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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MA Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. MA Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2222/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 25/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ROSALBA VALENZANO Parte_1
e RA AU
Parte appellante contro rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO Controparte_1
ZA e NI DE FE Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 3801 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere: 1) l'accertamento del diritto Parte_1 al definitivo superiore inquadramento, a partire dall'11.03.2018, nella categoria di Quadro direttivo, IV livello retributivo, ai sensi degli artt. 82 e 83 del CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in ragione dello svolgimento dall'11.10.2017 al 30.9.2018, senza soluzione di continuità, di mansioni superiori di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, riconducibili a tale categoria contrattuale 2) la condanna di al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive maturate dall'11.10.2017 per l'inquadramento superiore – ammontanti, alla data del 31.1.2019, ad €
39.423,74 (come da conteggio ivi allegato) - e all'adeguamento del TFR e della contribuzione previdenziale;
3) la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno alla professionalità, nonché alla salute, biologico ed esistenziale, per l'illegittimo demansionamento e la condizione di inattività nella quale il datore di lavoro l'ha costretta dall'1.10.2018 al 6.5.2019.
2. Dalle concordi narrazioni delle parti e dalla documentazione depositata si apprende che:
− la ricorrente, assunta nel 2005 da NC Popolare di Vicenza s.c.p.a. (ora in liquidazione coatta amministrativa), è stata nel corso degli anni assegnata a uffici nell'ambito dei quali si è occupata, dapprima, di contenzioso passivo e di consulenza nell'ambito di operazioni societarie e, poi, dell'analisi e valutazione delle richieste di finanziamenti e fidi bancari;
− è inquadrata – a decorrere dal dicembre 2010 - nella 3° Area
Professionale - IV Livello retributivo del CCNL di categoria;
− il 6.6.2016 è stata parzialmente distaccata presso TI s.p.a., società avente per oggetto “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, il cui capitale sociale era interamente detenuto da CP_2
− quando, il 26.6.2017, nel frattempo posta in liquidazione coatta CP_2
2 amministrativa (a seguito delle decisioni della NC Centrale Europea) con il D.L. n. 99/2017, è stata acquistata da (d'ora in poi Controparte_1
Cont anche ), i rapporti contrattuali in corso degli ex dipendenti di sono CP_2
Cont proseguiti con (v. art. 3 del contratto di cessione di ramo d'azienda): il nuovo datore di lavoro ha prorogato il distacco della Controparte_4 fino al 30.9.2018; Cont
− preso atto della volontà di di non proseguire i contratti di distribuzione, servicing e/o outsourcing stipulati da con i terzi (v. ancora l'art. 3 del CP_2 contratto di cessione di ramo d'azienda), fra cui l'Accordo Quadro per l'espletamento di sevizi infragruppo precedentemente sottoscritto fra e CP_2
TI, l'11.10.2017 il Consiglio di amministrazione di TI spa con delibera consiliare l'ha nominata Responsabile delle Funzioni
Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio (fino ad allora esternalizzate alla Capogruppo e rimaste in carico a ), CP_2 CP_5 fissando la cessazione dell'incarico al 31.12.2017, quindi per il tempo strettamente necessario alla ricerca e alla selezione dell'outsourcer a cui affidare le predette funzioni aziendali di controllo (delibera in atti, doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);
− così, a partire dall'1.1.2018 le Funzioni Risk Management, Compliance e
Antiriciclaggio sono state (sempre con la delibera dell'11.10.2017 del
Consiglio di Amministrazione di TI spa) esternalizzate a
Regolatory Consulting s.r.l.; e, tuttavia, prevedendo comunque le disposizioni emanate da NC d'TA (v. il Provvedimento del 10.3.2011 recante “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto
Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” e i successivi “Chiarimenti sulle disposizioni in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio” resi da
NC d'TA l'11.7.2011) l'obbligatorietà della nomina di un Responsabile interno antiriciclaggio con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer, lo stesso C.d.A. le ha
3 conferito anche tale incarico, oltre quello di Referente interno delle Funzioni
Risk Management e Compliance;
− inoltre, la società l'ha anche nominata responsabile delle Segnalazioni di
Operazioni Sospette (S.O.S.) e responsabile delle Segnalazioni
Antiriciclaggio Aggregate (S.A.R.A.) (v. delega S.O.S. del 17.11.2017, la comunicazione del 21.11.2017 a NC d'TA dell'abilitazione della ricorrente al portale Infostat Uif - Unità per l'Informazione Finanziaria, il modulo di richiesta variazione dei dati del referente S.O.S. e S.A.R.A. e, infine, la nota di NC d'TA del 15.3.2019 con la quale si informano gli avvocati della che “dal portale Infostat Uif risulta che la sig.ra Pt_1
ha ricoperto il ruolo di referente per la Parte_1 Parte_2 società Prestinuova dal 21 novembre 2017 al 5 ottobre 2018” e che “con riferimento alle S.AR.A., l'utenza risulta aver operato sul portale dal 23 gennaio al 19 settembre 2018”); Cont
− terminata la sua esperienza in TI, è rientrata in e assegnata dal 15.10.2018 fino al 5.5.2019 alla struttura “Progetto Vivaldi” presso gli uffici del settore Credito al Consumo;
− dal 6.5.2019 al 30.4.2020 è stata distaccata presso
[...]
Controparte_6
[...]
(società del Gruppo ISP).
3. Ritiene, in sintesi, la che la protratta titolarità delle mansioni di Pt_1 responsabile antiriciclaggio, dall'11.10.2017 al 30.9.2018 senza soluzione di continuità, legittimi la sua pretesa al riconoscimento di mansioni superiori a far data dall'11.10.2017 e il diritto all'attribuzione definitiva, a far data dall'11.3.2018, dell'inquadramento contrattuale di Quadro direttivo - IV livello retributivo, ricorrendo i presupposti previsti dagli artt. 82 e 83 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali sottoscritto il 31/3/2015, quali, in particolare:
(i) lo stabile incarico di svolgere, in via continuativa e prevalente,
4 mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri quadri direttivi o lavoratori/trici appatenenti alla 3° area professionale;
(ii) lo svolgimento di attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi;
(iii) la protrazione per il periodo di 5 mesi dell'assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi (art. 83).
3.1. Fonda questa sua rivendicazione sulle seguenti deduzioni fattuali e giuridiche:
− i requisiti, la collocazione all'interno della struttura aziendale e i compiti del responsabile della Funzione Antiriciclaggio e dei Referenti S.AR.A e S.O.S. così come definiti da NC d'TA nel Provvedimento del 10.3.2011, nei
Chiarimenti dell'11.7.2011 e nella Circolare del 3.4.2015 n. 288 recante
“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;
− la sanzionabilità del responsabile antiriciclaggio, al pari delle figure aziendali di vertice, allorché violi le norme sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (v. le “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, emanate da NC
d'TA il 18.12.2015, in atti, nonché il d.lgs. n. 231/2007);
− la delibera del C.d.A. di nomina a responsabile antiricilaggio, che l'ha ritenuta in “possesso degli adeguati requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente” e l'ha collocata “alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione”;
- la concreta esplicazione delle seguenti attività in esecuzione degli incarichi aziendali:
• acquisizione dall'outsourcer informatico dei dati aggregati S.AR.A, controllo
5 e trasmissione mensile all'Unità di Informazione Finanziaria di NC
d'TA tramite l'apposito portale INFOSTAT-UIF (in atti le ricevute di accettazione delle segnalazioni da parte di NC d'TA);
• Relazioni sulle attività antiriciclaggio svolte nell'anno 2017 e nel I semestre
2018 (in atti);
• coordinamento e supervisione dei dipendenti di Regulatory Consulting, approvandone gli esiti delle indagini;
• compilazione e sottoscrizione del questionario “Know your customer” sottoposto da J.P. AN a TI.
4. Inoltre, la si ritiene vittima di un illegittimo svuotamento di Pt_1
Cont mansioni, avendole , una volta cessato il distacco in TI, assegnata una postazione “provvisoria” presso gli uffici del settore Credito al Consumo in Roma senza però conferirle alcuna mansione, fino a quando, a decorrere dal 6.5.2019 e dopo reiterati solleciti e formale diffida (mail in atti), non è stata distaccata in . CP_6
Sostiene che tale stato di inoperosità forzata, totale e protratta (per 7 mesi, dal'1.10.2018 al 5.5.2019) abbia costituito una violazione datoriale dell'art. 2103 c.c. e che, stante la natura contrattuale della responsabilità, fosse onere Cont di allegare e provare cause idonee ad escluderla.
Ritenuto che la condotta datoriale abbia leso la propria dignità professionale derivandone automaticamente un danno rilevante sul piano patrimoniale, nonché la sua salute psico-fisica, pretende il risarcimento sia del danno alla professionalità sia del danno biologico, quest'ultimo – a suo dire – certificato nella gravità e nell'eziologia dalla copiosa documentazione medica versata in atti.
5. Si è costituita in primo grado la quale ha Controparte_1 replicato che:
− il rilievo delle mansioni di responsabile della Funzione antiriciclaggio concretamente eseguite dovesse essere valutato tenendo conto della capacità operativa di TI, la quale, all'epoca, a causa di ingenti
6 perdite economiche e progressive riorganizzazioni aziendali, era di fatto una
“scatola vuota”, con pochissimi dipendenti (12 unità, di cui la metà distaccate), prossima alla vendita;
− non ha coordinato i dipendenti di Regolatory Consulting, non ha esercitato nei loro confronti poteri di direzione e controllo, il rapporto con gli stessi si è esaurito in una mera collaborazione;
− i compiti assolti erano imposti dal d.lgs. n. 231/2007, dalle direttive di
NC d'TA e dalla prassi aziendale;
− in definitiva, corretto era l'inquadramento della lavoratrice nella 3° area professionale - IV livello retributivo, ai sensi dell'art. 93 del CCNL, stante il delimitato spazio di autonomia funzionale e decisionale (essendo le sue decisioni circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità
e/o procedure definite dall'impresa) e dovendo rispondere del proprio operato al consiglio di amministrazione;
Cont
− , già prima del termine del periodo di distacco, aveva avviato un filone di colloqui finalizzati ad affidare alla nuove mansioni consone alla Pt_1 professionalità acquisita e al suo livello di inquadramento nonché logisticamente accessibili;
pertanto “l'allungamento dei tempi è stato anche dovuto a questi fattori, oltre alla questione del superiore inquadramento che
l'interessata faceva presente nei colloqui”;
− in ogni caso, durante la sua permanenza nell'Ufficio Concessione Credito al
Consumo non era priva di mansioni, invero occupandosi di tutte le attività relative ai finanziamenti;
− la mancata prova del danno alla professionalità;
− la mancata prova dell'eziologia del danno biologico rispetto alle vicende lavorative e, comunque, la carenza di legittimazione passiva (da riconoscersi, invece, in capo all' . CP_7
6. Istruita la causa con prove documentali e orali, il Tribunale ha respinto la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori:
- per non aver la ricorrente allegato, e tantomeno provato, l'assunzione delle peculiari responsabilità, ulteriori a quelle usualmente connesse al ruolo
7 svolto, che l'art. 82 del CCNL pretende siano insite nelle mansioni svolte;
- per non aver allegato, e tantomeno provato, pregresse significative esperienze nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, requisito pure richiesto dall'art. 82;
- per essere emerso dall'istruttoria che: nel periodo in cui fu responsabile interno della funzione di antiriciclaggio, la TI era una società di piccole dimensioni, che contava una decina di dipendenti, in attesa di essere venduta;
le modalità di esecuzione delle mansioni erano rigorosamente definite dalla normativa di settore;
il personale dell'outsourcer la coadiuvata e non aveva alle proprie dipendenze altri lavoratori.
Il Tribunale ha, altresì, disconosciuto l'eccepito svuotamento delle mansioni, giustificato nell'esiguo arco temporale e dalla necessità, prospetta da parte resistente, di ricollocare contestualmente le migliaia di dipendenti (circa
10.000) delle ex Banche Venete, i cui rapporti contrattuali erano stati riassorbiti dal . Pt_3
7. appella la sentenza del Tribunale. Parte_1
7.1. Con i primi due motivi la impugna nelle parti in cui:
- ha ravvisato la carenza deduttiva e probatoria dei peculiari profili di responsabilità e delle significative pregresse esperienze che soli, ai sensi dell'art. 82 CCNL, potrebbero giustificare il richiesto riconoscimento di mansioni superiori e, per conseguenza, l'inquadramento nella declaratoria di Quadro direttivo;
- ha sminuito la valenza delle attività concretamente espletate dando rilievo alle ridotte dimensioni di TI.
7.1.1. L'erroneità della decisione sarebbe evidente perché:
− già a livello di disciplina (v. i Provvedimenti di NC d'TA che descrivono i requisiti, la collocazione aziendale e le attività del responsabile della funzione antiriciclaggio), è presupposta l'assunzione di quella responsabilità
“funzionale” che l'art. 82 del CCNL richiede ai fini dell'inquadramento auspicato;
in particolare pone l'attenzione sulla definizione del responsabile antiriciclaggio quale responsabile di funzioni aziendali di controllo (così il
8 provvedimento di NC d'TA del 10.3.2021);
− se per ragioni di imparzialità il responsabile antiriciclaggio non può appartenere a aree operative né dipendere gerarchicamente da soggetti responsabili di aree operative (in questi termini le varie disposizioni di
NC d'TA), allora non possono ricorrere i requisiti previsti dall'art. 93
CCNL;
− i vari incombenti adempiuti nella qualità di responsabile antiriciclaggio e referente non contestati da controparte e, anzi, confermati Parte_2 dai testi ascoltati, danno evidenza della concreta assunzione delle peculiari responsabilità richieste dall'art. 82 del CCNL (1° motivo d'appello);
− sono irrilevanti le dimensioni dell'impresa e, comunque, la salute di
TI negli anni 2017/2018 è evincibile dall'estratto del bilancio
2018, confermata dal teste intuibile dal prezzo di acquisto Tes_1 esborsato da (che l'ha acquistata per 50 milioni Controparte_8 di euro) e, infine, attestata dalla misura camerale (che certifica un capitale sociale di euro 25.263.160,00) (2° motivo d'appello).
7.2. Con il terzo e quarto motivo impugna la sentenza nelle parti in cui ha disconosciuto il paventato svuotamento di mansioni nel periodo 1.10.2018 -
6.5.2019 dando credito alla tesi di controparte che l'allungamento delle tempistiche fu inevitabile al fine di onorare l'impegno di riassorbire nella Cont struttura di le migliaia di ex dipendenti delle banche venete e attribuirgli mansioni pertinenti.
Anche questa statuizione appare erronea all'appellante dal momento che:
− al 30.9.2018 (data di cessazione del distacco della presso Pt_1
TI) tutte le unità di personale delle banche venete erano state riassorbite, mancando soltanto di ricollocare i sei dipendenti distaccati presso TI;
Cont
− non ha dato alcuna prova di aver affidato un qualche incarico alla prima di distaccarla presso , essendosi limitato ad allegare Pt_1 CP_6 lo svolgimento di una serie colloqui finalizzati a inserire la ricorrente nella Cont struttura di e ad assegnarle una specifica mansione riconducibile al suo
9 inquadramento, fino a quando il suo profilo non è stato reputato idoneo per
; CP_6
− né i testi ascoltati né la documentazione in atti hanno provato lo svolgimento di tali audizioni, pur essendo onere datoriale dimostrare di aver adempiuto, o di non esservi riuscito per cause non imputabili, all'obbligazione ex art. 2013 c.c. di non lasciare il lavoratore in una condizione di inattività
− la situazione di forzata e totale inoperosità della è stata confermata Pt_1 dal testimone ed emerge dalle numerose mail inviate ai Tes_1 responsabili dell'ufficio deputato alla gestione del personale per sollecitarli a porre fine allo stato di inattività.
Per tutte queste ragioni pretende di essere risarcita dei danni alla professionalità e biologico.
8. si oppone alle domande attoree rammentando Controparte_1 che:
− la mera qualificazione e descrizione normativa della Funzione antiriciclaggio non è sufficiente a dar luogo al superiore inquadramento, essendo necessario allegare e provare le attività specificatamente, continuativamente e stabilmente espletate giusto il disposto dell'art. 82
CCNL;
− l'istruttoria orale ha confermato che le reali dimensioni di TI e lo svolgimento congiunto, assieme ai dipendenti di Regolatory Consulting, delle attività antiriciclaggio, senza alcuna posizione di gerarchia;
− le dichiarazioni del teste stante la loro contraddittorietà Tes_1 intrinseca e estrinseca, non paiono attendibili;
− il tempo trascorso prima di distaccarla In Fideuram si rese necessario per concludere il complesso processo di allocazione delle migliaia di ex Cont dipendenti delle banche venete all'interno della struttura di , che, dato il numero di risorse coinvolte, non avrebbe potuto ragionevolmente terminare nelle tempistiche asserite dalla ricorrente (dal 26.6.2017, data di sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d'azienda, al 30.9.2018,
10 data di conclusione del periodo di distacco), occorrendo tempi più lunghi;
a tal proposito richiama il “Protocollo per l'armonizzazione conseguente all'integrazione del personale delle ex banche venete nel gruppo
[...]
”, sottoscritto il 15.11. 2017 tra e le CP_1 Controparte_1
ove si fa riferimento al 30.6.2019 quale data di conclusione del Pt_4 processo di ricollocazione.
9. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
10. L'appello va accolto in parte.
11. Sono meritevoli di accoglimento il primo e secondo motivo di impugnazione.
L'appellante fa leva sull'art. 82 CCNL per rivendicare il diritto all'inquadramento nella declaratoria di Quadro direttivo.
La norma contrattuale stabilisce che:
“1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2. Declaratoria – Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento
e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria
e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
…
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
11 – gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria)…...;
…. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto quale inquadramento minimo, il primo livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi…..”
Dunque, stando alla definizione di Quadro direttivo (comma 2), i compiti demandati al dipendente debbono connotarsi per i seguenti requisiti:
a) un'assegnazione in via stabile;
b) un'esecuzione in via continuativa e prevalente;
c) l'implicazione di elevate responsabilità funzionali e di un'elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni;
d) la maturazione di una pregressa significativa esperienza oppure, in alternativa (“ovvero”), di elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla categoria di quadro direttivo o alla 3° area professionale.
La Corte reputa che nel caso di specie queste condizioni si siano tutte verificate.
a) Sicuramente è stata incaricata “stabilmente” dai vertici Parte_1 aziendali di TI di svolgere le attività connesse alla Funzione antiriciclaggio.
, diffidata dagli avvocati della ad attribuirle il livello di Controparte_1 Pt_1
Quadro direttivo, le ha negato il preteso diritto sull'assunto che il Consiglio di amministrazione della società, avendo deciso di esternalizzare le funzioni di controllo a far data dall'1.1.2018, ha nominato lei ed altri “provvisoriamente, con delibera dell'11 ottobre 2017, in considerazione del breve periodo di permanenza nella funzione, quale Responsabile di funzione di controllo…fino al
12 31 dicembre 2017. La temporaneità dell'incarico alla SI.ra , Pt_1 espressamente evidenziato dal Consiglio di amministrazione della Società nella richiamata delibera, alla luce delle disposizioni di legge e di contratto, non configura il requisito per l'attribuzione di un superiore inquadramento…” (v. doc. 40 ). Pt_1
Sennonché il dato temporale è smentito dalla stessa delibera dell'11.10.2017.
Difatti il C.d.A. - preso atto delle disposizioni di NC d'TA ai sensi delle quali “l'intermediario conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con
l'esternalizzazione…in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate
(“referente per le attività esternalizzate”)” (v. Circolare n. 288 del 3.4.2015) e
“l'esternalizzazione della funzione non esonera i destinatari dall'obbligo di nominare comunque un responsabile interno antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer”
(Provvedimento del 10.3.2011 e successivi Chiarimenti dell'11.7.2011) – ha nominato la , oltre che referente interno delle funzioni Compliance e Pt_1
Risk Management, Responsabile della Funzione Antiriciclaggio affidata a
Regolatory Consulting. E dunque la ha continuato a portare avanti Pt_1 questa sua specifica missione anche dopo il 1.1.2018.
Oltretutto, proprio in ragione del predetto incarico, la società TI l'ha anche individuata come nuovo responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) e delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.), incarico mantenuto fino al 5.10.2018, dunque addirittura oltre l'ultimazione del distacco (v. la nota di NC d'TA del 15.3.2019 di riscontro all'istanza di accesso agli atti inoltrata dagli avvocati della – doc. 42 ) Pt_1 Pt_1
L'attribuzione di quest'insieme di mansioni è pacifico, sia perché non contestato dall'attuale appellata, sia perché documentalmente provata (v. delega S.O.S. del 17.11.2017; comunicazione del 21.11.2017 a NC d'TA dell'abilitazione della ricorrente al portale Infostat Uif;
il modulo di richiesta variazione dei dati del referente S.O.S. e S.AR.A.; già richiamata nota di NC
d'TA del 15.3.2019).
13 Le testimonianze non incrinano ma confermano questa ricostruzione.
Reggimenti, all'udienza del 4.3.2022, ha narrato che “la ricorrente fu nominata con delibera del consiglio di amministrazione a cui ho partecipato, responsabile della funzione antiriciclaggio ma non ricordo la data” e “l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio ha comportato l'attribuzione ad un soggetto esterno che in questo momento non ricordo. La ricorrente faceva le stesse cose che faceva prima e riferiva le cose che emergevano al responsabile dell'antiriciclaggio, credo che il responsabile dell'antiriciclaggio era;
Per_1 poi, all'udienza del 29.4.2022, ha precisato che “la rimase responsabile Pt_1 dell'antiriciclaggio e era il collaboratore esterno che la aiutava Per_1 nell'attività”.
Le dichiarazioni del del quale l'appellata ha paventato Tes_1
l'inattendibilità, trovano perfetta corrispondenza in quelle degli altri testimoni escussi, i quali hanno riferito che “dall'1.1.2018 la ricorrente…si occupa solo dell'antiriciclaggio e svolge funzione di referente interno, dove ha diretta responsabilità, e inoltre controlla e si interfaccia con i servicers per la funzione di compliance e risk management…” ); la dott.ssa , con Tes_2 Pt_1 comunicazione del 17/11/2017, veniva segnalata dal Direttore Generale di
Prestinuova s.p.a. quale nuovo referente a far data dal 11/10/2017 per la
Società in merito alle attività di segnalazione SOS e SARA ha Persona_2 confermato il capitolo q); “la responsabilità della funzione antiriciclaggio era della ricorrente” , dipendente della Regolatory Consulting, come Tes_3 tale chiamato a riferire sui fatti accaduti a seguito dell'esternalizzazione).
Un'ultima precisazione si rende opportuna. Fra il ruolo di responsabile della
Funzione antiriciclaggio internalizzata e quello di responsabile interno della medesima funzione esternalizzata non v'è differenza quanto a livello della responsabilità. Lo si desume dalla stessa delibera del C.d.A., che non a caso ha nominato il dott. “referente” (e non già “responsabile”) per l'outsorcer Per_1 per la Funzione Antiriciclaggio e la “responsabile” della stessa (laddove Pt_1 gli altri dipendenti di Regolatory Consulting erano stati nominato “responsabili” delle residue Funzioni” e la solo “referente”). E lo si desume, Pt_1 soprattutto, dal Provvedimento di NC d'TA del 10.3.2011 laddove
14 prevede che in caso di esternalizzazione della funzione “La responsabilità per la corretta gestione dei rischi in discorso resta, in ogni caso, in capo all'impresa”
e, come già anticipato, “l'impresa deve comunque nominare un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer” (doc 21 , pag. 18). Pt_1
Insomma, l'esternalizzazione non produce una traslazione di responsabilità ma, semmai, un accollo cumulativo.
Del resto, sono le stesse disposizioni di NC d'TA a sollecitare, “In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti”, l'opportunità che “nella normativa interna vengano definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile”.
In definitiva ritiene la Corte che sia stata raggiunta la prova del fatto che l'appellante sia stata incaricato di adempiere per quasi un anno, dall'11.10.2017 (data della delibera consiliare) al 30.9.2018 (data di fine distacco), senza soluzione di continuità, le mansioni nelle quali si articola la
Funzione Antiriciclaggio.
b) Altrettanto sicuramente tali mansioni sono state espletate in via continuativa e prevalente.
Si vuole dire che la non fu mai distolta (neanche temporaneamente), Pt_1 dall'esercizio della Funzione antiriciclaggio.
La ha detto di sapere “che la ricorrente si occupava…anche di altre Persona_2 cose amministrative”, ma precisando “che non so dire nel dettaglio”. La vaghezza della narrazione ne neutralizza l'attitudine probatoria.
Dopodiché, il fatto che fosse stata distaccata parzialmente in TI (al
70%), non vale a escludere il requisito della continuatività e della prevalenza delle superiori mansioni svolte, sia perché non è emerso dall'istruttoria orale e documentale lo svolgimento in concreto di attività diverse rispetto a quelle di antiriciclaggio eseguite dalla successivamente all'11.10.2017, sia Pt_1 perché con la delibera del C.d.A. dell'11.10.2017 la stessa è stata rimossa da ogni altra funzione connessa alla sua posizione gerarchica (“In conformità alle norme vigenti i citati nominativi verranno rimossi dalle funzioni connesse all'attuale posizione gerarchica e collocati alle dirette dipendenze dell'organo
15 con funzione di gestione”); ciò al fine di consentire ai nominati responsabili delle funzioni di controllo aziendale di dedicarsi solo e soltanto all'espletamento dell'incarico appena ricevuto, con cessazione delle ulteriori attività sino a quel momento esercitate. Questo scrollamento di altre mansioni inizialmente assolte
è confermato dal teste (all'epoca responsabile dell'ufficio crediti di Tes_1
TI dove fu inizialmente incardinata la ), il quale, all'udienza Pt_1 del 4.3.2022, ha precisato che “Svolgere le funzioni di antiriciclaggio impediva di svolgere altre funzioni all'interno della NC”.
c) L'esecuzione delle mansioni disciplinate dalla normativa antiriciclaggio ha implicato, altresì, l'assunzione di elevate responsabilità funzionali e il possesso di un'alta preparazione professionale e/o particolari specializzazioni.
– La sussistenza del requisito professionale è attestata, in primo luogo, dalla stessa delibera del C.d.A., che in tanto l'ha nominata responsabile della funzione in quanto “in possesso degli adeguati requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa”. In effetti proprio il Provvedimento di NC d'TA del 10.3.2011 pone come pre-requisito il “possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità” ovverosia che “il personale che attende compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio deve essere adeguato per numero, competenze tecnico–professionali e aggiornamento…” (pagg. 16 e
17). Identici requisiti di professionalità devono essere soddisfatti dal responsabile delle S.O.S. (pag. 19) e, quindi, se ne deve inferire che la funzione di referente S.O.S. e le sia stata attribuita previa positiva Pt_5 valutazione delle competenze.
D'altronde dubbi sulla preparazione professionale della non sono stati Pt_1 sollevati dall'appellata che, anzi, ha ripercorso la storia lavorativa della lavoratrice negli stessi termini in cui l'ha descritta la ricorrente, accentuandone la professionalità maturata in ambito legale-bancario (v. il curriculum vitae, in atti) sicuramente funzionale, per la sua trasversalità, al migliore espletamento della funzione antiriciclaggio.
Resta da esaminare se la responsabilità connessa alla funzione antiriciclaggio possa qualificarsi “elevata” e “funzionale”.
16 – È “funzionale” la responsabilità collegata alla titolarità di una funzione aziendale, intesa come complesso di compiti e obiettivi dell'impresa aventi un certo grado di omogeneità e implicanti una capacità decisionale caratterizzata da una più o meno ampia discrezionalità. Allora, la connotazione funzionale della responsabilità antiriciclaggio appare configurata considerato che “Il responsabile antiriciclaggio rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo” (Provvedimento di NC d'TA 10.3.2011, pag. 18).
Né può mettersi in dubbio l'effettivo espletamento da parte della delle Pt_1 attività tipiche di un responsabile antiriciclaggio e, quindi, il concreto esercizio della funzione aziendale di controllo, non ridotta a un guscio vuoto.
L'appellante ha passato in rassegna e dimostrato le operazioni compiute: controllo e trasmissione mensile dei dati aggregati S.AR.A all'Unità di
Informazione Finanziaria di NC d'TA tramite l'apposito portale INFOSTAT-
UIF, a cui solo lei aveva accesso;
predisposizione della Relazione sulle attività antiriciclaggio svolte nell'anno 2017; valutazione e validazione degli esiti delle indagini del (dipendente dell'outsourcer) finalizzate a attribuire un Per_1 determinato profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla clientela di TI nonché alla classificazione di un certo cliente come
“persona politicamente esposta” o “falso positivo”; impulso investigativo
(sollecitava il dipendente dell'outsourcer, a compiere indagini e/o Per_1 approfondimenti su profili ritenuti a rischio); indicazione ai dipendenti di
Regolatory Consulting di dati utili per la redazione del Report antiriciclaggio relativo al primo semestre 2018, che poi lei stessa controllava e firmava, assumendosene la paternità e responsabilità; compilazione e sottoscrizione del questionario “Know your customer” mediante cui TI, in aempimento dell'art. 22 del d.lgs. n. 231/2007 ha fornito alla J.P. AN (della quale era cliente) le informazioni raccolte, custodite e aggiornate sulla propria clientela per le finalità di verifica previste dalla normativa antiricilaggio.
Tutti questi adempimenti, in particolare quelli di c.d. customer due diligence, oltre a trovare riscontro nella produzione documentale (v. ricevute generate dal sistema Infostat Uif di ricevimento delle rilevazioni S.AR.A trasmesse da
17 novembre 2017 al luglio 2018; relazioni antiriciclaggio;
mail intercorse fra la e i dott.ri e mail inviate ai referenti della Pt_1 Tes_3 Per_1 statunitense J.P. AN), hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale.
Teste , all'epoca consigliere di amministrazione di TI, ha Tes_4 dichiarato che: “dall'1.1.2018 ricordo la relazione di antiricalggio: la ricorrente faceva i controlli sull'attività svolta dalla società esterna”.
Ancora più esauriente è la narrazione del teste (dipendente della Tes_3
), il quale ha riferito “Abbiamo fatto attività di Controparte_9 antiriciclaggio con controllo sulle persone politicamente esposte, e valutazione della clientela e classificazione della clientela dal punto di vista dell'antiriciclaggio. L'attività oltre che nella consulenza da un punto di vista normativo consisteva anche in un'assistenza materiale nel controllare le posizioni dei singoli clienti. La ricorrente svolgeva attività di coordinamento, era la nostra referente, faceva con noi questa analisi perché insieme estraevamo i nominativi e li analizzavamo e poi sulla base di questo li classificavamo. Questo lavoro lo svolgevamo insieme alla ricorrente. Preciso inoltre che le responsabilità della funzione antiriciclaggio era della ricorrente. I risultati della nostra attività venivano poi sottoposti alla ricorrente in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio. Immagino che poi dovesse riferire al consiglio ma nulla so sugli ulteriori passaggi.
Penso che il collega effettuasse indagini e approfondimenti su Tes_5 clienti indicati dalla ricorrente in quanto da lei ritenuti a rischio.
Il report dell'attività antiriciclaggio l'abbiamo redatto noi e poi è stato firmato dalla ricorrente con sua responsabilità definitiva.
Sui falsi positivi ricordo che vi erano alcuni soggetti che risultavano omonimi di altri soggetti che potevano esser potenzialmente a rischio per antiriciclaggio
o terrorismo e quindi si facevano le analisi si attribuiva il falso positivo escludendoli dalla lista del rischio. Il risultato veniva validato dal responsabile, la ricorrente”.
Il teste ha riferito che la , non appena nominata Tes_1 Pt_1
18 responsabile della Funzione antiricilaggio ancora internalizzata, “Era per ciò responsabile di tutte le pratiche di Presti Nuova, relative ai finanziamenti in vita ……… La ricorrente si occupava del controllo e del monitoraggio della clientela anche attraverso l'utilizzo di apposite procedure informatiche che avrebbero prodotto le segnalazioni antiriciclaggio. La ricorrente rispondeva a qualsiasi richiesta della Guardia di Finanza e della Magistratura e ha seguito tutta la vicenda della ispezione della Guardia di Finanza”. Dopo
l'esternalizzazione “La ricorrente faceva le stesse cose che faceva prima e riferiva le cose che emergevano al responsabile dell'antiriciclaggio, credo che il responsabile dell'antiriciclaggio era La ricorrente e poi Per_1 Per_1 decidevano cosa fare, ad esempio segnalazioni o verifiche rafforzate”
(udienza 4.3.2022), preoccupandosi poi di precisare alla successiva udienza che “la rimase responsabile dell'antiriciclaggio e era il Pt_1 Per_1 collaboratore esterno che la aiutava nell'attività.La società esterna era
Regulatory Consulting e con la collaborava anche Pt_1
. faceva le cose che la gli richiedeva: Tes_3 Tes_3 Pt_1 verificava migliaia di nominativi in modo da individuare le persone politicamente esposte, persone soggette a procedure concorsuali, e altro in modo da assegnare il corretto indice di rischio di riciclaggio.
L'indice lo assegnava la e anche in caso di modifica del rischio Pt_1 era sempre lei a provvedere”.
La deposizione appena trascritta è coerente con quella rese dal teste
, cosicché, anche in parte qua, deve reputarsi credibile. Tes_3
– La seconda verifica da condurre ha ad oggetto il livello della responsabilità del lavoratore preposto alla funzione antiriciclaggio, se cioè essa sia una responsabilità “alta”, “elevata”.
Le disposizioni regolamentari di NC d'TA e l'istruttoria convincono la Corte
a non condividere le conclusioni del Tribunale, il quale – si ricordi – ha “rilevato che alcuna peculiare responsabilità funzionale…risulta dedotta dalla ricorrente nell'espletamento del proprio incarico […] senza che dalla compiuta istruttoria siano emersi elementi di particolari responsabilità oltre quelle usualmente connesse al ruolo svolto”.
19 Viceversa, ancora il Provvedimento di NC d'TA 10.3.2011 aiuta in quest'opera di qualificazione della responsabilità in questione allorché afferma che “Rilievo cruciale assume la figura del responsabile antiriciclaggio aziendale, al quale competono funzioni complesse, da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività svolta dall'impresa, qualificabili sia in termini di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia di supporto e consulenza sulle scelte gestionali” e che “In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 231/2007” (MEF, Autorità di vigilanza del settore, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). È quindi già la NC d'TA a esaltarne la peculiarità/particolarità nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua crucialità appunto, evidentemente in considerazione degli interessi di rilevanza pubblicistica in gioco, posto che “Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario”; tant'è vero che le analisi dei dati riguardanti i flussi finanziari trasmesse alla Uif dai responsabili della Funzione antiriciclaggio “sono finalizzati, per esplicita indicazione legislativa, a consentire la ricerca e l'utilizzo di tali dati in caso di indagini su casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per le attività di analisi della UIF o delle altre Autorità” (v. il
Provvedimento 10.3.2011, pag. 1 e 6).
I compiti del responsabile antiriclaggio sono quelli descritti a più riprese da
NC d'TA, poi specificati dai regolamenti aziendali mediante cui l'imprenditore prefigura il sistema procedure, strumenti e controlli appropriati.
E da essi discende una responsabilità che, per sua natura, è elevata.
d) Ricorrono, infine, i requisiti alternativi della pregressa significativa esperienza o delle elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla categoria di quadro direttivo o alla 3° area professionale, entrambi
20 disconosciuti dal Tribunale.
In quanto requisiti alternativi, il solo riscontro dell'uno sarebbe di per sé sufficiente. Tuttavia reputa la Corte di poterli ravvisare entrambi.
La pregressa significativa esperienza della dott.ssa è attestata dal Pt_1 pacifico pregresso svolgimento da parte della medesima di attività inerenti il contenzioso passivo, la consulenza nell'ambito di operazioni societarie e l'analisi e valutazione delle richieste di finanziamenti e fidi bancari, essendo incontestato tra le parti che l'appellante è stata assegnata, nel corso della propria vita lavorativa, all'Ufficio Consulenza legale e che ha successivamente svolto la funzione di Analista Crediti.
Sull'adeguatezza della formazione professionale della si è già detto, al Pt_1 punto da essere stata valutata idonea a ricoprire un incarico aziendale delicato qual è quello di responsabile antiriciclaggio.
Dopodiché l'istruttoria compiuta ha dato evidenza anche dell'assunzione della responsabilità nel coordinamento (anch'esso alternativo alla direzione e al controllo) di altri lavoratori, nel caso di specie i dipendenti dell'outsourcer e Tes_3 Per_1 ha detto di vedere “la ricorrete lavorare con il e lui Persona_2 Tes_3 veniva nei nostri uffici”.
Interrogato sul punto, lo stesso ha svelato di fornire, assieme al Tes_3
“un'assistenza materiale nel controllare le posizioni dei singoli clienti. Per_1
La ricorrente svolgeva attività di coordinamento, era la nostra referente, faceva con noi questa analisi perché insieme estraevamo i nominativi e li analizzavamo e poi sulla base di questo li classificavamo. Questo lavoro lo svolgevamo insieme alla ricorrente. Preciso inoltre che le responsabilità della funzione antiriciclaggio era della ricorrente. I risultati della nostra attività venivano poi sottoposti alla ricorrente in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio”.
Infine il teste ha riferito che “La società esterna era Regulatory Tes_1
Consulting e con la collaborava anche . Pt_1 Tes_3 Tes_3 faceva le cose che la gli richiedeva: verificava migliaia di Pt_1 nominativi in modo da individuare le persone politicamente esposte, persone
21 soggette a procedure concorsuali, e altro in modo da assegnare il corretto indice di rischio di riciclaggio. L'indice lo assegnava la e anche in caso Pt_1 di modifica del rischio era sempre lei a provvedere…Il braccio operativo di questa relazione [la relazione semestrale antiriciclaggio] era i collaboratori esterni che predisponevano tutti i dati utili alla per stendere la Pt_1 relazione…”.
Né le dimensioni dell'impresa, cui il Tribunale ha riconosciuto rilevanza, possono avere rilievo ai fini di interesse, tenuto conto che la normativa di settore riconosce alla figura del Responsabile della funzione Antiriciclaggio specifiche responsabilità, prescindendo dalle dimensioni dell'intermediario finanziario;
Prestinuova spa, in ogni caso, per come attestato dalla documentazione in atti, era una società con un capitale sociale di €
25.263.160,00 (v. visura camerale, doc. 57 ), che produceva utili netti Pt_1 da 3 a 10 milioni di euro l'anno (teste , circostanze che Tes_1 comprovano come la stessa fosse in effetti florida, per come evidenziato dalla parte appellante nei propri scritti.
Neanche, poi, può sostenersi, per come effettuato dal Tribunale, che la Pt_1 avesse operato in adesione alle stringenti modalità imposte dalla normativa di settore, stante gli ampi spazi valutativi propri della funzione di Responsabile
Antiriciclaggio, secondo quanto prefigurato dalla normativa di settore e per come emerso, altresì, dall'istruttoria testimoniale svolta.
Parte appellante ha correttamente ricondotto tali spazi valutativi al concetto di discrezionalità tecnica, intesa quale attività applicativa di regole tecnico- specialistiche a una fattispecie complessa che conduce a risultati opinabili ma tutti egualmente attendibili.
Anche questo aspetto della funzione antiriclaggio è messo in evidenza dal
Provvedimento 10.3.2011 di NC d'TA laddove sollecita di condurre il processo di customer due diligence (vale a dire di verifica della clientela con la quale si effettuano operazioni) sulla base di un approccio basato sul rischio al fine di individuata la misura proporzionata (“commisurare il rigore degli
22 obblighi di identificazione dei clienti al rischio di riciclaggio desumibile dalla natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall'area geografica di riferimento (c.d. approccio basato sul rischio). L'elemento rischio deve quindi essere preso in considerazione non solo per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l'applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata verifica della clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore”), specificando subito dopo che “La possibilità di valutare il livello di rischio, nel rendere più flessibili le condotte e le soluzioni organizzative di volta in volta richieste, comporta maggiore autonomia e responsabilità per i destinatari, chiamati a dotarsi di procedure, strumenti e controlli appropriati, la cui validità ed efficacia sono soggette a verifica da parte delle Autorità di vigilanza” (doc. 21
, pag. 5-6). Pt_1
È evidente che la normativa di NC d'TA chiami il responsabile antiriciclaggio a trarre dai cosiddetti indici di rischio (natura della controparte, tipo di servizio richiesto, area geografica di riferimento) i criteri alla stregua dei quali procedere alla adeguata verifica della clientela e all'attribuzione della pertinente etichetta (rischio alto o basso, persona politicamente esposta, falso positivo) al fine di scegliere la giusta misura idonea a scongiurare la concretizzazione del rilevato rischio. È vero, quindi, che il responsabile antiriciclaggio svolge attività specialistiche caratterizzate generalmente da procedure prevalentemente non standard, con input solo parzialmente definiti.
E tali attività svolte dalla dott.ssa esulano di certo da quelle previste Pt_1 dalla declaratoria della 3° Area Professionale, ove la stessa era inquadrata, che ricomprende quei lavoratori “1…che Sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiede un'applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale sono di norma circoscritte alle direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite
23 dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori…”, le quali richiedono, invero, una delimitata autonomia funzionale, di norma circoscritte da direttive superiori.
11.1 Consegue, da tutto quanto sopra esposto, la fondatezza dei primi due motivi di gravame, avendo la dott.ssa continuativamente svolto, Pt_1 dall'11.10.2017 al 30.9.2018, mansioni superiori al suo attuale inquadramento contrattuale, riconducibili alla declaratoria di Quadro direttivo, primo livello retributivo (spettando il richiesto quarto livello retributivo ai preposti di succursale da 10 addetti in poi e non essendo stata, pacificamente, la dott.ssa stata preposta ad alcuna succursale di ) ex art. 82 CCNL, con Pt_1 Pt_3 conseguente diritto della medesima ad ottenere tale definitivo inquadramento a far tempo dall'11.3.2018, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, del CCNL di settore (il quale prevede che L'assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuto in sostituzione di lavoratori lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto).
Né rileva, quanto al richiesto inquadramento nel IV livello retributivo, la circostanza dedotta dalla che il signor nominato da Pt_1 Tes_1
TI spa quale Responsabile della Funzione do Internal Audit con la medesima delibera dell'11.10.2017, fosse inquadrato in tale livello, tenuto conto che l'inquadramento di quest'ultimo nel IV livello retributivo traeva origine da un diverso percorso lavorativo del dipendente, per come evidenziato da nei propri scritti e neanche contestato dall'appellante. Pt_3
deve essere, conseguentemente, condannata alla Controparte_1 corresponsione in favore dell'appellante di tutte le differenze retributive maturate a far data dall'11.10.2018 e sino alla data del deposito del ricorso di primo grado, nella misura corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione contrattuale prevista per il Quadro Direttivo, primo livello retributivo e quanto percepito dalla lavoratrice, oltre interessi e rivalutazione
24 come per legge dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo ed oltre al conseguente adeguamento del TFR e della contribuzione previdenziale.
Ciò tenuto conto che ipotesi di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro restano a carico del datore di lavoro distaccante gli oneri retributivi e contributi, ai sensi dell'art. 30, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 (“In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”) e che “In caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, permangono in capo al distaccante, per la realizzazione del cui interesse il provvedimento è adottato, il potere direttivo e l'onere di vigilare sull'esecuzione del rapporto, sicché in caso di attribuzione, al lavoratore distaccato, di mansioni superiori presso il distaccatario, le conseguenze di cui all'art. 2103 c.c. si verificheranno in capo al distaccante” (Cass. sent. n. 17768 del 2015).
12. Non meritano accoglimento invece, il terzo e quarto motivo di appello.
L'odierna appellante lamenta una inattività lavorativa protrattosi per sette mesi alla quale ricollega automaticamente un danno alla professionalità, nonché un Cont danno biologico per l'insorgenza di patologie psichiche. Segnatamente , una volta cessato il distacco in TI, le avrebbe assegnata una postazione
“provvisoria” presso gli uffici del settore Credito al Consumo in Roma senza però conferirle alcuna mansione, fino a quando, a decorrere dal 6.5.2019, non
è stata distaccata in . CP_6
Sul punto ritiene la Corte di dover confermare la statuizione di rigetto del primo giudice per le seguenti ragioni.
In primo luogo evidenzia il Collegio come l'inattività lavorativa per il periodo dal 1.10.2018 al 6.5.2019 – contestata da – non è emersa all'esito Pt_3 della svolta istruttoria.
Al riguardo solo il teste ha riferito di aver visto che “la era Tes_1 Pt_1 sistemata in ufficio con altri colleghi e non aveva un computer a CP_1 differenza degli altri colleghi e ho visto che non aveva nulla da fare”; tuttavia il
25 teste ha avuto modo di percepire questa riferita inattività solo in quattro occasioni nell'arco di sette mesi (“sono andata circa 4 volte nei locali di
[...]
dove la era sistemata…”). Troppo poche volte per trarne la CP_6 Pt_1 prova dell'eccepito prolungato svuotamento di mansioni.
L'appellata ha, poi, dedotto lo svolgimento di plurimi colloqui finalizzati ad affidare alla nuove mansioni consone alla professionalità acquisita e al Pt_1 suo livello di inquadramento, nonché logisticamente accessibili, al momento del suo reinserimento in , a seguito della liquidazione coatta Controparte_1 amministrativa della NC Popolare di Vicenza e della cessione di azienda del
27.6.2017 a . Di essi v'è traccia – contrariamente a quanto sostenuto Pt_3 dalla - nella documentazione in atti, in particolare nella mail del Pt_1
3.10.2018 alla stessa inviata da (della Direzione Risorse CP_10
Umane di ), per comunicarle un colloquio conoscitivo per il successivo 8 Pt_3 ottobre con il Responsabile della Direzione Centrale Legale e documentazione credito (doc. 14 del fascicolo – colloquio poi effettuato dalla Pt_3 lavoratrice, come da risposta dalla medesima inoltrata il medesimo giorno), nella successiva mail inviata dalla il 16.10.2018 sempre a Pt_1 CP_10 per metterlo al corrente dell'inserimento del giustificativo “missione” nel
[...] cartellino “per la mattina dell'11 ottobre (colloquio in )…” e nella CP_6 seguente mail del 13.12.2018 indirizzata sempre al per informarlo “del CP_10 buon esito dei colloqui con ” (doc. 54 fascicolo ). Si aggiunga CP_6 Pt_1 quanto riferito dal teste “Io ho assistito ad alcuni colloqui che la Tes_1
ha avuto con e un altro dopo ma non ricordo il nome Pt_1 Per_3 dell'interlocutore. Ho assistito perché anche io dopo il distacco ero in attesa di destinazione”.
In definitiva persuade l'obiezione, mossa da parte appellata alle doglianze della originaria ricorrente, che la NC ha cercato di avvicinarsi alle pretese della attraverso un intenso processo di inserimento e armonizzazione nella Pt_1 struttura di NC (processo che, tra l'altro, ha interessato Controparte_1 tutte le risorse provenienti dalle ex Banche Venete, poste in liquidazione coatta amministrativa ed il cui personale è stato riassorbito da , al Controparte_1 fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per come previsto in via legislativa
26 dal D.L. n 99/2017, convertito in L. n. 121/2017).
Parimenti convince la tesi dell'appellata, condivisa dal Tribunale, secondo cui in quei sette mesi di presunta inattività si stava adoperando per Controparte_1 ricollocare le diecimila risorse impiegate nelle banche venete e che, stante la vastità e complessità dell'operazione societaria, i lamentati tempi di attesa erano fisiologici, e non patologici. La tesi di parte appellante, secondo cui alla data del 30.9.2018 il processo di ricollocazione del personale era praticamente terminato, è difatti smentita dal “Protocollo per l'armonizzazione conseguente all'integrazione del personale delle ex banche venete nel gruppo
[...]
”, sottoscritto il 15.11.2017 tra e le Organizzazioni CP_1 Controparte_1
Cont sindacali (in atti – doc. 3 del fascicolo ), nel quale, in più parti, viene stabilita la data del 30.6.2019 quale momento finale del processo di mobilità professionale e territoriale, stante la straordinarietà dell'operazione societaria, Cont nonché l'impegno di di salvaguardare i livelli occupazionali assorbendo nella Capogruppo e/o Società del Gruppo risorse (in forza presso sei istituti bancari – v. pag. 2 della Accordo) altrimenti in eccedenza. Sussiste, quindi, rileva la Corte, quella causa non imputabile all'obbligato che esclude la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'eventuale inadempimento della prestazione, ex art. 1218 del c.c. (v. Cass. sent. n. 17564 del 2006). Cont Con riferimento alla posizione della , altresì, , onorando gli impegni Pt_1 assunti col Protocollo di “limitare per quanto possibile sia la mobilità professionale che territoriale derivante dall'operazione in discorso”, l'ha assegnata in una sede di geograficamente comoda e per di più in un CP_6 ufficio coerente con la sua pregressa esperienza maturate in ambito legale. Si veda, su quest'ultimo aspetto, la deposizione del teste : “ero Tes_6 responsabile dell'ufficio Consulenza dove Controparte_6 la è venuta a lavorare circa tre anni fa. La ricorrente seguiva sia Pt_1
l'operatività bancaria sia l'operatività internazionale redigendo pareri
e, sull'internazionale, mi aiutava nel mio ruolo di coordinamento delle società estere perché lei conosceva bene l'inglese… ricordo che invece è stata coinvolta nella cessione delle attività di private banking da CP_11
Contr
a di fatto supportando me e la collega, , che ci
[...] Testimone_7
27 occupavamo di coordinare questo progetto di cessione.
Per la redazione di pareri la ricorrente si occupava anche di fare ricerche, a volte avevamo necessità di scrivere testi in inglese e se ne occupava insieme ad altri”.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha valutato la rilevanza – nel caso di specie
- della complessiva riorganizzazione aziendale, necessitata dalla sopravvenuta esigenza di contestuale ricollocazione di migliaia di dipendenti provenienti da diversi istituti bancari, a cui andava assegnata una pertinente attribuzione di mansioni.
13. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, deve accertarsi e dichiararsi che la dott.ssa , dall'11.10.2017 al 30.9.2018, ha Pt_1 continuativamente svolto mansioni superiori al suo attuale inquadramento contrattuale, riconducibili alla declaratoria di Quadro direttivo, primo livello retributivo, ex art. 82 CCNL e, per l'effetto, il suo diritto al definitivo inquadramento nella predetta categoria a far data dall'11.3.2018 ai sensi dell'art. 83 CCNL;
deve, altresì, condannarsi alla Controparte_1 corresponsione, in favore della stessa, delle differenze retributive maturate a far data dall'11.10.2018 e sino alla data del deposito del ricorso di primo grado, nella misura corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione contrattuale prevista per il Quadro Direttivo, primo livello retributivo e quanto percepito dalla lavoratrice, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla spettanza dei singoli ratei al saldo ed oltre al conseguente adeguamento del TFR e della contribuzione previdenziale.
16. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo dello stesso, debbono essere compensate nella misura di un terzo, mentre la restante vanno poste a carico della parte appellata, in applicazione delle regole della soccombenza.
17.Dall'accoglimento parziale del gravame e dalla operata riliquidazione delle
28 spese del giudizio di primo grado consegue l'obbligo di di restituzione Pt_3 in favore dell'appellante – per come da questa richiesto nelle conclusioni dell'atto di appello - di due terzi di quanto dalla stessa corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, come da bonifico in atti (v. doc. C del fascicolo di appello della parte appellante)
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
- accerta e dichiara lo svolgimento da parte di delle mansioni Parte_1 superiori riconducibili alla categoria di Quadro direttivo, I livello retributivo, del
CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, dall'11/10/2017 al
30/09/2018, nonché il diritto della stessa all'attribuzione definitiva del superiore livello di Quadro direttivo, I livello retributivo a partire dall'11/03/2018;
- per l'effetto, condanna alla corresponsione, in Controparte_1 favore di , delle differenze retributive a far data Parte_1 dall'11.10.2018 e sino alla data del deposito del ricorso di primo grado, nella misura corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione contrattuale prevista per il Quadro Direttivo, primo livello retributivo e quanto percepito dalla lavoratrice, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla spettanza dei singoli ratei al saldo ed oltre al conseguente adeguamento del TFR e della contribuzione previdenziale;
-Compensa nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione della restante parte, spese che Controparte_1 vengono liquidate per l'intero in € 13.395,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 8.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Roma, 25.11.2025
29 Il consigliere estensore
Dott. MA Vittoria Valente Il Presidente
Dott. MA Pia Di Stefano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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