Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 06/11/2023, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 03283/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2018, proposto da
IU IA LU CA, RT IA NI CA, UD IA RE CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Alecci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paterno', Comune di LN, non costituiti in giudizio;
avverso
l' impossessamento, la modifica, la detenzione e l' utilizzo posti in essere da parte del Comune di Paternò e da parte del Comune di LN, del tratto di terreno esteso mq. 165, sito in contrada “Canfarella” di LN, costituente, quanto a mq. 50, porzione del terreno già riportato alla particella “68” del foglio “20” del Catasto Terreni di Paternò, quanto a mq. 100, porzione del terreno già riportato alla particella “70” dello stesso foglio nonché, quanto a mq. 15, porzione del terreno riportato alla particella “71” e di cui alla data odierna sono proprietari i sig.ri CA IU IA LU, CA RT IA NI e CA UD IA RE, conseguentemente condannando il Comune di Paternò in persona del Sindaco pro tempore ed il Comune di LN in persona del Sindaco pro tempore, ovvero quella delle due amministrazioni resistenti che sarà ritenuta obbligata, all' immediata restituzione del suindicato terreno in favore dei rispettivi proprietari libero e sgombero di persone e cose, nonché previa la demolizione di tutte le modifiche apportatevi e la sua riduzione in pristino.
In subordine, stabilire un termine perentorio entro il quale l' amministrazione comunale resistente che ne abbia interesse, manifesti le proprie determinazioni in ordine all' acquisizione del bene tramite un formale provvedimento amministrativo e nel rispetto del disposto dell' art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001.
Ancora più subordinatamente, disposta consulenza con il mandato di accertare il valore di mercato del terreno di proprietà dei ricorrenti sig.ri CA, oggetto di irreversibile trasformazione da parte del Comune di Paternò ed utilizzato da parte del Comune di LN, condannare entrambi gli enti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati agli stessi ricorrenti tramite l' impossessamento e la definitiva modificazione dei loro immobili, determinandolo in misura pari all' attuale valore economico dei beni ed a quello dei frutti ritraibili, con la svalutazione e gli interessi di legge.
Sempre ed in ogni caso, disposta consulenza con il mandato di calcolarne l' entità e l' importo, condannare il Comune di Paternò in persona del Sindaco pro tempore ed il Comune di LN in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni causati ai fratelli CA, privandoli della percezione dei frutti dell' immobile dalla data della sua apprensione e sino al momento della riconsegna ovvero sino al momento dell' eventuale acquisizione ex art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, con la svalutazione e gli interessi di legge. Spese e compensi del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti CA IU IA LU e CA UD IA RE sono comproprietarie del terreno indicato al foglio 21 con le part.lle 70 ed 890 del Catasto Terreni di LN (ex part.lla “70” del fg. “21” Catasto Terreni di Paternò).
Il ricorrente CA RT IA NI è proprietario del terreno segnato al foglio 21 part.lla 71 (ex part.lla “71” Catasto Terreni Paternò).
Tutti tre sono comproprietari del terreno accatastato al foglio 21, part.lla 1097 del Catasto di LN (ex particella “68” Catasto di Paternò).
I cespiti sono contigui tra di loro e, da nord-ovest, sono delimitati dall’angolo formato dalla confluenza tra due strade, la via Canfarella di LN e la Strada Provinciale n. 57.
Il 12 gennaio 1985 il Sindaco del Comune di Paternò, con ordinanza n. 6, ordinava un’occupazione d’ urgenza di parte delle predette aree, finalizzata alla “realizzazione dei lavori di ammodernamento della via comunale Canfarella e sistemazione dell’incrocio della via Rosario con la strada provinciale n. 57 nella fraz. di LN”.
L’occupazione veniva eseguita il 5 febbraio 1985, con l’immissione dell’Ente nel possesso di 165 mq di terreno. In particolare, il Comune di Paternò occupava 100 mq del terreno accatastato alla particella “70”, 50 mq del terreno facente parte della particella “71” e 15 mq del terreno riportato alla particella “68”.
Il 29 aprile 1985, LN, sino a tale data “frazione” del Comune di Paternò, veniva eretto in Comune autonomo (legge Regione Sicilia n. 20 del 29 aprile 1985).
Il 6 dicembre 1990, sempre il Comune di Paternò, con delibera di Giunta n. 927, dopo avere premesso che nel corso dei lavori di ammodernamento della via Canfarella si era “…reso necessario realizzare opere diverse da quelle previste nel progetto originario…” approvava una variante che prevedeva un diverso tracciato della strada.
Sulla base di questa delibera, il Sindaco del neo Comune di LN, quale delegato del Comune di Paternò, con ordinanza n. 8 del 3 febbraio 1993, disponeva l’occupazione d’ urgenza di altri 80 mq del terreno facente parte della particella 70.
Il nuovo provvedimento veniva portato ad esecuzione l’8 aprile 1993, con l’immissione in possesso del Comune di Paternò nell’anzidetto ulteriore tratto di terreno.
Avverso il decreto di occupazione d’urgenza n. 8/93 e la delibera n. 927/90 della Giunta del Comune di Paternò, la ricorrente CA IU proponeva ricorso avanti il TAR, che, con sentenza n. 201/1995, depositata il 10 agosto 1995, annullava gli atti impugnati ritenendo sussistente il vizio di incompetenza.
Nondimeno, le opere di ammodernamento della via Canfarella venivano in ugual modo realizzate, utilizzando le superfici occupate. Tuttavia, nessuna delle due amministrazioni provvedeva a completare la procedura ablatoria, né si curava di versare ai ricorrenti l’indennità di esproprio nonostante le richieste inviate da questi ultimi tramite ripetute raccomandate.
Nella persistente inerzia dei due enti locali, con citazione notificata il 2 settembre 2005 ricorrenti intraprendevano un giudizio avanti il Tribunale di AN, sezione distaccata di Paternò, citando i due Enti che avevano contribuito alla irreversibile trasformazione di una parte del loro terreno e chiedendo che i convenuti venissero condannati a risarcire i danni ed i pregiudizi loro arrecati.
In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, qualificando come usurpativa l’occupazione perpetrata dall’Ente.
In seguito all’impugnazione proposta dal Comune di Paternò, la Corte d’ Appello di AN, con sentenza n. 1143/2017, depositata il 14 giugno 2017, condannava il Comune di Paternò ed il Comune di LN al risarcimento dei danni causati dall’occupazione realizzata in carenza di potere, riguardante la porzione di 80 mq di terreno facente parte della part.lla 70, foglio 21 (quella occupata successivamente con atti annullati dal Tar AN).
Con riferimento, invece, alla procedura espropriativa avviata con ordinanza n. 6/85 dal Comune di Paterno, riguardante l’occupazione delle part.lle 68, 70, 71 di cui al foglio 21, il giudice di seconde cure dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
I ricorrenti, pertanto, hanno proposto il presente ricorso al fine di accertare l’illegittimità di tale procedura espropriativa avviata con ordinanza n. 6 del 1985 e non conclusa nei termini di legge con l’adozione del decreto di esproprio; hanno chiesto la condanna dell’Ente alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati (segnatamente: 100 mq del terreno accatastato alla particella “70”, 50 mq del terreno facente parte della particella “71”, e 15 mq del terreno riportato alla particella 68), previa la demolizione di tutte le modifiche apportatevi e la sua riduzione in pristino.
In subordine, hanno chiesto la fissazione di un termine perentorio entro il quale l’Amministrazione comunale resistente manifesti le proprie determinazioni in ordine all’ acquisizione del bene tramite un formale provvedimento amministrativo e nel rispetto del disposto dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001.
Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
All’udienza straordinaria del 25 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Come esposto in narrativa, la vicenda sorge dall’occupazione di porzione dei fondi, identificati in catasto al foglio 21, particelle 68, 70, 71 (rispettivamente per 15 mq, 50 mq, 100 mq), con irreversibile trasformazione degli stessi, senza che a dette occupazioni sia mai seguita l’adozione del decreto espropriativo.
La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà derivanti comportamenti, fatti o contegni (T.A.R. AN, (Sicilia) sez. II, 12/07/2023, (ud. 22/06/2023, dep. 12/07/2023), n.2179)
Nel caso di occupazione non seguita da un tempestivo provvedimento di esproprio, e pertanto divenuta sine titulo (a decorrere dalla scadenza del termine quinquennale, e quindi della perdita di efficacia del provvedimento di occupazione temporanea), l’illecito permanente dell’Autorità verrà meno solo nei casi previsti dall’articolo 42bis del dpr 327 del 2001 (cioè in dipendenza dell’acquisizione del bene o della sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, anche a natura transattiva.
Nel merito, la parte resistente non si è costituita e quindi è rimasta incontestata la sopravvenuta illegittimità della occupazione e trasformazione delle aree e la estensione delle particelle interessate (peraltro documentate da parte ricorrente).
Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 42 bis del dpr 327 del 2001, è riservata all’Amministrazione scegliere discrezionalmente se acquisire il terreno illegittimamente occupato, indennizzando la parte sostanzialmente espropriata, oppure restituirlo (dovendo risarcire in tal caso solo il danno da occupazione illegittima, ove provato).
Ne consegue che il ricorso merita accoglimento, nel senso che deve essere ordinato alla parte resistente di provvedere, ai sensi dell’articolo 42 bis cit., ad acquisire le aree in via definitiva oppure a restituirle ai ricorrenti previa riduzione in pristino, con tutte le conseguenze di tipo indennitario o risarcitorio (che conseguendo a potere non ancora esercitato non possono allo stato essere esaminate in rito e nel merito), a seconda della scelta che sarà compiuta (e salva ovviamente la possibilità delle parti di accordarsi negozialmente e in via stragiudiziaria, entro i termini concessi, sulle sorti delle aree stesse e sulle spettanze economiche, cfr. Consiglio di Stato sentenza 9483 del 2022).
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000 oltre contributo unificato e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Antonino Scianna, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO