Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 11/07/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2218 del 2025, proposto da -OMISSIS- in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Cardito, Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ed estrazione copia dei documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto “istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241”, datata 21.02.2025, inviata a mezzo pec al comune di Torre del Greco in data -OMISSIS-, protocollata in entrata con numero -OMISSIS- con oggetto “istanza di accesso agli atti per la sig.ra -OMISSIS-”, e segnatamente:
a) delle determine di riconoscimento e/o liquidazione dell’assegno di cura alla figlia minore -OMISSIS-, con un resoconto dettagliato delle mensilità annualità già liquidate e quelle ancora in corso di liquidazione, avendo cura di precisare a quali mesi/anni di riconoscimento del beneficio si riferiscano i bonifici del 21.07.2023, del 27.12.2023 e del 04.09.2024 (considerato che la domanda di riconoscimento dell’assegno di cura è stata presentata al Comune il 20.10.2021);
b) di ogni altro atto anteriore, presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, comunque denominato, afferente alla vicenda sottesa al riconoscimento e alla liquidazione dell’assegno di cura in favore della figlia minore -OMISSIS-.
Nonché per l’annullamento del silenzio rifiuto e/o rigetto e/o diniego serbato dal Comune di Torre del Greco in ordine all’istanza di accesso agli atti (doc. 1), avente ad oggetto “istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241”, datata 21.02.2025, inviata a mezzo pec al comune di Torre del Greco in data -OMISSIS- (doc. 2), protocollata in entrata con numero -OMISSIS- con oggetto “istanza di accesso agli atti per la sig.ra -OMISSIS-”, silenzio formatosi il 27.03.2025; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti della ricorrente, ancorché non conosciuto.
Nonché per la condanna della resistente all’esibizione dei documenti suddetti, mediante visione ed estrazione di copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con istanza in data -OMISSIS- la ricorrente chiedeva al Comune di Torre del Greco il rilascio di copia conforme all’originale delle determine di riconoscimento e/o liquidazione dell’assegno di cura in favore della figlia minore -OMISSIS-, con un resoconto dettagliato delle mensilità/annualità già liquidate e di quelle ancora in corso di liquidazione, avendo cura di precisare a quali mesi/anni di riconoscimento del beneficio si riferissero i bonifici del 21.07.2023, del 27.12.2023 e del 04.09.2024; nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, comunque denominato, afferente alla vicenda sottesa al riconoscimento e alla liquidazione dell’assegno di cura in favore della figlia minore -OMISSIS-;
Rilevato che – secondo quanto allegato dalla stessa parte ricorrente – la richiesta di ostensione restava senza alcuna risposta;
Rilevato che, con ricorso notificato in data 23.04.2025 e depositato in data 05.05.2025, la ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego tacitamente formatosi sull’istanza di accesso e l’accertamento del suo diritto di accedere agli atti richiesti;
Considerato che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente allegava che la vicenda traeva origine dall’istanza presentata ai servizi sociali del Comune di Torre del Greco, per ottenere l’assegno di cura a partire dal 20.10.2021;
Rilevato che il Comune di Torre del Greco, pur ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio;
Rilevato che sono decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, sicché quest’ultima deve intendersi respinta, ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. n. 241/1990;
Ritenuto che la parte ricorrente sia titolare – per effetto della sua qualità di genitore della suddetta minore, diversamente abile – di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei suddetti atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti;
Ritenuto pertanto che, in ragione della posizione qualificata della ricorrente e dell’interesse che essa ha nei riguardi degli atti in questione, la domanda sia fondata;
Ritenuto di dover regolare le spese di lite (liquidate in dispositivo) secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accertato il diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti di cui in parte motiva:
- ordina al Comune di Torre del Greco di esibire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza (di cui è onerata la ricorrente medesima) tutta la documentazione innanzi citata;
- condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.