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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2042/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19356/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E NO Dir.centr. Aff. Gen. E Coordinamento Uff. NO
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 11 00153 Roma RM
Ag.dogane E NO Direzione Centrale Accertamento E CO
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 11 00153 Roma RM
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. OG E NO Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz. - Via Carucci 71 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063911072000 TABACCHI E FIAMMIFERI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1470/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO (d'ora in avanti solo AdER), all'Agenzia delle
OG e dei NO (d'ora in avanti solo ADM) ed alla spa CO Sicilia, la Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 293 2024 00639110 72 000, notificata il 27/9/2024, con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 14.008.962,81 (più spese di notifica) per imposta di consumo asseritamente dovuta, per l'anno 2015, su prodotti liquidi da inalazione.
Ha dedotto la ricorrente che l'anzidetta cartella non era stata preceduta dall'avviso di pagamento imposto dall'art. 19 bis, comma 1 del D. Lgs n. 504/1995, le era stata notificata dopo il decorso di più di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento e, perciò, quando si era, ormai, già compiuto il termine di decadenza o, comunque, di prescrizione e si riferiva, in ogni caso, ad un credito illogicamente calcolato sulla base di procedure inattendibili ed, ancor prima, insussistente, perché nel
2015 i prodotti di cui si discuteva non rientravano nel novero di quelli assoggettati ad accisa, estesa per la prima volta agli “aromi” soltanto dall'art. 6 bis, comma 2, del DL n. 145/2023 (conv. dalla legge n.
191/2023), che risultava inapplicabile agli anni precedenti, rispetto ai quali la tassazione dei liquidi poteva giustificarsi soltanto se e nei limiti in cui si trattava di prodotti contenenti nicotina.
L'ADM ha depositato controdeduzioni con le quali ha evidenziato che la cartella impugnata conteneva richiesta di pagamento dell'imposta di consumo dovuta in dipendenza dell'immissione in commercio di liquidi da inalazione contenenti nicotina e, dunque, di prodotti ben diversi dagli “aromi” presi in esame dall'art. 6 bis sopra citato, che rimaneva pertanto ininfluente ai fini della decisione della vertenza.
L'unica norma a tal fine rilevante era infatti costituita dall'art. 62 quater del D. Lgs n. 504/1995, che sia nel vecchio testo che in quello risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs n, 188/2014 ricomprendeva indubbiamente tali prodotti nel novero di quelli sottoposti ad accisa.
In applicazione di tale norma (ritenuta legittima da Corte cost. 240/2017) e dei relativi provvedimenti di attuazione (quali il DM 29/12/2014 e la Determinazione Dirigenziale 6615/2015, vanamente censurati dinanzi al TAR del Lazio, che con sentenze n. 8553 e 8554/2018 ne aveva invece affermato la correttezza), aveva pertanto calcolato in euro 14.008,962,81 la somma dovuta dalla Ricorrente_1 sulla base delle dichiarazioni presentate nel periodo marzo 2015/luglio 2016, richiedendogliene il versamento con avviso n. 115011/RU del 22/11/2016
Riconoscendo espressamente di averlo ricevuto in data 1/12/2016, la Ricorrente_1 aveva impugnato il predetto avviso davanti alla CTP di Roma, che aveva però rigettato il ricorso con sentenza n. 10596 del 17/7/2018.
La contribuente aveva interposto appello che, tuttavia, era stato anch'esso respinto con sentenza n.
2671/2023, depositata il 5/5/2023 e passata in giudicato il 5/12/2023 per mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte della Ricorrente_1.
Preso atto di quanto sopra, aveva da parte sua iscritto a ruolo l'intero importo di euro 14.008.962,81 e l'AdER aveva formato la conseguente cartella, notificandola il 27/9/2024 alla Ricorrente_1, il cui ricorso risultava, pertanto, inammissibile prima ancora che infondato, posto che l'ammontare del debito non poteva essere più in alcun modo contestato e che, in ogni caso, 1) l'accertamento del medesimo era stato compiuto nel pieno rispetto della (più che legittima) normativa di settore, 2) la cartella era stata preceduta dalla spedizione dell'avviso di pagamento e 3) non vi era stata nessuna decadenza o prescrizione per inutile decorso dei relativi termini.
Anche l''AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha eccepito la propria estraneità alla fase precedente alla consegna del ruolo, ricevuto il quale aveva dato puntualmente corso a tutti gli adempimenti di propria competenza.
Intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore dell'AdER ed effettuata la sostituzione del medesimo con un nuovo legale, la trattazione della causa è stata fissata per l'udienza del 9/2/2026, in vista della quale l'ADM ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva innanzitutto il Collegio che dal raffronto della cartella impugnata con l'avviso di pagamento 115011/RU (in atti dell'ADM) emerge che la prima è stata emessa per la medesima causale ed il medesimo importo di cui al secondo, espressamente richiamato nel corpo della cartella a giustificazione della richiesta in essa contenuta.
L'ADM ha inoltre prodotto anche una copia del ricorso con cui la Ricorrente_1 ha impugnato il succitato avviso, riconoscendo nell'epigrafe che il medesimo le era stato notificato in data 1/12/2016.
Sempre l'ADM ha, infine, allegato pure la copia delle sentenze con cui la CTP dapprima, e la CTR poi, hanno respinto le censure mosse dalla contribuente al predetto avviso.
Tanto puntualizzato ed aggiunto, altresì che la sentenza della CTR deve ritenersi già passata in giudicato fin da prima dell'instaurazione del presente giudizio in quanto la Ricorrente_1 non ha non soltanto provato, ma neppure dedotto di averla gravata con ricorso per cassazione, rimane ulteriormente da ricordare, sempre in via preliminare, che coprendo il dedotto e il deducibile, la formazione di un giudicato a monte preclude a valle la proponibilità di ogni questione che, seppure mai avanzata prima, miri a rimettere di nuovo in discussione l'effettiva esistenza del credito accertato.
Nel caso di specie, il definitivo rigetto del ricorso contro l'avviso di pagamento ha reso non più contestabile l'obbligo della Ricorrente_1 di versare la complessiva somma di euro 14.008.962,81 a titolo d'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione immessi sul mercato nel periodo 2015/2016. Risulta pertanto inammissibile ogni questione volta a negare la debenza, in tutto o in parte, della predetta somma che, va detto ad abundantiam, è stata calcolata (v, avviso a monte) richiamando norme, regolamenti e determinazioni già ritenute legittime sia dal giudice delle leggi che da quello amministrativo
(v. sentenze prodotte dall'ADM) e tributario, che sua pure per altra annualità ha comunque confermato il conteggio in concreto effettuato dalla convenuta. (v. sentenza della CTP n. 6599/2022, ricordata anche da
CTR n. 2671/2023)
Parimenti inammissibili e, comunque, infondate sono pure le questioni di decadenza (impedita dalla tempestiva notificazione dell'avviso di pagamento) e prescrizione il cui corso, interrotto anch'esso dall'avviso di pagamento e poi sospeso dalla proposizione del ricorso contro di questo, ha ripreso a decorrere soltanto dal 5/12/2023, data del passaggio in giudicato della sentenza 2671/2023, che ha oltretutto comportato l'aumento a dieci anni del relativo termine
Infondata è infine pure la doglianza concernente la (pretesa) notificazione della cartella senza il previo invio del prodromico avviso di pagamento, che come si è detto sopra, è stato, per ammissione della stessa ricorrente, consegnato alla medesima in data 1/12/2016.
Il ricorso è quindi rigettato e la Ricorrente_1 condannata al pagamento delle spese di lite, che avuto riguardo al valore della controversia ed al tipo di difese concretamente svolte dalle convenute, si liquidano in euro
150,00 per esborsi ed euro 30.000,00 per compensi a favore dell'ADM ed in euro 100,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore dell'AdER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando la Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00 per esborsi ed euro 30.000,00 per compensi a favore dell'ADM ed in euro 100,00 per esborsi ed euro
10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore dell'AdER. Roma, il 9/2/2026 Il Presidente est.
SC EL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19356/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E NO Dir.centr. Aff. Gen. E Coordinamento Uff. NO
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 11 00153 Roma RM
Ag.dogane E NO Direzione Centrale Accertamento E CO
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 11 00153 Roma RM
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. OG E NO Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz. - Via Carucci 71 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063911072000 TABACCHI E FIAMMIFERI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1470/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO (d'ora in avanti solo AdER), all'Agenzia delle
OG e dei NO (d'ora in avanti solo ADM) ed alla spa CO Sicilia, la Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 293 2024 00639110 72 000, notificata il 27/9/2024, con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 14.008.962,81 (più spese di notifica) per imposta di consumo asseritamente dovuta, per l'anno 2015, su prodotti liquidi da inalazione.
Ha dedotto la ricorrente che l'anzidetta cartella non era stata preceduta dall'avviso di pagamento imposto dall'art. 19 bis, comma 1 del D. Lgs n. 504/1995, le era stata notificata dopo il decorso di più di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento e, perciò, quando si era, ormai, già compiuto il termine di decadenza o, comunque, di prescrizione e si riferiva, in ogni caso, ad un credito illogicamente calcolato sulla base di procedure inattendibili ed, ancor prima, insussistente, perché nel
2015 i prodotti di cui si discuteva non rientravano nel novero di quelli assoggettati ad accisa, estesa per la prima volta agli “aromi” soltanto dall'art. 6 bis, comma 2, del DL n. 145/2023 (conv. dalla legge n.
191/2023), che risultava inapplicabile agli anni precedenti, rispetto ai quali la tassazione dei liquidi poteva giustificarsi soltanto se e nei limiti in cui si trattava di prodotti contenenti nicotina.
L'ADM ha depositato controdeduzioni con le quali ha evidenziato che la cartella impugnata conteneva richiesta di pagamento dell'imposta di consumo dovuta in dipendenza dell'immissione in commercio di liquidi da inalazione contenenti nicotina e, dunque, di prodotti ben diversi dagli “aromi” presi in esame dall'art. 6 bis sopra citato, che rimaneva pertanto ininfluente ai fini della decisione della vertenza.
L'unica norma a tal fine rilevante era infatti costituita dall'art. 62 quater del D. Lgs n. 504/1995, che sia nel vecchio testo che in quello risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs n, 188/2014 ricomprendeva indubbiamente tali prodotti nel novero di quelli sottoposti ad accisa.
In applicazione di tale norma (ritenuta legittima da Corte cost. 240/2017) e dei relativi provvedimenti di attuazione (quali il DM 29/12/2014 e la Determinazione Dirigenziale 6615/2015, vanamente censurati dinanzi al TAR del Lazio, che con sentenze n. 8553 e 8554/2018 ne aveva invece affermato la correttezza), aveva pertanto calcolato in euro 14.008,962,81 la somma dovuta dalla Ricorrente_1 sulla base delle dichiarazioni presentate nel periodo marzo 2015/luglio 2016, richiedendogliene il versamento con avviso n. 115011/RU del 22/11/2016
Riconoscendo espressamente di averlo ricevuto in data 1/12/2016, la Ricorrente_1 aveva impugnato il predetto avviso davanti alla CTP di Roma, che aveva però rigettato il ricorso con sentenza n. 10596 del 17/7/2018.
La contribuente aveva interposto appello che, tuttavia, era stato anch'esso respinto con sentenza n.
2671/2023, depositata il 5/5/2023 e passata in giudicato il 5/12/2023 per mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte della Ricorrente_1.
Preso atto di quanto sopra, aveva da parte sua iscritto a ruolo l'intero importo di euro 14.008.962,81 e l'AdER aveva formato la conseguente cartella, notificandola il 27/9/2024 alla Ricorrente_1, il cui ricorso risultava, pertanto, inammissibile prima ancora che infondato, posto che l'ammontare del debito non poteva essere più in alcun modo contestato e che, in ogni caso, 1) l'accertamento del medesimo era stato compiuto nel pieno rispetto della (più che legittima) normativa di settore, 2) la cartella era stata preceduta dalla spedizione dell'avviso di pagamento e 3) non vi era stata nessuna decadenza o prescrizione per inutile decorso dei relativi termini.
Anche l''AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha eccepito la propria estraneità alla fase precedente alla consegna del ruolo, ricevuto il quale aveva dato puntualmente corso a tutti gli adempimenti di propria competenza.
Intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore dell'AdER ed effettuata la sostituzione del medesimo con un nuovo legale, la trattazione della causa è stata fissata per l'udienza del 9/2/2026, in vista della quale l'ADM ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva innanzitutto il Collegio che dal raffronto della cartella impugnata con l'avviso di pagamento 115011/RU (in atti dell'ADM) emerge che la prima è stata emessa per la medesima causale ed il medesimo importo di cui al secondo, espressamente richiamato nel corpo della cartella a giustificazione della richiesta in essa contenuta.
L'ADM ha inoltre prodotto anche una copia del ricorso con cui la Ricorrente_1 ha impugnato il succitato avviso, riconoscendo nell'epigrafe che il medesimo le era stato notificato in data 1/12/2016.
Sempre l'ADM ha, infine, allegato pure la copia delle sentenze con cui la CTP dapprima, e la CTR poi, hanno respinto le censure mosse dalla contribuente al predetto avviso.
Tanto puntualizzato ed aggiunto, altresì che la sentenza della CTR deve ritenersi già passata in giudicato fin da prima dell'instaurazione del presente giudizio in quanto la Ricorrente_1 non ha non soltanto provato, ma neppure dedotto di averla gravata con ricorso per cassazione, rimane ulteriormente da ricordare, sempre in via preliminare, che coprendo il dedotto e il deducibile, la formazione di un giudicato a monte preclude a valle la proponibilità di ogni questione che, seppure mai avanzata prima, miri a rimettere di nuovo in discussione l'effettiva esistenza del credito accertato.
Nel caso di specie, il definitivo rigetto del ricorso contro l'avviso di pagamento ha reso non più contestabile l'obbligo della Ricorrente_1 di versare la complessiva somma di euro 14.008.962,81 a titolo d'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione immessi sul mercato nel periodo 2015/2016. Risulta pertanto inammissibile ogni questione volta a negare la debenza, in tutto o in parte, della predetta somma che, va detto ad abundantiam, è stata calcolata (v, avviso a monte) richiamando norme, regolamenti e determinazioni già ritenute legittime sia dal giudice delle leggi che da quello amministrativo
(v. sentenze prodotte dall'ADM) e tributario, che sua pure per altra annualità ha comunque confermato il conteggio in concreto effettuato dalla convenuta. (v. sentenza della CTP n. 6599/2022, ricordata anche da
CTR n. 2671/2023)
Parimenti inammissibili e, comunque, infondate sono pure le questioni di decadenza (impedita dalla tempestiva notificazione dell'avviso di pagamento) e prescrizione il cui corso, interrotto anch'esso dall'avviso di pagamento e poi sospeso dalla proposizione del ricorso contro di questo, ha ripreso a decorrere soltanto dal 5/12/2023, data del passaggio in giudicato della sentenza 2671/2023, che ha oltretutto comportato l'aumento a dieci anni del relativo termine
Infondata è infine pure la doglianza concernente la (pretesa) notificazione della cartella senza il previo invio del prodromico avviso di pagamento, che come si è detto sopra, è stato, per ammissione della stessa ricorrente, consegnato alla medesima in data 1/12/2016.
Il ricorso è quindi rigettato e la Ricorrente_1 condannata al pagamento delle spese di lite, che avuto riguardo al valore della controversia ed al tipo di difese concretamente svolte dalle convenute, si liquidano in euro
150,00 per esborsi ed euro 30.000,00 per compensi a favore dell'ADM ed in euro 100,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore dell'AdER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando la Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00 per esborsi ed euro 30.000,00 per compensi a favore dell'ADM ed in euro 100,00 per esborsi ed euro
10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore dell'AdER. Roma, il 9/2/2026 Il Presidente est.
SC EL