Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, non deve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità. Detto concetto presuppone una valutazione riconducibile a una "quaestio facti" che il giudice di legittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonchè sotto il profilo della congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2006, n. 12676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12676 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2006
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2235
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 39595/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 17.07.2006 dal Tribunale di Catania in funzione di giudice dell'appello cautelare (art. 310 c.p.p.);
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Difensore dell'indagato, avvisato, non comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ER ES propone ricorso, mediante l'ufficio del difensore fiduciario, per la cassazione dell'epigrafata ordinanza 17.7.2006 del Tribunale di Catania sezione per il riesame delle misure cautelari, che ha rigettato l'appello interposto dal prevenuto avverso ordinanza in data 17.3.2006, con cui il g.u.p. del Tribunale di Catania aveva respinto istanza di estinzione (declaratoria di inefficacia) - per decorrenza dei termini massimi di fase della misura ex art. 297 c.p.p., comma 3 - di una seconda misura cautelare carceraria applicata nei suoi confronti per reati di associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti e per episodi di illecita detenzione di droga (ordinanza g.i.p. Tribunale Catania emessa il 13.7.2006), commessi in epoca precedente l'emissione della prima ordinanza custodiale.
L'antefatto storico e modale attraverso cui si sviluppa la vicenda processuale oggi sottoposta all'esame di questo giudice di legittimità è agevolmente ripercorribile in base agli atti processuali conoscibili in questa sede.
Arrestato il 27.12.2004 in flagranza del reato di concorso in estorsione continuata aggravata dall'appartenenza a sodalizio mafioso (D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1 conv. in L. n. 203 del 1991), il ES (il cui arresto era ritualmente convalidato) era attinto da ordinanza custodialcautelare carceraria adottata dal g.i.p. del Tribunale di Catania il 30.12.2004. Nel relativo procedimento, in conformità alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. emetteva il 26.3.2005 decreto di giudizio immediato nei confronti del ES, che chiedeva di definire la propria posizione nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa, istanza accolta dal g.i.p. (gli atti non evidenziano gli esiti di detto giudizio, ma la circostanza è inconferente ai fini dell'odierno giudizio). In relazione a detto procedimento l'imputato ha sofferto custodia cautelare dal 27.3.2004 al 26.5.2005. Con ordinanza in data 13.7.2005, eseguita il 19.7.2005, il g.i.p. del Tribunale di Catania disponeva la custodia cautelare carceraria del ES per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi in Catania dall'ottobre 2003 al febbraio 2004. Con istanza del 3.3.2006 la difesa dell'indagato invocava, nel secondo procedimento, la declaratoria di inefficacia della seconda misura cautelare essendone decorso il termine massimo per la fase delle indagini preliminari (un anno) siccome computabile alla stregua del disposto di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, quale risultante dal testo integrato dalla sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 408 del 2005 della Corte Costituzionale (applicabilità del peculiare istituto processuale della retrodatazione del termine di durata della misura cautelare disposta da successiva ordinanza custodiale anche in relazione a fatti-reato diversi e non connessi, ove gli elementi idonei all'emissione dell'ordinanza siano stati già desumibili dagli atti al momento dell'adozione della precedente ordinanza custodiale). Il g.i.p. del Tribunale di Catania con ordinanza del 17.3.2006 respingeva la richiesta del ES, deducendo (dopo ampio excursus sui referenti giuridici dell'istituto della cd. contestazione a catena regolato dall'art. 297 c.p.p., comma 3 alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità) la non desumibilità degli indizi di colpevolezza legittimanti la seconda misura cautelare dagli atti del primo e diverso procedimento (allorché fu emessa la prima ordinanza cautelare).
Contro l'ordinanza proponeva appello ex art. 310 c.p.p. il difensore del ES, contestando l'interpretazione del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3 privilegiata dal g.i.p., laddove aveva ritenuto la non desumibilità degli indizi valorizzati nella seconda misura dagli atti del primo procedimento. Interpretazione in asserito palese contrasto, secondo l'appellante, con la decisione n. 408/2005 della Corte Costituzionale, postulante il riferimento ad un dato oggettivo comunque noto all'autorità giudiziaria inquirente anteriormente o al momento dell'emissione della prima misura cautelare Il Tribunale di Catania con l'impugnata ordinanza del 17.7.2006 ha respinto l'appello, osservando che la deducibilità o desumibilità degli indizi dagli atti del primo procedimento non può che essere oggetto di un discrezionale apprezzamento dell'autorità giudiziaria procedente, dovendo questa valutare l'effettiva esistenza di un quadro probatorio (indiziario) idoneo a sostanziare la seconda ordinanza custodiale (vale a dire ad integrare i fatti reato in tutti i loro elementi costitutivi) al momento dell'emissione della prima ordinanza custodiale. Evenienza non rilevabile nel caso di specie, atteso che dagli atti non emerge che il pubblico ministero fosse giunto alla esaustiva disponibilità delle risultanze investigative inerenti i fatti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74 (p.p.
contro
ST + 59) già in epoca precedente l'avvenuto arresto in flagranza del ES (27.12.04) ed atteso - altresì - che nessun concreto elemento convergente in tale direzione valutativa è stato offerto dall'appellante.
Avverso tale ordinanza reiettiva ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ES, delineando un unico motivo di censura incentrato sulla erronea interpretazione e/o applicazione di norma processuale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art.297 c.p.p., comma 3. Il ricorrente, riprendendo in buona sostanza argomenti già sviluppati nell'appello avverso l'ordinanza 17.3.2006 del g.i.p. di Catania, formula una analisi critica dell'interpretazione del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3 fatta propria dal Tribunale del riesame di Catania, secondo la quale l'applicabilità del divieto di contestazioni cd. a catena oggetto di separate e successive ordinanze custodiali (id est, specularmente, retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare di fase) per fatti reato diversi e non qualificatamente connessi è ancorata ad una discrezionale valutazione della A.G. requirente in ordine alla possibilità di simultanea contestazione di quei fatti reato. Con tale interpretazione si vanifica od elide, secondo il ricorrente, il dettato del giudice delle leggi (sentenza 408/2005 della Corte Costituzionale), che ha introdotto o, meglio, ratificato (rinvenendosene l'anticipazione nella sentenza delle S.U. penali di questa S.C. n. 21957 del 22.3.2005, Rahulia, rv. 231058) un criterio tendenzialmente oggettivo, focalizzato sulla nozione di desumibilità dei dati indiziari posti a base della seconda ordinanza custodiale dagli atti relativi alla prima ordinanza cautelare anteriormente all'emissione di questa. Nè ancora può condividersi, ad avviso del ricorrente, il collegamento operato dal Tribunale del riesame catanese - al fine di stemperare un'incontrollata operatività del presupposto della desumibilità ex ante - con la disponibilità da parte del pubblico ministero procedente della conclusiva comunicazione o informativa di reato a cura della polizia giudiziaria.
Osserva, quindi, il ricorrente che in ogni caso nella vicenda concernente il ES gli elementi surroganti l'adozione della seconda misura cautelare (detenzione di stupefacenti e associazione criminosa dedita al narcotraffico) erano ampiamente noti alla pubblica accusa con largo anticipo rispetto all'emissione dell'ordinanza custodiale del 30.12.2004. Per la semplice ragione che tali elementi probatori o investigativi scaturiscono da intercettazioni telefoniche conclusesi nel marzo 2004, cioè ben nove mesi prima dell'adozione della (prima) ordinanza cautelare. Per il ricorrente, quindi, non avrebbe potuto non prendersi atto che "l'intero quadro probatorio da cui desumere i gravi indizi di colpevolezza era conoscibile in toto da parte della pubblica accusa prima del 27.12.2004". Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, si è alla presenza di due ordinanze applicative di misure cautelari carcerarie per fatti diversi non connessi, la cui peculiarità consiste nell'essere stati tutti commessi in epoca anteriore all'emissione del primo provvedimento custodiale. Stabilito che le condotte indagate nel processo
contro
ST + 59 potevano e dovevano desumersi dagli atti al momento dell'emanazione della prima ordinanza, conclude la difesa del ricorrente che la contestazione dei fatti di cui alla seconda ordinanza cautelare doveva avvenire nel rispetto del termine di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 (retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare). Con la conseguenza, in rapporto alla custodia cautelare complessivamente sofferta dal ES (superiore a quella prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 1, n.
3 - per la fase delle indagini preliminari),
della sopravvenuta inefficacia o perenzione della seconda misura cautelare.
Il ricorso non è fondato.
La valutazione della anteriore desumibilità delle fonti indiziarie dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, secondo la metodologia valutativa di postuma prognosi richiesta dall'art. 297 c.p.p., comma 3, è senza dubbio una quaestio facti o di stretto merito, che per sua intrinseca natura non può essere rivisitata o rielaborata in sede di legittimità. Lo scrutinio di questa Corte è, quindi, inscritto nel perimetro della disamina della logicità e coerenza descrittiva degli eventi processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella connessa congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni ricavatene sul piano della logica giuridica dal giudice del merito. Nella vicenda oggetto dell'odierno ricorso le deduzioni formulate dal Tribunale di Catania in funzione di giudice dell'appello cautelare appaiono idoneamente motivate lungo una direttrice di esauriente stima dei fatti probatori e delle loro implicazioni sequenziali, rapportabili alle emissioni delle due ordinanze cautelari da cui è stato attinto il ricorrente ES.
È tuttavia constatazione non eludibile che la disposizione dettata dall'art. 297 c.p.p., comma 3, la cui ratio ispiratrice è tanto chiara (impedire la strumentale diluizione dei termini di custodia cautelare per effetto di episodiche o frazionate disaggregazioni di più fattispecie cautelari) quanto poco limpidi si rivelano - sul piano dell'esegesi logica e ricostruttive - i singoli segmenti normativi che la compongono, offra costante motivo di discrasie o contrasti interpretativi (al di là degli interventi riformatori del legislatore e correttivi del giudice delle leggi succedutisi nel tempo) nel commendevole tentativo di ricondurre ad organicità la disciplina dell'istituto della retrodatazione dei termini delle misure cautelari o delle cd. contestazioni a catena. In proposito è ben chiaro che la nozione stessa di "desumibilità" anticipata delle fonti indiziarie dagli atti sottostanti all'adozione di una prima misura cautelare è, di per sè stessa, di incerta o non unanime definizione ontologica e giuridica e - ciò che più risalta nella dinamica delle varie scansioni processuali - di incerta e disomogenea sistemazione temporale. Mette conto precisare, nondimeno, che già sotto il profilo semantico e referenziale la desumibilità è concetto che non può essere confuso o equivocato con quello, diverso, di conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze. Confusione in cui mostra di essere incorso anche il ricorrente allorché assume che il quadro indiziario afferente alla seconda ordinanza cautelare sarebbe stato conosciuto o "conoscibile" dal pubblico ministero in epoca precedente il 27.12.2004 (data dell'arresto del ES, seguito dall'ordinanza cautelare del 30.12.2004). Evidenziato che la casistica investigativa o probatoria che in prevalente misura involge l'applicabilità o non dell'istituto disciplinato dall'art. 297 c.p.p., comma 3 è per lo più costituita da operazioni di captazione fonica (intercettazioni telefoniche o ambientali), è agevole osservare che l'esistenza storica di un fatto (avvenuta intercettazione) e l'esistenza di una corrispondente documentazione dello stesso, se pure possono tendenzialmente coincidere sul piano fenomenico con la conoscenza ovvero con la percezione o conoscibilità di quel fatto, non assumono ancora in sè specifica significanza processuale. La conoscenza processualmente rilevante si misura con una realtà dinamica che è scandita, segnatamente nella fase delle indagini preliminari, dall'evolversi di una progressiva selezione ed elaborazione di fonti di informazione storica e da giudizi valutativi di plurimi fatti ed eventi (condotte umane e relativi esiti) spesso tra loro intimamente collegati. La conoscenza funzionale o endoprocedimentale in cui può essere radicato il nucleo portante della nozione di desumibilità fissata dall'art. 297 c.p.p., comma 3 implica che in tanto possa discutersi di effettiva desumibilità di specifici eventi e condotte penalmente rilevanti da un compendio documentale o fenomenico, in quanto il procedente pubblico ministero sia in reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario riguardante una o più persone, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie (art. 273 c.p.p.), suscettibili di dar luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) - alla richiesta e all'adozione di una (nuova) misura cautelare. In altre parole le più estese implicazioni referenziali del concetto di desumibilità, rispetto a quello di mera conoscibilità, impediscono di equiparare la sola conoscenza o conoscibilità di un determinato evento o dato, discendente dalla sua sola storica esistenza, ad una desumibilità - alla quale non può che far riferimento l'art. 297 c.p.p., comma 3 - processualmente significativa e finalisticamente orientata a valutazioni ed apprezzamenti propri dell'attività di indagine preliminare.
Non ignora questo collegio come rimanga arduo o non sempre possibile correlare l'effettiva disponibilità da parte del procedente pubblico ministero (sia sul piano qualitativo, sia su quello quantitativo) di un quadro prospettico sufficientemente completo del contesto indiziario (poi sussunto a sostegno della ulteriore o nuova misura cautelare) ad un preciso ed identificabile elemento o momento temporale dell'evoluzione delle indagini preliminari ovvero ad eventi o situazioni esteriorizzabili sul piano storico o documentale. Il Tribunale del riesame di Catania, nel lodevole tentativo di associare siffatta disponibilità o desumibilità indiziaria ad un preciso dato di riferimento temporale, evoca il deposito della informativa conclusiva dell'organo di p.g. procedente o delegato alle indagini afferenti ai fatti poi divenuti oggetto della nuova ordinanza cautelare (informativa "che, compendiando l'intera attività di indagine, indica in maniera sistematica tutti gli elementi dai quali poter desumere la partecipazione dell'indagato ai fatti reato contestati con l'emissione della seconda ordinanza custodiale"). Senonché neppure quello dell'informativa finale sui fatti indagati può davvero divenire il risolutivo criterio per la localizzazione temporale della completezza di desumibilità degli ulteriori dati indiziari nei confronti della persona raggiunta da una ulteriore misura coercitiva cautelare, l'informativa finale di p.g. non potendo certo assorbire in sè stessa l'indispensabile filtro valutativo del p.m. od assumerne valenze surrogatorie. È la delibazione degli elementi investigativi raccolti (e di cui l'informativa finale di p.g. costituisce soltanto un importante momento di sintesi) concretamente compiuta dal p.m. in merito alla esaustività del quadro dei riferimenti indiziari, che unicamente può individuare sul piano storico e processuale la desumibilità piena dei dati d'indagine rilevante per gli effetti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 (anche dinanzi ad una informativa di reato finale il p.m.
destinatario ben può ritenere necessario acquisire ulteriori elementi integrativi della notizia di reato o della ricostruzione delle condotte indagate o dell'ampiezza dei dati di riscontro e via discorrendo). In tale ottica, allora, l'immanente variabilità fenomenica della categoria della desumibiltà cd. anticipata può essere ricondotta ad unità (in una analisi che non prescinda dalla peculiarità dei singoli casi concreti) soltanto operando una prognosi di desumibilità probatoria che si coniughi, secondo canoni di ragionevolezza: alla natura delle investigazioni che sostanziano gli indizi sussunti nella nuova ordinanza cautelare (secondo le caratteristiche delle fonti conoscitive: una cosa è la decifrazione e ricostruzione di condotte ed eventi fatti palesi da intercettazioni telefoniche, richiedenti una articolata attività di analisi comparativa anche con altri dati storici;
altra cosa è la lettura, ad esempio, di semplici accadimenti storici o di meri elementi documentali rappresentativi o sintomatici di indizi di esistenza e commissione di specifici reati); alla complessità delle indagini sviluppate, sia in rapporto alla peculiare gravità o articolazione delle fattispecie integranti la notizia di reato (una cosa è l'accertata commissione di uno specifico fatto ad opera di una determinata persona, altra cosa è definire la posizione di tale persona, ad esempio, nell'area organizzativa di una associazione delinquenziale, come accaduto anche nel caso del ricorrente ES), sia in rapporto al numero dei soggetti coinvolti o chiamati in causa in dette notizie di reato (la posizione del ES, in particolare, si inserisce nel novero di ben 60 posizioni personali valutate dal p.m.: procedimento ST + 59).
Occorre, insomma, ai fini della applicabilità della retrodatazione dei termini custodiali prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, che il pubblico ministero procedente disponga concretamente di un quadro indiziario di tale gravità e completezza che gli permetta di apprezzare in tutta la loro valenza probatoria la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione di ulteriori ordinanze cautelari nei confronti di soggetti già raggiunti da anteriori misure cautelari (cfr. Cass. Sez. 2, sent.
2.12.2005 n. 4669, Virga, rv. 232991). Diverse conclusioni, basate su improponibili equivalenze tra conoscenza e desumibilità di specifici fatti reato, contraddirebbero la realtà storica dell'evoluzione dinamica del procedimento penale, finendo per introdurre una sorta di impropria metonimia processuale o probatoria (attribuendo rilievo al contenente piuttosto che al contenuto: ad esempio al dato estrinseco delle intercettazioni storicamente avvenute e non, invece, al contenuto dialogico delle stesse ed alla loro specifica significanza indiziaria). È proprio facendo applicazione degli indicati, per quanto induttivi, criteri di valutazione che il Tribunale del riesame di Catania giunge ad escludere nel caso del ricorrente ES l'invocata operatività del meccanismo di computo dei termini custodiali di fase di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Correttamente si osserva nell'impugnata ordinanza che gli elementi corroboranti i gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'adozione della seconda ordinanza custodiate nei confronti del ES si erano concretizzati soltanto all'esito dell'esame delle innumerevoli conversazioni telefoniche intercettate, come deve desumersi dalla copiosa ordinanza dispositiva della misura cautelare emessa il 13.7.2005. Coerentemente rilevano i giudici dell'appello cautelare che, nel decidere se alla data di emissione della prima ordinanza cautelare che ha attinto il ES gli elementi cristallizzati dalle esaurite operazioni di intercettazione assumessero portata e pregnanza tali da consentire l'emissione di una misura per i diversi fatti di reato (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74), non può che valutarsi se il p.m. - oltre a possedere una generica conoscenza della notizia di reato- "fosse concretamente nella materiale disponibilità degli atti ed in grado di esaminare compiutamente la sufficienza e la fondatezza degli elementi probatori raccolti, potendo solo all'esito di una compiuta disamina contestualizzare eventualmente le varie fattispecie oggetto di distinte contestazioni". Constata, quindi, il Tribunale del riesame etneo che dalla documentazione versata in atti (nessun contributo conoscitivo in tal senso essendo stato - tra l'altro - offerto dalla difesa del ES, astenutasi da qualsiasi produzione documentale dimostrativa del proprio assunto censorio), non è dato ricavare che il p.m. sia entrato "nella disponibilità delle risultanze dell'attività di indagine" e sia stato in grado di desumerne i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ES già in epoca anteriore all'arresto in flagranza di reato dello stesso indagato, avvenuto il 27.12.2004 per il diverso reato di concorso in estorsione aggravata. Esclude, dunque, il Tribunale che il p.m. versasse in condizione di operare una "scelta ponderata" al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale nel primo procedimento penale instaurato a carico del ES. Deve aggiungersi, a conforto della logicità delle deduzioni operate dal Tribunale di Catania fatte palesi dal testo dell'impugnata ordinanza del 17.7.2006, che appropriatamente il Tribunale sottolinea come la difesa dell'appellante non abbia ottemperato all'onere di rappresentazione della diversa tesi censoria della desumibilità degli indizi dei diversi reati (seconda ordinanza cautelare) dagli atti relativi alla precedente ordinanza cautelare. Non è revocabile in dubbio, infatti, che all'appellante facesse capo non già un onere probatorio (inteso quale inversione del canone di inferenza dimostrativa processuale riconducibile, come ovvio, all'organo dell'accusa), ma un semplice onere di allegazione connaturato all'avvenuto esercizio del potere di impugnazione. Ma v'è di più. A conferma della giustezza della decisione oggi impugnata dal ES è indispensabile aggiungere che la tematica dinanzi affrontata è in certa misura altrimenti risolta o superata in relazione al nuovo intervento definitorio cui recentemente sono state chiamate le Sezioni Unite di questa Corte in merito alla latitudine applicativa delle regole della retroazione dei termini custodiali di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Disposizione quante altre mai travagliata e fonte di distonie interpretative. In vero già le S.U. con sentenza resa il 25.6.1997, ric. Atene, avevano ritenuto doversi applicare la disciplina dettata dall'art. 297 c.p.p., comma 3 (desumibilità degli indizi costitutivi del provvedimento cautelare successivo già in epoca anteriore all'emissione del primo provvedimento) a titoli custodiali derivanti da diverse ordinanze cautelari adottate per fatti reato diversi e non avvinti da connessione qualificata resi oggetto di procedimenti penali diversi (autonomamente instaurati o iscritti nel registro delle notizie di reato e non scaturenti da separazioni di atti disposte nell'ambito di un originario medesimo procedimento). I contrasti interpretativi fatti registrare dalla giurisprudenza di legittimità e di merito su tale specifico profilo dell'istituto della retrodatazione non sono stati, però, sopiti. Neppure dopo l'ulteriore recente intervento chiarificatore delle stesse S.U. con la sentenza 22.3.2005, ric. Rahulia, richiamata dalla sentenza n. 408/2005 della Corte Costituzionale (cd. oggettività della preesistenza-desumibilità dei dati indiziari integranti il successivo titolo cautelare). Le S.U. sono state, quindi, chiamate ad affrontare la questione controversa inerente l'operatività o meno della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare anche rispetto ad ordinanze custodiali emesse nell'ambito di procedimenti "diversi" non collegati da connessione qualificata. Con decisione assunta il 19.12.2006 le S.U., modificando il pregresso orientamento interpretativo, hanno fornito soluzione negativa al quesito, come si evince dalle annotazioni provvisorie del massimario di questa Corte (motivazione della sentenza in corso di deposito). Se la regola di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 non può trovare applicazione rispetto a titoli custodiali successivi riguardanti reati diversi e non connessi formati nell'ambito di procedimenti diversi, è di tutta evidenza che nel caso dell'odierno ricorrente ES non si ponga alcun problema di applicabilità del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, avuto riguardo all'irrefutabile "diversità" (non disconosciuta, a ben considerare, neppure dal ricorrente) dei procedimenti penali cui fanno riferimento le due ordinanze custodiali applicate nei confronti di ER ES. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dell'attuale giudizio. La cancelleria curerà gli incombenti di comunicazione connessi allo stato di detenzione cautelare del ES.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2007