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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/03/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa S. Rossi, scaduti i termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n° 28361 /2022 vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Controparte_1 CP_2
, , , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_1
, , , , , , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , , , , CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 Controparte_25
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Magda Salzillo e Tommasina Controparte_26 Parte_10
Marazza ed elett.te dom.ti presso il loro studio in Priverno (Fr), via G. Di Vittorio 2, giuste procure allegate al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_27 Controparte_28
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Carta docente
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2022 ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati, affermano di essere docenti alle dipendenze del;
espongono, altresì, di aver Controparte_27 prestato analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, indicati in ricorso;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico
1 definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma
121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo CP_27 personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
hanno quindi concluso chiedendo “1) in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 CP_2 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n.
15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di
€. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;
2- In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015,
n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117
Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla
Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.”.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_27
Con provvedimento del 25.9.2024 il Giudice rinviava la causa al 13.1.2025 e successivamente al 31.1.2025, invitando le parti “a dedurre circa l'attuale inserimento di parte ricorrente nel sistema scolastico (perché assunta a tempo indeterminato, sia iscritta nelle graduatorie, abbia ricevuto incarichi di supplenza); a
2 indicare, nel caso di supplenze brevi, i periodi precisi e il numero totale di giorni per anno;
a depositare documentazione a supporto delle allegazioni di cui sopra” utile ai fini della decisione della causa;
La difesa istante, in data 31.1.2025, ritenuta la causa matura, ne chiedeva la decisione. In data odierna/scaduto il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del
2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma
5, c.p.c.,
1.3.1 Sempre in via preliminare deve rilevarsi come solo le parti ricorrenti, , Parte_10 CP_26
, , e , vantino interesse ad agire,
[...] Parte_6 Parte_9 Controparte_3 Controparte_13 avendo dimostrato documentalmente l'attuale inserimento nel sistema scolastico, poiché:
- , e dimostrano l'attuale inserimento nel sistema scolastico Parte_10 Parte_6 Parte_9 con la produzione dei relativi contratti a tempo indeterminato;
- e dimostrano l'attuale inserimento nel sistema scolastico (in Controparte_26 Controparte_3 quanto destinatario di un nuovo e perdurante incarico di supplenza) con il deposito di copia dei relativi contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025;
- dimostra l'attuale inserimento nel sistema scolastico depositando il provvedimento di Controparte_13 conferma in ruolo da parte del dirigente scolastico.
1.3.2 Al contrario, difettano dell'interesse ad agire in quanto non dimostrano documentalmente l'attuale inserimento nel sistema scolastico:
CP_
, , , , le quali dichiarano di Parte_5 Controparte_9 CP_16 Parte_4 essere state assunte a tempo indeterminato producendo un'autocertificazione che “(..)non costituisce di per sé prova idonea dell'assunto della parte in giudizio, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi.”( Cassazione civile, SS.UU., sent.
29/05/2014 n° 12065, Consiglio di Stato sentenza n. 343/2023); pertanto non producono prova documentale certa e valida ai fini del riconoscimento del loro inserimento nell'attuale sistema scolastico determinando così la mancanza di un interesse ad agire nel presente giudizio;
1.3.3 Così come difettano dell'interesse ad agire le parti ricorrenti:
3 , , , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , , , Controparte_11 CP_14 Controparte_17 Controparte_19 CP_18 CP_21 CP_22
,
[...]
, , , , , , CP_23 Controparte_24 Controparte_25 Parte_6 Parte_7 Parte_2
, , , , , Parte_3 Parte_8 Controparte_10 Controparte_15 Parte_1 CP_12
, , le quali risultano carenti di adeguata prova documentale idonea a dimostrare
[...] CP_20
l'attuale inserimento nel sistema scolastico, nonostante il Giudice, con provvedimento del 25.9.2024, intimasse a tutte le parti di depositare detta documentazione.
Infatti, in riferimento alle parti di cui sopra, vengono prodotti n. 7 file di generiche graduatorie gps dalle quali risulta però impossibile risalire alle posizioni dei singoli ricorrenti, posto che nel ricorso e nelle successive note in nessun caso viene indicato in modo specifico la posizione ed il relativo punteggio di ciascun ricorrente ma ci si limita ad indicare genericamente una presunta “fascia” di appartenenza.
Le parti ricorrenti sono venute meno ad un preciso onere allegatorio, non avendo associato ogni singolo ricorrente ad una specifica graduatoria, non avendo indicato ed evidenziato la loro posizione all'interno della stessa, la pagina cui ci si riferisce, rendendo così impossibile la verifica della presenza del soggetto stesso all'interno di elenchi che contengono un numero imprecisato di nominativi.
Di qui l'impossibilità di stabilire con certezza la presenza di un determinato soggetto all'interno di una data graduatoria e quindi la mancanza di prova dell'attuale e persistente inserimento del soggetto all'interno del sistema scolastico relativo all'anno 2024/2025; ne deriva la mancanza di prova dell'interesse ad agire. Né vale ai fini probatori l'autocertificazione in alcuni casi prodotta per i motivi meglio sopra esposti nel punto
1.3.2.
Deve evidenziarsi ancora che nessuno dei sopraelencati ricorrenti produce contratti in relazione all'a.s.
2024/2025, mentre alcuni si limitano a produrre contratti per gli anni 2023/2024 o anni precedenti, irrilevanti ai fini della prova dell'inserimento attuale nel sistema scolastico.
Va evidenziato come, la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema
Corte n. 29961/2023).
La mancata prova dell'attuale inserimento nel sistema scolastico determina pertanto l'estinzione del diritto ad usufruire delle utilità conseguenti all'attribuzione della c.d. Carta Docente, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio e determina la carenza del relativo interesse ad agire.
Inoltre, si rileva come le ricorrenti e abbiano depositato formale Controparte_12 CP_20 rinuncia all'azione e revoca del mandato ai difensori, mentre la revocava il mandato ai Parte_1 propri difensori senza rinunciare all'azione e nominare nuovo difensore.
2) Nel merito
4 2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_30 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_27
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_27 CP_27 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
5 per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale
6 che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999:
“ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con
7 richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire in un costante Persona_1 indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che non sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti- che pure avevano fornito prova dell'attuale inserimento nel sistema scolastico- , , , e ai docenti Parte_10 Parte_6 Parte_9 Controparte_3 Controparte_13 di ruolo, in riferimento agli anni di cui è causa ai fini del riconoscimento del diritto ad usufruire della c.d. carta docenti, non avendo le stesse parti dimostrato documentalmente di avere prestato servizio presso l'amministrazione negli anni indicati, nello specifico:
- , chiede il riconoscimento della c.d. carta docenti in riferimento agli anni scolastici: Parte_10
a.s. 2015/2016 dal 15.09.15 al 30.06.16;
a.s. 2016/2017 dal 15.09.16 al 30.06.17;
a.s. 2017/2018 dal 18.09.17 al 30.06.18;
a.s. 2018/2019 dal 20.09.18 al 30.06.2019;
a.s. 2019/2020 dal 16.09.19 al 30.06.20;
non produce alcuna idonea prova documentale a sostegno delle proprie richieste (ovvero i contratti a tempo determinato relativi agli anni di cui richiede la carta docente) ma si limita a produrre una semplice autodichiarazione priva di qualsiasi validità probatoria;
- chiede il riconoscimento della c.d. carta docenti in riferimento agli anni scolastici: Parte_6
a.s. 2019/2020 dal 10.10.19 al 30.06.20;
a.s. 2020/2021 dal 28.09.21 al 31.08.21;
a.s. 2021/2022 dal 07.09.21 al 31.08.22;
8 non produce alcuna idonea prova documentale a sostegno delle proprie richieste (ovvero i contratti a tempo determinato relativi agli anni di cui richiede la carta docente) ma si limita a produrre una semplice autodichiarazione priva di qualsiasi validità probatoria e deposita contratti inerenti agli anni 2022/2023 e
2023/2024 non oggetto del presente ricorso;
- chiede il riconoscimento della c.d. carta docenti in riferimento agli anni scolastici: Parte_9
a.s. 2017/2018 dal 16.10.17 al 30.06.18,
a.s. 2018/2019 dal 19.09.18 al 30.06.19;
a.s. 2019/2020 dal 13.09.19 al 30.06.20;
a.s 2020/2021 dal 11.09.20 al 30.06.21;
a.s. 2021/2022 dal 01.09.21 al 31.08.22;
non produce alcuna idonea prova documentale a sostegno delle proprie richieste (ovvero i contratti a tempo determinato relativi agli anni di cui richiede la carta docente) ma produce solo una semplice autodichiarazione priva di qualsiasi validità probatoria;
- dimostrano l'attuale inserimento nel sistema scolastico (in quanto destinatari di un nuovo e perdurante incarico di supplenza) con il deposito di copia dei relativi contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 e mentre deposita il Controparte_26 Controparte_3 Controparte_13 provvedimento di conferma in ruolo da parte del dirigente scolastico.
Tuttavia e non depositano documentazione idonea a dimostrare Controparte_3 Controparte_13
l'equiparazione delle suindicate parti ai docenti di ruolo in riferimento agli anni di cui è causa, di fatto non dimostrano documentalmente di avere prestato servizio presso l'amministrazione in quegli anni.
In particolare la richiede il riconoscimento della c.d. carta docente per l'anno 2021/2022 CP_3 limitandosi a depositare una autocertificazione priva di qualsiasi validità probatoria e deposita, invece, contratti riferiti ad anni successivi ma non oggetto di causa, mentre la deposita CP_13 un'autocertificazione in riferimento agli anni 2020/2021 e 2021/2022 ed una domanda amministrativa di ricostruzione carriera nonchè una autocertificazione della stessa cui non è attribuibile alcuna validità probatoria e contratti per gli anni successivi non oggetto di causa.
- sussistono, invece, i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai Controparte_26 docenti di ruolo, avendo la parte dimostrato (v. contratto prodotto) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico 2021/2022 in forza di un incarico sino al termine delle attività didattiche (su cd. vacanze su organico di fatto).
2.3.1. Va quindi accertato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio Controparte_26 economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico per cui è causa.
2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna formulata dalla parte CP_26 con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica», atteso
[...] che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e
9 con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla sola parte ricorrente CP_27 CP_26 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per l'anno scolastico
[...]
2021/2022, per un valore totale di € 500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite, visto il parziale accoglimento della domanda, tenuto conto della serialità del contenzioso e delle numerose parti in causa le cui le domande devono intendersi respinte, vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per l'anno Controparte_26 scolastico 2021/2022 della Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla parte ricorrente Controparte_27 CP_26 la Carta Elettronica, per il suddetto anno scolastico, per un valore totale di € 500,00, oltre interessi
[...] dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. Accerta e dichiara la carenza di interesse ad agire delle parti , Parte_5 CP_9
, , , , , ,
[...] Controparte_16 Parte_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_4
, , , , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11 CP_14 Controparte_17 Controparte_1
, , , , , , CP_18 CP_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 CP_25
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_8
, , , ; Controparte_10 Controparte_12 Controparte_15 CP_20
4. Rigetta le richieste avanzate da , , e Parte_10 Parte_6 Parte_9 Parte_11
;
[...]
5. Dichiara estinto il giudizio per e per;
Controparte_12 CP_20
6. Compensa le spese di giudizio.
Roma, data deposito telematico
Il Giudice del Lavoro
10 Dott.ssa S. Rossi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa S. Rossi, scaduti i termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n° 28361 /2022 vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Controparte_1 CP_2
, , , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_1
, , , , , , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , , , , CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 Controparte_25
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Magda Salzillo e Tommasina Controparte_26 Parte_10
Marazza ed elett.te dom.ti presso il loro studio in Priverno (Fr), via G. Di Vittorio 2, giuste procure allegate al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_27 Controparte_28
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Carta docente
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2022 ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati, affermano di essere docenti alle dipendenze del;
espongono, altresì, di aver Controparte_27 prestato analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, indicati in ricorso;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico
1 definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma
121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo CP_27 personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
hanno quindi concluso chiedendo “1) in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 CP_2 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n.
15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di
€. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;
2- In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015,
n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117
Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla
Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.”.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_27
Con provvedimento del 25.9.2024 il Giudice rinviava la causa al 13.1.2025 e successivamente al 31.1.2025, invitando le parti “a dedurre circa l'attuale inserimento di parte ricorrente nel sistema scolastico (perché assunta a tempo indeterminato, sia iscritta nelle graduatorie, abbia ricevuto incarichi di supplenza); a
2 indicare, nel caso di supplenze brevi, i periodi precisi e il numero totale di giorni per anno;
a depositare documentazione a supporto delle allegazioni di cui sopra” utile ai fini della decisione della causa;
La difesa istante, in data 31.1.2025, ritenuta la causa matura, ne chiedeva la decisione. In data odierna/scaduto il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del
2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma
5, c.p.c.,
1.3.1 Sempre in via preliminare deve rilevarsi come solo le parti ricorrenti, , Parte_10 CP_26
, , e , vantino interesse ad agire,
[...] Parte_6 Parte_9 Controparte_3 Controparte_13 avendo dimostrato documentalmente l'attuale inserimento nel sistema scolastico, poiché:
- , e dimostrano l'attuale inserimento nel sistema scolastico Parte_10 Parte_6 Parte_9 con la produzione dei relativi contratti a tempo indeterminato;
- e dimostrano l'attuale inserimento nel sistema scolastico (in Controparte_26 Controparte_3 quanto destinatario di un nuovo e perdurante incarico di supplenza) con il deposito di copia dei relativi contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025;
- dimostra l'attuale inserimento nel sistema scolastico depositando il provvedimento di Controparte_13 conferma in ruolo da parte del dirigente scolastico.
1.3.2 Al contrario, difettano dell'interesse ad agire in quanto non dimostrano documentalmente l'attuale inserimento nel sistema scolastico:
CP_
, , , , le quali dichiarano di Parte_5 Controparte_9 CP_16 Parte_4 essere state assunte a tempo indeterminato producendo un'autocertificazione che “(..)non costituisce di per sé prova idonea dell'assunto della parte in giudizio, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi.”( Cassazione civile, SS.UU., sent.
29/05/2014 n° 12065, Consiglio di Stato sentenza n. 343/2023); pertanto non producono prova documentale certa e valida ai fini del riconoscimento del loro inserimento nell'attuale sistema scolastico determinando così la mancanza di un interesse ad agire nel presente giudizio;
1.3.3 Così come difettano dell'interesse ad agire le parti ricorrenti:
3 , , , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , , , Controparte_11 CP_14 Controparte_17 Controparte_19 CP_18 CP_21 CP_22
,
[...]
, , , , , , CP_23 Controparte_24 Controparte_25 Parte_6 Parte_7 Parte_2
, , , , , Parte_3 Parte_8 Controparte_10 Controparte_15 Parte_1 CP_12
, , le quali risultano carenti di adeguata prova documentale idonea a dimostrare
[...] CP_20
l'attuale inserimento nel sistema scolastico, nonostante il Giudice, con provvedimento del 25.9.2024, intimasse a tutte le parti di depositare detta documentazione.
Infatti, in riferimento alle parti di cui sopra, vengono prodotti n. 7 file di generiche graduatorie gps dalle quali risulta però impossibile risalire alle posizioni dei singoli ricorrenti, posto che nel ricorso e nelle successive note in nessun caso viene indicato in modo specifico la posizione ed il relativo punteggio di ciascun ricorrente ma ci si limita ad indicare genericamente una presunta “fascia” di appartenenza.
Le parti ricorrenti sono venute meno ad un preciso onere allegatorio, non avendo associato ogni singolo ricorrente ad una specifica graduatoria, non avendo indicato ed evidenziato la loro posizione all'interno della stessa, la pagina cui ci si riferisce, rendendo così impossibile la verifica della presenza del soggetto stesso all'interno di elenchi che contengono un numero imprecisato di nominativi.
Di qui l'impossibilità di stabilire con certezza la presenza di un determinato soggetto all'interno di una data graduatoria e quindi la mancanza di prova dell'attuale e persistente inserimento del soggetto all'interno del sistema scolastico relativo all'anno 2024/2025; ne deriva la mancanza di prova dell'interesse ad agire. Né vale ai fini probatori l'autocertificazione in alcuni casi prodotta per i motivi meglio sopra esposti nel punto
1.3.2.
Deve evidenziarsi ancora che nessuno dei sopraelencati ricorrenti produce contratti in relazione all'a.s.
2024/2025, mentre alcuni si limitano a produrre contratti per gli anni 2023/2024 o anni precedenti, irrilevanti ai fini della prova dell'inserimento attuale nel sistema scolastico.
Va evidenziato come, la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema
Corte n. 29961/2023).
La mancata prova dell'attuale inserimento nel sistema scolastico determina pertanto l'estinzione del diritto ad usufruire delle utilità conseguenti all'attribuzione della c.d. Carta Docente, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio e determina la carenza del relativo interesse ad agire.
Inoltre, si rileva come le ricorrenti e abbiano depositato formale Controparte_12 CP_20 rinuncia all'azione e revoca del mandato ai difensori, mentre la revocava il mandato ai Parte_1 propri difensori senza rinunciare all'azione e nominare nuovo difensore.
2) Nel merito
4 2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_30 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_27
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_27 CP_27 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
5 per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale
6 che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999:
“ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con
7 richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire in un costante Persona_1 indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che non sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti- che pure avevano fornito prova dell'attuale inserimento nel sistema scolastico- , , , e ai docenti Parte_10 Parte_6 Parte_9 Controparte_3 Controparte_13 di ruolo, in riferimento agli anni di cui è causa ai fini del riconoscimento del diritto ad usufruire della c.d. carta docenti, non avendo le stesse parti dimostrato documentalmente di avere prestato servizio presso l'amministrazione negli anni indicati, nello specifico:
- , chiede il riconoscimento della c.d. carta docenti in riferimento agli anni scolastici: Parte_10
a.s. 2015/2016 dal 15.09.15 al 30.06.16;
a.s. 2016/2017 dal 15.09.16 al 30.06.17;
a.s. 2017/2018 dal 18.09.17 al 30.06.18;
a.s. 2018/2019 dal 20.09.18 al 30.06.2019;
a.s. 2019/2020 dal 16.09.19 al 30.06.20;
non produce alcuna idonea prova documentale a sostegno delle proprie richieste (ovvero i contratti a tempo determinato relativi agli anni di cui richiede la carta docente) ma si limita a produrre una semplice autodichiarazione priva di qualsiasi validità probatoria;
- chiede il riconoscimento della c.d. carta docenti in riferimento agli anni scolastici: Parte_6
a.s. 2019/2020 dal 10.10.19 al 30.06.20;
a.s. 2020/2021 dal 28.09.21 al 31.08.21;
a.s. 2021/2022 dal 07.09.21 al 31.08.22;
8 non produce alcuna idonea prova documentale a sostegno delle proprie richieste (ovvero i contratti a tempo determinato relativi agli anni di cui richiede la carta docente) ma si limita a produrre una semplice autodichiarazione priva di qualsiasi validità probatoria e deposita contratti inerenti agli anni 2022/2023 e
2023/2024 non oggetto del presente ricorso;
- chiede il riconoscimento della c.d. carta docenti in riferimento agli anni scolastici: Parte_9
a.s. 2017/2018 dal 16.10.17 al 30.06.18,
a.s. 2018/2019 dal 19.09.18 al 30.06.19;
a.s. 2019/2020 dal 13.09.19 al 30.06.20;
a.s 2020/2021 dal 11.09.20 al 30.06.21;
a.s. 2021/2022 dal 01.09.21 al 31.08.22;
non produce alcuna idonea prova documentale a sostegno delle proprie richieste (ovvero i contratti a tempo determinato relativi agli anni di cui richiede la carta docente) ma produce solo una semplice autodichiarazione priva di qualsiasi validità probatoria;
- dimostrano l'attuale inserimento nel sistema scolastico (in quanto destinatari di un nuovo e perdurante incarico di supplenza) con il deposito di copia dei relativi contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 e mentre deposita il Controparte_26 Controparte_3 Controparte_13 provvedimento di conferma in ruolo da parte del dirigente scolastico.
Tuttavia e non depositano documentazione idonea a dimostrare Controparte_3 Controparte_13
l'equiparazione delle suindicate parti ai docenti di ruolo in riferimento agli anni di cui è causa, di fatto non dimostrano documentalmente di avere prestato servizio presso l'amministrazione in quegli anni.
In particolare la richiede il riconoscimento della c.d. carta docente per l'anno 2021/2022 CP_3 limitandosi a depositare una autocertificazione priva di qualsiasi validità probatoria e deposita, invece, contratti riferiti ad anni successivi ma non oggetto di causa, mentre la deposita CP_13 un'autocertificazione in riferimento agli anni 2020/2021 e 2021/2022 ed una domanda amministrativa di ricostruzione carriera nonchè una autocertificazione della stessa cui non è attribuibile alcuna validità probatoria e contratti per gli anni successivi non oggetto di causa.
- sussistono, invece, i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai Controparte_26 docenti di ruolo, avendo la parte dimostrato (v. contratto prodotto) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico 2021/2022 in forza di un incarico sino al termine delle attività didattiche (su cd. vacanze su organico di fatto).
2.3.1. Va quindi accertato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio Controparte_26 economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico per cui è causa.
2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna formulata dalla parte CP_26 con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica», atteso
[...] che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e
9 con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla sola parte ricorrente CP_27 CP_26 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per l'anno scolastico
[...]
2021/2022, per un valore totale di € 500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite, visto il parziale accoglimento della domanda, tenuto conto della serialità del contenzioso e delle numerose parti in causa le cui le domande devono intendersi respinte, vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per l'anno Controparte_26 scolastico 2021/2022 della Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla parte ricorrente Controparte_27 CP_26 la Carta Elettronica, per il suddetto anno scolastico, per un valore totale di € 500,00, oltre interessi
[...] dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. Accerta e dichiara la carenza di interesse ad agire delle parti , Parte_5 CP_9
, , , , , ,
[...] Controparte_16 Parte_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_4
, , , , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11 CP_14 Controparte_17 Controparte_1
, , , , , , CP_18 CP_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 CP_25
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_8
, , , ; Controparte_10 Controparte_12 Controparte_15 CP_20
4. Rigetta le richieste avanzate da , , e Parte_10 Parte_6 Parte_9 Parte_11
;
[...]
5. Dichiara estinto il giudizio per e per;
Controparte_12 CP_20
6. Compensa le spese di giudizio.
Roma, data deposito telematico
Il Giudice del Lavoro
10 Dott.ssa S. Rossi
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