Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il presupposto della utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter della medesima legge non è limitato soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche contributi informativi - che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse - integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2017, n. 58075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58075 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
58075-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 26.10.2017 Registro generale n. 9477/2017 Composta dai Consiglieri: Sentenza n° 3533/2014- N° Ruolo 15 Presidente Antonella Patrizia Mazzei Angela Tardio Palma Talerico Aldo Esposito Relatore Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
nei confronti di: AZ ZO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n° 806/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 12.01.2017; Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Francesco Salzano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
-Udito il difensore Avv. RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12.01.2017 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava l'impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte di GN ZO, il quale aveva avanzato istanza di concessione di un permesso premio. Rilevava il giudice che il condannato espiava anche reati ostativi (tentata estorsione, detenzione di ordigno esplosivo e di un fucile mitragliatore, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), ma che dalle sentenze di condanna non residuavano zone di ombra di interesse investigativo poiché vi era stato integrale accertamento delle responsabilità; quanto a singole ipotesi criminose (come i reati-fine delle associazioni sopra menzionate) egli era stato assolto con formula ampia, per cui risultava arduo ipotizzare un qualche utile apporto;
inoltre, pur prendendo atto del contenuto negativo della informativa della DDA di Lecce, la risalenza dei reati, unita alla regolarità di condotta carceraria, alla partecipazione al trattamento, alla revisione critica manifestata ed al cambiamento di comportamento nel periodo di libertà successivo ai reati, inducevano a concludere che erano stati ormai recisi i collegamenti con la criminalità organizzata.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo erronea applicazione di legge: si sostiene che il giudice aveva sottovalutato la relazione informativa della DDA di Lecce in data 04.10.2016, nella quale si evidenziava che il condannato aveva avuto un ruolo di rilievo nella cosca mafiosa tale da consentirgli una attività collaborativa proficua, poiché i processi non avevano accertato ogni responsabilità e non aveva considerato che altre relazioni informative (della Prefettura di Cosenza e della Questura di Lecce) non avevano escluso i collegamenti con la criminalità organizzata;
oltre a ciò, si contestava l'affermazione del Tribunale di Sorveglianza circa le assoluzioni dai reati-fine, poiché la stessa ordinanza rilevava che l'assoluzione era derivata dalla non riuscita delimitazione territoriale e temporale delle condotte;
parimenti altre assoluzioni erano derivate da insufficienza di elementi dimostrativi, per cui l'apporto del condannato sarebbe stato rilevante. Il P.G. in sede chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Con successiva memoria l'interessato, a mezzo del difensore, evidenzia che il ricorso chiede sostanzialmente una riconsiderazione nel merito, contestando la valutazione effettuata su pareri che non erano vincolanti e apparendo apodittico su tutti i punti sollevati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2 L'art. 58-ter introduce una nuova premialità e costituisce una tappa emblematica nella disciplina legislativa dei percorsi alternativi. Strutturata inizialmente come "clausola di salvezza" per evitare ai condannati di cui all'art.
4-bis ord. pen., che avessero collaborato, l'applicazione dei più rigidi presupposti temporali per la concessione, tra l'altro, dei permessi premio, funge ora da parametro di riferimento quanto alla nozione e all'accertamento delle condotte collaborative.
2.Nell'ambito dell'art. 58 ter la collaborazione rappresenta una precondizione ai fini del superamento delle frazioni di pena da espiare per l'ammissione ai benefici penitenziari e, sotto tale profilo, segna una linea di discrimine rispetto all'art.
4-bis ord. pen. in cui la collaborazione costituisce il presupposto per la concessione di determinati benefici. Tra l'art. 58-ter e l'art.
4-bis esiste, peraltro, uno stretto legame funzionale, all'origine della novella legislativa introdotta con la 1. n. 94 del 2009 che, per ragioni di coordinamento sistematico, ha inserito nell'art. 58-ter, comma 1, il riferimento non più al comma 1, bensì ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis ord. pen., tenuto conto delle modifiche apportate dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con 1. 23 aprile 2009, n. 38 che ha suddiviso l'originario complesso testo del comma 1 dell'art.
4-bis negli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. Questa Corte ha avuto modo più volte di sancire che, al fine del superamento di condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici o al fine di fruire di assenza di soglie espiali, è necessario che nell'istanza ex art. 58 ter Ord.Pen. il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire l'ottenimento del risultato desiderato, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perchè fatti e responsabilità sono stati già completamente acclarati, o irrilevante perchè una posizione marginale nell'esecuzione dei delitti non avrebbe consentito di conoscere fatti e compartecipi pertinenti alla esecuzione di livello superiore (Sez. 1., 04.07.1995 n. 2034). Ovviamente va soltanto specificato che l'instante non ha l'onere di dimostrare la specifica impossibilità della collaborazione ma soltanto di indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta, restando poi alla competenza del Tribunale di Sorveglianza al quale non è precluso alcun accertamento di ufficio in materia di misure alternative - la decisione finale assunta alla stregua dell'esame della documentazione agli atti (Sez. 1, 09.06.1998 n. 2923). Nella fattispecie, il ricorrente P.G. evidenzia che nelle sentenze citate dal Tribunale di Sorveglianza si giungeva a determinate conclusioni con una ricostruzione per forza di cose limitata, poichè l'azione delittuosa non poteva essere ricostruita con il livello di completezza che poteva avere soltanto chi partecipò all'azione criminosa stessa, 3 tanto che diverse contestazioni erano rimaste indeterminate nei loro parametri territoriali e temporali.
3. La lettura dell'ordinanza impugnata rende un quadro che sembra attagliarsi più propriamente al presente (condotta carceraria, cambiamento della condotta di vita, partecipazione al trattamento) che non al passato da indagare, che è appunto il peculiare ambito di indagine delimitato dal procedimento delineato dall'art. 58 ter Ord.Pen. La collaborazione ex art. 58-ter ord. pen. rappresenta l'indice della frattura dei legami in precedenza intrattenuti dal condannato con ambienti della criminalità organizzata e fa ritenere sussistente un processo di rivisitazione critica e di reinserimento sociale. In particolare, la collaborazione incide, annullandolo, sul pericolo specifico di recidiva che la legge ritiene configurabile nei confronti di soggetti condannati per delitti costituenti manifestazione della criminalità organizzata, e ridimensiona la pericolosità sociale che si presume essere propria di colui che ha commesso gravi delitti. L'art. 58 ter, comma 1, correla la possibilità di deroga ai limiti di pena stabiliti dalla legge (art. 21, comma 1; art. 30 ter, comma 4; art. 50, comma 2, 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche) nei confronti delle persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis a due ipotesi previste in via alternativa, come di desume chiaramente dall'uso della congiunzione ovvero contenuta nel testo della disposizione: a) essersi adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
b) l'avere concretamente aiutato l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Il significato semantico delle parole e la loro concatenazione logica (< coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori...>>) rende evidente che l'impegno collaborativo si riferisce al fatto-reato per il quale la persona si trova detenuta. -L'ampia dizione normativa prescinde sia dal recesso attivo ex art. 56 c.p. in M richiedequanto non un comportamento diretto ad impedire l'evento sia - dall'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., che implica spontaneità ed ha un preciso ambito cronologico. Al contrario, il tenore letterale della seconda parte del comma 1 dell'art. 58-ter ord. pen., introdotta dalla congiunzione ovvero e contenente il riferimento generico a "fatti" ed autori di "reati", consente di affermare che la norma non attribuisce rilievo soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, ma comprende anche apporti informativi che consentono la repressione o prevenzione di condotte criminose diverse da esso. In altri termini, in questo caso le propalazioni del condannato ben possono riguardare avvenimenti o 4 persone non collegati al suo vissuto criminale e ciò in coerenza anche con la ratio legis che ha inteso incentivare il fatto obiettivo della collaborazione. La lettura della seconda parte del primo comma dell'art. 58-ter ord. pen. nella prospettiva sistematica dell'art.
4-bis ord. pen. può essere utile per attribuire significato all'espressione aiuto concreto>>, da intendere come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità. Questo comporta che si può parlare di collaborazione piena solo quando le dichiarazioni o l'attività del collaboratore contribuiscono alla formazione in dibattimento di prove che si rivelino indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna. Qualora l'ausilio del collaborante sia volto alla cattura degli autori dei reati >>, la collaborazione va valutata sotto il profilo delle conseguenze prodotte sul piano fattuale, che debbono tradursi in un obiettivo contributo allo smantellamento dell'organizzazione e dei suoi adepti (Sez. 1, n° 7968 del 08.01.2016, Rv. 266239).
4. Sotto il profilo procedurale, la competenza esclusiva ad accertare le condotte di collaborazione appartiene al Tribunale di Sorveglianza. Ad esso spetta assumere le necessarie informazioni attraverso l'acquisizione degli atti processuali relativi al giudizio nel cui ambito la collaborazione ha avuto luogo ed è stata giudizialmente verificata: nella fattispecie, l'ordinanza impugnata non ha effettuato le dovute differenziazioni sopra menzionate e non ha approfondito le possibilità di spazi collaborativi, soprattutto in relazione alle condotte criminose di natura associativa, giacchè in essa si fa cenno al ruolo rivestito nelle consorterie indicate nelle sentenze di condanne nonchè al suo prestigio criminale, alla sua caratura e allo spessore dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, ma non si chiarisce quale ragione impedisca una propalazione del patrimonio conoscitivo criminale su questi ambiti;
conseguentemente, non era nemmeno ipotizzabile una impossibilità di collaborare a causa di un preteso ruolo marginale, svolto per un arco limitato di tempo, giacchè la stessa ordinanza impugnata dipinge l'interessato come soggetto con compiti di rilievo. Considerazioni queste che non si traducono in una necessaria possibilità collaborativa, essendo il giudizio di merito rimesso al Tribunale di Sorveglianza: tuttavia il provvedimento de quo non ha dato conto specificamente delle ragione concrete ed oggettive della impossibilità di un utile apporto collaborativo, concentrandosi invece su elementi recenti certamente apprezzabili, ma che costituiscono fattori di valutazione successivi all'indagine da fare in premessa.
5. Per tutte queste ragioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro,
P.Q.M.
5 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 26 ottobre 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. Antonio Minchella) (dott. Antonella Patrizia Mazzei) Autonio Minchella formazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2017 CANCELLIERE Pietto Di Med 6