Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4745/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta da
), con avv. Ilaria Cocciolo;
Parte_1 C.F._1
e
), con avv. Alessandro Pisacane;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso congiunto del 11/11/2024, Parte_1
e hanno domandato la modifica delle condizioni di Parte_2 separazione, già disposte con decreto di omologa di questo Tribunale del 27/06/2023, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione
è nato (San Cesario di Lecce, 20/01/1996) non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente la condizioni modificative della regolamentazione del loro stato separativo e, in particolare:
1) il sig. verserà, a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento del figlio maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente, la maggiore somma di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensile da corrispondersi entro il 5 di ogni mese direttamente al figlio maggiorenne;
2) Il sig. Sig. verserà, a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento della coniuge anche in Parte_1 considerazione dell'avvenuto aumento dell'assegno in favore del figlio, la complessiva somma di €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
I.2.- Il pubblico ministero, al quale gli atti sono stati trasmessi ex art. 473 bis.51 c.p.c., nulla ha opposto (parere del 20/12/2024).
II.- La domanda è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con le disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel presente giudizio n. 4745/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso del 11/11/2024 da e con l'intervento del P.M., Parte_1 Parte_2 disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che, in parziale modifica della precedente regolamentazione (sub e ed f), che la separazione tra le parti sia regolata dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 13/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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