Decreto cautelare 3 febbraio 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 18/03/2026, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2026, proposto da:
RE NA AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. n. 20250034956 del 06.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul, di diniego del visto ex art. 4 comma 2 D.Lgs. 286/1998;
- di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato;
- degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, anche se ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IG IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 2.2.2026, depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. n. 20250034956 del 06.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul, di diniego del visto ex art. 4 comma 2 D.Lgs. 286/1998;
- di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato;
- degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, anche se ignoti.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del Consolato di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessata in data 11.9.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso di laurea triennale in “Interior Design” (in lingua inglese) presso l’Istituto Europeo del Design (IED) di Milano per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia.
In particolare, il Consolato ha evidenziato che nè l’importo disponibile sul conto corrente personale della ricorrente, pari a 12.900,00 euro, né il reddito del padre (pensione di importo mensile pari ad euro 408), che agisce quale sponsor, risultano adeguati allo scopo.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito di un unico motivo:
violazione degli artt. 4, 39 e 39 bis del t.u. del 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 40, 44 bis, 46 e 47 del dpr 394/1999, dell’art. 6 bis dpr 18 ottobre 2004 n. 334 nonché dell’art. 4 d.i. n. 850/2011; eccesso di potere per vizio e/o carenza e/o insufficienza, e/o contraddittorietà di motivazione; travisamento dei fatti; eccesso di potere per omissione e/o insufficienza e/o difetto di istruttoria; sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge.
Si contesta il deficit istruttorio in cui sarebbe incorsa la p.a. procedente, la quale non avrebbe adeguatamente considerato che la ricorrente soddisfa per intero i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
In particolare, a dispetto di quanto rilevato erroneamente rilevato nel provvedimento, il Consolato non avrebbe adeguatamente considerato che:
- l’importo disponibile sul conto corrente esibito dalla ricorrente, pari ad euro 12.900,00, supera ampiamente quello previsto dalla Circolare MIUR 2025/2026, considerata dal Consolato;
- il padre della ricorrente svolge la professione di amministratore di due società (di una è anche socio al 50%) e percepisce un reddito complessivo mensile di euro 13.600,00, somma cui va aggiunta la somma di euro 408 mensili a titolo di emolumento pensionistico, l’unico considerato dal Consolato, che è pertanto incorso in un evidente errore istruttorio, aggravato dalla mancata audizione personale dell’interessato, il quale, a sua volta, ha comprovato il pagamento corrente delle spese per l’alloggio e per le tasse universitarie.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 11.2.2026, per resistere al ricorso.
5. Seguiva il deposito di ampia documentazione a cura delle parti, nonché di memoria difensiva, a cura della difesa erariale, in data 9.3.2026 (deposito h.19,40).
6. Alla camera di consiglio del giorno 11.3.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
7. In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità, per tardività del deposito, della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 9.3.2026, in violazione dei termini perentori stabiliti dall’art.55, co.5, secondo periodo cpa (due giorni liberi prima della camera di consiglio, nella circostanza scadenti alle ore 12.00 del giorno 7.3.2026). Detta memoria non sarà quindi presa in considerazione ai fini del decidere, fatto salvo quanto appresso.
In via ulteriormente preliminare, il Collegio scrutina comunque l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Avvocatura in detta memoria (per asserito difetto di legalizzazione della procura ad litem), atteso che, attenendo ad eccezione di rito, la stessa è sollevabile in ogni stato e grado del processo.
L’eccezione è manifestamente infondata, atteso che la procura in atti è stata debitamente corredata dalla cd. apostille, ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 e, pertanto, deve essere considerata legalizzata di diritto, in conformità alle previsioni di detta Convenzione.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessato non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Istituto Europeo del Design (IED) di Milano. Allo scopo, si valorizza negativamente il fatto che il padre, suo unico sponsor, non disporrebbe di risorse adeguate (pensione di soli 408 euro mensili), né sarebbe probante il deposito bancario di 12.900 rinveniente a nome della ricorrente.
La valutazione compiuta dal Consolato non tiene tuttavia adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- la richiedente è una ragazza di diciannove anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo milanese, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia del padre;
- non risulta in atti che il Consolato abbia ritualmente verificato, se del caso previa audizione personale, la documentazione prodotta in giudizio relativamente ai redditi del padre, per il quale, secondo i dati esibiti dalla parte ricorrente, il reale reddito mensile sarebbe pari a 14.000,00 euro, e non a 408 euro (importo della sola pensione);
- la stessa ricorrente ha esibito documentazione bancaria esponente un deposito di euro 12.900,00, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98.
8. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza della ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica.
Il rilevato deficit istruttorio dell’atto impugnato e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art.34, co.2 cpa, l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio (che in verità parte ricorrente ha formulato nelle sole conclusioni del ricorso introduttivo).
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
IG IL, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG IL | AN PA |
IL SEGRETARIO