Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16569
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Sentenza 23 agosto 2004

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In tema di immigrazione, la norma di cui all'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, che vieta l'esercizio della potestà espulsiva fino alla data di conclusione della procedura di cui al precedente art. 1 per la legalizzazione del lavoro irregolare, espressamente statuendo che in pendenza di detta procedura "non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale", salvo che l'espellendo risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, inibisce la adozione del provvedimento di espulsione e non la mera esecuzione di misura espulsiva già adottata e non revocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16569
    Data del deposito : 23 agosto 2004

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