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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1711/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1711/2022 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nicola Mostardini (C.F. Parte_1 P.IVA_1
); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
contro
(C.F. , rappresentata da con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio degli Avv. ti: Davide Sarina (C.F. e Stefano Menghini (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1591/2022 resa dal Tribunale di Firenze, ex art. 281 sexies c.p.c. il 25.5.2022 e pubblicata in pari data.
In data 24 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante - Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n. 1591/2022 resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 25 Maggio 2022 a) in tesi: affermare e dichiarare la carenza di titolarità del credito da parte della con ogni conseguente Controparte_3 pronunzia e con vittoria di spese e competenze del primo grado e del presente grado di giudizio;
b) in ipotesi: dichiarare integralmente compensate le spese legali per il primo grado di giudizio;
c) in subordinata ipotesi: ridurre, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, la condanna al pagamento delle spese legali della e di cui alla sentenza di primo grado. Controparte_4
Per la parte appellata - Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, e per tutte le ragioni esposte in narrativa: rigettare in toto l'appello notificato e promosso dalla società in persona del Parte_2 proprio legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto e/o in diritto, per
l'effetto confermando la sentenza n. 1591/2022 emessa a verbale dell'udienza del 25/05/2022, pubblicata in pari data, dal Giudice del Tribunale di Firenze Dott. Enrico D'Alfonso nel giudizio di primo grado n. 10737/2020 R.G. del Tribunale di Firenze.
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa anche del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1591/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 25.5.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Firenze, ha così deciso:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 3
I. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
II. Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della restante parte, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre IVA, RSG e CPA come per legge”.
1.1 Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa dalla innanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze, avverso il decreto ingiuntivo n. 2953/2020 emesso dallo stesso Ufficio in data 20.7.2020, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 164.443,70, oltre interessi e spese di procedura, quale residuo ancora dovuto per il contratto di mutuo fondiario ex art. 38 TUB a rogito notaio dr. Persona_1 di Pontassieve del 29 novembre 2004 rep .n. 50.065 racc.. n. 7646, originariamente contratto con la Banca CR Firenze s.p.a. per l'importo di € 650.000,00.
1.2 L'opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo trovava la sua unica motivazione nella carenza di titolarità del credito azionato in sede monitoria da Controparte_1
1.3 Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
(già seguito di variazione di denominazione sociale), subentrata in tutti i diritti, CP_5 azioni e situazioni anche processuali già vantati dalla , chiedendo il Controparte_6 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando la mancata contestazione del credito vantato, derivante dal contratto di mutuo fondiario, e sostenendo la titolarità del diritto azionato.
1.4 La causa, senza alcuna attività istruttoria, precisate le conclusioni, veniva decisa come innanzi.
1.5 Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo pienamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta.
Osservava, in particolare, il giudicante che: “La disciplina prevista dall'art. 58 TUB ha inteso agevolare la cessione de crediti in “blocco” attraverso la pubblicazione della stessa nella
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, equiparando a tutti gli effetti tali formalità alla notificazione della cessione ai debitori ceduti secondo quanto previsto dall'art.
1264 c.c.”. 4
Che sul piano processuale la prova della cessione del credito poteva essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che “ nel caso di specie oltre all'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 52 Parte Seconda del 5 maggio 2018 (doc. 7 fascicolo monitorio), ai fini della verifica dell'inclusione del credito nella cessione le banche coinvolte hanno adottato un sistema che consente di verificare, sul sito internet www.intesasanpaolo.com, a chiunque si trovi in possesso dei codici identificativi (NGD) se il relativo credito sia stato o meno oggetto di cessione. A fronte di tali elementi, già di per sé indiziari dell'intervenuta cessione unitamente al possesso della documentazione probatoria del credito, che non avrebbe altrimenti ragione di essere, la società opposta ha poi prodotto in corso di causa una comunicazione liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente (doc. 5 e 5 bis), dalla quale si evince in modo definitivo
l'inclusione del credito nei confronti della società opponente, derivante dal mutuo fondiario del
29 novembre 2004, nella cessione in blocco, sulla cui valenza probatoria si è detto in precedenza[…]”.
2. Proponeva tempestivo appello la (di seguito o , Parte_1 Pt_1 Parte_3 ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Errata valutazione del materiale probatorio;
- carenza di titolarità di Controparte_1 del diritto azionato;
2) Errata liquidazione spese di lite.
Per tali ragioni veniva formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Si costituiva in giudizio rappresentata da che Controparte_1 Controparte_2 contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3 Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle 5
conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
******
3. L'appello, che come esposto ha ad oggetto l'eccepita mancanza di titolarità del diritto azionato da , oltre alla pronuncia sulle spese di lite, è infondato e va respinto, CP_1 con integrale conferma della sentenza impugnata, non essendo i rilievi mossi dall'
APPELLANTE idonei a contrastare le ragioni poste a fondamento della sentenza, che ha fatto corretto governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
3.1 Passando all'esame del gravame, l'APPELLANTE censura la decisione, tra l'altro con argomentazioni identiche a quelle svolte in primo grado, sostenendo l'insussistenza della prova della titolarità di del diritto azionato con il decreto ingiuntivo opposto, CP_1
e che il Tribunale avrebbe ritenuto assolto l'onere probatorio posto in capo alla cessionaria dando rilievo esclusivo alla “comunicazione liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente (doc. 5 e 5bis), dalla quale si evince in modo definitivo l'inclusione del credito nei confronti della società opponente, derivante dal mutuo fondiario del 29 novembre 2004, nella cessione in blocco” (pag. 3 della sentenza); tuttavia, tale atto non avrebbe potuto assumere valenza probatoria per quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, nonché per l'assenza di data certa di tale documento: si tratterebbe, infatti, di una comunicazione
“successiva all'introduzione del giudizio di opposizione al decreto monitorio” (pag. 3 dell'appello). La mancanza di data certa renderebbe il documento non opponibile, come affermato dalla S.C.: “Orbene, come è noto, l'eccezione di inopponibilità della scrittura privata per carenza di data certa, costituisce un mera difesa che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice” (cfr. memoria concl. pag 2).
Preliminarmente va rilevato che la censura dell'APPELLANTE sia in parte inconferente rispetto alla decisione, poiché la statuita titolarità dell'azione in capo all'APPELLATA trova il proprio fondamento in plurimi elementi indiziari e non unicamente nella comunicazione 6
liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente;
elementi indiziari con cui il gravame ha omesso di confrontarsi.
Come chiaramente emerge dalla semplice lettura della decisione, il convincimento del giudice di prime cure trova la sua ragione d'essere nell'esame del complesso quadro indiziario-istruttorio, valutato nella sua globalità, avendo il Tribunale: 1) preliminarmente, richiamato la disciplina prevista dall'art. 58 TUB, che “ha inteso agevolare la cessione de crediti in “blocco” attraverso la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, equiparando a tutti gli effetti tali formalità alla notificazione della cessione ai debitori ceduti secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.”, rammentandosi che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del citato art. 58 TUB, “unitamente ad altri elementi” può “essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. n. 17944 del 2023); 2) e poi esaminato, il valore della prova dichiarativa (doc. 5 appellata) offerta dalla società opposta, ricordando che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio […] era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”
(Cass. n. 10200 del 2021), irrilevante essendo il momento in cui sia stata rilasciata, inserendosi, peraltro, in un contesto probatorio univoco nel senso dell'intervenuta cessione;
3) rimarcato la disponibilità da parte dell'appellata di documentazione afferente al credito, difficilmente spiegabile se non in ragione dell'avvenuta cessione;
4) evidenziato, condivisibilmente, che “oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 52 Parte Seconda del 5 maggio 2018 (doc. 7 fascicolo monitorio), ai fini della verifica dell'inclusione del credito nella cessione le banche coinvolte hanno adottato un sistema che consente di verificare, sul sito internet www.intesasanpaolo.com, a chiunque si trovi in possesso dei codici identificativi (NGD) se il relativo credito sia stato o meno oggetto di cessione”; aspetto con il quale parte appellante non si è confrontata. 7
Il motivo va dunque respinto.
Con il secondo motivo, parte APPELLANTE censura la decisione con riferimento alla propria condanna alle spese comminata dal Giudice di prime cure nella misura del 50%.
Lamenta che la decisione sia viziata laddove il Giudice di prime cure, pur dando Pt_1 atto che “sulla scorta della documentazione prodotta in sede monitoria non era ingiustificato il dubbio circa la titolarità del credito ceduto”, che “la prova certa della cessione è stata fornita solo in corso di causa” (cfr. pag.3 sent.) e che non si trattava di controversia complessa, in mancanza di istruttoria e di scritti defensionali finali, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio solo per metà, adottando una pronuncia “veramente afflittiva” per la società odierna appellante.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è attenuto al principio di soccombenza, seppur ritenendo di mitigarlo in considerazione dell'arricchimento probatorio rappresentato dalla dichiarazione resa dal cedente.
Considerato che si esula dalle ipotesi in cui è consentita la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., anche a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del
2018 – non potendosi ritenere che la produzione documentale, la scarsa complessità della controversia e la ridotta profusione di energie processuali integrino gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dalla disposizione codicistica – non si ravvisano gli estremi per una compensazione integrale delle spese processuali, al contempo non potendosi rimettere in discussione quella parziale, in mancanza d'impugnazione sul punto ad opera dell'APPELLATA.
L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei valori minimi (per la ridotta complessità della causa) relativi allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi. 8
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte APPELLANTE del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di per essa della mandataria vverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza n. 1591/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 25.5.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
CONDANNA a rifondere a e per essa alla Parte_1 Controparte_1 mandataria le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Controparte_2
3.151,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
DICHIARA che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.