Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 16/02/2023, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 02785/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13926/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13926 del 2022, proposto da
LO LI, AN LI, NO LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Samuele Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato della sentenza del Tribunale di Roma Sez. Civile n. 2319/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2319/2022, depositata in data 14.02.2022, notificata in forma esecutiva il 22 aprile 2022, il Tribunale di Roma Sez. II Civile ha accolto la domanda dei sig.ri LI LO, LI AN, LI NO, tutti n.q. di figli unici eredi legittimi del sig. LI IC deceduto in Montelibretti in data 26.09.2012 e della sig.ra ET SI CO deceduta a Riano (RM) in data 04.09.2015, avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali riportati iure proprio, a seguito del decesso del proprio padre causato dalle complicazioni della epatite HCV, contratta per via trasfusionale, e, iure hereditatis, il risarcimento dei danni subiti dalla loro madre ET SI CO.
In particolare, il giudice civile di primo grado ha così provveduto: “
“ a) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di LI LO della somma di euro 343.324,50 oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 343.234,50 svalutata al 26.09.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, fino alla data di deposito della presente sentenza;
b) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di LI AN della somma di euro 201.037,35 oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 201.037,35 svalutata al 26.09.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, fino alla data di deposito della presente sentenza;
c) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di LI NO della somma di euro 201.037,35 oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 201.037,35 svalutata al 26.09.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ISTAT, fino alla data di deposito della presente sentenza;
d) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali pari ad euro 13.1000,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore ”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Amministrazione “ unicamente nella parte in cui il Tribunale non ha scomputato dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento, quanto certamente percepito a titolo di assegno una tantum ex lege n.210/92, ovvero la somma fissa e predeterminata per legge di € 77.468,54 ”.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, i sig.ri LI hanno chiesto il rigetto del proposto appello e impugnato, a loro volta, in via incidentale, detta sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto un maggior danno nei confronti dei due fratelli AN e NO e nella parte relativa alle spese processuali, perché liquidate in un importo inferiore rispetto ai relativi parametri corrispondenti al valore della controversia.
La Corte di Appello di Roma, con ordinanza pronunciata all’udienza del 16.11.2022, ha rigettato l’istanza di inibitoria e rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 01.10.2025.
In ragione della mancata esecuzione della predetta decisione del Tribunale civile - notificata munita di formula esecutiva in data 22.04.2022 - è stato interposto giudizio di ottemperanza dinanzi a questo Tribunale amministrativo in relazione alle statuizioni non fatte oggetto di specifico appello, né principale né incidentale, e segnatamente per il pagamento di tutte le somme riconosciute ai ricorrenti eccedenti l’importo di € 77.468,54 ad oggi ancora sub iudice .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute per chiedere il rigetto del ricorso con mera memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2023 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Come noto, ai sensi dell’art. 112 comma I c.p.a., davanti al Giudice Amministrativo può essere chiesta l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Segnatamente, il predetto art. 112 c.p.a. prescrive: “ 1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono esseree seguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: … c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
A tale fine, l’art. 114 comma II richiede che unitamente al ricorso sia depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato (in tal senso, ex multis : TAR Roma n. 11222/2022).
Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non ha fornito prova –mediante deposito di certificato della competente cancelleria - del passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando.
Al contrario, risulta che l’Amministrazione ha proposto appello avverso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, seppure “ unicamente nella parte in cui il Tribunale non ha scomputato dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento, quanto certamente percepito a titolo di assegno una tantum ex lege n.210/92, ovvero la somma fissa e predeterminata per legge di € 77.468,54 ”.
Conseguentemente, parte ricorrente non può adempiere alla prescrizione di cui al predetto art. 114 c.p.a comma II in forza del quale “ Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”.
3. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO