Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 104/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 104/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
14/01/2025 da:
(C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Sassari Via Cavour n. 71 B presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Maria Giuseppa Doneddu (C.F. ) del Foro di Sassari che li C.F._3
rappresenta e difende, in virtù di delega in foglio separato,
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 14.01.25, i signori Parte_1
e , premesso di essere genitori del minore
[...] Parte_2 Persona_1
nato a [...] in data [...], di non essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio
[...]
era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio ormai terminata, hanno chiesto di pagina 1 di 3
“ 1) Il figlio minorenne resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna sita in Persona_1
Sassari alla SV Mandra di L'Aiunu n. 24, di proprietà del sig. e messo a disposizione del figlio;
Per_1
3) Il padre potrà esercitare il diritto di visita in qualunque momento, secondo le richieste del figlio e secondo gli impegni del medesimo previo accordo con la madre. In caso di disaccordo il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti cadenze: 3/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera fino alle ore 20:00 (seguendo il criterio dell'alternanza), quando li riporterà presso la dimora materna;
i figli potranno inoltre stare presso il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:00 o in caso di volontà di pernottamento presso l'abitazione del padre, fino all'ingresso a scuola il giorno successivo;
3/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua (a titolo esemplificativo) ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi congiuntamente;
3/c) i genitori asseconderanno comunque i desideri dei figli nel caso in cui gli stessi desiderino passare più tempo con l'altro genitore;
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Per_1 Pt_2 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 250,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione dei provvedimenti del Tribunale;
5) Le parti concordano affinchè l'assegno unico venga percepito interamente dalla Sig.ra Pt_2
6) Le spese straordinarie nell'interesse del minore sono poste a carico di ciascun Persona_1
genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che pagina 2 di 3 invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Verrà comunque adottato il Protocollo
CNF.
7) entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore Persona_1 in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i
[...] genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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