Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RE NA PU BBLICA TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/03/2025 nella Sentenza ex art. 429
RGL, promossa da: causa n. 6767/2024
Parte 1 assistita dall'avv. LOIZZO TOMMASO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
CP_1
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE all'udienza odiernaSi rileva preliminarmente che nessuno è comparso fissata per la comparizione delle parti e la discussione, né ha depositato
è stata depositata la relazione di le note di trattazione scritta, né
che, peraltro, non si è notifica del ricorso alla parte convenuta,
costituita.
dichiaratoDovendo ritenersi mancante la "vocatio in ius", il ricorso va improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, "Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata fissazione dell'udienza dinotifica del ricorso e del decreto di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la
prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte" (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, "Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità
del contraddittorio già instaurato" (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del
04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008).
Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare.
La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale
cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che
definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (art. 279 co. 2
n. 2 c.p.c.).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 28/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli