Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2006, n. 12676
CASS
Sentenza 20 dicembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, non deve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità. Detto concetto presuppone una valutazione riconducibile a una "quaestio facti" che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonchè sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2006, n. 12676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12676
    Data del deposito : 20 dicembre 2006

    Testo completo