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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1011/2021
TRA
(C.F. n. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Donato Apolito (C.F. n. ), presso lo C.F._2 studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Amato di Montecassino, n. 7;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA n. , rappresentata nel Controparte_1 P.IVA_1 giudizio di primo grado dalla sua procuratrice a sua volta rappresentata dalla CP_2 procuratrice Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Lecce, via Lodi n. 38, in persona del suo CP_4 P.IVA_2 legale rappresentante (C.F. n. ), non in proprio ma Controparte_5 C.F._3 in nome e per conto di C.F. n. , già con sede in CP_6 P.IVA_3 Controparte_7
Milano, via San Prospero n. 4, in virtù della procura del 31/03/2020 al rogito dell'Avv. Eugenia
1 Caricato, Notaio in Milano (Rep. n. 5263 – Racc. n. 3548), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. GUALTIERI Clara
(C.F. n.: ), presso il cui studio in Milano, Piazza IV Novembre n. 4 C.F._4 elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, n.
142/2021, depositata in data 20.1.2021
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 142/2021, pubblicata in data 20.1.2021, il Tribunale di Napoli Nord, Terza
Sezione Civile, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei Parte_1 confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
880/2018 del 22.1.2018, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto che dichiarava definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della banca opposta.
Con il decreto ingiuntivo opposto, e confermato dalla sentenza di primo grado, era ingiunto al di pagare in favore della la somma di € 25.307,13, a Pt_1 Controparte_1 titolo di saldo debitore del c/c n. 631086 (già n. 9248/192), acceso dal in data 13.2.2006, Pt_1 oltre interessi legali dal 17.1.2017 al saldo.
Vale rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la Controparte_1
ricorrente in via monitoria ed opposta, si costituiva, dapprima, in proprio e,
[...] successivamente, in data 28.2.2019, si costituiva, per essa, quale sua procuratrice, CP_2 la quale, a sua volta, era rappresentata dalla sua procuratrice Controparte_3
.
[...] Controparte_8
Inoltre, nel medesimo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interveniva in data
22.10.2020, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non in proprio, ma quale procuratrice di CP_4
qualificata attuale titolare del credito oggetto di causa, per averlo acquistato da CP_6 CP_9
in forza del contratto di cessione di crediti, ex artt. 1 e 4 legge 130/1999 e 58 TUB,
[...] stipulato in data 4.2.2020, di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italina del 22.2.2020, con la precisazione che aveva, a sua volta, acquistato CP_9
2 il credito dalla in forza di contratto di cessione di Controparte_1 crediti, ex artt. 1 e 4 legge 130/1999 e 58 TUB, stipulato in data 23.12.2019, di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina del 16.1.2020; la terza intervenuta si riportava alle difese e conclusioni della , di cui Controparte_1 chiedeva l'estromissione.
Di tali vicende processuali vi è traccia nella sentenza di primo grado.
Per quanto ancora rilevi, il giudice di primo grado riteneva infondata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- la banca opposta aveva provato la fondatezza della sua pretesa creditoria mediante la produzione in giudizio del contratto e di tutti gli estratti conto;
- l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per violazione del divieto di anatocismo era infondata perché il contratto di conto corrente, stipulato nel 2006, era rispettoso dei dettami della delibera CICR del 9.2.2000, in quanto prevedeva la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e la relativa clausola era espressamente e separatamente sottoscritta dal cliente;
- era infondata l'eccezione di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto sul presupposto di mancata pattuizione e di difetto di causa in quanto: la CMS risultava regolarmente pattuita nel contratto di conto corrente;
la CMS aveva la funzione di remunerare non il godimento del capitale come gli interessi corrispettivi, ma la sua messa a disposizione a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento (cass. civ., 870/2006); in ogni caso, risultava dagli estratti conto prodotti che a partire dal 2009 la banca opposta non aveva più applicato la CMS nel corso del rapporto, e, quindi, non risultava violato il disposto dell'art. 2 bis del decreto legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009 (secondo cui “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente,
3 in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”);
- era infondata l'eccezione di illegittima applicazione del meccanismo delle valute, perché le contestazioni dell'opponente erano generiche, non avendo egli indicato, neppure a titolo esemplificativo, in quali momenti e per quali operazioni la banca avrebbe lucrato con l'antergazione e/o postergazione delle valute;
- era infondata l'eccezione di usura, peraltro inizialmente prospettata dall'opponente in termini di mera eventualità, perché formulata in maniera generica, non essendo stati indicati i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, ed in proposito era richiamato il dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19597/2020, secondo cui il debitore, che intenda provare l'entità usuraria degli interessi moratori, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato;
nel caso di specie, l'opponente non aveva assolto a tale onere di allegazione, in quanto si era limitato a dichiarare che i complessivi elementi di costo del rapporto “sono o potrebbero essere, complessivamente, superiori a quelli di legge”
(cfr. atto di opposizione, pag. 7); solo nella comparsa conclusionale depositata in data
21.12.2020 l'opponente aveva precisato che “il contratto prevedeva un tasso a debito del
14,055% (pag. 10 del contratto) che è superiore al tasso del 9,38% previsto dal Decr. Min.
Finanze per l'anno in esame, superando anche il limite soglia previsto dalla l.108-96 (tasso aumentato della metà) oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari”, ma tale deduzione, formulata solo con la comparsa conclusionale, era tardiva ed inammissibile.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 142/2021, pubblicata in data 20.1.2021, notificatagli dalla
[...]
e, per essa da rappresentata a sua volta, da Controparte_1 CP_2 [...]
in data 26.1.2021 e da e, per essa dalla procuratrice Controparte_10 CP_6 CP_4
in data 28.1.2021, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione
[...] Parte_1 notificato in data 25.2.2021, con cui ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 880/2018, e, per l'effetto, di revocare lo stesso, “e, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, rettificare il saldo contabile determinando l'effettivo dare–avere e procedendo alla verifica della c.m.s. o
4 corrispettivo sull'accordato, alla rideterminazione dei giorni di valuta ovvero del tasso debitore applicato ed aggiungendo al capitale erogato i soli interessi al saggio legale con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale”; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, la rappresentata nel Controparte_1 giudizio di primo grado da a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 [...]
benché regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_11 costituita, onde deve essere dichiarata contumace.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 13.9.2021, la non in CP_4 proprio, ma in nome e per conto di (già , attuale titolare del CP_6 Controparte_7 credito dedotto in giudizio, e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, l'appellante si è doluto del rigetto dell'eccezione di usura.
C.1.1. Con una prima censura, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove il primo giudice aveva dedotto che non era stato soddisfatto l'onere di allegazione, in quanto la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari era stata prospettata solo in termini di mera eventualità.
L'appellante ha dedotto, di contro, che la deduzione risultava correttamente formulata con la richiesta di invalidità delle clausole contrattuali (il corsivo e la sottolineatura sono contenute nell'atto di appello), così come risultante dalla pagina 7 dell'atto di opposizione (“Pertanto, se le competenze della banca determinano un costo del denaro superiore alla legalità e/o tollerabilità, ne deriva l'invalidità delle clausole contrattuali che hanno determinato questo risultato in contrasto con norme di ordine pubblico”).
C.1.2. Con una seconda cesura, l'appellante ha censurato l'affermazione del primo giudice sull'inammissibilità del rilievo per presunta tardività e ha dedotto che l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, contrarie a norme imperative, era stata avanzata sin dall'atto
5 introduttivo, replicata in sede di mediazione, nelle memorie istruttorie e, infine, in comparsa conclusionale.
C.1.3. L'appellante ha censurato, poi, la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato tardiva l'eccezione di nullità della pattuizione contrattuale sull'applicazione di un tasso di interesse maggiorato rispetto ai limiti previsti dalla legge 108/1996 e ha argomentato che si trattava di una clausola, contenuta in un contratto stipulato con un consumatore, vessatoria, ai sensi del codice del Consumo, secondo cui “nei contratti tra professionista e consumatore si considerano vessatorie le clausole che, malgrado buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; nel caso di specie, invero, era pattuito un tasso di interesse a debito maggiorato rispetto ai limiti previsti dalla legge 108/1996, in quanto la banca aveva previsto ed applicato un tasso a debito del 14,055%, che era superiore al tasso del 9,38% previsto dal D.M.
Finanze per l'anno in esame, superando anche il limite del tasso soglia previsto dalla legge
108/1996 (aumentato della metà), oltre al quale gli interessi sono da considerare usurari.
Peraltro, stante la natura vessatoria della clausola e trattandosi di contratto stipulato con un consumatore, l'inefficacia della clausola, oltre ad operare a vantaggio del consumatore, era rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni grado e stato del giudizio, potendo tale rilevabilità
d'ufficio operare anche in grado di appello, nel caso di mancato rilievo della stessa in primo grado.
C.1.4. La prima censura è inammissibile, in quanto non coglie che il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di usura perché era stata formulata in maniera generica ed in violazione all'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, nella sentenza n. 19597/2020, precisava che il debitore, che intenda provare l'entità usuraria degli interessi moratori, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, ed, in più, precisava che l'eccezione era stata inizialmente (opposizione a decreto ingiuntivo) prospettata addirittura in termini di mera eventualità.
E le lacune deduttive segnalate dal primo giudice, e riscontrate sia nell'atto di opposizione che nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., non possono essere colmate dalle generiche allegazioni spiegate nell'atto di opposizione e richiamate nell'atto di appello, in ordine alla invalidità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto competenze della banca che
6 determinavano un costo del danaro superiore alla legalità o tollerabilità, perché esse non contengono nessuna precisa indicazione del tasso di interesse pattuito e del tasso soglia applicabile, da individuare in relazione alla categoria contrattuale di riferimento, alla quale doveva essere rapportato il contratto concluso.
C.1.5. Anche la seconda e la terza censura sono infondate per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevato che, come affermato dal primo giudice, le allegazioni a sostegno dell'eccezione di usura, contenute nell'atto di opposizione e nella memoria depositata nei termini ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (che segnano le preclusioni assertive), sono, effettivamente, generiche e prospettate in termini di mera eventualità, e che solo nella comparsa conclusionale l'opponente, odierno appellante, precisava che il contratto prevedeva un tasso a debito del 14,055%, che era superiore al tasso del 9,38% previsto dal decreto ministeriale per l'anno in esame, superando anche il limite soglia, ex lege 108/1996 (9,38% aumentato della metà), oltre al quale gli interessi sono usurari, ma il primo giudice riteneva tali allegazioni, poiché contenute nella comparsa conclusionali, tardive e, quindi, inammissibili.
L'appellante ha contestato la ritenuta tardività dell'allegazione argomentando che si trattava di una clausola nulla, perché contenuta in un contratto stipulato da un consumatore e vessatoria, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, essendo stato pattuito un tasso di interesse a debito
(14,055%), superiore al tasso previsto dal decreto “per l'anno in esame” (9,38%) ed al tasso soglia (9,38%+50%), e che la nullità, che nel caso in esame opera a favore del consumatore, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tuttavia, anche a voler ritenere che le eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, siano sganciate dalle preclusioni assertive, è, però, pur sempre necessario che i fatti su cui dette eccezioni si fondano risultino da atti, documenti ed altre prove tempestivamente acquisiti al processo (cass. civ.,
13.1.2025, n. 863; cass. civ., 8.1.2025, n. 416; cass. civ., 23.2.2024, n. 4867; cass. civ.,
5.12.2023, n. 34053).
Nel caso di specie, la qualità di consumatore dedotta nell'atto di appello dal oltre a non Pt_1 essere stata mai allegata nel giudizio di primo grado, non risulta, in ogni caso, da nessun elemento di prova o documento tempestivamente acquisito nel giudizio di primo grado.
Inoltre, il presupposto dell'eccezione di nullità formulata nell'atto di appello è che il tasso effettivo globale medio, che l'appellante riferisce “all'anno in esame”, ma che in realtà deve essere riferito al trimestre in cui è stato stipulato il contratto di conto corrente dedotto in
7 giudizio - che è il trimestre gennaio-marzo 2006 (essendo stato stipulato il contratto in data
13.2.2006) - e che deve essere individuato in relazione alla categoria di operazioni a cui è riconducibile il contratto in esame (categoria neanche individuata dall'appellante), sia il 9,38%,
a fronte di un tasso debitore pattuito nel contratto pari a 14,055%, ma tale presupposto non è corretto.
Al contrario, precisato che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da prendere in considerazione è quello in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 marzo 2006, la categoria di riferimento deve essere quella delle “aperture di credito fino a € 5.000,00”, con tasso globale medio del 12,58%, e non quella delle “aperture di credito oltre € 5.000,00”, con tasso globale medio del 9,38% (tasso indicato dall'appellante), e tanto perché il contratto di conto corrente per cui è causa, concluso in data 13.2.2006, regolava un eventuale affidamento solo con clausole programmatiche e generali, senza nessuna disposizione specifica che ne prevedesse, tra l'altro, anche il limite.
Pertanto, se il tasso globale medio da prendere in considerazione è pari a 12,58%, e se il tasso soglia è pari al tasso globale medio aumentato della metà (art. 2 del decreto e art. 2, comma 4, legge 108/1996), il tasso soglia è pari a 18,87% (12,58 + 50%=18,87), a fronte del tasso debitore convenuto nel contratto di conto corrente pari a 14,055%, che, perciò, non è usurario.
Cade, quindi, il presupposto sulla base del quale l'appellante ha ritenuta usuraria o, comunque, vessatoria, ex art. 33 del Codice del Consumo, la clausola contrattuale che stabiliva il tasso di interesse debitore.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'accezione di illegittima applicazione della CMS e ha confutato il passaggio motivazionale con cui il primo giudice affermava che dall'esame degli estratti conto prodotti dall'istituto di credito si evidenziava che, a partire dal 2009, la banca non aveva più applicato tale commissione e, pertanto, non risultava violato il disposto dell'art. 2 bis del decreto-legge 185/2008 convertito con legge n. 2/2009.
L'appellante ha dedotto che tale affermazione era erronea perché, nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge 2/2009, come risultava dagli estratti conto, la banca aveva continuato ad addebitare la CMS, seppure con la diversa denominazione di “corrispettivo sull'accordato” applicato sull'intera somma messa a disposizione, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.
Pertanto – ha dedotto l'appellante – la sua eccezione di nullità della clausola contrattuale
8 relativa alla CMS doveva intendersi estesa al cd. corrispettivo sull'accordato (applicato dopo il
2009), in quanto assolutamente generico e non pattuito per iscritto, con violazione del disposto dell'art. 2 bis del decreto-legge 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, che ne disciplina la nullità, non essendo indicati i criteri di calcolo, il tasso applicabile, la durata ovvero la sua periodicità.
Il motivo di appello non è fondato per le ragioni che seguono.
Posto che, in mancanza di specifiche censure sul punto, è calato il giudicato sulla statuizione della sentenza di primo grado di rigetto dell'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto applicata fino al 2009, il secondo motivo di appello, con cui l'appellante eccepisce l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto denominata
“corrispettivo sull'accordato”, per il periodo successivo al 2009, invocando l'art. 2 bis del decreto legge 185/2008, convertito nella legge n. 2 del 28.1.2009, è infondato per la dirimente ragione che l'articolo invocato, e che l'appellante assume violato, è stato introdotto in epoca successiva al contratto di conto corrente per cui è causa, concluso in data 13.2.2006, e, quindi, non è ad esso applicabile.
C.3. Con il terzo motivo di appello, l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di illegittima applicazione del meccanismo delle valute e ha dedotto che il Tribunale era incorso in una contraddizione, perché, da un lato, aveva contestato la genericità del rilievo, e, dall'altro, non aveva ammesso la CTU al fine della verifica del computo operato dall'istituto di credito.
Il motivo di appello è infondato, in quanto la CTU contabile, che avrebbe dovuto essere volta alla verifica del computo delle valute operato dalla banca, e della cui mancata ammissione si duole l'appellante, non può supplire all'inerzia deduttiva della parte, stigmatizzata dal primo giudice, che riteneva che l'eccezione in relazione alla illegittima applicazione delle valute era generica, perché l'opponente non aveva indicato, neppure a titolo esemplificativo, in quali momenti e per quali operazioni la banca avrebbe lucrato con l'antergazione e/o postergazione delle valute.
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice non aveva dato ingresso alla CTU contabile richiesta, senza fornire alcuna motivazione in proposito, laddove, invece, la CTU sarebbe stata necessaria al fine di consentire un accertamento dei fatti ed una verifica delle doglianze.
Il motivo di appello è infondato, ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo
9 istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cass. civ., 13.1.2020, n. 326). In ogni caso, la CTU contabile non era necessaria ai fini della decisione, come è emerso anche all'esito del giudizio di appello.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'appellata non in CP_4 proprio, ma in nome e per conto di cessionaria del credito originariamente vantato da CP_6 nei confronti dell'appellante, seguono la soccombenza di Controparte_1 quest'ultimo, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore della causa di appello, pari a €
25.307,13, pari all'ammontare del decreto ingiuntivo, confermato in primo grado, e di cui l'appellante ha chiesto la revoca), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Non deve essere disposto nulla per le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'appellata rappresentata nel giudizio di primo grado Controparte_1 dalla sua procuratrice a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 [...]
perché la predetta appellata, risultata vittoriosa, è Controparte_11 rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese processuali di cui essere rimborsata.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_12
[...]
[...] rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua procuratrice a sua volta
[...] CP_2 rappresentata dalla procuratrice e di Controparte_3 CP_6 cessionaria del credito, rappresentata dalla sua procuratrice avverso la sentenza del CP_4
Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, n. 142/2021, pubblicata in data 20.1.2021, notificata dalla e, per essa da Controparte_1 CP_2 rappresentata a sua volta, da società tra Avvocati S.p.A., in data 26.1.2021 e da CP_8 CP_6
[... e, per essa dalla procuratrice in data 28.1.2021, ogni diversa istanza ed CP_4 eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1 rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua procuratrice a sua volta CP_2 rappresentata dalla procuratrice Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante a pagare, in favore di nella qualità di procuratrice di CP_4 [...]
CP_
le spese del giudizio di appello, che liquida in € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata contumace rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua Controparte_1 procuratrice a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 [...]
Controparte_3
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 1.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1011/2021
TRA
(C.F. n. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Donato Apolito (C.F. n. ), presso lo C.F._2 studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Amato di Montecassino, n. 7;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA n. , rappresentata nel Controparte_1 P.IVA_1 giudizio di primo grado dalla sua procuratrice a sua volta rappresentata dalla CP_2 procuratrice Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Lecce, via Lodi n. 38, in persona del suo CP_4 P.IVA_2 legale rappresentante (C.F. n. ), non in proprio ma Controparte_5 C.F._3 in nome e per conto di C.F. n. , già con sede in CP_6 P.IVA_3 Controparte_7
Milano, via San Prospero n. 4, in virtù della procura del 31/03/2020 al rogito dell'Avv. Eugenia
1 Caricato, Notaio in Milano (Rep. n. 5263 – Racc. n. 3548), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. GUALTIERI Clara
(C.F. n.: ), presso il cui studio in Milano, Piazza IV Novembre n. 4 C.F._4 elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, n.
142/2021, depositata in data 20.1.2021
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 142/2021, pubblicata in data 20.1.2021, il Tribunale di Napoli Nord, Terza
Sezione Civile, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei Parte_1 confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
880/2018 del 22.1.2018, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto che dichiarava definitivamente esecutivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della banca opposta.
Con il decreto ingiuntivo opposto, e confermato dalla sentenza di primo grado, era ingiunto al di pagare in favore della la somma di € 25.307,13, a Pt_1 Controparte_1 titolo di saldo debitore del c/c n. 631086 (già n. 9248/192), acceso dal in data 13.2.2006, Pt_1 oltre interessi legali dal 17.1.2017 al saldo.
Vale rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la Controparte_1
ricorrente in via monitoria ed opposta, si costituiva, dapprima, in proprio e,
[...] successivamente, in data 28.2.2019, si costituiva, per essa, quale sua procuratrice, CP_2 la quale, a sua volta, era rappresentata dalla sua procuratrice Controparte_3
.
[...] Controparte_8
Inoltre, nel medesimo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interveniva in data
22.10.2020, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non in proprio, ma quale procuratrice di CP_4
qualificata attuale titolare del credito oggetto di causa, per averlo acquistato da CP_6 CP_9
in forza del contratto di cessione di crediti, ex artt. 1 e 4 legge 130/1999 e 58 TUB,
[...] stipulato in data 4.2.2020, di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italina del 22.2.2020, con la precisazione che aveva, a sua volta, acquistato CP_9
2 il credito dalla in forza di contratto di cessione di Controparte_1 crediti, ex artt. 1 e 4 legge 130/1999 e 58 TUB, stipulato in data 23.12.2019, di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina del 16.1.2020; la terza intervenuta si riportava alle difese e conclusioni della , di cui Controparte_1 chiedeva l'estromissione.
Di tali vicende processuali vi è traccia nella sentenza di primo grado.
Per quanto ancora rilevi, il giudice di primo grado riteneva infondata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- la banca opposta aveva provato la fondatezza della sua pretesa creditoria mediante la produzione in giudizio del contratto e di tutti gli estratti conto;
- l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per violazione del divieto di anatocismo era infondata perché il contratto di conto corrente, stipulato nel 2006, era rispettoso dei dettami della delibera CICR del 9.2.2000, in quanto prevedeva la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e la relativa clausola era espressamente e separatamente sottoscritta dal cliente;
- era infondata l'eccezione di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto sul presupposto di mancata pattuizione e di difetto di causa in quanto: la CMS risultava regolarmente pattuita nel contratto di conto corrente;
la CMS aveva la funzione di remunerare non il godimento del capitale come gli interessi corrispettivi, ma la sua messa a disposizione a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento (cass. civ., 870/2006); in ogni caso, risultava dagli estratti conto prodotti che a partire dal 2009 la banca opposta non aveva più applicato la CMS nel corso del rapporto, e, quindi, non risultava violato il disposto dell'art. 2 bis del decreto legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009 (secondo cui “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente,
3 in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”);
- era infondata l'eccezione di illegittima applicazione del meccanismo delle valute, perché le contestazioni dell'opponente erano generiche, non avendo egli indicato, neppure a titolo esemplificativo, in quali momenti e per quali operazioni la banca avrebbe lucrato con l'antergazione e/o postergazione delle valute;
- era infondata l'eccezione di usura, peraltro inizialmente prospettata dall'opponente in termini di mera eventualità, perché formulata in maniera generica, non essendo stati indicati i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, ed in proposito era richiamato il dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19597/2020, secondo cui il debitore, che intenda provare l'entità usuraria degli interessi moratori, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato;
nel caso di specie, l'opponente non aveva assolto a tale onere di allegazione, in quanto si era limitato a dichiarare che i complessivi elementi di costo del rapporto “sono o potrebbero essere, complessivamente, superiori a quelli di legge”
(cfr. atto di opposizione, pag. 7); solo nella comparsa conclusionale depositata in data
21.12.2020 l'opponente aveva precisato che “il contratto prevedeva un tasso a debito del
14,055% (pag. 10 del contratto) che è superiore al tasso del 9,38% previsto dal Decr. Min.
Finanze per l'anno in esame, superando anche il limite soglia previsto dalla l.108-96 (tasso aumentato della metà) oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari”, ma tale deduzione, formulata solo con la comparsa conclusionale, era tardiva ed inammissibile.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 142/2021, pubblicata in data 20.1.2021, notificatagli dalla
[...]
e, per essa da rappresentata a sua volta, da Controparte_1 CP_2 [...]
in data 26.1.2021 e da e, per essa dalla procuratrice Controparte_10 CP_6 CP_4
in data 28.1.2021, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione
[...] Parte_1 notificato in data 25.2.2021, con cui ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 880/2018, e, per l'effetto, di revocare lo stesso, “e, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, rettificare il saldo contabile determinando l'effettivo dare–avere e procedendo alla verifica della c.m.s. o
4 corrispettivo sull'accordato, alla rideterminazione dei giorni di valuta ovvero del tasso debitore applicato ed aggiungendo al capitale erogato i soli interessi al saggio legale con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale”; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, la rappresentata nel Controparte_1 giudizio di primo grado da a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 [...]
benché regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_11 costituita, onde deve essere dichiarata contumace.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 13.9.2021, la non in CP_4 proprio, ma in nome e per conto di (già , attuale titolare del CP_6 Controparte_7 credito dedotto in giudizio, e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, l'appellante si è doluto del rigetto dell'eccezione di usura.
C.1.1. Con una prima censura, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove il primo giudice aveva dedotto che non era stato soddisfatto l'onere di allegazione, in quanto la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari era stata prospettata solo in termini di mera eventualità.
L'appellante ha dedotto, di contro, che la deduzione risultava correttamente formulata con la richiesta di invalidità delle clausole contrattuali (il corsivo e la sottolineatura sono contenute nell'atto di appello), così come risultante dalla pagina 7 dell'atto di opposizione (“Pertanto, se le competenze della banca determinano un costo del denaro superiore alla legalità e/o tollerabilità, ne deriva l'invalidità delle clausole contrattuali che hanno determinato questo risultato in contrasto con norme di ordine pubblico”).
C.1.2. Con una seconda cesura, l'appellante ha censurato l'affermazione del primo giudice sull'inammissibilità del rilievo per presunta tardività e ha dedotto che l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, contrarie a norme imperative, era stata avanzata sin dall'atto
5 introduttivo, replicata in sede di mediazione, nelle memorie istruttorie e, infine, in comparsa conclusionale.
C.1.3. L'appellante ha censurato, poi, la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato tardiva l'eccezione di nullità della pattuizione contrattuale sull'applicazione di un tasso di interesse maggiorato rispetto ai limiti previsti dalla legge 108/1996 e ha argomentato che si trattava di una clausola, contenuta in un contratto stipulato con un consumatore, vessatoria, ai sensi del codice del Consumo, secondo cui “nei contratti tra professionista e consumatore si considerano vessatorie le clausole che, malgrado buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; nel caso di specie, invero, era pattuito un tasso di interesse a debito maggiorato rispetto ai limiti previsti dalla legge 108/1996, in quanto la banca aveva previsto ed applicato un tasso a debito del 14,055%, che era superiore al tasso del 9,38% previsto dal D.M.
Finanze per l'anno in esame, superando anche il limite del tasso soglia previsto dalla legge
108/1996 (aumentato della metà), oltre al quale gli interessi sono da considerare usurari.
Peraltro, stante la natura vessatoria della clausola e trattandosi di contratto stipulato con un consumatore, l'inefficacia della clausola, oltre ad operare a vantaggio del consumatore, era rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni grado e stato del giudizio, potendo tale rilevabilità
d'ufficio operare anche in grado di appello, nel caso di mancato rilievo della stessa in primo grado.
C.1.4. La prima censura è inammissibile, in quanto non coglie che il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di usura perché era stata formulata in maniera generica ed in violazione all'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, nella sentenza n. 19597/2020, precisava che il debitore, che intenda provare l'entità usuraria degli interessi moratori, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, ed, in più, precisava che l'eccezione era stata inizialmente (opposizione a decreto ingiuntivo) prospettata addirittura in termini di mera eventualità.
E le lacune deduttive segnalate dal primo giudice, e riscontrate sia nell'atto di opposizione che nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., non possono essere colmate dalle generiche allegazioni spiegate nell'atto di opposizione e richiamate nell'atto di appello, in ordine alla invalidità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto competenze della banca che
6 determinavano un costo del danaro superiore alla legalità o tollerabilità, perché esse non contengono nessuna precisa indicazione del tasso di interesse pattuito e del tasso soglia applicabile, da individuare in relazione alla categoria contrattuale di riferimento, alla quale doveva essere rapportato il contratto concluso.
C.1.5. Anche la seconda e la terza censura sono infondate per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va rilevato che, come affermato dal primo giudice, le allegazioni a sostegno dell'eccezione di usura, contenute nell'atto di opposizione e nella memoria depositata nei termini ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (che segnano le preclusioni assertive), sono, effettivamente, generiche e prospettate in termini di mera eventualità, e che solo nella comparsa conclusionale l'opponente, odierno appellante, precisava che il contratto prevedeva un tasso a debito del 14,055%, che era superiore al tasso del 9,38% previsto dal decreto ministeriale per l'anno in esame, superando anche il limite soglia, ex lege 108/1996 (9,38% aumentato della metà), oltre al quale gli interessi sono usurari, ma il primo giudice riteneva tali allegazioni, poiché contenute nella comparsa conclusionali, tardive e, quindi, inammissibili.
L'appellante ha contestato la ritenuta tardività dell'allegazione argomentando che si trattava di una clausola nulla, perché contenuta in un contratto stipulato da un consumatore e vessatoria, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, essendo stato pattuito un tasso di interesse a debito
(14,055%), superiore al tasso previsto dal decreto “per l'anno in esame” (9,38%) ed al tasso soglia (9,38%+50%), e che la nullità, che nel caso in esame opera a favore del consumatore, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tuttavia, anche a voler ritenere che le eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, siano sganciate dalle preclusioni assertive, è, però, pur sempre necessario che i fatti su cui dette eccezioni si fondano risultino da atti, documenti ed altre prove tempestivamente acquisiti al processo (cass. civ.,
13.1.2025, n. 863; cass. civ., 8.1.2025, n. 416; cass. civ., 23.2.2024, n. 4867; cass. civ.,
5.12.2023, n. 34053).
Nel caso di specie, la qualità di consumatore dedotta nell'atto di appello dal oltre a non Pt_1 essere stata mai allegata nel giudizio di primo grado, non risulta, in ogni caso, da nessun elemento di prova o documento tempestivamente acquisito nel giudizio di primo grado.
Inoltre, il presupposto dell'eccezione di nullità formulata nell'atto di appello è che il tasso effettivo globale medio, che l'appellante riferisce “all'anno in esame”, ma che in realtà deve essere riferito al trimestre in cui è stato stipulato il contratto di conto corrente dedotto in
7 giudizio - che è il trimestre gennaio-marzo 2006 (essendo stato stipulato il contratto in data
13.2.2006) - e che deve essere individuato in relazione alla categoria di operazioni a cui è riconducibile il contratto in esame (categoria neanche individuata dall'appellante), sia il 9,38%,
a fronte di un tasso debitore pattuito nel contratto pari a 14,055%, ma tale presupposto non è corretto.
Al contrario, precisato che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da prendere in considerazione è quello in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 marzo 2006, la categoria di riferimento deve essere quella delle “aperture di credito fino a € 5.000,00”, con tasso globale medio del 12,58%, e non quella delle “aperture di credito oltre € 5.000,00”, con tasso globale medio del 9,38% (tasso indicato dall'appellante), e tanto perché il contratto di conto corrente per cui è causa, concluso in data 13.2.2006, regolava un eventuale affidamento solo con clausole programmatiche e generali, senza nessuna disposizione specifica che ne prevedesse, tra l'altro, anche il limite.
Pertanto, se il tasso globale medio da prendere in considerazione è pari a 12,58%, e se il tasso soglia è pari al tasso globale medio aumentato della metà (art. 2 del decreto e art. 2, comma 4, legge 108/1996), il tasso soglia è pari a 18,87% (12,58 + 50%=18,87), a fronte del tasso debitore convenuto nel contratto di conto corrente pari a 14,055%, che, perciò, non è usurario.
Cade, quindi, il presupposto sulla base del quale l'appellante ha ritenuta usuraria o, comunque, vessatoria, ex art. 33 del Codice del Consumo, la clausola contrattuale che stabiliva il tasso di interesse debitore.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'accezione di illegittima applicazione della CMS e ha confutato il passaggio motivazionale con cui il primo giudice affermava che dall'esame degli estratti conto prodotti dall'istituto di credito si evidenziava che, a partire dal 2009, la banca non aveva più applicato tale commissione e, pertanto, non risultava violato il disposto dell'art. 2 bis del decreto-legge 185/2008 convertito con legge n. 2/2009.
L'appellante ha dedotto che tale affermazione era erronea perché, nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge 2/2009, come risultava dagli estratti conto, la banca aveva continuato ad addebitare la CMS, seppure con la diversa denominazione di “corrispettivo sull'accordato” applicato sull'intera somma messa a disposizione, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.
Pertanto – ha dedotto l'appellante – la sua eccezione di nullità della clausola contrattuale
8 relativa alla CMS doveva intendersi estesa al cd. corrispettivo sull'accordato (applicato dopo il
2009), in quanto assolutamente generico e non pattuito per iscritto, con violazione del disposto dell'art. 2 bis del decreto-legge 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, che ne disciplina la nullità, non essendo indicati i criteri di calcolo, il tasso applicabile, la durata ovvero la sua periodicità.
Il motivo di appello non è fondato per le ragioni che seguono.
Posto che, in mancanza di specifiche censure sul punto, è calato il giudicato sulla statuizione della sentenza di primo grado di rigetto dell'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto applicata fino al 2009, il secondo motivo di appello, con cui l'appellante eccepisce l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto denominata
“corrispettivo sull'accordato”, per il periodo successivo al 2009, invocando l'art. 2 bis del decreto legge 185/2008, convertito nella legge n. 2 del 28.1.2009, è infondato per la dirimente ragione che l'articolo invocato, e che l'appellante assume violato, è stato introdotto in epoca successiva al contratto di conto corrente per cui è causa, concluso in data 13.2.2006, e, quindi, non è ad esso applicabile.
C.3. Con il terzo motivo di appello, l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di illegittima applicazione del meccanismo delle valute e ha dedotto che il Tribunale era incorso in una contraddizione, perché, da un lato, aveva contestato la genericità del rilievo, e, dall'altro, non aveva ammesso la CTU al fine della verifica del computo operato dall'istituto di credito.
Il motivo di appello è infondato, in quanto la CTU contabile, che avrebbe dovuto essere volta alla verifica del computo delle valute operato dalla banca, e della cui mancata ammissione si duole l'appellante, non può supplire all'inerzia deduttiva della parte, stigmatizzata dal primo giudice, che riteneva che l'eccezione in relazione alla illegittima applicazione delle valute era generica, perché l'opponente non aveva indicato, neppure a titolo esemplificativo, in quali momenti e per quali operazioni la banca avrebbe lucrato con l'antergazione e/o postergazione delle valute.
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice non aveva dato ingresso alla CTU contabile richiesta, senza fornire alcuna motivazione in proposito, laddove, invece, la CTU sarebbe stata necessaria al fine di consentire un accertamento dei fatti ed una verifica delle doglianze.
Il motivo di appello è infondato, ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo
9 istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cass. civ., 13.1.2020, n. 326). In ogni caso, la CTU contabile non era necessaria ai fini della decisione, come è emerso anche all'esito del giudizio di appello.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'appellata non in CP_4 proprio, ma in nome e per conto di cessionaria del credito originariamente vantato da CP_6 nei confronti dell'appellante, seguono la soccombenza di Controparte_1 quest'ultimo, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore della causa di appello, pari a €
25.307,13, pari all'ammontare del decreto ingiuntivo, confermato in primo grado, e di cui l'appellante ha chiesto la revoca), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Non deve essere disposto nulla per le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'appellata rappresentata nel giudizio di primo grado Controparte_1 dalla sua procuratrice a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 [...]
perché la predetta appellata, risultata vittoriosa, è Controparte_11 rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese processuali di cui essere rimborsata.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_12
[...]
[...] rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua procuratrice a sua volta
[...] CP_2 rappresentata dalla procuratrice e di Controparte_3 CP_6 cessionaria del credito, rappresentata dalla sua procuratrice avverso la sentenza del CP_4
Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, n. 142/2021, pubblicata in data 20.1.2021, notificata dalla e, per essa da Controparte_1 CP_2 rappresentata a sua volta, da società tra Avvocati S.p.A., in data 26.1.2021 e da CP_8 CP_6
[... e, per essa dalla procuratrice in data 28.1.2021, ogni diversa istanza ed CP_4 eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1 rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua procuratrice a sua volta CP_2 rappresentata dalla procuratrice Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante a pagare, in favore di nella qualità di procuratrice di CP_4 [...]
CP_
le spese del giudizio di appello, che liquida in € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata contumace rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua Controparte_1 procuratrice a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 [...]
Controparte_3
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 1.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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