CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
Massime • 1
In materia di pagamento dell'accisa, la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata, dall'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, disposizione che regola altresì la compensazione stabilendo, per le accise relative al gas naturale (art. 26, comma 13, del citato d.lgs.), che le somme eventualmente versate oltre il dovuto sono detratte dai successivi versamenti in acconto, senza che possa essere utilmente invocato dal contribuente un generale diritto potestativo alla compensazione, la cui erronea applicazione, con modalità difforme rispetto al meccanismo prescritto, non integra una violazione meramente formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10418 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
. . Civile Sent. Sez. 5 Num. 10418 Anno 2023 Presidente: NONNO GIACOMO MARIA Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 19/04/2023 SENTENZA sul ricorso 3802/2019 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro ENERGETIC S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. Carlo Fiumanò, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cesare Mancini, in Roma, via Ulpiano n.29;
- controricorrente -
proposto avverso la sentenza n. 530/02/2018 della COMM.TRIB.REG. della BASILICATA, depositata il 10/10/2018; Udita la relazione della causa svolta in data 5/4/2022 dal Consigliere PIERPAOLO GORI. Viste le conclusioni del formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, nel senso del- l'accoglimento del ricorso. Fatti di causa l. Con sentenza n. 530/02/2018 depositata in data 10/10/2018 la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la senten- za n. 563/3/17 della Commissione tributaria provinciale di Potenza, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo della società Energetic S.p.a .. 2. In particolare, la contribuente svolgeva attività di importazione di gas naturale e rivendita a consumatori finali su tutto il territorio na- zionale, ed impugnava l'avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Potenza con il quale si contestavano omessi pagamenti di conguaglio e rate di acconto di accise sul gas naturale uso combustione per gli anni 2011 e 2013. 3. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia confermando la decisione resa dal giudice di prime cure. La sentenza d'appello muoveva dal principio secondo cui era ammessa l'operatività della compensazione anche quando il debi- to ed il credito di parte contribuente sussistevano nei confronti di di- versi uffici periferici dell'Agenzia delle dogane, giungendo poi ad escludere la fondatezza dell'appello dell'Amministrazione finanziaria. 4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione cui la contribuente replica con contrari- corso, illustrato con due memorie. Ragioni della decisione 5. Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3, cod. p roe. civ., l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, 26, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995, 1242 cod. civ. nonché dell'art. 8 della leg- ge n. 212 del 2000 per aver la CTR ritenuto che la compensazione con il credito a conguaglio esibito dalla contribuente nella dichiarazio- ne per l'anno 2011 av(tnti all'Ufficio doganale di Potenza e poi trasfe- rito ad altra sede (Ufficio doganale di Bologna) abbia fatto venir meno la debenza degli interessi e delle indennità di mora per gli omessi versamenti del conguaglio a debito per l'anno 20 l O e delle rate di ac- conto per l'anno 2011 in scadenza al 31 marzo 2011, al 31 gennaio 2012 ed al 29 febbraio 2012, richiesti con l'avviso di pagamento im- pugnato. 6. Il motivo è fondato. Il giudice d'appello ha affermato che i soggetti che svolgono attività di vendita ai consumatori finali maturano tanti conguagli a credito o a debito quante sono le province in cui operano;
per effetto di tale meccanismo può verificarsi che al conguaglio a cre- dito maturato non corrisponda nella medesima provincia un debito, per i successivi versamenti in acconto, di pari importo. Il giudice d'appello rammenta anche che, in relazione a tale ipotesi, al fine di evitare una esposizione finanziaria alla quale non corrisponda una ef- fettiva posizione debitoria, l'Agenzia delle dogane con una circolare interpretativa del 26 febbraio 2016, ha fornito istruzioni agli operatori "ì 7 per utilizzare il credito maturato in una o più provindà. per compensa- re il debito maturato in altre province, dando tra l'altro atto che già a livello normativa era consentita la compensazione. 7. Da ciò deriverebbe, secondo la CTR, la legittimità dell'operato della contribuente la quale ha posto in essere senz'altro la compensazione sul presupposto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un unico soggetto, pur se diviso in vari uffici periferici. Tale linea di ragiona- mento ha condotto il giudice al rigetto dell'appello imperniato sull'as- serita necessità che, nonostante l'estinzione del proprio credito per compensazione con un debito maturato nei confronti della contribuen- te, quest'ultima fosse tenuta comunque a versare l'indennità di mora e gli interessi. 8. Tale ratio decidendi non è condivisibile. Questa Sezione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23755 del 20/11/2015, Rv. 637664 - 01) ha già af- fermato, in tema di IVA, che l'errata utilizzazione della compensazio- ne in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presuppo- sti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e li- quidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso era- riale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel perio- do infrannuale (conformi, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16504 del 05/08/2016, Rv. 640780 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15612 del 27/07/2016, Rv. 640630 - 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 4555 del 22/02/2017, Rv. 643213- 01). 9. Non sussiste dunque un diritto potestativo del contribuente alla compensazione in materia, né vi è dubbio sul fatto che il richiamato principio di diritto trovi applicazione anche in materia di accise sul gas naturale uso combustione armonizzate ex art.26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Pertanto, l'omesso versamento integra una violazione nei confronti dell'RI non meramente formale e, alla luce del prin- cipio di diritto che precede, e cui dev'essere data continuità anche al di fuori deii'IVA con riferimento all'accisa oggetto di ripresa, non e condivisibile la prospettazione di parte secondo cui nessun danno avrebbe subito l'Amministrazione finanziaria per effetto della condot- ta. Nella fattispecie è stato leso il disposto di cui all'art.3, comma quarto del d.lgs. n 504/95, ai sensi del quale «In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pa- gamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inol- tre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pa- gamento differito di diritti doganali». 10. Non si vede inoltre come, argomento speso nell'ultima memoria illustrativa della società, possa incidere la mancata emanazione dei regolamenti richiamati dall'ottavo ed ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «Ferme restando, in via transito- ria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regola- menti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 ago- sto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'impo- sta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali at- tualmente non e' previsto.». Infatti, per espressa previsione di legge, in materia di accise la suc- cessiva insorgenza di un credito del contribuente da cui possa scaturi- re l'estinzione del debito per compensazione non può permettere di superare la criticità, dal momento che l'art.26 del d.lgs. n 504/95, al comma 13 specificamente lo esclude prevedendo che «Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto». E' dunque il legislatore ad aver fissato le modalità della compensazione, in termini specifici e di stret- ta interpretazione. 11. Il contesto non è mutato per effetto della nota dell'Agenzia del 26 febbraio 2016 (prot. 24497/RU), come pure ritiene la CTR, perché la corretta modalità di versamento dell'accisa e di utilizzo da parte del soggetto obbligato di un'eventuale credito dovuto al meccanismo dei versamenti in acconto vanno verificate alla scadenza dei termini pre- visti per gli stessi versamenti, che resta quella fissata dall'art. 56, comma l del del d.lgs. n 504/95, a norma del quale: «Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo del- l'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmen- te versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.». Il rigoroso quadro si definisce rammentando che le scadenze per i versamenti sono individuate sulla base delle risultanze della dichiara- zione stessa, il cui termine di presentazione è fissato dall'Art. 53, comma 9, del citato decreto entro il mese di marzo dell'anno succes- sivo a quello cui si riferisce. 12. Dev'essere così affermato il seguente principio di diritto: «In ma- teria di pagamento dell'accisa, la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata dall'art. 56, comma 1 del del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; la compensa- zione è altresì regolata in modo rigido dalla medesima previ- sione di legge e, per le accise relative al gas naturale, specifi- camente dall'art.26, comma 13 del decreto, operando nel sen- so che le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto, senza che possa essere utilmente invocato un generale diritto potestati- vo del contribuente alla compensazione in materia, in ragione del fatto che l'errata utilizzazione del meccanismo di compen- sazione suddetto non integra una violazione meramente for- male.». 13. Non condivisibili dunque appaiono i riferimenti della società ad un generale diritto potestativo di compensazione della parte, come pure non pertinenti sono i riferimenti esposti nell'ultima memoria autoriz- zata depositata dalla contribuente, alla regola civilistica dettata dagli artt. 1241 e ss cod. civ. secondo cui la compensazione legale opera retroattivamente e si estende agli accessori, perché la previsione spe- ciale dettata in materia di accise prevale. La società non ha titolo e diritto alla compensazione del proprio credi- to nei termini compiuti, non avendo affatto semplicemente «anticipa- to un provvedimento perfettamente confermato daii'Amministrazio- ne» come pure afferma la contribuente nelle proprie difese e avendo, piuttosto, mancato di rispettare i termini di pagamento fissati dalla legge e provocato violazioni non meramente formali che hanno com- portato un apprezzabile danno per l'erario. 14. Va poi dato atto del fatto che la società nell'ultima memoria illu- strativa pone la questione della compatibilità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.471 del 1997- pari al 30% dell'impo- sta dovuta - con il pagamento dell'indennità di mora prevista dall'art. 3 comma 4 del d.lgs. n.504 del 1995 anche nell'ipotesi di tardivo ver- samento delle accise. Il Collegio osserva che la questione esula dalla presente controversia, in cui l'atto impugnato ha ad oggetto unicamente il pagamento del- l'indennità di mora e degli interessi, oltre che le spese di notifica, e non le sanzioni ex art.13 cit .. ' .. 15. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassa- ta con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, in re- lazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 5 aprile 2022
- ricorrente -
contro ENERGETIC S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. Carlo Fiumanò, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cesare Mancini, in Roma, via Ulpiano n.29;
- controricorrente -
proposto avverso la sentenza n. 530/02/2018 della COMM.TRIB.REG. della BASILICATA, depositata il 10/10/2018; Udita la relazione della causa svolta in data 5/4/2022 dal Consigliere PIERPAOLO GORI. Viste le conclusioni del formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, nel senso del- l'accoglimento del ricorso. Fatti di causa l. Con sentenza n. 530/02/2018 depositata in data 10/10/2018 la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la senten- za n. 563/3/17 della Commissione tributaria provinciale di Potenza, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo della società Energetic S.p.a .. 2. In particolare, la contribuente svolgeva attività di importazione di gas naturale e rivendita a consumatori finali su tutto il territorio na- zionale, ed impugnava l'avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Potenza con il quale si contestavano omessi pagamenti di conguaglio e rate di acconto di accise sul gas naturale uso combustione per gli anni 2011 e 2013. 3. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia confermando la decisione resa dal giudice di prime cure. La sentenza d'appello muoveva dal principio secondo cui era ammessa l'operatività della compensazione anche quando il debi- to ed il credito di parte contribuente sussistevano nei confronti di di- versi uffici periferici dell'Agenzia delle dogane, giungendo poi ad escludere la fondatezza dell'appello dell'Amministrazione finanziaria. 4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione cui la contribuente replica con contrari- corso, illustrato con due memorie. Ragioni della decisione 5. Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3, cod. p roe. civ., l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, 26, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995, 1242 cod. civ. nonché dell'art. 8 della leg- ge n. 212 del 2000 per aver la CTR ritenuto che la compensazione con il credito a conguaglio esibito dalla contribuente nella dichiarazio- ne per l'anno 2011 av(tnti all'Ufficio doganale di Potenza e poi trasfe- rito ad altra sede (Ufficio doganale di Bologna) abbia fatto venir meno la debenza degli interessi e delle indennità di mora per gli omessi versamenti del conguaglio a debito per l'anno 20 l O e delle rate di ac- conto per l'anno 2011 in scadenza al 31 marzo 2011, al 31 gennaio 2012 ed al 29 febbraio 2012, richiesti con l'avviso di pagamento im- pugnato. 6. Il motivo è fondato. Il giudice d'appello ha affermato che i soggetti che svolgono attività di vendita ai consumatori finali maturano tanti conguagli a credito o a debito quante sono le province in cui operano;
per effetto di tale meccanismo può verificarsi che al conguaglio a cre- dito maturato non corrisponda nella medesima provincia un debito, per i successivi versamenti in acconto, di pari importo. Il giudice d'appello rammenta anche che, in relazione a tale ipotesi, al fine di evitare una esposizione finanziaria alla quale non corrisponda una ef- fettiva posizione debitoria, l'Agenzia delle dogane con una circolare interpretativa del 26 febbraio 2016, ha fornito istruzioni agli operatori "ì 7 per utilizzare il credito maturato in una o più provindà. per compensa- re il debito maturato in altre province, dando tra l'altro atto che già a livello normativa era consentita la compensazione. 7. Da ciò deriverebbe, secondo la CTR, la legittimità dell'operato della contribuente la quale ha posto in essere senz'altro la compensazione sul presupposto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un unico soggetto, pur se diviso in vari uffici periferici. Tale linea di ragiona- mento ha condotto il giudice al rigetto dell'appello imperniato sull'as- serita necessità che, nonostante l'estinzione del proprio credito per compensazione con un debito maturato nei confronti della contribuen- te, quest'ultima fosse tenuta comunque a versare l'indennità di mora e gli interessi. 8. Tale ratio decidendi non è condivisibile. Questa Sezione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23755 del 20/11/2015, Rv. 637664 - 01) ha già af- fermato, in tema di IVA, che l'errata utilizzazione della compensazio- ne in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presuppo- sti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e li- quidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso era- riale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel perio- do infrannuale (conformi, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16504 del 05/08/2016, Rv. 640780 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15612 del 27/07/2016, Rv. 640630 - 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 4555 del 22/02/2017, Rv. 643213- 01). 9. Non sussiste dunque un diritto potestativo del contribuente alla compensazione in materia, né vi è dubbio sul fatto che il richiamato principio di diritto trovi applicazione anche in materia di accise sul gas naturale uso combustione armonizzate ex art.26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Pertanto, l'omesso versamento integra una violazione nei confronti dell'RI non meramente formale e, alla luce del prin- cipio di diritto che precede, e cui dev'essere data continuità anche al di fuori deii'IVA con riferimento all'accisa oggetto di ripresa, non e condivisibile la prospettazione di parte secondo cui nessun danno avrebbe subito l'Amministrazione finanziaria per effetto della condot- ta. Nella fattispecie è stato leso il disposto di cui all'art.3, comma quarto del d.lgs. n 504/95, ai sensi del quale «In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pa- gamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inol- tre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pa- gamento differito di diritti doganali». 10. Non si vede inoltre come, argomento speso nell'ultima memoria illustrativa della società, possa incidere la mancata emanazione dei regolamenti richiamati dall'ottavo ed ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «Ferme restando, in via transito- ria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regola- menti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 ago- sto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'impo- sta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali at- tualmente non e' previsto.». Infatti, per espressa previsione di legge, in materia di accise la suc- cessiva insorgenza di un credito del contribuente da cui possa scaturi- re l'estinzione del debito per compensazione non può permettere di superare la criticità, dal momento che l'art.26 del d.lgs. n 504/95, al comma 13 specificamente lo esclude prevedendo che «Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto». E' dunque il legislatore ad aver fissato le modalità della compensazione, in termini specifici e di stret- ta interpretazione. 11. Il contesto non è mutato per effetto della nota dell'Agenzia del 26 febbraio 2016 (prot. 24497/RU), come pure ritiene la CTR, perché la corretta modalità di versamento dell'accisa e di utilizzo da parte del soggetto obbligato di un'eventuale credito dovuto al meccanismo dei versamenti in acconto vanno verificate alla scadenza dei termini pre- visti per gli stessi versamenti, che resta quella fissata dall'art. 56, comma l del del d.lgs. n 504/95, a norma del quale: «Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo del- l'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmen- te versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.». Il rigoroso quadro si definisce rammentando che le scadenze per i versamenti sono individuate sulla base delle risultanze della dichiara- zione stessa, il cui termine di presentazione è fissato dall'Art. 53, comma 9, del citato decreto entro il mese di marzo dell'anno succes- sivo a quello cui si riferisce. 12. Dev'essere così affermato il seguente principio di diritto: «In ma- teria di pagamento dell'accisa, la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata dall'art. 56, comma 1 del del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; la compensa- zione è altresì regolata in modo rigido dalla medesima previ- sione di legge e, per le accise relative al gas naturale, specifi- camente dall'art.26, comma 13 del decreto, operando nel sen- so che le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto, senza che possa essere utilmente invocato un generale diritto potestati- vo del contribuente alla compensazione in materia, in ragione del fatto che l'errata utilizzazione del meccanismo di compen- sazione suddetto non integra una violazione meramente for- male.». 13. Non condivisibili dunque appaiono i riferimenti della società ad un generale diritto potestativo di compensazione della parte, come pure non pertinenti sono i riferimenti esposti nell'ultima memoria autoriz- zata depositata dalla contribuente, alla regola civilistica dettata dagli artt. 1241 e ss cod. civ. secondo cui la compensazione legale opera retroattivamente e si estende agli accessori, perché la previsione spe- ciale dettata in materia di accise prevale. La società non ha titolo e diritto alla compensazione del proprio credi- to nei termini compiuti, non avendo affatto semplicemente «anticipa- to un provvedimento perfettamente confermato daii'Amministrazio- ne» come pure afferma la contribuente nelle proprie difese e avendo, piuttosto, mancato di rispettare i termini di pagamento fissati dalla legge e provocato violazioni non meramente formali che hanno com- portato un apprezzabile danno per l'erario. 14. Va poi dato atto del fatto che la società nell'ultima memoria illu- strativa pone la questione della compatibilità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.471 del 1997- pari al 30% dell'impo- sta dovuta - con il pagamento dell'indennità di mora prevista dall'art. 3 comma 4 del d.lgs. n.504 del 1995 anche nell'ipotesi di tardivo ver- samento delle accise. Il Collegio osserva che la questione esula dalla presente controversia, in cui l'atto impugnato ha ad oggetto unicamente il pagamento del- l'indennità di mora e degli interessi, oltre che le spese di notifica, e non le sanzioni ex art.13 cit .. ' .. 15. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassa- ta con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, in re- lazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 5 aprile 2022