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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Composto dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco Abete -Presidente
Dr. ssa Valentina Vitulano – giudice relatore
Dr.ssa Anita Carughi – giudice
RIUNITO in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza collegiale dell'8 ottobre 2025 ed alla scadenza del termine del 15 ottobre 2025 fissato per il deposito di note nel procedimento di reclamo iscritto al RGAC.
2238/2025; esaminati gli atti e sentite le parti;
vista l'ordinanza resa dalla dott. ssa Musi in questa sede reclamata;
OSSERVA
L'avv. Sebastiano Vicinanza ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa in suo danno dalla (in seguito Controparte_1
quale mandataria di (in seguito CP_1 Controparte_2
, chiedendone, in via cautelare, la sospensione. CP_3
A sostegno della opposizione e dell'invocata sospensione ha dedotto che: - la CP_3 non sarebbe legittimata ad azionare il credito nascente dal contratto di mutuo fondiario concluso dal ricorrente con la NC TE DE CH di EN (in seguito BMP) in data 30.12.2009, non avendo fornito prova della scissione, solo richiamata nell'atto di precetto;
- il credito riferito alle rate dal suddetto mutuo non potrebbe rientrare tra quelli classificati “in sofferenza” o “inadempienze probabili”, secondo le definizioni fornite dalla NC d'Italia, oggetto della suddetta scissione, in quanto il ricorrente era in bonis sia il 31.12.2019 (indicata quale data rilevante ai fini dell'individuazione DE crediti ceduti) che l'1.12.2020 (data di decorrenza degli effetti della scissione indicata nella G.U.), come dimostrato a) dalla pec inviata il 25.9.2019 alla BPMS con cui il ricorrente offriva il pagamento delle debitoria maturata al 23.10.2019 a condizione della rimessione in bonis;
b) dalla pec del 21.10.2019 con cui la mandataria della BPMS accettava la proposta;
c) dal bonifico attestante al pagamento del suddetto importo;
d) dalle richieste di pagamento delle successive rate trasmesse dalla banca l'11.11.19 ed il
9.10.2020, tutte regolarmente pagate;
c) dalla comunicazione eseguita dalla banca il
1 10.12.2020, quindi successiva alla scissione, con cui si forniva informazioni sul finanziamento;
d) dallo stralcio della Centrale rischi presso la NC d'Italia relativa ai mesi di novembre 2019 e luglio 2020 che non contengono alcuna segnalazione a sofferenza da parte della BMP.
Ha altresì sostenuto che il contratto di mutuo fondiario non potrebbe costituire titolo esecutivo in base a quanto statuto dalla S.C. nella pronuncia n. 12007 del 3.5.2024 prevendo il contratto la riconsegna alla banca della somma mutuata e, infine, l'erroneità dell'importo pignorato, avendo ricorrente pagato le rate fino al 1.7.2020, per cui la sorta capitale a scadere al primo gennaio 2021 era pari a 62.220,85 e non già di euro
84.617,04.
L'opposta costituitasi in giudizio ha contestato gli assunti avversi eccependo: -
l'insussistenza del periculum in mora;
- infondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione, essendo divenuta titolare del credito in forza di un atto di scissione stipulato con NC TE DE CH di EN S.p.A. in data 25.11.2020, iscritto nei competenti Registri delle Impresi in data 26 novembre 2020, per effetto del quale era divenuta beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, di un compendio CP_3 di attività e passività, identificate nell'atto di scissione, di cui si era dato avviso mediante la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 -12-2020 -Parte Seconda n.151 (doc. 5); - la posizione debitoria dell'opponente rientrava tra quelle classificate come "inadempienze probabili" richiamate a pag. 2 dell'avviso in G.U. ma anche nell'allegato C dell'atto di scissione e dalla pagina 4 di tale atto;
- la NC d'Italia con la nota informativa del 23.02.2023 ha chiarito che per inadempienze probabili si intendono quelle esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, a prescindere dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati: - per tale classificazione non sarebbe necessario attendere un'evidente anomalia nel rapporto creditizio, essendo sufficiente che esistano elementi che lascino presumere un rischio di inadempimento del debitore;
- la posizione dell'opponente era stata classificata dalla cedente NC MP quale UTP (unlikely to pay) prima dell'accordo del 2019 che aveva riportato il Vicinanza in bonis, pur permanendo il rischio che potesse tornare tra le “inadempienze probabili”; - per effetto
2 di tale accordo, la posizione del Vicinanza, al momento della scissione, non rientrava tra le “ sofferenza”, ma essendo stata oggetto di precedente situazione di insolvenza, la NC la considerava tra quelle per le quali vi era il rischio che l'obbligazione restitutoria non sarebbe stata adempiuta integralmente, circostanza poi verificatasi;
- successivamente al ritorno in bonis, il debitore nuovamente si era reso inadempiente, tanto a dimostrazione che l'esposizione debitoria rientra nella sopra menzionata cessione in blocco (non solo in virtù di quanto sopra dimostrato, ma anche) perché riveste le caratteristiche menzionate nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Con l'ordinanza in tale sede reclamata il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione ritenendo che “ la documentazione prodotta dall'opponente valga a dimostrare, unicamente, come il debitore fosse in bonis all'epoca della scissione (circostanza, invero, non contestata dalla CP_3 ma, al contempo, non sia idonea a suffragare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata quale primo motivo di opposizione, nella misura in cui, come detto, anche le “inadoempienze probabili,
e non soltanto i crediti a sofferenza, sono oggetto della scissione, sicchè il dato per il quale il Vicinanza non era inadempiente al momento della scissione si rivela del tutto neutro rispetto alla tematica fondante il primo motivo di opposizione”.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Vicinanza in quanto, a suo dire, resa in:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 2497 c.c., 115 e 116 c.p.c. e DE principi in tema di determinatezza dell'oggetto del contratto e di onere della prova.; 2) violazione a falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Assume il ricorrente la decisione che il primo giudice pur ritenendo, la documentazione prodotta del debitore, idonea a dimostrarne il suo ritorno in bonis e l'esclusione del credito della categoria della “sofferenza”, l'ha ritenuta irrilevante ai fini della esclusione dalla categoria delle inadempienze probabili, addossando, in tal modo, l'onere della prova in capo al debitore esecutato laddove, invece, l' onere di dimostrare la legittimazione/titolarità attiva, in presenza di contestazione, spetta al creditore che, nel caso in esame, alcuna prova ha fornito al riguardo.
Sul punto, il ricorrente evidenzia che la pur avendo ammesso, a seguito CP_3 dell'accordo del 2019, il ritorno in bonis del reclamante e che il credito non potesse rientrare tra quelli in sofferenza, aveva al contempo sostenuto la propria legittimazione in base alla valutazione eseguita dalla banca MP che, prima del suddetto accordo, aveva classificato il credito tra gli UTP (Unlikely To Pay), ossia come inadempienza
3 probabile, per la quale è sufficiente che esistano elementi che lascino presumere un rischio di inadempimento del debitore.
A dire del reclamante tale affermazione priverebbe di valore la rimessione in bonis del mutuatario e dilaterebbe, eccessivamente, la categoria delle inadempienze probabili, facendovi rientrare anche posizioni che, nei fatti e per accordo, sono da considerarsi regolari.
Assume inoltre che il G.E.: - avrebbe omesso di valutare la comunicazione inviata da
MP al reclamante il 10 dicembre 2020, dunque, dopo la data di efficacia della scissione, che, ove il credito fosse davvero incluso nella cessione, non avrebbe potuto inviare;
- non avrebbe considerato che la nozione di inadempienza probabile deve essere verifica con rigore quando, come nel caso in esame, è collegata ad un atto di scissione/cessione del credito che presuppone un oggetto determinato o determinabile, pena la nullità dello stesso;
- non ha indicato gli elementi fattuali da cui ha desunto che la posizione del ricorrente rientrasse tra le inadempienze probabili.
Ha, infine, sostenuto l'irrilevanza, ai fini della dimostrazione della legittimazione del link del sito di , contenente l'elenco DE crediti ceduti, trattandosi di un mero CP_3 atto di parte, e della dichiarazione del 23.4.2025 del sig. siccome Parte_1 promanante da un soggetto diverso dal legale rapp.te della MP, di cui la reclamata non dimostra i poteri e la qualità.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c. non avendo il primo giudice considerato la novità della questione e che l'infondatezza del secondo motivo di opposizione si è rivelato infondato a seguito della pronuncia delle
Sezioni Unite del 6.3.2025, intervenuta in corso di causa.
Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnato provvedimento e la sospensione della procedura esecutiva.
La reclamata costituitasi in tale fase ha eccepito: - l'inammissibilità del reclamo in quanto teso ad un riesame DE fatti già rappresentati in sede cautelare e non a censurare errore in iudicando o in procedendo commessi dal giudice;
- l'infondatezza della doglianza, rientrando il credito tra quelli oggetto di scissione, come dimostrato dagli atti già prodotti nella prima fase, per cui correttamente il G.E. ha ritenuto che il credito rientrasse tra le inadempienze probabili, in base alla nota informativa della NC
d'Italia del 23 febbraio 2023 che recepisce la disciplina EBA in materia di classificazione DE crediti deteriorati;
- la BMP aveva classificato il rapporto tra gli
4 UTP e tale qualificazione era rimasta valida anche dopo la cessione del credito ad l'accordo del 2019 non aveva determinato un azzeramento dello stato CP_4 di rischio e non elideva la qualificazione del credito come UTP., ma era servito solo a regolarizzare i pagamenti pregressi;
- l'infondatezza della censura relativa all'art. 2697
c.c. avendo il G.E. correttamente ritenuto che il debitore non avesse fornito prova idonea a sovvertire la presunzione di legittimazione attiva del creditore procedente, né
a suffragare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata quale primo motivo di opposizione.
Assume inoltre la reclamata di aver fornito prova della titolarità del credito mediante l'allegazione, nel giudizio cautelare, di una serie di documenti, tra cui l'atto di scissione e il suo allegato C, nonché l'avviso in G.U. contenente la descrizione delle categorie di crediti e dell'arco temporale di riferimento, e la visura camerale, contenente l'informazione dell'avvenuta scissione del 2020; l'elenco DE crediti ceduti disponibile al link contenuto nell'avviso medesimo, da cui può desumersi che tra i crediti ceduti v'è anche quello in questione indicato con NDG 19991304 (lo stesso numero indicato nell'accordo dell'ottobre 2019, e come tale ben noto al debitore), nonché copia della dichiarazione del 23 aprile 2025 rilasciata dalla cedente NC MP precisamente, dal sig. Post Sale Portfolio Management Post Sale UTP della NC M.P.S., Parte_1 che dichiara che il credito de quo rientra tra quelli ceduti con la scissione.
Ha quindi concluso per il rigetto del reclamo.
L' pur evocata in giudizio non si è costituita. Controparte_5
Alla udienza Collegiale dell'8.10.2025 la causa è stata riservata in decisione con termine per il deposito di note fino al 15.10.2025.
Reputa preliminarmente il Collegio che l'eccezione d'inammissibilità del reclamo non possa essere accolta.
Invero, l'art. 669 terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio che provvede sul reclamo “modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare”, configura il mezzo di impugnazione come un gravame pienamente devolutivo, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata sicché lo strumento in questione non investe semplicemente il collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza bensì di tutti i presupposti di concedibilità del provvedimento richiesto, a prescindere dalle
5 contestazioni sollevate, affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata (Tribunale Nola sez. II, 07/05/2008).
In particolare, poi, in sede di reclamo cautelare non v'è affatto la necessità di allegazione e specificazione DE motivi o indici di ingiustizia o invalidità del provvedimento gravato, che quindi non costituiscono un limite alla totale devoluzione cognitiva della fattispecie cautelare già decisa.
Così, la res iudicanda cautelare sarà esattamente quella della prima fase conclusa, come risultata e composta da tutte le attività assertive ed istruttorie ivi esplicate (;
Trib. Latina, 17 giugno 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 3288; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, cit.; Trib. Torino, 11 maggio 1993, Tribunale Catanzaro sez. II,
22/03/2011).
Il reclamo è un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare, laddove la prima caratteristica sta a significare che tutti i "materialia causae" a disposizione del giudice "a quo" passano automaticamente a quello di reclamo, mentre la seconda pone in evidenza che, qualunque sia l'esito del reclamo, la decisione del giudice "ad quem" si sostituisce sempre a quella di prime cure, sia essa di revoca, modifica, conferma della precedente misura o di concessione per la prima volta del provvedimento cautelare (Tribunale Catanzaro sez. II, 22/03/2011; Trib. Torino, 11 maggio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 695; Tri. Trani, 14 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I, 1828;
Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 2653; Trib. Padova, 13 febbraio 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 460).
Peraltro, nel caso in esame, il reclamante ha mosso specifiche censure avverso la decisione assunta dal primo giudice.
Ciò posto rileva il Collegio che nel presente reclamo si discute della inclusione o meno del credito per cui è causa nell'attivo patrimoniale attribuito alla beneficiaria CP_3 con l'atto di “scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica” della
BMP e favore della e non già di una cessione in blocco di soli crediti. CP_3
Dalle norme contenute negli articoli dal 2506 al 2506-quater c.c., nel testo ratione temporis applicabile (ossia anteriori alle modifiche apportate nel 2023 e nel 2025) si ricava che la scissione societaria è un istituto polivalente che può essere utilizzato per il perseguimento di molteplici funzioni economiche e può realizzarsi in varie forme
6 come desumibile dall'art. 2506 c.c. rubricato "Forme di scissione" che al primo comma dispone che “Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti
o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”.
Come chiarito dalla S.C. (Cass., S.U., n. 23225 del 2016 e Cass. del 04/12/2018,
n.31313), “La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta
l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità DE rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta
l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c….. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio”.
Nel caso di specie non si controverte tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della con riferimento al diritto di credito in precedenza titolarità della BMP, CP_3 scissa, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito per cui è causa in capo alla reclamata questione che attiene, dunque, agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ("ex multis" Cass. Civ.,
SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza
7 di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.".
Occorre inoltre richiamare l'art. 2506 bis c.c. ai sensi del quale “L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro. [II]. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio;
se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”.
Fatta questa premessa, la società che afferma di essere successore per vicende di tipo traslativo, quale è la scissione societaria della NC originariamente titolare del diritto di credito, è onerata – specie a fronte della specifica contestazione sul punto - di fornire la prova della propria titolarità; la scissione societaria, comportando anche il trasferimento DE crediti dalla società scissa a quella beneficiaria (nel caso di specie la
), opera una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. CP_3
Ciò posto, nella vicenda in esame, la a dedotto di essere titolare del CP_4 credito originariamente in titolarità della NC scissa, producendo il progetto di scissione ed il successivo atto nonché l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per cui la vicenda traslativa è certamente provata.
Occorre quindi verificare se il credito derivante dal contratto di mutuo de quo possa ritenersi ricompreso nell'operazione suddetta in base ai principi ed alle norme innanzi richiamate
Orbene l'avviso nella Gazzetta Ufficiale, n. 151 del 29/12/2020 (cfr. all. alla comparsa della ), pur riferendosi alla vicenda della scissione, non è ad avviso del Collegio CP_3 idoneo a dimostrare che il credito posto a fondamento dell'azione esecutiva rientri tra quelli oggetto di successione a titolo particolare sul lato attivo del rapporto obbligatorio in favore della . CP_3
Infatti, dalla lettura dello stesso si evince che in forza di scissione non proporzionale del 25/11/2020, la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha assegnato alla beneficiaria un “compendio” composto di “attività e passività, come CP_4 identificato nell'Atto di Scissione" di cui, in tale avviso, viene fornita la seguente "sintetica
8 descrizione" “• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di NC d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); • crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di NC d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attivita' fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;”…. precisandosi che “Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione”.
Occorre, dunque, guardare all'atto di scissione richiamato nell'avviso.
Ebbene l'atto notarile di scissione prodotto dalla reclamata all'allegato 8) rinvia, a sua volta, per l'individuazione del compendio scisso, al Progetto di Scissione ed in particolare al Paragrafo 3 "Compendio oggetto di assegnazione per effetto della Scissione" contenente al punto 3.1 le "Situazioni patrimoniali e Compendio Scisso") ed all'allegato C.
Il progetto di scissione prodotto dalla reclamata all'allegato 11), al Paragrafo 3, riferito al compendio scisso, prevede che “Alla Società Beneficiaria, saranno assegnati, nei termini e nei limiti di cui al presente Progetto, i seguenti elementi attivi e passivi (il Compendio Scisso) nella consistenza in cui si troveranno alla data di efficacia della scissione. Tali elementi patrimoniali sono riportati di seguito, così come rappresentati nei dati contabili della società scissa al 31 dicembre 2019:
Attività – crediti deteriorati classificati da MP come sofferenze per un valore netto contabile pari a
Euro 2.313 milioni (valore lordo contabile pari a Euro 4.798 milioni); - crediti deteriorati classificati da MP come inadempienze probabili per un valore netto contabile pari a Euro 1.843 milioni (valore lordo contabile pari a Euro 3.345 milioni); - Titoli obbligazionari e azionari per un valore contabile pari ad euro 5 milioni;
- contratti derivati per un valore contabile pari euro 1 milione;
- attività fiscali differite per un valore contabile pari a 104 milioni”.
Alla pagina 6 del Progetto di scissione si precisa che “La descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali attivi e passivi e i relativi rapporti giuridici costituenti il Compendio Scisso che saranno assegnati alla beneficiaria per effetto della Scissione è riportata nell'Allegato 3”.
L'Allegato 3, cui rinvia il Progetto di Scissione, rubricato “ descrizione analitica del compendio scisso” riporta la “descrizione contabile del Compendio oggetto di Scissione da parte della
NC MP sulla base DE dati contabili al 31 dicembre 2019”, tuttavia indica nel dettaglio le posizioni in titoli e derivati oggetto del trasferimento, chiaramente individuati specificando il NDC e le denominazioni, elencati alle pagine da 65 a 68, nonché il dettaglio degli ulteriori titoli di investimento “rinvenienti da operazioni di
9 ristrutturazione del credito” anch'essi nominativamente elencati ed identificati con codice ISIN.
Alla pagina 69 del medesimo allegato, con specifico riferimento ai crediti classificati in sofferenza o inadempienze probabili, richiama per il relativo dettaglio un allegato A, si legge, infatti, “Nella tabella seguente è riportata la classificazione (sofferenze o inadempienze probabili), i valori, i fondi rettificativi e le esposizioni nette DE finanziamenti deteriorati. ….Il dettaglio di tali crediti è riportato nell'Allegato A”.
Osserva il Collegio che la tabella riportata alla pagina 70 riporta solo le esposizioni nette e lorde riferite alle sofferenze e alle inadempienze probabili, mentre il dettaglio DE relativi crediti, come ribadito anche a pagina 71 dell'allegato è indicato nell'allegato
A ( “Il dettaglio di tali crediti è riportato nell'Allegato A”) che, come detto, non risulta prodotto dalla reclamata.
La mancata produzione dell'allegato A contenente il dettaglio DE crediti qualificati dalla
MP come deteriorati, sia perché rientranti nella categoria delle sofferenze che in quella delle inadempienze probabili, come precisato nel Progetto di Scissione, ( richiamato sia dall' atto definitivo di scissione che nell'avviso in G.U.), rilevante ai fini della individuazione del compendio assegnato alla beneficiaria, non consente di ritenere che l'odierna reclamata abbia, allo stato, assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente circa l'inclusione del credito tra quelli trasferiti dalla società scissa a quella asseritamente beneficiaria.
Invero, la reclamata si è limitata ad allegare, senza tuttavia dimostrare, che alla data della scissione il credito di cui si discute era stato classificato dalla banca MP quale
UTP (unlikely to pay), tuttavia non ha prodotto il citato allegato A, più volte richiamato negli atti riferiti alla operazione di scissione, per supportare le proprie affermazioni.
Reputa il Collegio che tale lacuna probatoria rende superfluo indagare sul se, in presenza di un ritorno in bonis del reclamante, fosse corretta o meno l'affermata, ma non dimostrata, classificazione del credito nella categoria delle inadempienze probabili.
Né si ritiene che tale lacuna documentale possa essere supplita, almeno in tale fase, con una valutazione giudiziale su come, presumibilmente, la banca MP avrebbe dovuto classificare il credito, in base alle indicazioni della NC d'Italia, in presenza di una inadempienza e successivo ritorno in bonis del mutuatario.
Per completezza si osserva che alcun rilievo assume l'inserimento del credito in esame tra quelli consultabili sul sito della equivalendo lo stesso ad una prova CP_3
10 precostituita dalla stessa parte interessata, né può attribuirsi rilievo alla dichiarazione resa dal sig. quale “ Post Sale Portfolio Management Post Sale UTP” della BMP, Parte_1 non avendo la reclamata fornito prova DE poteri di colui che ha firmato tale dichiarazione.
Allo stato, quindi, ed ai soli fini cautelari, non può ritenersi acquisita una serie indiziaria concludente ai fini della prova che il credito azionato via esecutiva dalla reclamata le sia stato trasferito per effetto della scissione.
In conclusione, il reclamo va accolto e per l'effetto l'ordinanza riformata con accoglimento della invocata richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare non rilevando in contrario l'intervento dell per la cui pretesa è in CP_6 corso l'accordata ratizzazione, regolarmente pagata dal reclamante.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi stante la novità della questione.
P.Q.M.
- accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, sospende la procedura esecutiva immobiliare RGES 129/2024.
- compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e gli adempimenti.
Torre Annunziata 13 novembre 2025
Il Presidente dott. Francesco Abete
Il Giudice relatore dott.ssa Valentina Vitulano
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