Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDIN haARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/06/2025 nella causa n. 422/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. STRANGI FILIPPO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 8.4.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000040115 notificatagli in data 9.3.2022 mediante la quale l gli ha intimato il pagamento della somma di € 21.500,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa in relazione alla violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n 638
e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), in riferimento all'anno 2012, oltre ad € 6,60 per spese;
- a fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento prodromico e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per aver traferito le quote di proprietà della società Trasporti Intercity
s.r.l. in data 28.11.2013; ella inoltre ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria dell;
CP_1
1
- l'istante, quindi, ha chiesto: “Nel merito: per tutti i motivi di diritto su esposti, in accoglimento del medesimo ricorso, accertare e dichiarare la illegittimità e, per l'effetto, ordinare alla parte resistente l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000040115 e di tutti gli atti ad essa precedenti e successivi. Con vittoria di spese e competenze, diritti ed onorari, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93, c. 1, c.p.c., oltre accessori di legge.”;
- l , costituitosi in giudizio, ha contestato le ragioni dell'opposizione, della quale ha CP_1 chiesto il rigetto;
- nelle more del giudizio, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, l ha provveduto alla rettifica dell'ordinanza CP_2 ingiunzione impugnata, come da provvedimento in atti;
- all'udienza del 28.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di non intendere pagare la sanzione amministrativa neppure nella misura rideterminata;
- la causa è stata quindi discussa all'odierna udienza e all'esito è così decisa.
Considerato che:
- la pretesa sanzionatoria per cui è causa trae origine dall'atto di accertamento prot. n.
.0200.10/02/2017.0024524 del 10/02/2017, con il quale è stato richiesto il pagamento CP_1 delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo dicembre 2011 – luglio 2012 e novembre 2012;
- il D.Lgs. n. 8/2016, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
- tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma
1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016; in particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione;
2 RGL n. 422/2022
- in particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione'';
- è infine intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n.
48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che "all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso";
- la norma in esame deve trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore in ragione dell'operatività del principio di retroattività della lex mitior anche in materia di sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali;
- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019 ha affermato che alle sanzioni amministrative "che abbiano natura e finalità punitiva'' è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della "materia penale", compresa quella della retroattività favorevole;
la
Consulta ha evidenziato come l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva;
- con riferimento al caso che ci occupa, appare evidente il carattere "punitivo" della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 (da € 10.000 ad €
50.000), conservato anche successivamente alla più recente modifica normativa, in considerazione della finalità afflittiva e non meramente risarcitoria perseguita;
- l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello ius superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Suprema Corte, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 4522/2022; in termini Cass. civ. n. 20697/2018);
3 RGL n. 422/2022
- d'altra parte, nella specie, è lo stesso che ha provveduto a rimodulare la sanzione CP_2 con atto di rettifica del 30.11.2023;
- ciò chiarito, è infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico;
l ha infatti prodotto l'atto di CP_1 accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione e la relativa relata di avvenuta notificazione (riportante il numero dell'atto di riferimento) che risulta perfezionata in data
31.3.2017 mediante ritiro dell'atto depositato presso l'Ufficio;
- nel caso che occupa, è pacifico ed incontestato che la società Trasporti Intercity s.r.l., di cui era socia e legale rappresentante la ricorrente, circostanza incontestata, abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, per i mesi da dicembre 2011 a luglio 2012 e novembre 2012, per un importo totale di € 3.225,45, nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi;
- in relazione ai versamenti omessi, è stato anche emesso l'avviso di addebito n. 301 2014
00000663 86 000, notificato alla società il 17.3.2014;
- con l'atto di Accertamento della violazione prot. n. .0200.10/02/2017.0024524 del CP_1
10/02/2017, notificato il 31.3.2017, è stato contestato alla ricorrente, quale legale rappresentante della società, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute dalla Trasporti Intercity s.r.l. e che le quote a carico della società erano state denunciate dalla stessa datrice di lavoro nelle denunce mensili relative ai mesi indicati;
Pt_3
- è incontestato che la ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale della Trasporti
Intercity s.r.l., non abbia provveduto al pagamento neppure nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione;
- a nulla rileva che in data 28.11.2013 abbia trasferito la proprietà delle Parte_2 proprie quote sociali ad altri, nella specie all'altro socio, poiché ciò che rileva è la incontestata qualità di legale rappresentante della società dalla stessa rivestita alla anteriore data di commissione della violazione che la porta ad essere individuata quale soggetto trasgressore ai fini della responsabilità amministrativa;
né eventuali accordi intervenuti tra le parti private in sede di cessione delle quote sociali possono essere opposti all , soggetto terzo;
CP_1
- quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa è infondata in quanto, se è vero che l'art. 28
L. 689/1981 prevede che “
1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”, l'art. 2935 c.c. stabilisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.” e nella specie deve considerarsi che la depenalizzazione è avvenuta con D.Lgs. n. 8/2016; d'altro canto, l'atto di accertamento
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richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta, contrariamente a quanto eccepito dalla parte ricorrente, è stato effettivamente notificato in data 31.3.2017;
- in ragione di quanto esposto, l'opposizione dev'essere rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, come rideterminata dall in corso di causa;
CP_1
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Alessandria, 26.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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