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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 5586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5586 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COVINO ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n.20
E
(nata ad [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. D'AGATA ASSUNTA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torre di Franco n.101
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nata una figlia: Per_1
(09/08/2018), rappresentavano di aver convissuto dal 2017 fino al 2023, anno in cui la convivenza, divenuta intollerabile, era cessata. Rappresentavano pertanto la volontà di addivenire
1 congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore e chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate anche a rimodulare i patti alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.10.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di regolamentare la responsabilità genitoriale in conformità alle condizioni contenute nel ricorso e successivamente modificate che di seguito si riportano:
1.la figlia minore resterà affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, attualmente sita in Giugliano in Campania a Via Licola mare 57;
2. Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore una settimana il mercoledì dalle 18:00 alle 21:00 e dalle 18:00 del venerdì alle 21:00 della domenica sera e la settimana successiva il lunedì , il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle 21:00 e via via così
a settimane alterne, resta inteso che tali accordi potranno essere all'occorrenza modificati da ciascuno dei genitori con un preavviso all'altro di almeno 48 ore e con il consenso di entrambi;
3. durante le festività natalizie la minore trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro ad anni alterni;
la domenica di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì in con l'altro ad anni alterni, così come trascorrerà con ciascun genitore il giorno Per_2 del compleanno di quest'ultimo, la festa del papà e quella della mamma, mentre i ponti festivi nel corso dell'anno seguiranno il principio dell'alternanza. La minore trascorrerà il suo compleanno ed il suo onomastico con la regola dell'alternanza tra i genitori (un anno compleanno e l'altro onomastico) ad anni alterni e ciò a prescindere dal calendario di visite.
4. nel periodo estivo la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 gg. non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da comunicarsi per iscritto entro il 31 maggio dell'anno in corso;
in caso di disaccordo, trascorrerà con un genitore dal 1 al 15 agosto e con l'altro dal 16 al 31, ad anni alterni.
5. il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di Euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento
2 per la figlia minore ( la somma è stata così concordata perché il sig. ha autorizzato la Pt_1 sig.ra a percepire per intero l'assegno Unico per la minore ammontante ad Euro 199,40) Pt_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario o postepay intestata alla medesima, nonché il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche per la minore, purchè concordate e documentate, come da protocollo d'intesa del COA e Tribunale di Napoli, cui si fa espresso riferimento e rinvio. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento egli autorizza altresì la signora a percepire l'assegno unico al 100%. Con riguardo alle spese straordinarie da Pt_2 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. le parti si avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione della figlia, impegnandosi sin d'ora a cooperare tra loro per la loro serena crescita;
allo stesso modo comunicheranno tempestivamente all'altro genitore il luogo in cui porteranno la minore in vacanza, nonché il recapito telefonico, al fine di preservare il necessario e costante rapporto genitoriale;
essi si impegnano inoltre a darsi reciproca comunicazione di eventuali e successivi cambi di residenza e/o domicilio almeno 15 gg. prima di quando l'evento dovrà verificarsi e ciò nell'esclusivo interesse della minore.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Pt_1
e così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti;
3 c. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5586 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COVINO ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n.20
E
(nata ad [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. D'AGATA ASSUNTA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torre di Franco n.101
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nata una figlia: Per_1
(09/08/2018), rappresentavano di aver convissuto dal 2017 fino al 2023, anno in cui la convivenza, divenuta intollerabile, era cessata. Rappresentavano pertanto la volontà di addivenire
1 congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore e chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate anche a rimodulare i patti alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.10.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di regolamentare la responsabilità genitoriale in conformità alle condizioni contenute nel ricorso e successivamente modificate che di seguito si riportano:
1.la figlia minore resterà affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, attualmente sita in Giugliano in Campania a Via Licola mare 57;
2. Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore una settimana il mercoledì dalle 18:00 alle 21:00 e dalle 18:00 del venerdì alle 21:00 della domenica sera e la settimana successiva il lunedì , il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle 21:00 e via via così
a settimane alterne, resta inteso che tali accordi potranno essere all'occorrenza modificati da ciascuno dei genitori con un preavviso all'altro di almeno 48 ore e con il consenso di entrambi;
3. durante le festività natalizie la minore trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro ad anni alterni;
la domenica di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì in con l'altro ad anni alterni, così come trascorrerà con ciascun genitore il giorno Per_2 del compleanno di quest'ultimo, la festa del papà e quella della mamma, mentre i ponti festivi nel corso dell'anno seguiranno il principio dell'alternanza. La minore trascorrerà il suo compleanno ed il suo onomastico con la regola dell'alternanza tra i genitori (un anno compleanno e l'altro onomastico) ad anni alterni e ciò a prescindere dal calendario di visite.
4. nel periodo estivo la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 gg. non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da comunicarsi per iscritto entro il 31 maggio dell'anno in corso;
in caso di disaccordo, trascorrerà con un genitore dal 1 al 15 agosto e con l'altro dal 16 al 31, ad anni alterni.
5. il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di Euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento
2 per la figlia minore ( la somma è stata così concordata perché il sig. ha autorizzato la Pt_1 sig.ra a percepire per intero l'assegno Unico per la minore ammontante ad Euro 199,40) Pt_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario o postepay intestata alla medesima, nonché il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche per la minore, purchè concordate e documentate, come da protocollo d'intesa del COA e Tribunale di Napoli, cui si fa espresso riferimento e rinvio. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento egli autorizza altresì la signora a percepire l'assegno unico al 100%. Con riguardo alle spese straordinarie da Pt_2 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. le parti si avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione della figlia, impegnandosi sin d'ora a cooperare tra loro per la loro serena crescita;
allo stesso modo comunicheranno tempestivamente all'altro genitore il luogo in cui porteranno la minore in vacanza, nonché il recapito telefonico, al fine di preservare il necessario e costante rapporto genitoriale;
essi si impegnano inoltre a darsi reciproca comunicazione di eventuali e successivi cambi di residenza e/o domicilio almeno 15 gg. prima di quando l'evento dovrà verificarsi e ciò nell'esclusivo interesse della minore.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Pt_1
e così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti;
3 c. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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