Sentenza 23 agosto 2004
Massime • 1
In tema di immigrazione, la norma di cui all'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, che vieta l'esercizio della potestà espulsiva fino alla data di conclusione della procedura di cui al precedente art. 1 per la legalizzazione del lavoro irregolare, espressamente statuendo che in pendenza di detta procedura "non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale", salvo che l'espellendo risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, inibisce la adozione del provvedimento di espulsione e non la mera esecuzione di misura espulsiva già adottata e non revocata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16569 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC UL, elettivamente domiciliato in Roma, via Calcutta 25, presso l'avv. Maurizio Bruno, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Prefetto di Terni;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Terni del 5.3.2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.04.04 dal Relatore Cons. Dr. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Ivana Abenavoli (per delega) per il ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 26.4.2002 il Prefetto di Terni disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino rumeno UL AR ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. A) del D.Leg. 286/98 per essersi introdotto nello Stato clandestinamente, con sottrazione ai controlli di frontiera. Il decreto era notificato al AR il 20.2.2003 e veniva immediatamente opposto dall'espulso che, nel ricorso, adduceva di aver presentato dichiarazione di emersione in data 23.10.2002 e pertanto affermava la impossibilità di procedere al suo allontanamento alla stregua del disposto dell'art. 2 c. 1 D.L. 195/02 convertito nella L. 222/02. Il Tribunale, con decreto 5.3.2003 rigettava il ricorso sull'assunto che la invocata norma vietasse, in presenza di sanatoria, l'adozione dell'espulsione e non la sua esecuzione. Per la cassazione di tale decreto il AR ha proposto ricorso con atto notificato il 3/5.6.2003. L'intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole il ricorrente della errata interpretazione che, a suo dire, il Giudice del merito avrebbe dato dell'art. 2 c. 1 D.L. 195/02 conv. in L. 222/02 là dove avrebbe indebitamente riferito il divieto di espulsione in pendenza di procedura di esame della domanda di sanatoria non già, come dovuto, al tempo del materiale allontanamento dello straniero ma alla data della mera adozione della misura espulsiva.
La censura è infondata, avendo il Tribunale con la riportata sintetica motivazione correttamente applicato il disposto di legge. Ed infatti, e rammentando che questa Corte ha assai di recente già esaminato (Cass. 6993/04 e 6998/04) la portata delle norme sulla emersione dei lavoratori extracomunitari fatti segno a misure di espulsione (artt. 33 L. 189/02 e 2 cc. 1 e 2 D.L. 196/02 conv. in L. 222/02), giova rilevare che la norma che inibisce l'esercizio della potestà espulsiva fino alla data di conclusione della procedura di cui all'art. 1 del citato D.L. espressamente statuendo che in pendenza di detta procedura non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale salvo che l'espellendo risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, non si presta ad altra interpretazione che non sia quella fornita dall'impugnato decreto. Ed invero, se la norma è di estrema chiarezza letterale là dove inibisce - per effetto dalla previa presentazione della domanda - la adozione del provvedimento, e non certo la mera esecuzione di misura adottata mesi od anni innanzi, la ratio di essa appare altrettanto chiara: il divieto infatti attinge l'esercizio della potestà espulsiva del Prefetto (e non del Ministro, sempre autorizzato alla espulsione ex art. 13 c. 1 del D.Leg. 286/98), ritenendosi contrario alla finalità delle norme sulla emersione - e ad evidenti principi di ragionevolezza - che possa essere valutata la ricorrenza delle ipotesi di espulsione (per introduzione clandestina, assenza di titolo di soggiorno e quant'altro previsto dal comma 2 dell'art. 13 del T.U.) quando lo straniero abbia già dedotto e documentato l'esistenza di condizioni di inserimento che possono preludere alla emissione del permesso di soggiorno. Ma, di converso, di fronte ad una misura (come nel caso che occupa) adottata molti mesi prima dal competente Prefetto non si scorge la ragionevolezza di una sospensione della sua esecuzione per effetto della presentazione della domanda di emersione, anzi apparendo assai irragionevole proprio la possibilità che un espulso, medio tempore sottrattosi alla esecuzione della misura (ed in particolare alla mera intimazione di allontanamento, nella quale essa consisteva in prevalenza dei casi, prima della modifica che all'art. 13 c. 4 D.Leg. 286/98 ha apportato l'art. 12 della legge 189/02), venga a presentare la dichiarazione di emersione con l'effetto di una non prevista sospensione dei suoi effetti materiali.
Che, poi, la domanda di emersione, pur presentata successivamente alla misura adottata dal Prefetto, possa, in ragione dell'inserimento lavorativo dell'espulso medio tempore realmente avvenuto, essere accolta è una ipotesi dei cui effetti il legislatore si è ben fatto carico, là dove ha previsto (art. 2 c. 2 del D.L. 195/02 come convertito dalla legge 222/02) che il rilascio del permesso di soggiorno comporta la contestuale revoca dei provvedimenti di espulsione già adottati: e tal previsione, se conferma la ragionevolezza della interpretazione qui condivisa, ne avvalora la stessa portata normativa, atteggiandosi il disposto del secondo comma dell'art. 2 ad ipotesi di chiusura di quanto regolato nel primo comma, da un canto essendosi fatto divieto di adottare, dopo la domanda di sanatoria, alcuna misura espulsiva e, dall'altro canto, essendosi previsto che le misure anteriori restino revocate ex tunc dal rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria. Nulla per le spese in difetto di difese da parte dell'intimato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2004