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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3859/2019
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3859/2019
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Domenico Stilo, sono comparsi:
Per l'avv. CASSI' DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per 'avv. PESENTI MARCO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. CERBINO ALESSANDRA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa, insistendo nelle rispettive istanze ed eccezioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3859/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CASSI' DANIELE, il quale dichiara di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Opponente
contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. CERBINO ALESSANDRA, sito in Siracusa, Viale Scala Greca
n. 406/B.
Opposta
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 888/2019 del 21.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1668/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della CP_2
della somma complessiva di euro 39.423,77, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del
[...]
contratto di apertura di conto corrente e affidamento in c/c stipulato con la e Controparte_3
ceduto poi, alla e, per essa, la procuratrice convenuta opposta. Controparte_4
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito la nullità delle condizioni economiche regolanti il rapporto contrattuale stante la mancata produzione in giudizio da parte della delle lettere relative CP_3
all'affidamento e il difetto di forma scritta ad substantiam ex artt. 1325 c.c. e 117 TUB del contratto di apertura di linea di credito in c/c n. 15968-33, nonché un illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito;
inoltre, ha eccepito, la carenza di prova del credito ingiunto e il difetto di legittimazione attiva in capo alla istando per l'espletamento di una consulenza CP_1
econometrica volta ad accertare l'esatta esposizione debitoria;
in via riconvenzionale, infine, ha chiesto la condanna dell'istituto di credito al pagamento di euro 59.037,47 quale ripetizione degli importi indebitamente percepiti.
In data 18.05.2021 si è costituita in giudizio la in qualità di procuratrice della CP_2 [...]
, che ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e conseguentemente per la Controparte_4
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.12.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto avanzata dal e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di Pt_1
mediazione obbligatoria.
In data 15.02.2022, si è costituita la cessionaria titolare CP_1 Controparte_5
pagina 3 di 10 del credito oggetto a seguito della scissione della , che nelle Controparte_4
proprie difese, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate da parte opposta, precisando, inoltre,
che la linea di credito azionata in sede monitoria fosse esclusivamente il contratto di conto corrente n.
15968S e che nessun fido era stato concesso all'opponente dalla Banca.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata alla data odierna per discussione ex art. 281-sexies del Codice di rito civile.
Ciò premesso, la controversia trae origine da un credito di euro 39.423,77 vantato dalla
[...]
, e per essa la procuratrice trasferito, poi, alla , e dovuto a Controparte_4 CP_2 CP_1
fronte del contratto di apertura di conto corrente n. 15968S del 1.02.2005 e della relativa linea di credito in c/c n. 15968-33.
Ciò premesso, la , ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in CP_1
giudizio, allegando l'atto di fusione per incorporazione della società in Controparte_3 [...]
, rep. 27255 racc. 11860 del 22.12.2008, l'atto di conferimento di procura Controparte_4
speciale da questa ultima alla rep. 195382 racc. 12890 del 22.05.2018, nonché, l'atto di CP_2
scissione della in favore della , rep. 39399 racc. Controparte_4 CP_1
20019 del 25.11.2020 e il relativo estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n.
151 del 29.12.2020, dai quali si evince che la odierna opposta ha acquisito in blocco dei crediti ed in particolare: “gli elementi attivi e passivi di BMPS costituenti il Compendio Scisso, composto - in sintesi - all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario,
contratti derivati e patrimonio netto” (vd. pag. 6 atto di scissione per incorporazione).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, difatti, ai fini della individuazione dei crediti ceduti pagina 4 di 10 in blocco, non è necessario il riferimento agli estremi del contratto, dell'operazione o della pratica, ma si ritiene sufficiente il rimando a criteri identificativi specifici (crediti derivanti da mutuo o finanziamento, da finanziamenti a sofferenza ecc…) quali quelli rintracciabili negli avvisi di cessione prodotti da parte opposta, la quale ha reso prova idonea della riconducibilità del credito per cui è causa all'alveo dei blocchi oggetto delle varie cessioni menzionate, dimostrando, dunque, la propria legittimazione.
Relativamente alla prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, è da rilevarsi che in data 30.03.2015
parte opponente, come pacifico in atti, ha proceduto al riconoscimento giudiziale del debito in favore dell'istituto di credito mediante la sottoscrizione di un piano di rientro per c/c n. 15968-33 sconfinato per complessivi euro 48.266,95 (vd. allegato n. 7 del fascicolo monitorio) e che in ordine agli effetti giuridici delle detta ricognizione, il richiamando la pronuncia n. 1982 del 2014 della Pt_1
Suprema Corte di Cassazione e il combinato disposto di cui agli artt. 1987 e 1988 c.c., ha escluso l'efficacia novativa della ricognizione del debito, sostenendo l'assenza di alcun effetto preclusivo della stessa in ordine alla proposizione delle eccezioni relative alla validità/esistenza del rapporto obbligatorio, eccependo, pertanto, la nullità delle condizioni economiche del contratto e difetto di forma scritta ad substantiam.
A riguardo deve ritenersi corretto quanto sostenuto nelle proprie difese da parte opponente, difatti, la ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., in quanto rientrante nell'alveo delle promesse unilaterali non costituisce fonte generale di obbligazione, producendo, invero, effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge.
Si tratta di un negozio unilaterale recettizio avente ad oggetto una manifestazione di volontà della parte che si obbliga ad una determinata prestazione e nella quale viene richiamato il titolo ossia la fonte del debito riconosciuto.
pagina 5 di 10 Tale dichiarazione di volontà, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. Ord. n. 2091 del 25/01/2022; Cass. Sent. n.
14533 del 15/07/2016).
A fronte dell'orientamento giurisprudenziale sopracitato, dunque, vero è che in costanza di ricognizione di debito alla parte debitrice non è precluso di formulare eccezioni inerenti alla validità del rapporto sostanziale sotteso al debito riconosciuto.
Tuttavia, è altrettanto vero, che la ricognizione di debito dispensa il destinatario della stessa dalla prova del rapporto obbligatorio da cui il credito riconosciuto scaturisce, riversando sull'opponente l'onere di comprovare l'esistenza di condotte illegittime attuate dal creditore.
Nel caso che ci occupa , in ossequio alla disciplina richiamata, ha legittimamente Parte_1
avanzato le eccezioni inerenti alla validità del rapporto contrattuale, lamentando la discrepanza tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate dall'istituto di credito e il difetto forma scritta “ad substantiam”, denunciando la violazione dei disposti di cui all'art. 1325 c.c. e 117 TUB.
pagina 6 di 10 Orbene, a fronte della incontestata ricognizione di debito del 30.03.2015 e conformemente agli orientamenti giurisprudenziali citati, deve innanzitutto dispensarsi parte opposta dalla prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio, gravando sull'opponente l'onere di provare l'esistenza di clausole o prassi illegittime da parte dell'istituto di credito, risultando evidente che a fronte delle eccezioni sollevate in sede di opposizione in ordine alla nullità delle clausole contrattuali del rapporto oggetto di causa (rapporto pacificamente intercorso fra le parti), permane in capo all'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare la fondatezza del proprio credito nel quantum, producendo in causa la serie continua di estratti conti atti a documentare lo svolgimento temporale del rapporto e la corretta applicazione delle condizioni economiche come pattuite.
Ciò posto, come anticipato, nelle proprie difese parte opponente ha sostenuto la nullità delle condizioni economiche regolanti il rapporto contrattuale in quanto non ritualmente pattuite in violazione degli artt.
1325 c.c. e 117 TUB, più precisamente contestando: la mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate all'affidamento in c/c n. 15968-33 sino alla lettera di apertura del credito del
30.03.2015 nonché l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte dell'istituto di credito del rapporto di c/c n. 15968S.
Orbene, per quanto concerne la doglianza mediante la quale parte opponente ha lamentato l'illegittima applicazione da parte della Banca dello ius variandi in senso sfavorevole al cliente, la stessa è da ritenersi infondata, in quanto è in atti il contratto di apertura c/c n. 15968S dal quale si evince, oltre che la specifica indicazione delle condizioni economiche volte a regolamentare il rapporto, la facoltà,
riservata alla Banca ai sensi art. 16 (vd. pag. 8 del contratto) di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i rapporti regolati anche nel caso in cui le stesse siano in senso sfavorevole al cliente,
clausola tra l'altro specificatamente accettata e sottoscritta dal non potendosi, dunque, Pt_1
ravvisare alcuna condotta illegittima da parte dell'istituto di credito, ciò comportando il rigetto della pagina 7 di 10 sollevata eccezione.
Per quanto inerisce, invece, l'apertura della linea di credito su c/c n. 15968-33 è da dirsi che l'istituto di credito non ha prodotto in atti alcuna documentazione relativa alla concessione del fido, riportante le condizioni economiche che hanno regolato il detto rapporto in data antecedente al 30.03.2015.
Quanto sopra risulta confermato anche dalle risultanze della consulenza econometrica ammessa con ordinanza del 3.07.2023, a seguito della quale il CTU ha così concluso: “per il conto corrente oggetto di causa è stato stipulato un contratto di affidamento bancario solo in data 30.03.2015, pertanto, solo a decorrere da tale data sono state applicate le condizioni economiche ivi pattuite (doc. 3)”.
Ancora il CTU ha rilevato quali condizioni contrattuali applicate al rapporto in oggetto dal 30.03.2015:
un tasso debitore entro i limiti dell'affidamento all'11,550% con capitalizzazione trimestrale, un tasso debitore extra fido al 14,350% con capitalizzazione trimestrale e un corrispettivo trimestrale sull'affidamento allo 0,500%.
Stante le condizioni economiche accertate e conformemente al mandato conferito, il tecnico nominato ha provveduto alla ricostruzione dei movimenti risultanti dagli estratti conto depositati per il periodo dal 01.10.2007 al 31.12.2016, rilevando che: “Il conto corrente alla data del 30.09.2007 presenta un saldo a debito del correntista pari a euro 52.730,94 mentre il saldo finale alla data 31.12.2016 è pari a euro 37.494,35 sempre a debito del correntista. Si è provveduto, pertanto, alla rielaborazione dei saldi del suddetto rapporto, applicando le condizioni economiche pattuite nella lettera contratto del
01.02.2005 (doc. 2), nonché i criteri di calcolo previsti dal mandato. Dalla applicazione dei superiori criteri di calcolo sono stati rielaborati i saldi del rapporto di conto corrente n. 15968S (poi n. 15968.33)
relativamente al periodo 01.10.2007 - 31.12.2016, il quale presenta al 31.12.2016, un saldo a credito del correntista pari a euro 69.251,42 (elaborato 2)”.
Circa la verifica dell'eventuale superamento ab origine dei tassi soglia, inoltre, il consulente tecnico ha pagina 8 di 10 concluso quanto segue: “i tassi effettivi pattuiti nella lettera contratto del 30.03.2015 (tasso entro fido pari al 13,05% e tasso oltre fido pari al 16,350%) non superano il tasso soglia previsto per la categoria di operazione apertura di credito in conto corrente oltre i 5.000,00 euro applicato per il periodo dal 1°
gennaio fino al 31 marzo 2015, pari al 16,4625 %”.
Ciò posto, considerato che l'opponente ha instato in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. art 36 c.p.c.,
per la condanna della banca al pagamento dell'importo di € 59.037,47, o al maggiore o minore importo che verrà accertato nel corso del presente giudizio, a titolo di maggiori oneri illegittimamente addebitati a valere sul rapporto in causa per tutta la sua durata e, considerate le risultanze della consulenza tecnica econometrica esperita in corso di causa: in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 888/2019 del 21.05.2019 e condannarsi Parte_1
l'opposto istituto di credito al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro 69.251,42.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in opposizione da , Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 888/2019 del 21.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna la al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
69.251,42.
- Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 - Pone le spese di CTU definitivamente a carico della società opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3859/2019
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Domenico Stilo, sono comparsi:
Per l'avv. CASSI' DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per 'avv. PESENTI MARCO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. CERBINO ALESSANDRA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa, insistendo nelle rispettive istanze ed eccezioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3859/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CASSI' DANIELE, il quale dichiara di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Opponente
contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. CERBINO ALESSANDRA, sito in Siracusa, Viale Scala Greca
n. 406/B.
Opposta
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 888/2019 del 21.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1668/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della CP_2
della somma complessiva di euro 39.423,77, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del
[...]
contratto di apertura di conto corrente e affidamento in c/c stipulato con la e Controparte_3
ceduto poi, alla e, per essa, la procuratrice convenuta opposta. Controparte_4
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito la nullità delle condizioni economiche regolanti il rapporto contrattuale stante la mancata produzione in giudizio da parte della delle lettere relative CP_3
all'affidamento e il difetto di forma scritta ad substantiam ex artt. 1325 c.c. e 117 TUB del contratto di apertura di linea di credito in c/c n. 15968-33, nonché un illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito;
inoltre, ha eccepito, la carenza di prova del credito ingiunto e il difetto di legittimazione attiva in capo alla istando per l'espletamento di una consulenza CP_1
econometrica volta ad accertare l'esatta esposizione debitoria;
in via riconvenzionale, infine, ha chiesto la condanna dell'istituto di credito al pagamento di euro 59.037,47 quale ripetizione degli importi indebitamente percepiti.
In data 18.05.2021 si è costituita in giudizio la in qualità di procuratrice della CP_2 [...]
, che ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e conseguentemente per la Controparte_4
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.12.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto avanzata dal e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di Pt_1
mediazione obbligatoria.
In data 15.02.2022, si è costituita la cessionaria titolare CP_1 Controparte_5
pagina 3 di 10 del credito oggetto a seguito della scissione della , che nelle Controparte_4
proprie difese, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate da parte opposta, precisando, inoltre,
che la linea di credito azionata in sede monitoria fosse esclusivamente il contratto di conto corrente n.
15968S e che nessun fido era stato concesso all'opponente dalla Banca.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata alla data odierna per discussione ex art. 281-sexies del Codice di rito civile.
Ciò premesso, la controversia trae origine da un credito di euro 39.423,77 vantato dalla
[...]
, e per essa la procuratrice trasferito, poi, alla , e dovuto a Controparte_4 CP_2 CP_1
fronte del contratto di apertura di conto corrente n. 15968S del 1.02.2005 e della relativa linea di credito in c/c n. 15968-33.
Ciò premesso, la , ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in CP_1
giudizio, allegando l'atto di fusione per incorporazione della società in Controparte_3 [...]
, rep. 27255 racc. 11860 del 22.12.2008, l'atto di conferimento di procura Controparte_4
speciale da questa ultima alla rep. 195382 racc. 12890 del 22.05.2018, nonché, l'atto di CP_2
scissione della in favore della , rep. 39399 racc. Controparte_4 CP_1
20019 del 25.11.2020 e il relativo estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n.
151 del 29.12.2020, dai quali si evince che la odierna opposta ha acquisito in blocco dei crediti ed in particolare: “gli elementi attivi e passivi di BMPS costituenti il Compendio Scisso, composto - in sintesi - all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario,
contratti derivati e patrimonio netto” (vd. pag. 6 atto di scissione per incorporazione).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, difatti, ai fini della individuazione dei crediti ceduti pagina 4 di 10 in blocco, non è necessario il riferimento agli estremi del contratto, dell'operazione o della pratica, ma si ritiene sufficiente il rimando a criteri identificativi specifici (crediti derivanti da mutuo o finanziamento, da finanziamenti a sofferenza ecc…) quali quelli rintracciabili negli avvisi di cessione prodotti da parte opposta, la quale ha reso prova idonea della riconducibilità del credito per cui è causa all'alveo dei blocchi oggetto delle varie cessioni menzionate, dimostrando, dunque, la propria legittimazione.
Relativamente alla prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, è da rilevarsi che in data 30.03.2015
parte opponente, come pacifico in atti, ha proceduto al riconoscimento giudiziale del debito in favore dell'istituto di credito mediante la sottoscrizione di un piano di rientro per c/c n. 15968-33 sconfinato per complessivi euro 48.266,95 (vd. allegato n. 7 del fascicolo monitorio) e che in ordine agli effetti giuridici delle detta ricognizione, il richiamando la pronuncia n. 1982 del 2014 della Pt_1
Suprema Corte di Cassazione e il combinato disposto di cui agli artt. 1987 e 1988 c.c., ha escluso l'efficacia novativa della ricognizione del debito, sostenendo l'assenza di alcun effetto preclusivo della stessa in ordine alla proposizione delle eccezioni relative alla validità/esistenza del rapporto obbligatorio, eccependo, pertanto, la nullità delle condizioni economiche del contratto e difetto di forma scritta ad substantiam.
A riguardo deve ritenersi corretto quanto sostenuto nelle proprie difese da parte opponente, difatti, la ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., in quanto rientrante nell'alveo delle promesse unilaterali non costituisce fonte generale di obbligazione, producendo, invero, effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge.
Si tratta di un negozio unilaterale recettizio avente ad oggetto una manifestazione di volontà della parte che si obbliga ad una determinata prestazione e nella quale viene richiamato il titolo ossia la fonte del debito riconosciuto.
pagina 5 di 10 Tale dichiarazione di volontà, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. Ord. n. 2091 del 25/01/2022; Cass. Sent. n.
14533 del 15/07/2016).
A fronte dell'orientamento giurisprudenziale sopracitato, dunque, vero è che in costanza di ricognizione di debito alla parte debitrice non è precluso di formulare eccezioni inerenti alla validità del rapporto sostanziale sotteso al debito riconosciuto.
Tuttavia, è altrettanto vero, che la ricognizione di debito dispensa il destinatario della stessa dalla prova del rapporto obbligatorio da cui il credito riconosciuto scaturisce, riversando sull'opponente l'onere di comprovare l'esistenza di condotte illegittime attuate dal creditore.
Nel caso che ci occupa , in ossequio alla disciplina richiamata, ha legittimamente Parte_1
avanzato le eccezioni inerenti alla validità del rapporto contrattuale, lamentando la discrepanza tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate dall'istituto di credito e il difetto forma scritta “ad substantiam”, denunciando la violazione dei disposti di cui all'art. 1325 c.c. e 117 TUB.
pagina 6 di 10 Orbene, a fronte della incontestata ricognizione di debito del 30.03.2015 e conformemente agli orientamenti giurisprudenziali citati, deve innanzitutto dispensarsi parte opposta dalla prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio, gravando sull'opponente l'onere di provare l'esistenza di clausole o prassi illegittime da parte dell'istituto di credito, risultando evidente che a fronte delle eccezioni sollevate in sede di opposizione in ordine alla nullità delle clausole contrattuali del rapporto oggetto di causa (rapporto pacificamente intercorso fra le parti), permane in capo all'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare la fondatezza del proprio credito nel quantum, producendo in causa la serie continua di estratti conti atti a documentare lo svolgimento temporale del rapporto e la corretta applicazione delle condizioni economiche come pattuite.
Ciò posto, come anticipato, nelle proprie difese parte opponente ha sostenuto la nullità delle condizioni economiche regolanti il rapporto contrattuale in quanto non ritualmente pattuite in violazione degli artt.
1325 c.c. e 117 TUB, più precisamente contestando: la mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate all'affidamento in c/c n. 15968-33 sino alla lettera di apertura del credito del
30.03.2015 nonché l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte dell'istituto di credito del rapporto di c/c n. 15968S.
Orbene, per quanto concerne la doglianza mediante la quale parte opponente ha lamentato l'illegittima applicazione da parte della Banca dello ius variandi in senso sfavorevole al cliente, la stessa è da ritenersi infondata, in quanto è in atti il contratto di apertura c/c n. 15968S dal quale si evince, oltre che la specifica indicazione delle condizioni economiche volte a regolamentare il rapporto, la facoltà,
riservata alla Banca ai sensi art. 16 (vd. pag. 8 del contratto) di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i rapporti regolati anche nel caso in cui le stesse siano in senso sfavorevole al cliente,
clausola tra l'altro specificatamente accettata e sottoscritta dal non potendosi, dunque, Pt_1
ravvisare alcuna condotta illegittima da parte dell'istituto di credito, ciò comportando il rigetto della pagina 7 di 10 sollevata eccezione.
Per quanto inerisce, invece, l'apertura della linea di credito su c/c n. 15968-33 è da dirsi che l'istituto di credito non ha prodotto in atti alcuna documentazione relativa alla concessione del fido, riportante le condizioni economiche che hanno regolato il detto rapporto in data antecedente al 30.03.2015.
Quanto sopra risulta confermato anche dalle risultanze della consulenza econometrica ammessa con ordinanza del 3.07.2023, a seguito della quale il CTU ha così concluso: “per il conto corrente oggetto di causa è stato stipulato un contratto di affidamento bancario solo in data 30.03.2015, pertanto, solo a decorrere da tale data sono state applicate le condizioni economiche ivi pattuite (doc. 3)”.
Ancora il CTU ha rilevato quali condizioni contrattuali applicate al rapporto in oggetto dal 30.03.2015:
un tasso debitore entro i limiti dell'affidamento all'11,550% con capitalizzazione trimestrale, un tasso debitore extra fido al 14,350% con capitalizzazione trimestrale e un corrispettivo trimestrale sull'affidamento allo 0,500%.
Stante le condizioni economiche accertate e conformemente al mandato conferito, il tecnico nominato ha provveduto alla ricostruzione dei movimenti risultanti dagli estratti conto depositati per il periodo dal 01.10.2007 al 31.12.2016, rilevando che: “Il conto corrente alla data del 30.09.2007 presenta un saldo a debito del correntista pari a euro 52.730,94 mentre il saldo finale alla data 31.12.2016 è pari a euro 37.494,35 sempre a debito del correntista. Si è provveduto, pertanto, alla rielaborazione dei saldi del suddetto rapporto, applicando le condizioni economiche pattuite nella lettera contratto del
01.02.2005 (doc. 2), nonché i criteri di calcolo previsti dal mandato. Dalla applicazione dei superiori criteri di calcolo sono stati rielaborati i saldi del rapporto di conto corrente n. 15968S (poi n. 15968.33)
relativamente al periodo 01.10.2007 - 31.12.2016, il quale presenta al 31.12.2016, un saldo a credito del correntista pari a euro 69.251,42 (elaborato 2)”.
Circa la verifica dell'eventuale superamento ab origine dei tassi soglia, inoltre, il consulente tecnico ha pagina 8 di 10 concluso quanto segue: “i tassi effettivi pattuiti nella lettera contratto del 30.03.2015 (tasso entro fido pari al 13,05% e tasso oltre fido pari al 16,350%) non superano il tasso soglia previsto per la categoria di operazione apertura di credito in conto corrente oltre i 5.000,00 euro applicato per il periodo dal 1°
gennaio fino al 31 marzo 2015, pari al 16,4625 %”.
Ciò posto, considerato che l'opponente ha instato in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. art 36 c.p.c.,
per la condanna della banca al pagamento dell'importo di € 59.037,47, o al maggiore o minore importo che verrà accertato nel corso del presente giudizio, a titolo di maggiori oneri illegittimamente addebitati a valere sul rapporto in causa per tutta la sua durata e, considerate le risultanze della consulenza tecnica econometrica esperita in corso di causa: in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 888/2019 del 21.05.2019 e condannarsi Parte_1
l'opposto istituto di credito al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro 69.251,42.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in opposizione da , Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 888/2019 del 21.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna la al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
69.251,42.
- Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 - Pone le spese di CTU definitivamente a carico della società opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
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