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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10010 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Capodanno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla Via Mario Gigante n. 90, giusta procura in atti;
E
c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Vincenzo Capodanno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla Via Mario Gigante n. 90, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 05.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marano di
Napoli (NA) il 26.08.1992 e di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 il procuratore costituito chiedeva trattenersi la causa in decisone in conformità agli accordi di cui al ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del PM, il quale nulla opponeva.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 3147/2011) pubblicata il 18.03.2011 con attestazione del passaggio in giudicato del
14.04.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, nulla deve esser disposto, considerato che le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono, con cui hanno evidenziato l'insussistenza di richieste accessorie al divorzio:
- nulla da disporre a titolo di mantenimento in quanto entrambi i coniugi sono autosufficienti economicamente;
- nulla da disporre a titolo di mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed autosufficienti economicamente. In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._1 CP_1
), contratto in Marano di Napoli (NA) il 26.08.1992 (atto n.29, C.F._2
Parte II, Serie A, anno 1992);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 23.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10010 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Capodanno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla Via Mario Gigante n. 90, giusta procura in atti;
E
c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Vincenzo Capodanno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla Via Mario Gigante n. 90, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 05.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marano di
Napoli (NA) il 26.08.1992 e di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 il procuratore costituito chiedeva trattenersi la causa in decisone in conformità agli accordi di cui al ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del PM, il quale nulla opponeva.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 3147/2011) pubblicata il 18.03.2011 con attestazione del passaggio in giudicato del
14.04.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, nulla deve esser disposto, considerato che le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono, con cui hanno evidenziato l'insussistenza di richieste accessorie al divorzio:
- nulla da disporre a titolo di mantenimento in quanto entrambi i coniugi sono autosufficienti economicamente;
- nulla da disporre a titolo di mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed autosufficienti economicamente. In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._1 CP_1
), contratto in Marano di Napoli (NA) il 26.08.1992 (atto n.29, C.F._2
Parte II, Serie A, anno 1992);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 23.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro