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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 637 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 14/03/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
D A difeso e rappresentato dall'avv. Nicola PADOVANO Parte_1
E
difesa e rappresentata dall'avv. Giuseppe GIANNOTTA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 14.03.2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Taranto il 28/09/1996, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il
Tribunale con decreto di omologa del 07/10/2021 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge.
Spese compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), l. n. 898/1970; A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 28/09/1996 da nato a [...] il giorno 20.03.1975 e nata a [...] Parte_1 Controparte_1 il 18.07.1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Taranto dell'anno 1996, all'atto n.99, p. 2, s. A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 14.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi