pag. 4 Pt_1 della denuncia all. n. 3 e verbali di perquisizione e sequestro all. nn. 4 e 5).
Inoltre, , né in sede disciplinare, né in sede di reclamo, ha fornito valide Pt_1 ipotesi alternative, a sua difesa, che possano giustificare il fatto di aver denunciato erroneamente, secondo la sua tesi, il furto o la rapina di numerosi orologi di grande valore, in realtà smarriti in circostanze non riferite, lo stesso giorno dell'acquisto, in varie occasioni nell'arco di 5 anni e, successivamente, ritrovati in luoghi diversi, tutti riconducibili al predetto;
particolarmente, poco credibile è lo smarrimento del Rolex acquistato presso la gioielleria “Brusco Jewel Watch S.r.l.”, denunciato rubato il giorno dell'acquisto, 7.8.15, e ritrovato dai CC, in data 30.10.15, presso la stessa gioielleria, in quanto consegnato da per una riparazione;
è evidente che il predetto avrebbe Pt_1 dovuto avvedersi del ritrovamento dell'orologio denunciato rubato pochi mesi prima, nel momento in cui lo ha portato per la riparazione.
Il fatto che, solo dopo il rinvenimento e sequestro dei predetti orologi, abbia Pt_1 effettuato in favore della compagnia assicurativa un bonifico di euro 1.000,00 per restituire gli indennizzi ricevuti, non elide il disvalore del comportamento. A questo punto, considerata la prova della falsità delle denunce di furto e l'ottenimento dell'ingiusto profitto collegato all'indennizzo assicurativo, è piuttosto evidente la pagina 5 di 7 violazione delle norme deontologiche contestate, in quanto il ricorrente non ha agito con integrità e correttezza (cfr. articolo 6, comma 1), è stato associato a dichiarazioni, comunicazioni o informative, che non rispondano a verità (in violazione dell'art.6, comma 2), ha ottenuto utilità non dovute (in violazione dell'art. 6, comma 3), non si è comportato in modo consono al decoro della professione (in violazione dell'art. 11, comma 1) ed è risultato inadempiente alle disposizioni dell'ordinamento (in violazione dell'art. 11, comma 3).
La conoscenza dei comportamenti illeciti da parte della Compagnia assicurativa, della PG e dell'autorità giudiziaria, nonché potenzialmente da parte di numerosi soggetti, dato il carattere pubblico delle udienze dibattimentali penali, permette di ritenere ampiamente messo in pericolo il decoro dell'ordine professionale, pur in presenza di condotte adottate al di fuori dell'esercizio della professione.
Infine, corretta è la sanzione irrogata, in quanto gli artt. 12 e 18 del Codice delle sanzioni prevedono la sanzione della censura, per la violazione dell'art. 11, comma 1, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione fino a 6 mesi, per la violazione del comma 3 dell'art. 11, e fino a un anno, per la violazione dei commi 2 e 3 dell'art. 6; invece, la violazione dell'art. 6, comma 1, del codice deontologico, può ritenersi disciplinata dall'art. 28 del codice delle sanzioni secondo il quale “le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con quanto indicato nel Codice deontologico, anche qualora non sia indicata una specifica sanzione nel presente Codice, possono comunque dar luogo a procedimenti disciplinari se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione” e far applicare la sanzione della sospensione di cui all'art. 6, comma 2, del Codice delle sanzioni, in quanto rientrante tra le “violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3” del medesimo art. 6.
Infine, la sanzione va ritenuta proporzionata, considerando che le condotte illecite sono state reiterate nel corso di 5 anni e che due mesi prima del provvedimento del Consiglio di Disciplina, precisamente in data 7 maggio 2024, aveva subito, sempre da Pt_1 parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Roma, con decisione confermata dal Consiglio di Disciplina Nazionale, la sanzione della sospensione dall'esercizio delle professione per mesi 6, a seguito di un comportamento costituente sempre illecito penale e accertato dalla sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma del 2 maggio 2022, n. 4911, che ha condannato il professionista alla pena della reclusione per mesi 7 , per aver “affrontato ufficiale e agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri) intervenuti a seguito di un accesso diverbio tra lo stesso ed una signorina (qualificata in atti come “ex fidanzata”), minacciandoli, aggredendoli e procurando volontariamente ad uno di essi (non gravi) traumi contusivi” (si vedano sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Roma e delibera del 7 maggio 2024 all. nn. 9, 10 e 11). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
pagina 6 di 7 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguiranno la soccombenza con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità per fase di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte resistente, che liquida ex DM 55/14 in euro 5.810,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 14.4.25 Il Presidente Dott. Giampiero Barrasso Il Giudice relatore Dott.ssa Barbara Affinita
pagina 7 di 7