Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2001, n. 6812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6812 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
CORTA SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. 72 ། per diritti L. 3000 REPUBBLICA ITALIANA ALIANO681 2 0 1 22.05-21 00123740 IL CANCELLIERE LA CORTÈ CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 9998/00 15425 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 2695 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 1 18 MAG 2001- BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SpA, GRUPPO IL CANCELLIERE BANCARIO BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 75, presso l'avvocato PIETRO D'OVIDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO LA MORGIA, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
ORTONA NAVI Srl, SO.GE. NAV. Srl, in persona dei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio 2001 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, S dal Sig. per diritti L. 3000 496 elettivamente domiciliate in ROMA VIA SPROVIERI 3, 11.22.05.07 IL CANCELLIERE -1- presso l'avvocato ANTONIO GALASSO, rappresentate e difese dagli avvocati VITTORIANO BUCCI, NADIA FICCADENTI e ANTONIO PIMPINI, giusta procura in calce al controricorso;
- resistenti avverso la sentenza n. 20/00 del Tribunale di CHIETI, depositata il 14/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di ON, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Le società a responsabilità limitata ON AV e GE, con sede in ON, nelle rispettive qualità di fideiussore e debitore principale, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, in data 3-5-97, dal Pretore di ON, nei loro confronti in solido ed a favore della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a., con sede in Lanciano, avente ad oggetto il pagamento di £.23.227.786, oltre interessi ed accessori, a titolo di saldi negativi conseguenti a rapporti di conto corrente, eccepivano, tra l'altro, l'incompetenza territoriale di detto Pretore nella controversia in questione per essere competente, in base a deroga convenzionale, contrattualmente sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., giudice di Lanciano. Costituitasi la Banca opposta, l'adito Giudice Unico del Tribunale di Chieti - sezione distaccata di ON - ( e ciò a seguito della riforma del codice di procedura civile), con la sentenza in esame, "riletti i contratti stipulati tra le parti" e "preso atto che la clausola in questione fu proposta dall'istituto di credito all'evidente scopo di attrarre le controversie, eventualmente insorgende, nel luogo della sede sociale", dichiarava la propria incompetenza territoriale, con individuazione del Tribunale di Lanciano quale autorità giudiziaria competente. Propone istanza di regolamento di competenza, ex artt. 42 e 47 c.p.c., con un unico, articolato motivo, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a.; hanno depositato memoria difensiva la ON AV s.r.l. e la GE s.r.l. nonché conclusioni, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., il P.M.. In relazione a queste ultime la ON AV e la GE hanno depositato ulteriore memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo si deduce da parte della società istante che la clausola contrattuale in questione, avente ad oggetto la presunta individuazione, ex art.28 c.p.c., del Foro di Lanciano, quale territorialmente competente per le eventuali controversie tra le parti in relazione a detti rapporti di conto corrente, non è “espressa” ed “univoca”, “chiara” e “precisa” in ordine alla deroga in oggetto. L'istanza non merita accoglimento. Deve, preliminarmente, in relazione a quanto dedotto, individuarsi il thema decidendum posto dal regolamento in questione nella "conformità a legge” e nella conseguente “efficacia derogatoria" della clausola in esame. In proposito, rilevato che nel contratto di conto corrente (stipulato tra la Banca istante e la GE, quale debitore principale) è testualmente previsto che “per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello di Lanciano” e che nel contratto di fideiussione (posto in essere dalla stessa banca e la ON AV) è scritto che per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria di Lanciano", deve osservarsi che risulta incontestabile l'idoneità di detta clausola, in deroga a quanto codicisticamente statuito, ad individuare quale competente territorialmente, per le controversie tra le parti oggi in causa, il Foro di Lanciano. Per costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, pienamente condivisibile da parte del Collegio, la deroga in oggetto deve risultare, non in via di presunzione, ma, sulla base di quanto disposto dall'art.29 c.p.c., da enunciazioni espresse, inequivoche e, comunque, tali da far ritenere la concorde volontà ed intenzione dei contraenti di escludere la competenza dei c.d.Fori ordinari: tali requisiti sono agevolmente riscontrabili nel tenore letterale di quanto convenzionalmente stabilito (e sopra riportato), ove non solo si individua specificamente il contenzioso derivante dal contratto di conto corrente ma si indica, in modo preciso e concordante, per detto contenzioso l'Autorità giudiziaria di Lanciano. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'istanza e condanna la società istante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £. 2580.00 di cui £.
2.500.000 per onorario. In Roma, nella Camera di consiglio della 1° civile, il 22-2-2001 L'estensore I PresiArpose four 18 2001 FRE 410000 2812000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 14.Registrato in dat NTT 20 4. 48122 versate £. 290.000 al n. CE (lire p. Dirigent. Ateg (D.ssa Maria Grazi UPPO) Responsabile Serva d ziari (D)