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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: OS INDELICATO C.F._1 Controparte_1
PARTE CONVENUTA: con l'Avv. TURCO Controparte_2
MARIALUCREZIA
Opposizione a precetto
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 760 - 2024
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con riferimento all'udienza del 19/02/2025, aggiornato telematicamente il fascicolo sino alle ore 9.00
IL GIUDICE
Lette le note depositate da parte opposta ex art. 127 ter cpc provvedendo sulle istanze delle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MARSALA nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo deposita
1
Con atto di citazione notificato ad e, per essa, in data 14.05.2024 CP_3 Controparte_4
la sig.ra ha proposto opposizione avverso atto di precetto notificatole in data Parte_1
22.04.2024.
A sostegno della propria domanda parte opponente ha eccepito:
la mancanza di prova della titolarità del credito in capo al creditore intervenuto ex art. 111 c.p.c.;
liberazione del fideiussore per decorso del termine decadenziale imposto al creditore dall'art. 1957 c.c.
Ha dunque concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: – in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
– nel merito, accertare e dichiarare che “ , per mezzo Controparte_5
della mandataria “ non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_4
confronti dell'opponente.
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA”.
Si è costituita parte convenuta eccependo l'infondatezza della proposta opposizione e formulando le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata da controparte in quanto sprovvista dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
2 - in via principale e nel merito, per le ragioni di cui in atto, dichiarare inammissibile e/o rigettare, in quanto infondata, ogni domanda di controparte;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, condannare l'opponente a pagare la minor somma che risulterà all'esito dell'eventuale istruttoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Soltanto parte opposta ha depositato memoria ex art. 171 ter c.p.c. sub 2 ribadendo le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione.
All'udienza del giorno 6.11.2024 parte opponente non è comparsa ed -assegnati i termini di legge è
stato disposto rinvio all'udienza del 19.02.2025 per la decisione (depositata nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale esclusivamente da parte opposta).
In diritto
Le domande formulate da parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Occorre infatti rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di avendo parte CP_3
opposta provveduto al deposito dei seguenti documenti:
- dichiarazione di cessione rilasciata dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con la quale la cedente afferma che, tra i crediti oggetto della suddetta cessione, rientravano anche quelli relativi a nello specifico riferibili al rapporto di c/c 06/714/57/0270192 Parte_2
(cfr. doc. 10 alla comparsa).
- certificazione TUB art. 50 D. Lgs. N. 385/93 con saldo debitore della posizione a sofferenza
.D.G. 761040466 Parte_2
- raccomandata ricevuta dal debitore il 14.5.2013
3 - piano di rientro sottoscritto da debitore il 25.3.2014
- raccomandata trasmessa alla garante
- gazzette Ufficiali
- contratto di ritrasferimento crediti
- verbale assemblea cambio denominazione sociale
Quanto alla asserita liberazione del fideiussore per mancato rispetto dell'art. 1957 c.c. anche tale eccezione è da rigettare non essendo intervenuta nel caso di specie alcuna decadenza: e ciò
poiché la parte creditrice risulta avere diligentemente intrapreso e coltivato le azioni finalizzate alla tutela e al recupero del proprio credito. Difatti, quest'ultima, a fronte dell'inadempimento relativo al contratto di corrente n. 714/27192 inviava alla società, in data 14.05.2013, una missiva intimante il pagamento dell'insoluto (cfr. doc. 12), a seguito della quale si aprivano delle trattative per la definizione bonaria della controversia, conclusesi con la sottoscrizione, in data 25.03.2014,
di un piano di rientro, con il quale la debitrice da un lato e per quel che qui interessa la signora si impegnavano solidalmente alla restituzione dell'intero saldo debitore del Parte_1
suddetto c/c (cfr. doc. 13). Successivamente, stante il mancato adempimento del piano di rientro concesso, con raccomandata del 30.12.2016 parte creditrice, visto il fallimento della Parte_2
dichiarato in data 10.03.2016, intimava ai garanti di onorare le obbligazioni assunte
[...]
mediante pagamento della somma corrispondente alla fideiussione sottoscritta (cfr. doc. 14).
Senza dire che la rinuncia da parte del fideiussore al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., può
essere anche implicita attraverso un comportamento univoco ed incompatibile con la volontà di avvalersi della facoltà, prevista nell'art. 1957 c.c., di eccepire la decadenza” (Cass., 8.2.1989, n. 786)
come risulterebbe evincibile nel caso di specie dalla sottoscrizione del piano di rientro da parte della
. Parte_1
4 Quanto sopra comporta il rigetto della opposizione proposta dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo in complessivi E 1.700 (di cui € 460 per Fase Studio, € 389 per Fase introduttiva, € 851 per Fase Decisoria), oltre gli accessori ex lege dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata. ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice a versare in favore di parte convenuta la somma di E 1.700 a titolo di spese del giudizio, oltre agli accessori di legge, come sopra dettagliatamente specificate.
Così deciso in Marsala, 19/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
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