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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DE BLASI SANTO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità pari al 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa (ex
) con conseguente diritto della medesima a percepire la pensione di inabilità civile. Numer_1
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo all'80%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_2 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta richiamando le risultanze tutte di cui al procedimento di atp. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo.
*** CP_ In via preliminare, va precisato che infondata appare l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_1 civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott.ssa Persona_1 alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% a decorrere dal mese di aprile 2024, così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale in atti, al quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
La sig.ra , di anni 56, è affetta dalle seguenti patologie invalidanti: Parte_1
• Cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico con lieve insufficienza valvolare mitralica ed aortica (classe Nyha III) (cod. 6442-6443) (60%);
• Turbe deambulatorie in coxartrosi dx, esiti di intervento di PTA sin (07/2025), gonartrosi, piede piatto calcaneo valgo con dita a griffe (cod. 7335) (51%);
• ER OC (cod. 7003) (40%); • Spondilodiscoartrosi (cod. 7010) (31%);
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (cod. 4005) (14%);
• (cod. 5106) (11%); CP_3
• Reflusso gastroesofageo (cod. 6454) (10%);
• (cod. 2204) (10%); CP_4
• Gozzo multinodulare in eutiroidismo a grado non invalidante;
• Esiti di pregressa asportazione di fibroadenoma mammario dx e di fibromi uterini a grado non invalidante.
Le suddette patologie, per le motivazioni in precedenza richiamate, risultano tali da determinare, nei confronti della ricorrente, una totale e permanente inabilità lavorativa (100%) con decorrenza dal mese di aprile 2024.”
Avverso tali risultanze, inoltrate pure in bozza alle parti pervenivano le osservazioni concordi di entrambe così come attestato dallo stesso Ctu che, pertanto, rendeva la sua relazione definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la sola corresponsione della pensione di inabilità civile (ex
L. 118/71) a far data dal mese di aprile 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (27-7-2023) ma antecedente all'introduzione della presente fase del giudizio (9.9.24) e considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser compensate nella misura del CP_ 50%. La residua parte è posta a carico di CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinarne la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 100% e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della relativa pensione di inabilità con decorrenza dal mese di aprile 2024; CP_ b) - spese di lite compensate per metà; condanna alla refusione della residua metà delle spese di lite del presente giudizio liquidate in tale misura in euro 1300,00 oltre accessori come per legge per compensi professionali con distrazione, CP_ c) - spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14/10/2025 Il Giudice
EL ZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DE BLASI SANTO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità pari al 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa (ex
) con conseguente diritto della medesima a percepire la pensione di inabilità civile. Numer_1
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo all'80%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_2 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta richiamando le risultanze tutte di cui al procedimento di atp. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo.
*** CP_ In via preliminare, va precisato che infondata appare l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_1 civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott.ssa Persona_1 alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% a decorrere dal mese di aprile 2024, così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale in atti, al quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
La sig.ra , di anni 56, è affetta dalle seguenti patologie invalidanti: Parte_1
• Cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico con lieve insufficienza valvolare mitralica ed aortica (classe Nyha III) (cod. 6442-6443) (60%);
• Turbe deambulatorie in coxartrosi dx, esiti di intervento di PTA sin (07/2025), gonartrosi, piede piatto calcaneo valgo con dita a griffe (cod. 7335) (51%);
• ER OC (cod. 7003) (40%); • Spondilodiscoartrosi (cod. 7010) (31%);
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (cod. 4005) (14%);
• (cod. 5106) (11%); CP_3
• Reflusso gastroesofageo (cod. 6454) (10%);
• (cod. 2204) (10%); CP_4
• Gozzo multinodulare in eutiroidismo a grado non invalidante;
• Esiti di pregressa asportazione di fibroadenoma mammario dx e di fibromi uterini a grado non invalidante.
Le suddette patologie, per le motivazioni in precedenza richiamate, risultano tali da determinare, nei confronti della ricorrente, una totale e permanente inabilità lavorativa (100%) con decorrenza dal mese di aprile 2024.”
Avverso tali risultanze, inoltrate pure in bozza alle parti pervenivano le osservazioni concordi di entrambe così come attestato dallo stesso Ctu che, pertanto, rendeva la sua relazione definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la sola corresponsione della pensione di inabilità civile (ex
L. 118/71) a far data dal mese di aprile 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (27-7-2023) ma antecedente all'introduzione della presente fase del giudizio (9.9.24) e considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser compensate nella misura del CP_ 50%. La residua parte è posta a carico di CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinarne la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 100% e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della relativa pensione di inabilità con decorrenza dal mese di aprile 2024; CP_ b) - spese di lite compensate per metà; condanna alla refusione della residua metà delle spese di lite del presente giudizio liquidate in tale misura in euro 1300,00 oltre accessori come per legge per compensi professionali con distrazione, CP_ c) - spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14/10/2025 Il Giudice
EL ZO