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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/07/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1603/2025 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
(n. 20 gennaio 1961) Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele Angelo GIGANTE - Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Rita
BATTIATO e Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo (quanto alla decorrenza) della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. espletato nel giudizio R.G. n°
4940/24 - ha chiesto al GIUDICE DEL LAVORO di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile (prestazioni inutilmente richieste in sede amministrativa in data 24 novembre 2023) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le 1 Sentenza R.G. n° 1603/25 valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, maxime con riferimento alla decorrenza (che era stata fissata solo dall'ottobre 2024).
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di
“note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30
GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********************** In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 Controparte_3 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del o del Controparte_4 medesimo in solido con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o CP_1 del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1 °°°°°°°°°°°°°° Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
******************** Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., 17 Controparte_5
MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai
3 Sentenza R.G. n° 1603/25 giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso),
e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
**************************** Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dei chiarimenti resi dal medesimo CTU già nominato nella prima fase, acquisiti all'udienza del 22 maggio 2025 (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla CORTE finanche con riferimento al potere del CP_6 giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.), è invero emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta (solo) uno stato di invalidità permanente pari o superiore al 74%, con decorrenza sin dall'epoca della istanza presentata in sede amministrativa: tanto, però, solo sulla base della «… documentazione sanitaria che a suo tempo fu presentata fuori termini e non era presente nel fascicolo telematico …».
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 421 cpc., nel rito del lavoro la acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, anche su sollecitazione di parte, se essi risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. CASS.
LAV. 17 DICEMBRE 2019 N° 33393 e CASS. LAV. 10 DICEMBRE 2019 N° 32265).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
5 Sentenza R.G. n° 1603/25 metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del
2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
In particolare, si osserva che – rispetto alla indagine espletata in sede di accertamento tecnico preventivo - le valutazioni esposte dal CTU a seguito della
“opposizione” risultano maggiormente condivisibili in quanto appaiono più conformi al prevalente e condivisibile orientamento della SUPREMA CORTE. Deve altresì ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle CP_7 predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
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Orbene, va dunque dichiarata la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 24 novembre 2023.
Quanto alle spese, opina il TRIBUNALE che quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n°
4940/24 debbano essere compensate.
6 Sentenza R.G. n° 1603/25 Ed infatti, è certamente vero che – di norma – occorre fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO
2014 N° 6259).
Nel caso di specie, tuttavia, va rilevato che la documentazione ritenuta essenziale dal CTU ai fini dell'accertamento sanitario favorevole all'istante è stata prodotta tardivamente e non era presente nel fascicolo telematico, nonostante essa fosse riferita a condizioni invero preesistenti.
Pertanto, sebbene non sia in discussione l'ammissibilità della produzione
(sulla base dei principî di diritto sopra esposti, in relazione al disposto normativo di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. ed all'art. 421 cpc.), della predetta circostanza occorre tener conto in sede di regolamentazione delle spese di lite (per un caso analogo, si veda CASS. SEZ. V, 11 APRILE 2018 N° 8927), poiché l'esito negativo della fase di ATPO non appare ascrivibile a carico dell' , risultando invece CP_1 un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera
i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc.).
Le spese relative al presente giudizio, invece, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1 del rapporto fatto valere in giudizio. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano 3 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 Parte_2 Pt_3
7 Sentenza R.G. n° 1603/25 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO
2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Controparte_5
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 24 novembre 2023;
2. dichiara compensate tra le parti le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 4940/24 e condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi €.1.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Michele Angelo GIGANTE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 21 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
8 Sentenza R.G. n° 1603/25
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 1603/25
4 Sentenza R.G. n° 1603/25
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
(n. 20 gennaio 1961) Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele Angelo GIGANTE - Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Rita
BATTIATO e Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo (quanto alla decorrenza) della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. espletato nel giudizio R.G. n°
4940/24 - ha chiesto al GIUDICE DEL LAVORO di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile (prestazioni inutilmente richieste in sede amministrativa in data 24 novembre 2023) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le 1 Sentenza R.G. n° 1603/25 valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, maxime con riferimento alla decorrenza (che era stata fissata solo dall'ottobre 2024).
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di
“note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30
GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********************** In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 Controparte_3 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del o del Controparte_4 medesimo in solido con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o CP_1 del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1 °°°°°°°°°°°°°° Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
******************** Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., 17 Controparte_5
MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai
3 Sentenza R.G. n° 1603/25 giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso),
e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
**************************** Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dei chiarimenti resi dal medesimo CTU già nominato nella prima fase, acquisiti all'udienza del 22 maggio 2025 (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla CORTE finanche con riferimento al potere del CP_6 giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.), è invero emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta (solo) uno stato di invalidità permanente pari o superiore al 74%, con decorrenza sin dall'epoca della istanza presentata in sede amministrativa: tanto, però, solo sulla base della «… documentazione sanitaria che a suo tempo fu presentata fuori termini e non era presente nel fascicolo telematico …».
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 421 cpc., nel rito del lavoro la acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, anche su sollecitazione di parte, se essi risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. CASS.
LAV. 17 DICEMBRE 2019 N° 33393 e CASS. LAV. 10 DICEMBRE 2019 N° 32265).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
5 Sentenza R.G. n° 1603/25 metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del
2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
In particolare, si osserva che – rispetto alla indagine espletata in sede di accertamento tecnico preventivo - le valutazioni esposte dal CTU a seguito della
“opposizione” risultano maggiormente condivisibili in quanto appaiono più conformi al prevalente e condivisibile orientamento della SUPREMA CORTE. Deve altresì ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle CP_7 predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
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Orbene, va dunque dichiarata la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 24 novembre 2023.
Quanto alle spese, opina il TRIBUNALE che quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n°
4940/24 debbano essere compensate.
6 Sentenza R.G. n° 1603/25 Ed infatti, è certamente vero che – di norma – occorre fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO
2014 N° 6259).
Nel caso di specie, tuttavia, va rilevato che la documentazione ritenuta essenziale dal CTU ai fini dell'accertamento sanitario favorevole all'istante è stata prodotta tardivamente e non era presente nel fascicolo telematico, nonostante essa fosse riferita a condizioni invero preesistenti.
Pertanto, sebbene non sia in discussione l'ammissibilità della produzione
(sulla base dei principî di diritto sopra esposti, in relazione al disposto normativo di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. ed all'art. 421 cpc.), della predetta circostanza occorre tener conto in sede di regolamentazione delle spese di lite (per un caso analogo, si veda CASS. SEZ. V, 11 APRILE 2018 N° 8927), poiché l'esito negativo della fase di ATPO non appare ascrivibile a carico dell' , risultando invece CP_1 un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera
i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc.).
Le spese relative al presente giudizio, invece, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare (dal lato passivo) CP_1 del rapporto fatto valere in giudizio. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano 3 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 Parte_2 Pt_3
7 Sentenza R.G. n° 1603/25 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO
2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Controparte_5
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 24 novembre 2023;
2. dichiara compensate tra le parti le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 4940/24 e condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi €.1.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Michele Angelo GIGANTE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 21 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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