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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9670 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 36224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 36224/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione il giorno 30.10.2025
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sig.ra Parte_2
rappresentata e difesa, giusta delega allegata all'atto di citazione dall' Avv. Angelo Giordano (C.F.
) ed ivi elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in Milano, Via Fontana n. 18,
OPPONENTE
E
codice fiscale, numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle imprese di Roma e partita IVA , e P.IVA_2
per essa, quale mandataria, Controparte_2
pagina 1 di 18 , giusta procura autenticata dal Notaio CP_3 Per_1
di Roma del 5 luglio 2022, rep. 18599/9027, in
[...]
persona del dott. in forza dei poteri a lui CP_4
conferiti con procura a rogito del Notaio Per_1
di Roma in data 16 marzo 2023 rep.n.20057/9838,
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'AVV. FABIO
PEDRAZZINI in PAVIA - Corso Cavour n.40 che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
E
numero di iscrizione al Registro delle Controparte_5
Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi e codice fiscale
, iscritta all'Albo delle Banche al n. 8065, in P.IVA_3
persona del procuratore speciale dott. in CP_6
forza di procura autenticata dal Notaio del Persona_2
2 agosto 2021 Rep. 7041 Racc. 4968, e, agli effetti di questo procedimento, elettivamente domiciliata in Pavia
(PV) Corso Cavour 40, presso l'avv. Fabio Pedrazzini che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano respinta ogni contraria difesa ed eccezione, così giudicare:
I) IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 18 a) confermare la sospensione della provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
b) dichiarare la carenza di legittimazione ad agire delle società e Controparte_1 Controparte_7
e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
II) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 14689/2023 per i motivi in narrativa e l'erroneità dell'importo ingiunto e per l'effetto, revocare il predetto decreto ingiuntivo.
b) accertare e dichiarare la nullità del contratto originario di conto corrente n. 264 e dell'apertura di credito del 8.04.2020 e successive variazioni e relative condizioni, per i motivi in premessa.
c) accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da nei confronti di Controparte_5 Parte_1
con specifico riferimento al tasso di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 10.05.2010, in relazione al Conto Corrente di Corrispondenza n. 264, a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge n. 108/96), a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'opponente.
pagina 3 di 18 d) accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto e similari, spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti per tali titoli illegittimi sul
Conto Corrente di Corrispondenza n. 264, come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'opponente.
e) accertare l'esatto e giusto saldo del rapporto di conto corrente n. 264 alla data attuale, espungendo ogni somma indebita per nullità della pattuizione con un differenziale di saldo a favore della correntista, ovvero la diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico di Parte_1
f) accertare e dichiarare la sproporzione fra il credito garantito (Euro 160.888,34) e il valore dell'intero complesso dei beni oggetto delle ipoteche iscritte in danno di come da nota di iscrizione d'ipoteca n. R.G. Parte_1
62741 n. R.P. 14394 presentazione n. 504 del 18.05.2010 e successive restrizioni.
g) per l'effetto ordinare alle società opposte di prestare immediatamente il consenso alla restrizione dell'ipoteca RG
n. 3737 del 19.04.2010 con cancellazione proporzionale dell'ipoteca, meglio descritto in atti e nei relativi allegati, con cancellazione da eseguirsi a cura e spese delle opposte su seguenti beni immobili, siti in Dorno
(PV), identificati al catasto come segue:
pagina 4 di 18 1) Foglio 2 part. 501, 3 are;
99 centiare – (399 mq) (s. utile 240,93 mq)
2) Foglio 2 particella 502, 3 are;
99 centiare – (399 mq)
(s. utile 240,93 mq)
3) Foglio 2 particella 503, 3 are;
99 centiare – (399 mq)
(s. utile 240,93 mq)
4) Foglio 2 particella 504, 2 are;
37 centiare – (237 mq)
(s. utile 142,93 mq).
h) condannare ex art. 614 bis c.p.c. le parti opposte a versare a la somma di Euro 500,00, o quella Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del emanando provvedimento, oltre interessi legali.
i) In caso di mancata esecuzione da parte della resistente dell'ordine di cui al punto che precede, ordinare al
Conservatore dei Registri competente per territorio di
Vigevano, di procedere all'annotazione della restrizione e condannare le opposte in persona del loro legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore di 3
[...]
di ogni costo relativo e conseguente alla Pt_3
restrizione che sarà ordinata dal Giudice.
l) per l'effetto condannare e per essa Controparte_1
la mandataria a risarcire Controparte_7
alla società tutti i danni patiti per la mancata Parte_1
parziale restrizione dell'ipoteca, come verrà accertato in corso di causa o nella misura ritenuta di giustizia.
pagina 5 di 18 III) IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di reiezione delle domande principali, rideterminare l'effettivo ed eventuale credito in linea capitale a favore della procedente, con rideterminazione degli interessi compensativi e moratori.
IV) IN VIA ISTRUTTORIA:
a) disporsi l'ordine di esibizione nei confronti della convenuta di tutte le copie conformi all'originale dei contratti originari di apertura di conto corrente n. 264, della copia delle condizioni economiche e di tutte le successive modificazioni, della copia dei contratti di concessione degli affidamenti dal 2010 al 2023, nonché della copia degli estratti conto mensili e scalari relativi agli anni 2010 – 2023.
b) Disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto il calcolo della durata solare delle varie aperture di credito tra le parti in causa;
il calcolo della scopertura media in linea capitale e il calcolo dell'ammontare complessivo delle competenze e degli interessi complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto oggetto di causa. Determinare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art. 644 c.p.
c) si chiedere ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi precedute dal “vero che”, con riserva di ulteriori richieste istruttorie nei pagina 6 di 18 termini ex art. 171 ter c.p.c. e con i testi che verranno indicati in corso di causa;
V) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio.
Milano, 23 Luglio 2025
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare l'eccezione di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 14689/2023 del Tribunale di Milano, non sussistendo i gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere la domanda di restrizione dell'ipoteca per i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate dall'opponente, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...]
, al pagamento a favore di della Pt_1 Controparte_1
somma di € 160.883,34 quale saldo debitore del c/c n. 264, oltre interessi al tasso legale al saldo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda istruttoria. pagina 7 di 18 Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare l'eccezione di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 14689/2023 del Tribunale di Milano, non sussistendo i gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere la domanda di restrizione dell'ipoteca per i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate dall'opponente, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...]
, al pagamento a favore di della Pt_1 Controparte_1
somma di € 160.883,34 quale saldo debitore del c/c n. 264, oltre interessi al tasso legale al saldo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda istruttoria.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
pagina 8 di 18 Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1
opporsi al decreto ingiuntivo n. 14689/2023, emesso in data
19.09.2023 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva intimato di pagare in favore di Controparte_7
(di seguito anche , quale mandataria di
[...] CP_7
la somma di euro 160.883,34, oltre Controparte_1
interessi legali e spese di procedura.
In sede monitoria aveva dedotto: che CP_7 Parte_1
accendeva in data 11/1/2010, presso la filiale di Milano del il contratto di conto corrente Controparte_8
n. 264; che in data 8/4/2010, a fronte del predetto contratto di conto corrente, veniva rilasciata una garanzia ipotecaria;
che, in data 7/06/2014 3G S.r.l. stipulava un atto di ricognizione di debito nei confronti della e CP_9
contestualmente concordava con essa un piano di rientro;
che, in data 7/5/2019, (divenuto titolare Controparte_5
del rapporto a seguito delle vicende societarie esposte in ricorso) diffidava a provvedere alla copertura di Parte_1
ogni posizione debitoria;
che, in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3 giugno
2021, cedeva pro-soluto alla società Controparte_5
tra gli altri, il credito vantato nei Controparte_1
confronti di che la cessionaria Parte_1 CP_1
conferiva a
[...] Controparte_7
l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della stessa,
pagina 9 di 18 l'attività di amministrazione ed incasso dei crediti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero sia in sede esecutiva che concorsuale e degli eventuali giudizi di cognizione aventi ad oggetto i crediti;
che era creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 160.883,34, quale saldo debitore del conto correntesi cui sopra.
A sostegno dell'opposizione deduceva in via Parte_1
preliminare la “carenza di legittimazione attiva della società e di Controparte_1 Controparte_7
, in quanto, da un lato, dall'avviso di avvenuta
[...]
cessione del credito da parte di a Controparte_5 [...]
non era desumibile la cessione del credito CP_1
oggetto di ingiunzione, dall'altro, la procura in atti in favore di non conteneva l'indicazione dei crediti CP_7
per i quali era stata conferita. Nel merito la società opponente sosteneva che: in data 17.06.2014 le parti stipulavano un atto di ricognizione di debito, a mezzo del quale davano atto che il debito si era ridotto a euro
190.000,00; che in data 26.10.2020, la acconsentiva CP_9
ad un ulteriore piano di rimborso del finanziamento derivante dall'apertura di credito m. 2251 (in luogo del precedente n. 264), che prevedeva il versamento dei seguenti importi:
- euro 19.000,00 entro il 31.12.2020;
- euro 150.000,00 in 5 rate scadenti il 30.06.2021;
31.12.2021, 30.06.2022, 31.12.2022 e 30.06.2023; che la società opponente procedeva al pagamento delle rate previste, versando al 9.3.2022 (addirittura in anticipo pagina 10 di 18 rispetto alla scadenza prevista il 30.06.2022) l'importo complessivo di Euro 169.000,00; che, pertanto, alla data del 9.3.2022, il debito residuo a carico di era Parte_1
pari a euro 21.000,00 (190.000,00 – 169.000,00), oltre eventuali interessi di mora;
che l'opposta non provava il maggior credito ingiunto, limitandosi a produrre un mero saldaconto, non qualificabile estratto ai sensi dell'art 50
TUB; che il tasso di interesse previsto nel contratto di conto corrente ed applicato all'apertura di credito in conto corrente, era superiore al tasso di usura in violazione della L. 108/1996 e 24/01; che il contratto di conto corrente n. 264 stipulato in data 11.01.2010 (dopo dell'entrata in vigore della delibera del CICR del
09.02.2000), prevedeva l'applicazione di interessi anatocistici, in mancanza di pattuizione scritta fra le parti per la parificazione trimestrale del conteggio degli interessi a debito e a credito;
che aveva Parte_1
diritto, in virtù dei pagamenti effettuati, ad ottenere la riduzione dell'ipoteca prestata ai sensi dell'art. 2873, comma 2 c.c., e dell'art. art. 39 D.lgs. n. 385 del 1993
(T.U.B.).
costituendosi quale Controparte_7
mandataria di chiedeva la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto. Deduceva: di avere adeguatamente provato la titolarità del credito producendo in sede monitoria la dichiarazione di avvenuta cessione proveniente da oltre all'avviso Controparte_5
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68, Parte Seconda, del 10/06/2021; di avere parimenti depositato la procura pagina 11 di 18 conferita in data 5/07/2022 da a Controparte_1 [...]
a rogito del Notaio Dott.ssa Controparte_7 [...]
di Roma, rep. 18599 – racc. 9027. Parte opposta Per_1
produceva poi tutti gli estratti del conto corrente, dall'apertura al passaggio in sofferenza, sostenendo la legittimità dei tassi e delle condizioni applicate al rapporto e che i beni oggetto dell'ipoteca non eccedevano
“la cautela del credito di cui al decreto ingiuntivo di €
160.883,34”.
Interveniva in causa anche aderendo alle Controparte_5
conclusioni rassegnate dall'opposta.
Tanto premesso, deve in primo luogo affermarsi l'ammissibilità dell'intervento.
Come noto, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (tra le altre Cass. n.
1111/2003.
Nel caso di specie, tale interesse deve riconoscersi in capo a in quanto parte del contratto di Controparte_5
cessione stipulato con l'opposta e pertanto interessata all'accertamento della sussistenza del credito ceduto.
Può dirsi poi provata in capo a la Controparte_1 pagina 12 di 18 titolarità del credito oggetto di ingiunzione.
Infatti, nonostante l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponda unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc, spettando pertanto al cessionario dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, quest'ultimo può avvalersi allo scopo anche di elementi indiziari, in quanto la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma.
Nel caso di specie, l'opposta produceva, sin dalla fase monitoria, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
68, Parte Seconda, del 10/06/2021 (doc. 5) nonché la dichiarazione proveniente da di avvenuta Controparte_5
cessione credito a (doc 6); Controparte_1
L'insieme di tali produzioni, unitamente alla disponibilità in capo all'opposta di tutta la documentazione relativa al credito, consente di ritenere provata la cessione del credito per cui è causa da a CP_5 Controparte_1
A ciò si aggiunga che costituendosi, confermava CP_5
l'intervenuta cessione, rassegnando domande identiche a quelle della cessionaria.
Parimenti, deve ritenersi provato il conferimento da
[...]
a del potere di rappresentarla CP_1 Controparte_7
in giudizio. produceva, Controparte_7
infatti, la procura rilasciata in data 5/07/2022 da
[...]
a a rogito del CP_1 Controparte_7
Notaio Dott.ssa di Roma, rep. 18599 – racc. Persona_1
9027 mediante la quale le veniva conferito, come anche a pagina 13 di 18 e a Controparte_10 Parte_4
l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della stessa,
l'attività di incasso, e recupero anche medianti giudizi di cognizione “dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”, tra i quali, per quanto sopra, rientra quello oggetto di ingiunzione.
Nel merito, l'opposta documentava adeguatamente il credito azionato come saldo del c.c. n. 264, producendo in sede monitoria il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 264 del 11/1/2010 (doc 7) e il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 7.04.2010 (doc 8), con il quale la CP_9
concedeva un finanziamento in forma di apertura di credito, fino alla concorrenza di 300.000 euro, utilizzabile sul conto corrente n. 264. Con la comparsa di costituzione parte opposta produceva tutti gli estratti conto dall'accensione al passaggio in sofferenza, dai quali risultava, alla data dell'estinzione del conto per trasferimento del rapporto a sofferenza, vale a dire al giorno 11.06.2029, un saldo negativo pari a € 269.492,62.
Risulta poi che in data 26.10.20 le parti concordavano un piano di rientro del debito (doc 9 parte opponente) che prevedeva il versamento di euro 19.000,00 entro il
31.12.2020 e 5 versamenti semestrali per euro 50.000,00 ciascuno dal 30.06.2021 al 30.06.2023 (non, quindi
150.000,00 in 5 rate, come si legge nell'atto di opposizione).
A fronte di quanto sopra, parte opponente effettuava i seguenti 4 pagamenti: euro 19.200,00 in data 15/10/2020, pagina 14 di 18 euro 50.0000,00 in data 1/07/2021, euro 50.0000,00 in data
27/12/2021 euro 50.0000,00 in data 9/03/2022.
Il debito residuo in linea capitale ammonta pertanto ad euro 100.292,62, importo calcolato detraendo i pagamenti dall'importo di euro 269.492,62, vale a dire dal saldo negativo a sofferenza di cui sopra e non da euro 269.000,00 come da piano di rientro, in quanto quest'ultimo non veniva rispettato in tutte le sue scadenze e pertanto era automaticamente risolto.
L'assunto di parte opponente, secondo il quale al
26.10.2020 il debito residuo era pari ad euro 190.000,00 come da atto di ricognizione del 17.06.2014, non può essere condiviso, sia perché si tratta di un atto risalente di oltre sei anni, sia perché contrario allo stesso piano di rientro concordato tra le parti nel 2020.
Oltre all'importo capitale, parte opponente è tenuta a corrispondere a parte opposta gli interessi di mora, calcolati dal C.t.u. in euro 55.026,17. Il calcolo appare privo di errori e dunque condivisibile, in quanto considera i pagamenti intervenuti nel tempo e fa corretta applicazione del tasso di mora contrattualmente previsto, pari al tasso corrispettivo (Euribor a 3 mesi più spread del 4%) più mora del 3%, in aderenza alle condizioni del contratto di apertura di credito ipotecaria del 08/04/2010
(doc 4 parte opponente) e dell'accordo intervenuto tra le parti in data 13/05/2013 (doc 6 parte opponente).
Parte opponente contestava l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nell'ambito del contatto di conto corrente 264 nei seguenti termini: pagina 15 di 18 tasso debitore entro fido nominale 11,85% ed effettivo
12,3871%; maggiorazione di tasso sugli utilizzi oltre fido 4%; corrispettivo per disponibilità creditizia per fidi tra €
50.000 ed € 500.000 1,50% tasso annuo debitore in assenza di fido – nominale/o tasso di mora 11,85% ed effettivo 12,3871%.
Secondo parte attrice, infatti, il teg pari al 17,88%, risulterebbe superiore alla soglia di usura prevista nel I trimestre 2010 per la Categoria delle “aperture di credito in c/c” superiori ad euro 5.000, pari al 14,31%.
L'assunto non è condivisibile in quanto fondato sull'erroneo presupposto che il contratto di conto corrente stipulato in data 11/01/2010, fosse affidato.
Invero, come correttamente evidenziato dal C.t.u., il conto corrente n. 264, aperto in data 11/01/2010 (doc. 3 parte opponente) non era affidato, in quanto l'affidamento di euro 300.000 veniva concesso quasi tre mesi più tardi, ovvero in data 08/04/2010.
Pertanto, il tasso soglia cui confrontare il teg corrisponde al tasso soglia di cui alla categoria “scoperti senza affidamento”, relativo alla classe di importo “fino ad € 1.500”, pari al tasso del 29,94%.
La successiva aperura di credito (doc 4 parte opponente) veniva invece disciplinata secondo le condizioni economiche pattuite nel relativo contratto del 8.04.2010, che prevedevano un TEG, secondo quanto affermato dalla stessa opponente, inferiore al tasso soglia.
pagina 16 di 18 Parimenti infondato risulta l'assunto per il quale non risultava in atti alcuna pattuizione scritta fra le parti per la parificazione trimestrale del conteggio degli interessi a debito e a credito in attuazione della delibera
09/02/2000 in quanto, al contrario, la pari Pt_5
periodicità veniva stabilita tanto nel contratto del
11/01/2010 quanto nel contratto del 08/04/2010, rispettivamente all'art. 9 e all'art. 2.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte opponente di restrizione dell'ipoteca ad alcuni soltanto dei lotti costituenti l'aera di proprietà della
[...]
considerato che non provava il valore dei Pt_1 Parte_1
beni attualmente oggetto di ipoteca e di quelli oggetto della richiesta di svincolo. La stima prodotta, infatti, relativa all' area edificabile sita in Dorno (PV) nel suo complesso, non consente di pervenire all'individuazione di tali valori.
Per tutto quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannata a corrispondere il Parte_1
minore importo di euro 155.318,79 (somma comprensivo della quota capitale ed interessi) oltre interessi al tasso legale (come richiesto in sede monitoria) dalla c.t.u. al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opponente, in quanto regolate globalmente in base all'esito finale dell'unico giudizio di cui fanno parte la fase monitoria e quella di opposizione e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m.
147/2022, applicato ai valori medi in favore della sola pagina 17 di 18 considerato che ha svolto, con Controparte_1 CP_5
il medesimo Difensore, difese identiche.
Le spese di c.t.u., parimenti, devono essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio, ogni altra istanza disattesa, così decide: revoca il decreto ingiuntivo n. 14689/2023, condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 155.318,79 oltre interessi al tasso legale dalla c.t.u. al saldo. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario;
pone a carico di parte opponente le spese di c.t.u.
Milano, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 36224/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione il giorno 30.10.2025
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sig.ra Parte_2
rappresentata e difesa, giusta delega allegata all'atto di citazione dall' Avv. Angelo Giordano (C.F.
) ed ivi elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in Milano, Via Fontana n. 18,
OPPONENTE
E
codice fiscale, numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle imprese di Roma e partita IVA , e P.IVA_2
per essa, quale mandataria, Controparte_2
pagina 1 di 18 , giusta procura autenticata dal Notaio CP_3 Per_1
di Roma del 5 luglio 2022, rep. 18599/9027, in
[...]
persona del dott. in forza dei poteri a lui CP_4
conferiti con procura a rogito del Notaio Per_1
di Roma in data 16 marzo 2023 rep.n.20057/9838,
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'AVV. FABIO
PEDRAZZINI in PAVIA - Corso Cavour n.40 che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
E
numero di iscrizione al Registro delle Controparte_5
Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi e codice fiscale
, iscritta all'Albo delle Banche al n. 8065, in P.IVA_3
persona del procuratore speciale dott. in CP_6
forza di procura autenticata dal Notaio del Persona_2
2 agosto 2021 Rep. 7041 Racc. 4968, e, agli effetti di questo procedimento, elettivamente domiciliata in Pavia
(PV) Corso Cavour 40, presso l'avv. Fabio Pedrazzini che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano respinta ogni contraria difesa ed eccezione, così giudicare:
I) IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 18 a) confermare la sospensione della provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
b) dichiarare la carenza di legittimazione ad agire delle società e Controparte_1 Controparte_7
e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
II) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 14689/2023 per i motivi in narrativa e l'erroneità dell'importo ingiunto e per l'effetto, revocare il predetto decreto ingiuntivo.
b) accertare e dichiarare la nullità del contratto originario di conto corrente n. 264 e dell'apertura di credito del 8.04.2020 e successive variazioni e relative condizioni, per i motivi in premessa.
c) accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da nei confronti di Controparte_5 Parte_1
con specifico riferimento al tasso di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 10.05.2010, in relazione al Conto Corrente di Corrispondenza n. 264, a titolo di usura oggettiva (art. 2 legge n. 108/96), a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.), come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'opponente.
pagina 3 di 18 d) accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto e similari, spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti per tali titoli illegittimi sul
Conto Corrente di Corrispondenza n. 264, come accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'opponente.
e) accertare l'esatto e giusto saldo del rapporto di conto corrente n. 264 alla data attuale, espungendo ogni somma indebita per nullità della pattuizione con un differenziale di saldo a favore della correntista, ovvero la diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico di Parte_1
f) accertare e dichiarare la sproporzione fra il credito garantito (Euro 160.888,34) e il valore dell'intero complesso dei beni oggetto delle ipoteche iscritte in danno di come da nota di iscrizione d'ipoteca n. R.G. Parte_1
62741 n. R.P. 14394 presentazione n. 504 del 18.05.2010 e successive restrizioni.
g) per l'effetto ordinare alle società opposte di prestare immediatamente il consenso alla restrizione dell'ipoteca RG
n. 3737 del 19.04.2010 con cancellazione proporzionale dell'ipoteca, meglio descritto in atti e nei relativi allegati, con cancellazione da eseguirsi a cura e spese delle opposte su seguenti beni immobili, siti in Dorno
(PV), identificati al catasto come segue:
pagina 4 di 18 1) Foglio 2 part. 501, 3 are;
99 centiare – (399 mq) (s. utile 240,93 mq)
2) Foglio 2 particella 502, 3 are;
99 centiare – (399 mq)
(s. utile 240,93 mq)
3) Foglio 2 particella 503, 3 are;
99 centiare – (399 mq)
(s. utile 240,93 mq)
4) Foglio 2 particella 504, 2 are;
37 centiare – (237 mq)
(s. utile 142,93 mq).
h) condannare ex art. 614 bis c.p.c. le parti opposte a versare a la somma di Euro 500,00, o quella Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del emanando provvedimento, oltre interessi legali.
i) In caso di mancata esecuzione da parte della resistente dell'ordine di cui al punto che precede, ordinare al
Conservatore dei Registri competente per territorio di
Vigevano, di procedere all'annotazione della restrizione e condannare le opposte in persona del loro legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore di 3
[...]
di ogni costo relativo e conseguente alla Pt_3
restrizione che sarà ordinata dal Giudice.
l) per l'effetto condannare e per essa Controparte_1
la mandataria a risarcire Controparte_7
alla società tutti i danni patiti per la mancata Parte_1
parziale restrizione dell'ipoteca, come verrà accertato in corso di causa o nella misura ritenuta di giustizia.
pagina 5 di 18 III) IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di reiezione delle domande principali, rideterminare l'effettivo ed eventuale credito in linea capitale a favore della procedente, con rideterminazione degli interessi compensativi e moratori.
IV) IN VIA ISTRUTTORIA:
a) disporsi l'ordine di esibizione nei confronti della convenuta di tutte le copie conformi all'originale dei contratti originari di apertura di conto corrente n. 264, della copia delle condizioni economiche e di tutte le successive modificazioni, della copia dei contratti di concessione degli affidamenti dal 2010 al 2023, nonché della copia degli estratti conto mensili e scalari relativi agli anni 2010 – 2023.
b) Disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto il calcolo della durata solare delle varie aperture di credito tra le parti in causa;
il calcolo della scopertura media in linea capitale e il calcolo dell'ammontare complessivo delle competenze e degli interessi complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto oggetto di causa. Determinare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art. 644 c.p.
c) si chiedere ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi precedute dal “vero che”, con riserva di ulteriori richieste istruttorie nei pagina 6 di 18 termini ex art. 171 ter c.p.c. e con i testi che verranno indicati in corso di causa;
V) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio.
Milano, 23 Luglio 2025
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare l'eccezione di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 14689/2023 del Tribunale di Milano, non sussistendo i gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere la domanda di restrizione dell'ipoteca per i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate dall'opponente, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...]
, al pagamento a favore di della Pt_1 Controparte_1
somma di € 160.883,34 quale saldo debitore del c/c n. 264, oltre interessi al tasso legale al saldo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda istruttoria. pagina 7 di 18 Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare l'eccezione di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 14689/2023 del Tribunale di Milano, non sussistendo i gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere la domanda di restrizione dell'ipoteca per i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate dall'opponente, giacché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...]
, al pagamento a favore di della Pt_1 Controparte_1
somma di € 160.883,34 quale saldo debitore del c/c n. 264, oltre interessi al tasso legale al saldo, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa a seguito della espletanda istruttoria.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
pagina 8 di 18 Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1
opporsi al decreto ingiuntivo n. 14689/2023, emesso in data
19.09.2023 dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva intimato di pagare in favore di Controparte_7
(di seguito anche , quale mandataria di
[...] CP_7
la somma di euro 160.883,34, oltre Controparte_1
interessi legali e spese di procedura.
In sede monitoria aveva dedotto: che CP_7 Parte_1
accendeva in data 11/1/2010, presso la filiale di Milano del il contratto di conto corrente Controparte_8
n. 264; che in data 8/4/2010, a fronte del predetto contratto di conto corrente, veniva rilasciata una garanzia ipotecaria;
che, in data 7/06/2014 3G S.r.l. stipulava un atto di ricognizione di debito nei confronti della e CP_9
contestualmente concordava con essa un piano di rientro;
che, in data 7/5/2019, (divenuto titolare Controparte_5
del rapporto a seguito delle vicende societarie esposte in ricorso) diffidava a provvedere alla copertura di Parte_1
ogni posizione debitoria;
che, in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3 giugno
2021, cedeva pro-soluto alla società Controparte_5
tra gli altri, il credito vantato nei Controparte_1
confronti di che la cessionaria Parte_1 CP_1
conferiva a
[...] Controparte_7
l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della stessa,
pagina 9 di 18 l'attività di amministrazione ed incasso dei crediti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero sia in sede esecutiva che concorsuale e degli eventuali giudizi di cognizione aventi ad oggetto i crediti;
che era creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 160.883,34, quale saldo debitore del conto correntesi cui sopra.
A sostegno dell'opposizione deduceva in via Parte_1
preliminare la “carenza di legittimazione attiva della società e di Controparte_1 Controparte_7
, in quanto, da un lato, dall'avviso di avvenuta
[...]
cessione del credito da parte di a Controparte_5 [...]
non era desumibile la cessione del credito CP_1
oggetto di ingiunzione, dall'altro, la procura in atti in favore di non conteneva l'indicazione dei crediti CP_7
per i quali era stata conferita. Nel merito la società opponente sosteneva che: in data 17.06.2014 le parti stipulavano un atto di ricognizione di debito, a mezzo del quale davano atto che il debito si era ridotto a euro
190.000,00; che in data 26.10.2020, la acconsentiva CP_9
ad un ulteriore piano di rimborso del finanziamento derivante dall'apertura di credito m. 2251 (in luogo del precedente n. 264), che prevedeva il versamento dei seguenti importi:
- euro 19.000,00 entro il 31.12.2020;
- euro 150.000,00 in 5 rate scadenti il 30.06.2021;
31.12.2021, 30.06.2022, 31.12.2022 e 30.06.2023; che la società opponente procedeva al pagamento delle rate previste, versando al 9.3.2022 (addirittura in anticipo pagina 10 di 18 rispetto alla scadenza prevista il 30.06.2022) l'importo complessivo di Euro 169.000,00; che, pertanto, alla data del 9.3.2022, il debito residuo a carico di era Parte_1
pari a euro 21.000,00 (190.000,00 – 169.000,00), oltre eventuali interessi di mora;
che l'opposta non provava il maggior credito ingiunto, limitandosi a produrre un mero saldaconto, non qualificabile estratto ai sensi dell'art 50
TUB; che il tasso di interesse previsto nel contratto di conto corrente ed applicato all'apertura di credito in conto corrente, era superiore al tasso di usura in violazione della L. 108/1996 e 24/01; che il contratto di conto corrente n. 264 stipulato in data 11.01.2010 (dopo dell'entrata in vigore della delibera del CICR del
09.02.2000), prevedeva l'applicazione di interessi anatocistici, in mancanza di pattuizione scritta fra le parti per la parificazione trimestrale del conteggio degli interessi a debito e a credito;
che aveva Parte_1
diritto, in virtù dei pagamenti effettuati, ad ottenere la riduzione dell'ipoteca prestata ai sensi dell'art. 2873, comma 2 c.c., e dell'art. art. 39 D.lgs. n. 385 del 1993
(T.U.B.).
costituendosi quale Controparte_7
mandataria di chiedeva la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto. Deduceva: di avere adeguatamente provato la titolarità del credito producendo in sede monitoria la dichiarazione di avvenuta cessione proveniente da oltre all'avviso Controparte_5
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68, Parte Seconda, del 10/06/2021; di avere parimenti depositato la procura pagina 11 di 18 conferita in data 5/07/2022 da a Controparte_1 [...]
a rogito del Notaio Dott.ssa Controparte_7 [...]
di Roma, rep. 18599 – racc. 9027. Parte opposta Per_1
produceva poi tutti gli estratti del conto corrente, dall'apertura al passaggio in sofferenza, sostenendo la legittimità dei tassi e delle condizioni applicate al rapporto e che i beni oggetto dell'ipoteca non eccedevano
“la cautela del credito di cui al decreto ingiuntivo di €
160.883,34”.
Interveniva in causa anche aderendo alle Controparte_5
conclusioni rassegnate dall'opposta.
Tanto premesso, deve in primo luogo affermarsi l'ammissibilità dell'intervento.
Come noto, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (tra le altre Cass. n.
1111/2003.
Nel caso di specie, tale interesse deve riconoscersi in capo a in quanto parte del contratto di Controparte_5
cessione stipulato con l'opposta e pertanto interessata all'accertamento della sussistenza del credito ceduto.
Può dirsi poi provata in capo a la Controparte_1 pagina 12 di 18 titolarità del credito oggetto di ingiunzione.
Infatti, nonostante l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponda unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc, spettando pertanto al cessionario dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, quest'ultimo può avvalersi allo scopo anche di elementi indiziari, in quanto la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma.
Nel caso di specie, l'opposta produceva, sin dalla fase monitoria, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
68, Parte Seconda, del 10/06/2021 (doc. 5) nonché la dichiarazione proveniente da di avvenuta Controparte_5
cessione credito a (doc 6); Controparte_1
L'insieme di tali produzioni, unitamente alla disponibilità in capo all'opposta di tutta la documentazione relativa al credito, consente di ritenere provata la cessione del credito per cui è causa da a CP_5 Controparte_1
A ciò si aggiunga che costituendosi, confermava CP_5
l'intervenuta cessione, rassegnando domande identiche a quelle della cessionaria.
Parimenti, deve ritenersi provato il conferimento da
[...]
a del potere di rappresentarla CP_1 Controparte_7
in giudizio. produceva, Controparte_7
infatti, la procura rilasciata in data 5/07/2022 da
[...]
a a rogito del CP_1 Controparte_7
Notaio Dott.ssa di Roma, rep. 18599 – racc. Persona_1
9027 mediante la quale le veniva conferito, come anche a pagina 13 di 18 e a Controparte_10 Parte_4
l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della stessa,
l'attività di incasso, e recupero anche medianti giudizi di cognizione “dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”, tra i quali, per quanto sopra, rientra quello oggetto di ingiunzione.
Nel merito, l'opposta documentava adeguatamente il credito azionato come saldo del c.c. n. 264, producendo in sede monitoria il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 264 del 11/1/2010 (doc 7) e il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 7.04.2010 (doc 8), con il quale la CP_9
concedeva un finanziamento in forma di apertura di credito, fino alla concorrenza di 300.000 euro, utilizzabile sul conto corrente n. 264. Con la comparsa di costituzione parte opposta produceva tutti gli estratti conto dall'accensione al passaggio in sofferenza, dai quali risultava, alla data dell'estinzione del conto per trasferimento del rapporto a sofferenza, vale a dire al giorno 11.06.2029, un saldo negativo pari a € 269.492,62.
Risulta poi che in data 26.10.20 le parti concordavano un piano di rientro del debito (doc 9 parte opponente) che prevedeva il versamento di euro 19.000,00 entro il
31.12.2020 e 5 versamenti semestrali per euro 50.000,00 ciascuno dal 30.06.2021 al 30.06.2023 (non, quindi
150.000,00 in 5 rate, come si legge nell'atto di opposizione).
A fronte di quanto sopra, parte opponente effettuava i seguenti 4 pagamenti: euro 19.200,00 in data 15/10/2020, pagina 14 di 18 euro 50.0000,00 in data 1/07/2021, euro 50.0000,00 in data
27/12/2021 euro 50.0000,00 in data 9/03/2022.
Il debito residuo in linea capitale ammonta pertanto ad euro 100.292,62, importo calcolato detraendo i pagamenti dall'importo di euro 269.492,62, vale a dire dal saldo negativo a sofferenza di cui sopra e non da euro 269.000,00 come da piano di rientro, in quanto quest'ultimo non veniva rispettato in tutte le sue scadenze e pertanto era automaticamente risolto.
L'assunto di parte opponente, secondo il quale al
26.10.2020 il debito residuo era pari ad euro 190.000,00 come da atto di ricognizione del 17.06.2014, non può essere condiviso, sia perché si tratta di un atto risalente di oltre sei anni, sia perché contrario allo stesso piano di rientro concordato tra le parti nel 2020.
Oltre all'importo capitale, parte opponente è tenuta a corrispondere a parte opposta gli interessi di mora, calcolati dal C.t.u. in euro 55.026,17. Il calcolo appare privo di errori e dunque condivisibile, in quanto considera i pagamenti intervenuti nel tempo e fa corretta applicazione del tasso di mora contrattualmente previsto, pari al tasso corrispettivo (Euribor a 3 mesi più spread del 4%) più mora del 3%, in aderenza alle condizioni del contratto di apertura di credito ipotecaria del 08/04/2010
(doc 4 parte opponente) e dell'accordo intervenuto tra le parti in data 13/05/2013 (doc 6 parte opponente).
Parte opponente contestava l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nell'ambito del contatto di conto corrente 264 nei seguenti termini: pagina 15 di 18 tasso debitore entro fido nominale 11,85% ed effettivo
12,3871%; maggiorazione di tasso sugli utilizzi oltre fido 4%; corrispettivo per disponibilità creditizia per fidi tra €
50.000 ed € 500.000 1,50% tasso annuo debitore in assenza di fido – nominale/o tasso di mora 11,85% ed effettivo 12,3871%.
Secondo parte attrice, infatti, il teg pari al 17,88%, risulterebbe superiore alla soglia di usura prevista nel I trimestre 2010 per la Categoria delle “aperture di credito in c/c” superiori ad euro 5.000, pari al 14,31%.
L'assunto non è condivisibile in quanto fondato sull'erroneo presupposto che il contratto di conto corrente stipulato in data 11/01/2010, fosse affidato.
Invero, come correttamente evidenziato dal C.t.u., il conto corrente n. 264, aperto in data 11/01/2010 (doc. 3 parte opponente) non era affidato, in quanto l'affidamento di euro 300.000 veniva concesso quasi tre mesi più tardi, ovvero in data 08/04/2010.
Pertanto, il tasso soglia cui confrontare il teg corrisponde al tasso soglia di cui alla categoria “scoperti senza affidamento”, relativo alla classe di importo “fino ad € 1.500”, pari al tasso del 29,94%.
La successiva aperura di credito (doc 4 parte opponente) veniva invece disciplinata secondo le condizioni economiche pattuite nel relativo contratto del 8.04.2010, che prevedevano un TEG, secondo quanto affermato dalla stessa opponente, inferiore al tasso soglia.
pagina 16 di 18 Parimenti infondato risulta l'assunto per il quale non risultava in atti alcuna pattuizione scritta fra le parti per la parificazione trimestrale del conteggio degli interessi a debito e a credito in attuazione della delibera
09/02/2000 in quanto, al contrario, la pari Pt_5
periodicità veniva stabilita tanto nel contratto del
11/01/2010 quanto nel contratto del 08/04/2010, rispettivamente all'art. 9 e all'art. 2.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte opponente di restrizione dell'ipoteca ad alcuni soltanto dei lotti costituenti l'aera di proprietà della
[...]
considerato che non provava il valore dei Pt_1 Parte_1
beni attualmente oggetto di ipoteca e di quelli oggetto della richiesta di svincolo. La stima prodotta, infatti, relativa all' area edificabile sita in Dorno (PV) nel suo complesso, non consente di pervenire all'individuazione di tali valori.
Per tutto quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannata a corrispondere il Parte_1
minore importo di euro 155.318,79 (somma comprensivo della quota capitale ed interessi) oltre interessi al tasso legale (come richiesto in sede monitoria) dalla c.t.u. al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opponente, in quanto regolate globalmente in base all'esito finale dell'unico giudizio di cui fanno parte la fase monitoria e quella di opposizione e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m.
147/2022, applicato ai valori medi in favore della sola pagina 17 di 18 considerato che ha svolto, con Controparte_1 CP_5
il medesimo Difensore, difese identiche.
Le spese di c.t.u., parimenti, devono essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio, ogni altra istanza disattesa, così decide: revoca il decreto ingiuntivo n. 14689/2023, condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 155.318,79 oltre interessi al tasso legale dalla c.t.u. al saldo. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario;
pone a carico di parte opponente le spese di c.t.u.
Milano, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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