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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7410/2024 R.G. promossa
DA
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Antonio
Barbiero, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Francesca
Zappalà, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Piedimonte Etneo in data 03/05/1990, precisando che dalla loro Controparte_1
Per_ unione era nata, il 10.08.1989, la figlia
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, conclusosi con la sentenza n. 814/2010, resa dal Tribunale di Catania in data 29.01.2010.
Ha quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di divorzio, senza ulteriori statuizioni.
Con comparsa di costituzione del 19.9.2024, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, senza opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio avanzata dal marito, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento
Per_ disposto in sede di separazione in favore della figlia
Tanto premesso va rilevato che nelle more dell'udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo, che, liberamente sottoscritto e versato in atti, hanno chiesto di riconoscere come idoneo a regolare il loro divorzio.
In base a tale accordo, allegato telematicamente alle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, le parti hanno chiesto al Tribunale di:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra
[...]
e il sig. rito concordatario in data 3 maggio 1990 è stato Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Piedimonte Etneo, Atto N. 1 parte 2
serie A - anno 1990 - Comune di PIEDIMONTE ETNEO (CT) - Ufficio 2, di cui sopra,
2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piedimonte Etneo, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
comuni di rispettiva residenza;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio
mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e revocare
l'assegno di mantenimento a suo tempo previsto a carico del sig. in favore della CP_1
Per_ figlia trentacinquenne , perché non dovuto;
- compensare le spese di giudizio”
Tanto premesso, e dato atto che i coniugi hanno insistito nella chiesta pronuncia di divorzio, non volendosi riconciliare, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione n. 814/2010,
resa dal Tribunale di Catania in data 29.1.2010.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alle condizioni dell'accordo, volontariamente e liberamente sottoscritto dalle parti, ritiene il Collegio di riconoscerle come idonee a regolare per il futuro i reciproci rapporti economici, avendo le parti fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti e non rilevandosi alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 3.5.1990 in Parte_1 Controparte_1
Piedimonte Etneo, alle condizioni di cui all'accordo, sottoscritto dalle parti ed allegato alle note depositate in atti, come integralmente riportate in motivazione;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte 2, serie A, anno 1990;
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
27.12.2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7410/2024 R.G. promossa
DA
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Antonio
Barbiero, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Francesca
Zappalà, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Piedimonte Etneo in data 03/05/1990, precisando che dalla loro Controparte_1
Per_ unione era nata, il 10.08.1989, la figlia
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, conclusosi con la sentenza n. 814/2010, resa dal Tribunale di Catania in data 29.01.2010.
Ha quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di divorzio, senza ulteriori statuizioni.
Con comparsa di costituzione del 19.9.2024, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, senza opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio avanzata dal marito, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento
Per_ disposto in sede di separazione in favore della figlia
Tanto premesso va rilevato che nelle more dell'udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo, che, liberamente sottoscritto e versato in atti, hanno chiesto di riconoscere come idoneo a regolare il loro divorzio.
In base a tale accordo, allegato telematicamente alle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, le parti hanno chiesto al Tribunale di:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra
[...]
e il sig. rito concordatario in data 3 maggio 1990 è stato Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Piedimonte Etneo, Atto N. 1 parte 2
serie A - anno 1990 - Comune di PIEDIMONTE ETNEO (CT) - Ufficio 2, di cui sopra,
2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piedimonte Etneo, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
comuni di rispettiva residenza;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio
mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e revocare
l'assegno di mantenimento a suo tempo previsto a carico del sig. in favore della CP_1
Per_ figlia trentacinquenne , perché non dovuto;
- compensare le spese di giudizio”
Tanto premesso, e dato atto che i coniugi hanno insistito nella chiesta pronuncia di divorzio, non volendosi riconciliare, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione n. 814/2010,
resa dal Tribunale di Catania in data 29.1.2010.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alle condizioni dell'accordo, volontariamente e liberamente sottoscritto dalle parti, ritiene il Collegio di riconoscerle come idonee a regolare per il futuro i reciproci rapporti economici, avendo le parti fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti e non rilevandosi alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 3.5.1990 in Parte_1 Controparte_1
Piedimonte Etneo, alle condizioni di cui all'accordo, sottoscritto dalle parti ed allegato alle note depositate in atti, come integralmente riportate in motivazione;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte 2, serie A, anno 1990;
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
27.12.2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
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