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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N°2753/2022 R.G. tra:
( ) ; Parte_1 CodiceFiscale_1 rappr. e dif. dall'avv. GRIMALDI GIOVANNI;
appellante contro
c.f. ); E_ P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. CAMILLERI VITTORIO;
appellato
Oggetto: appello a sentenza GdP avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 22/02/2024;
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. ha interposto appello, con contestuale querela di falso, avverso la Parte_1
sentenza n. 916/2022 con la quale il Giudice di Pace di Brindisi ha respinto l'opposizione da lui spiegata avverso il decreto ingiuntivo N. 1080/2019 – R.G. 3105/2019, richiesto da
[...]
per la somma di € 1.681,21, per consumi somministrazione E_
di energia elettrica, fondando la pretesa su l'estratto autentico dei libri contabili e l'estratto conto.
Va premesso che il credito traeva origine oggetto dell'ingiunzione, traeva origine dall'accesso in data 14/6/2017 di un tecnico di E-Distribuzione, al contatore a servizio dell'unità immobiliare alla via Dante s.n. in MA, per provvedere, su richiesta della società
[...] conduttrice dell'unità immobiliare e nuova titolare del rapporto di utenza, all'attivazione Pt_2 dell'impianto nella cui occasione, avendo constatato la manomissione del misuratore presa n.
8908992221 presso il POD IT001E89089222, aveva redatto apposito verbale di verifica n.
496251428/2017 nel quale l'ingiunto ed odierno appellante , figurava, Parte_1
dapprima utilizzatore dell'impianto e successivamente legale rappresentante della
[...]
Pt_2
Il avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione Parte_1
ex art. 645 c.p.c. adducendo “1) Caranza di legittimazione passiva…rispetto alla vicenda dedotta a fondamento della pretesa creditoria ed in subordine infondatezza della domanda;
2) arbitraria ricostruzione dei presunti consumi e tardività della contestazione degli stessi e, comunque infondatezza della domanda”.
In particolare in merito alla dedotta carenza di legittimazione passiva, l'attore ha rilevato di essere estraneo a qualsiasi rapporto contrattuale di fornitura elettrica o titolare di attività commerciale allocata nell'unità immobiliare al cui servizio è destinato il contatore manomesso, mentre per quanto concerne la ricostruzione dei presunti consumi, ricompresi nel periodo
30/12/2016 – 13.06.2017, ne contestava la legittimità, per violazione degli art. 10 e 11 della delibera 200/99 adottata il 28/12/99 dall' CP_2
Nel giudizio di primo grado, il ritualmente E_
costituitasi, chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, rilevando la fondatezza della pretesa creditoria, la quale trarrebbe origine dall'accertamento condotto in data 14.06.2017 dai tecnici di
E-Distribuzione all'esito della verifica presso il sito in MA (TA), alla via Dante s.n., contraddistinto con il POD IT001E89089222 associato alla fornitura di energia elettrica riferibile al sig. quale “utilizzatore della fornitura cessata”, che in precedenza era Parte_1
stata contrattualmente intestata a , laddove in merito alla eccepita illegittimità Persona_1
del calcolo dei consumi, parte convenuta ne ha rilevato la infondatezza, assumendo che non può trovare applicazione la normativa indicata dal debitore nella fattispecie in argomento.
Il giudizio, istruito attraverso la produzione del menzionato verbale di verifica e la prova orale mediante l'ascolto del teste , verificatore di E-Distribuzione, veniva Testimone_1
definito con sentenza di rigetto dell'opposizione la cui ratio decidendi risiedeva essenzialmente nel fatto che l'ingiunto figurasse quale utilizzatore nel predetto verbale di verifica cui andava riconosciuta la natura di atto pubblico.
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello proponendo Parte_1
querela di falso nei confronti del verbale di accertamento 14/6/2017, n. 496251428/2017
“viziato di falso ideologico nella parti in cui (l'appellante) viene qualificato “utilizzatore della fornitura” (V. pag. 1 riquadro 5) e “titolare della società B FOOD s.r.l.” (V. pag. 2 riquadro 2); nel merito censura il provvedimento gravato contestando la errata interpretazione dell'art. 2700
c.c. parte del Giudice di prime cure, l'assenza della prova in ordine alla pretesa utilizzazione dell'impianto da parte dell'appellante attesa che la stessa sarebbe frutto di una deduzione del tecnico verificatore che ha posto in essere l'intervento ed il verbale n. . 496251428/2017 del
14.06.2017, ed infine l'omesso esame in primo grado dei motivi subordinati di opposizione di cui ai punti 2 e 4 delle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (nullità del procedimento ricostruttivo dei consumi operato dall'opposta e infondatezza nel merito della domanda monitoria).
Ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, il E_
ha domandato il rigetto dell'avverso gravame, deducendo la inammissibilità
[...] dell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la esistenza e la fondatezza della pretesa creditoria e della sussistenza della legittimazione passiva dell'appellante, contestando la denunciata carenza di prova del credito e sulla quantificazione dei consumi.
In particolare, in merito alla querela di falso parte appellata ha dedotto “A tal proposito, si rileva che solo in questa sede controparte ha per la prima volta eccepito la presunta irregolarità del verbale di verifica redatto dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. (dal quale origina il credito per cui è causa) e l'errata interpretazione dell'art. 2700 del c.c., all'uopo formulando una querela di falso avverso il medesimo verbale (cfr. Allegato 3), limitatamente alle parti in cui
l'odierno appellante viene qualificato “utilizzatore della fornitura cessata” (v. pag. 1, riquadro
5, dell'Allegato 4 del fascicolo di prime cure;
fascicolo versato in atti nel presente giudizio quale
Allegato 2) e “titolare della società B FOOD s.r.l.” (v. pag. 2, riquadro 2, dell'Allegato 4 del fascicolo di prime cure;
fascicolo versato in atti nel presente giudizio quale Allegato 2).
All'uopo, occorre replicare che appare evidente, sulla scorta della documentazione prodotta sin dal giudizio di prime cure dall'allora opposta, oggi appellata (in particolare, eda l'Allegato 6 del fascicolo di prime cure;
fascicolo versato in atti nel presente giudizio quale Allegato 2), che i tecnici di E-Distribuzione S.p.A. sono incorsi in un mero errore materiale, circa la qualifica di
“titolare della società B FOOD s.r.l.” imputata al sig. (ed invero Parte_1 pacificamente rivestita da una delle figlie di quest'ultimo, sig.ra – cfr. Parte_3
visura camerale relativa alla B Food S.r.l. prodotta ex adverso). Tale circostanza, tuttavia, è assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio, risultando dirimente quanto correttamente accertato dal competente Distributore circa la qualità di utilizzatore di fatto della fornitura per cui è causa (formalmente cessata e, dunque, priva di un formale intestatario) in capo all'odierno appellante (in particolare, si veda l'Allegato 6 del fascicolo di prime cure;
fascicolo versato in atti nel presente giudizio quale Allegato 2). Per tali ragioni, al solo scopo di non aggravare il presente procedimento, l'odierna appellata dichiara di non volersi valere delle parti del verbale di verifica del 14.06.2017 redatto dei tecnici di E-Distribuzione S.p.A., nei confronti delle quali
l'appellante ha proposto la riferita querela di falso e, segnatamente, la parte in cui il sig.
viene qualificato “utilizzatore della fornitura cessata” (V. pag. 1, riquadro Parte_1
5, dell'Allegato 4 del fascicolo di prime cure;
fascicolo versato in atti nel presente giudizio quale
Allegato 2) – essendo tale circostanza comunque confermata e provata dagli ulteriori documenti prodotti nel giudizio di prime cure dall'allora opposta, oggi appellata (in particolare si veda
l'Allegato 6 del fascicolo di prime cure;
fascicolo versato in atti nel presente giudizio quale
Allegato 2) – nonché la parte in cui il sig. viene del tutto erroneamente Parte_1
qualificato “titolare della società B FOOD s.r.l.” (V. pag. 2, riquadro 2, dell'Allegato 4 del fascicolo di prime cure;
fascicolo versato in atti nel presente giudizio quale Allegato 2) – essendo, invero, tale circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'odierno giudizio, in ragione della conferma della qualità di utilizzatore di fatto della fornitura per cui è causa in capo all'appellante – con salvezza di tutte le ulteriori parti, nessuna esclusa, dello stesso documento, non contemplate dalla medesima querela di falso, di cui l'odierna appellata intende valersi”.
Tale rinuncia a volersi avvalere del documento impugnato di falso – nelle parti in cui era stata proposta querela di falso -, è stata confermata all'udienza del 15.12.2024, a seguito della quale questo giudicante a norma dell'art.222 c.p.c., ha dato atto che tale documento deve ritenersi in parte qua inutilizzabile.
Ritenuta la causa sulla base della documentazione in atti, matura per la decisione ha rinviato la causa all'udienza del 22 febbraio 2024 per la p.c. a seguito della quale la causa è stata riservata a sentenza.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (Cass. n. 11176 del 2017).
In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Venendo al caso di specie, risultano pacifiche fra le parti le seguenti circostanze: la pretesa creditoria trae origine dalle verifiche e degli accertamenti eseguiti in data 14.06.2017 dai tecnici di
[...]
sul punto di prelievo ubicato nel Comune di MA (Ta), alla via Dante, snc, Controparte_3 contraddistinto con il pod. IT001E8908922, in precedenza intestato al sig. , a Parte_1
seguito del quale è stato redatto il verbale n. 496251428/2017 di pari data.
Nel citato verbale l'appellante viene qualificato quale “utilizzatore della fornitura” (. pag. 1 riquadro 5) e “titolare della società B FOOD s.r.l.” (pag. 2 riquadro 2)”.
A seguito di tale accertamento è stata emessa la nota del Servizio Elettrico nazionale
11/9/17 – n. pratica 153014302 - con allegata fattura la fattura n. 73580050021528 del
[...]
la denuncia di notizia di reato, ed infine il decreto ingiuntivo opposto oggetto E_ del giudizio (fondato sull'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti ed estratto conto).
A seguito della proposizione della querela di falso in grado di appello avente ad oggetto le parti prefate del verbale le stesse sono state oggetto di rinuncia da parte della società odierna appellata e dunque non sono più utilizzabili ( il che supera ogni questione in ordine alla natura di atto pubblico attribuita al presente verbale in parte qua dal giudice di prime cure ).
Venendo agli ulteriori documenti posti dalla odierna appellata a fondamento della propria pretesa creditoria figura la fattura n. 73580050021528 del da cui E_
emerge che la pretesa si fonda sulla “ricostruzione consumi per prelievi irregolari – verifica numero 153014302 – con indicazione del pod. IT001E89089222, che risulta cessata”.
Da tale documento non è dato desumere a quale titolo i consumi siano stati addebitati al
, né, una volta dichiarato inutilizzabile il verbale di verifica impugnato di Parte_1
falso nella parte in cui il predetto figurava come “utilizzatore di fatto” dell'utenza cessata, potrebbe desumersi il suo coinvolgimento nella illecita utilizzazione dell'energia elettrica pur riscontrata dai tecnici di E-Dstribuzione, dal fatto che il , presente alle Parte_1
operazioni di attivazione di una nuova utenza per la società di cui era legale rapp.te la figlia, abbia sottoscritto il verbale di verifica, tanto più se si considera che egli in tale occasione ebbe a dichiarare “di essere estraneo ai fatti eventualmente accaduti”.
Premesso che non sono noti gli esiti del procedimento penale di cui alla comunicazione di
Con notizia di reato che venne contestualmente trasmessa all non appare significativo e comunque tutt'altro che dirimente la circostanza sulla quale pare fare univoco affidamento la difesa di , consistente nel fatto che al momento E_
dell'accesso dei propri tecnici presso l'utenza cessata sita in MA alla via Dante sn, presa n.
, era presente il . P.IVA_2 Parte_1
Tale circostanza, non contestata dall'appellante, ha trovato riscontro nella deposizione testimoniale resa in primo grado dal tecnico di E-Distribuzione il quale ha Testimone_1 altresi affermato “ero l'unico tecnico di presente alla verifica del 14.06.2017 Controparte_3 presso MA alla via Dante s.n…. non ricordo che il pod. ma ricordo che il sig. Parte_1 utilizzava l'energia proveniente da un misuratore manomesso”.
Tuttavia tale affermazione non risulta in alcun modo specificata dal teste, il quale non ha indicato né le fonti di conoscenza dalle quali aveva tratto il convincimento che il Parte_1
fosse l'utilizzatore di fatto dell'energia illecitamente prelevata, né attraverso quali elementi utilizzatori il prelievo avvenisse, tenuto conto del fatto che l'attività commerciale cui era destinato l'allaccio era ubicata in un immobile di proprietà di terzi ( che figurava quale locatore )
e faceva capo ad una società di capitale ( che figurava quale conduttore ) in cui l'appellante non ricopriva alcuna carica.
Né alcun rilievo in merito alla titolarità passiva del , può attribuirsi all'attività Parte_1
stragiudiziale svolta da ( comunicazione dei E_
consumi in maniera dettagliata allo stesso appellante ed allegata tabella di ricostruzione dei consumi;
invio all'appellante di idonea informativa circa le modalità di determinazione del prelievo irregolare e circa il criterio utilizzato per determinarlo ) ed al fatto che il Parte_1
non avrebbe mai fatto pervenire nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni le proprie “osservazioni scritte adeguatamente documentate”.
Assorbita deve ritenersi ogni questione inerente alle corrette modalità di determinazione dei consumi addebitati e, segnatamente, ogni valutazione in ordine alla presunta decadenza del dal diritto di richiedere la rettifica e/o l'annullamento della ricostruzione eseguita dal Parte_1 competente Distributore, a norma di quanto previsto dall'art. 11.3 della Delibera n. CP_5
200/99 e della applicabilità di tale normativa secondaria al caso di specie.
Per le considerazioni che precedono, non avendo E_
, quale attore sostanziale, fornito la prova della titolarità passiva del
[...] , la propria pretesa creditoria andava rigettata e per l'effetto l'opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
L'appello va dunque accolto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione, quanto ai compensi, dei parametri minimi ( giustificati dalla scarsa importanza della vicenda ) di cui al DM 55/2014 e ss. modif..
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla l'appello proposto da
, nei confronti del , in Parte_1 E_
persona del rappresentante legale pro tempore, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 916/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Brindisi, accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1080/2019, emesso il 27/6/2019 dal Giudice di Pace di
Brindisi in favore di di E_
2. Condanna al pagamento in favore le spese processuali E_
per il doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 85,00 per le borsuali ed in € 633,00 per i compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA e per il presente grado di appello in € 118,00 per le borsuali ed in € 1.278,00 per i compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Grimaldi dichiaratosi anticipatario.
Brindisi, lì 13/05/2025 IL GIUDICE dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.