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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. v.g. 12332/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12332/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Crescini Mariagiovanna Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Negrini Antonio Parte_2 C.F._2
e con l'avv. Antuofermo Maria Luisa
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
e residenza dello stesso presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, Per_1
ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e quantomeno a weekend alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alle ore 21.30/22,00 della domenica con pernottamento;
quando il padre avrà con pagina 1 di 5 sé nel fine settimana, potrà vederlo e tenerlo con sé infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da Per_1
scuola sino alle ore 21.30/22.00, e la settimana successiva, quando trascorrerà il weekend con la Per_1
madre, il padre potrà tenere con sé il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30/22.00 del Per_1
mercoledì, quando sarà riaccompagnato a casa della madre e pertanto con pernotto presso il papà. Il minore, quando è giorno di competenza del padre, sarà accompagnato a scuola e da lui prelevato o da persona da lui delegata. Il prelievo presso l'abitazione del minore avverrà ad opera del padre che riaccompegnerà ivi il minore. Il padre potrà accedere all'abitazione solo con il consenso della madre.
3) Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'anno 2024 le parti concorderanno le ferie estive con entro il 30.06.2024. Durante questo periodo di competenza della madre sarà Per_1
sospeso il diritto di visita infrasettimanale del padre oltre che l'alternanza dei fine settimana. Durante questo periodo di competenza del padre, la madre non ha diritto di visita infrasettimanale ed è sospesa l'alternanza dei fine settimana.
4) Quando la madre dovesse decidere di recarsi in Brasile dai propri parenti, dovrà comunicare tale decisione al padre entro il 30 ottobre. Il padre, dato che il viaggio sarà con partenza intorno alla metà del mese di dicembre e rientro intorno alla metà del mese di gennaio ed ha durata di almeno quattro settimane, avrà diritto di recuperare la settimana prevista per le vacanze natalizie al rientro del figlio in
Italia entro la fine del mese di rientro o, al più tardi, il mese successivo e l'estate successiva la madre non avrà con sé il figlio per tre settimane, per ristabilire l'equilibrio nella frequentazione. Durante il periodo del viaggio è sospeso il diritto di visita del padre e l'alternanza dei fine settimana.
5) Divisione paritaria tra i genitori del periodo di vacanze natalizie e pasquali di con alternanza Per_1
tra gli stessi del giorno di Natale e Capodanno e Pasqua e pasquetta. Nell'ipotesi in cui la madre decidesse di andare in Brasile nel periodo natalizio, indicato tra il 15-20.12 ed il 15-20.01, viene meno la divisione paritaria e la regolamentazione dei diritti di frequentazione sarà come indicata al punto precedente.
Festività alternate.
6) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 300,00 (euro trecento//00) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio finché Per_1
questo non sarà economicamente autosufficiente. Tale somma dovrà essere versata, mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie [...], entro il 15 di ogni mese con decorrenza il primo versamento dal 15 giugno 2024 e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat con decorrenza dal mese di luglio 2025. Il sig. pagherà in esclusiva il basket e la sig.ra Pt_1
pagina 2 di 5 pagherà in esclusiva il corso di musica del figlio. Tali attività proseguiranno finchè gradite al Pt_2
minore e/o finchè i genitori riterranno di affrontare la spesa in forma autonoma;
diversamente saranno proseguite previo accordo dei genitori sulle stesse e sulla suddivisione delle spese. La mensa scolastica di per l'aa.ss. 2023/2024 resta a carico del padre. Per_1
7) Fermo quanto precede, le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, con precisazione che tali spese – dettagliate come segue secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia – sono da: a) documentare, b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta. Le spese straordinarie sono: Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte da medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte da medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre- scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
8) L'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascuna parte;
9) L'abitazione familiare, sita in Borgosatollo (BS), via Gaetano Facchi n. 111, in comproprietà tra le parti, viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, ad eccezione del letto Pt_2
matrimoniale, del materasso nonché della Tv in sala;
beni che verranno prelevati dal sig. Pt_1
unitamente ai propri effetti personali entro la fine del mese di Maggio 2024 in giorno ed orario precedentemente concordati con la signora . Entro il medesimo termine Parte_2
pagina 3 di 5 del 31 maggio 2024 la sig.ra provvederà alla richiesta di voltura di tutte Parte_2
le utenze e il signor prima di detto termine, si trasferirà altrove fermo che verrà comunicato alla Pt_1
madre di Tiago dove sarà posta la residenza prima del trasferimento. Il trasferimento del è Pt_1
condizione sospensiva della presentazione della domanda per la voltura delle utenze.
10)Il signor rinuncia alla richiesta di rimborso della metà delle spese da lui sostenute per le Pt_1
utenze fino alla data del 31/05/2024.
11) Le parti si obbligano al rispetto delle condizioni qui convenute anche in attesa della sentenza di omologazione.
12)I sigg. e si prestano sin d'ora reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
13) in merito all'abitazione familiare le parti si danno atto che dal mese di febbraio 2024 hanno provveduto in via solidale al pagamento pro quota della rata del mutuo ciascuno e così fino alla concorrenza del saldo dell'importo della propria quota di proprietà. La sig.ra provvederà a versare Pt_2
la propria quota di rata di mutuo entro il 25 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie IT 94 O 01030
11209 000 010 344 663.
DICHIARARE compensate le spese legali”
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 01.07.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nato il [...],
[...] Persona_2
domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 4 di 5
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12332/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Crescini Mariagiovanna Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Negrini Antonio Parte_2 C.F._2
e con l'avv. Antuofermo Maria Luisa
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
e residenza dello stesso presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, Per_1
ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e quantomeno a weekend alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alle ore 21.30/22,00 della domenica con pernottamento;
quando il padre avrà con pagina 1 di 5 sé nel fine settimana, potrà vederlo e tenerlo con sé infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da Per_1
scuola sino alle ore 21.30/22.00, e la settimana successiva, quando trascorrerà il weekend con la Per_1
madre, il padre potrà tenere con sé il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30/22.00 del Per_1
mercoledì, quando sarà riaccompagnato a casa della madre e pertanto con pernotto presso il papà. Il minore, quando è giorno di competenza del padre, sarà accompagnato a scuola e da lui prelevato o da persona da lui delegata. Il prelievo presso l'abitazione del minore avverrà ad opera del padre che riaccompegnerà ivi il minore. Il padre potrà accedere all'abitazione solo con il consenso della madre.
3) Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'anno 2024 le parti concorderanno le ferie estive con entro il 30.06.2024. Durante questo periodo di competenza della madre sarà Per_1
sospeso il diritto di visita infrasettimanale del padre oltre che l'alternanza dei fine settimana. Durante questo periodo di competenza del padre, la madre non ha diritto di visita infrasettimanale ed è sospesa l'alternanza dei fine settimana.
4) Quando la madre dovesse decidere di recarsi in Brasile dai propri parenti, dovrà comunicare tale decisione al padre entro il 30 ottobre. Il padre, dato che il viaggio sarà con partenza intorno alla metà del mese di dicembre e rientro intorno alla metà del mese di gennaio ed ha durata di almeno quattro settimane, avrà diritto di recuperare la settimana prevista per le vacanze natalizie al rientro del figlio in
Italia entro la fine del mese di rientro o, al più tardi, il mese successivo e l'estate successiva la madre non avrà con sé il figlio per tre settimane, per ristabilire l'equilibrio nella frequentazione. Durante il periodo del viaggio è sospeso il diritto di visita del padre e l'alternanza dei fine settimana.
5) Divisione paritaria tra i genitori del periodo di vacanze natalizie e pasquali di con alternanza Per_1
tra gli stessi del giorno di Natale e Capodanno e Pasqua e pasquetta. Nell'ipotesi in cui la madre decidesse di andare in Brasile nel periodo natalizio, indicato tra il 15-20.12 ed il 15-20.01, viene meno la divisione paritaria e la regolamentazione dei diritti di frequentazione sarà come indicata al punto precedente.
Festività alternate.
6) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 300,00 (euro trecento//00) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio finché Per_1
questo non sarà economicamente autosufficiente. Tale somma dovrà essere versata, mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie [...], entro il 15 di ogni mese con decorrenza il primo versamento dal 15 giugno 2024 e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat con decorrenza dal mese di luglio 2025. Il sig. pagherà in esclusiva il basket e la sig.ra Pt_1
pagina 2 di 5 pagherà in esclusiva il corso di musica del figlio. Tali attività proseguiranno finchè gradite al Pt_2
minore e/o finchè i genitori riterranno di affrontare la spesa in forma autonoma;
diversamente saranno proseguite previo accordo dei genitori sulle stesse e sulla suddivisione delle spese. La mensa scolastica di per l'aa.ss. 2023/2024 resta a carico del padre. Per_1
7) Fermo quanto precede, le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, con precisazione che tali spese – dettagliate come segue secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia – sono da: a) documentare, b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta. Le spese straordinarie sono: Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte da medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte da medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre- scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
8) L'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascuna parte;
9) L'abitazione familiare, sita in Borgosatollo (BS), via Gaetano Facchi n. 111, in comproprietà tra le parti, viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, ad eccezione del letto Pt_2
matrimoniale, del materasso nonché della Tv in sala;
beni che verranno prelevati dal sig. Pt_1
unitamente ai propri effetti personali entro la fine del mese di Maggio 2024 in giorno ed orario precedentemente concordati con la signora . Entro il medesimo termine Parte_2
pagina 3 di 5 del 31 maggio 2024 la sig.ra provvederà alla richiesta di voltura di tutte Parte_2
le utenze e il signor prima di detto termine, si trasferirà altrove fermo che verrà comunicato alla Pt_1
madre di Tiago dove sarà posta la residenza prima del trasferimento. Il trasferimento del è Pt_1
condizione sospensiva della presentazione della domanda per la voltura delle utenze.
10)Il signor rinuncia alla richiesta di rimborso della metà delle spese da lui sostenute per le Pt_1
utenze fino alla data del 31/05/2024.
11) Le parti si obbligano al rispetto delle condizioni qui convenute anche in attesa della sentenza di omologazione.
12)I sigg. e si prestano sin d'ora reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
13) in merito all'abitazione familiare le parti si danno atto che dal mese di febbraio 2024 hanno provveduto in via solidale al pagamento pro quota della rata del mutuo ciascuno e così fino alla concorrenza del saldo dell'importo della propria quota di proprietà. La sig.ra provvederà a versare Pt_2
la propria quota di rata di mutuo entro il 25 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie IT 94 O 01030
11209 000 010 344 663.
DICHIARARE compensate le spese legali”
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 01.07.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nato il [...],
[...] Persona_2
domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 4 di 5
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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