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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10114/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10114/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2428/21, emesso dal Tribunale di Salerno in data 17/10/21, depositato in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caceci, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Capaccio Paestum (SA), al Viale della Repubblica n. 70/F, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, presso il cui studio è elett.te domiciliata in La Spezia, alla via
Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20/12/21, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2428/21, notificatogli il 15/11/21, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 13.885,97, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del rapporto contrattuale di finanziamento n. 15120552, stipulato con la Compass s.p.a. in data 08/07/15.
L'opponente eccepiva: la mancata prova dell'intervenuta cessione in favore della società opposta;
il superamento del tasso soglia usura ex l. n. 108/96; la discrepanza tra il tasso d'interesse pattuito e pagina 1 di 3 quello applicato;
la presenza di polizze assicurative arbitrariamente inserite nel contratto;
l'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato in quanto parametrato all'Euribor.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte ed il rigetto dell'avversa domanda, previa rideterminazione dell'effettivo saldo di dare-avere tra le parti, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/04/22, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 14/10/22 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente deve dichiararsi improcedibile la domanda monitoria formulata da parte opposta.
Invero, con ordinanza del 14/10/22 il G.I. assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ex art. 5, co. 1bis, d.lgs. n. 28/10.
Tuttavia, parte opposta non ha fornito alcuna prova di aver provveduto all'espletamento della procedura di mediazione, atteso che: 1) è stata prodotta solo una istanza di mediazione obbligatoria datata 18/10/22, ma non vi è alcuna prova che tale istanza sia stata depositata presso l'organismo di mediazione;
2) nonostante i reiterati solleciti, non è stato prodotto il verbale di mediazione, in relazione all'incontro asseritamente svoltosi il 24/11/22, sebbene siano trascorsi oltre due anni e mezzo;
3) non è stata fornita neanche prova che copia del predetto verbale sia stata almeno richiesta all'organismo di mediazione, ragion per cui non può ritenersi dimostrato il ritardo imputabile a quest'ultimo in ordine al rilascio del predetto verbale.
Alla luce di ciò, non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. S.U. n. 19596/20).
Le spese giudiziali seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione al difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 10114/21 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2428/21, emesso dal Tribunale di Parte_1
Salerno in data 17/10/21, depositato in pari data;
b) condanna la al pagamento, in favore di delle spese giudiziali, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Caceci.
Salerno, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10114/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2428/21, emesso dal Tribunale di Salerno in data 17/10/21, depositato in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caceci, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Capaccio Paestum (SA), al Viale della Repubblica n. 70/F, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, presso il cui studio è elett.te domiciliata in La Spezia, alla via
Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20/12/21, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2428/21, notificatogli il 15/11/21, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
€ 13.885,97, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del rapporto contrattuale di finanziamento n. 15120552, stipulato con la Compass s.p.a. in data 08/07/15.
L'opponente eccepiva: la mancata prova dell'intervenuta cessione in favore della società opposta;
il superamento del tasso soglia usura ex l. n. 108/96; la discrepanza tra il tasso d'interesse pattuito e pagina 1 di 3 quello applicato;
la presenza di polizze assicurative arbitrariamente inserite nel contratto;
l'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato in quanto parametrato all'Euribor.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte ed il rigetto dell'avversa domanda, previa rideterminazione dell'effettivo saldo di dare-avere tra le parti, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/04/22, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 14/10/22 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente deve dichiararsi improcedibile la domanda monitoria formulata da parte opposta.
Invero, con ordinanza del 14/10/22 il G.I. assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ex art. 5, co. 1bis, d.lgs. n. 28/10.
Tuttavia, parte opposta non ha fornito alcuna prova di aver provveduto all'espletamento della procedura di mediazione, atteso che: 1) è stata prodotta solo una istanza di mediazione obbligatoria datata 18/10/22, ma non vi è alcuna prova che tale istanza sia stata depositata presso l'organismo di mediazione;
2) nonostante i reiterati solleciti, non è stato prodotto il verbale di mediazione, in relazione all'incontro asseritamente svoltosi il 24/11/22, sebbene siano trascorsi oltre due anni e mezzo;
3) non è stata fornita neanche prova che copia del predetto verbale sia stata almeno richiesta all'organismo di mediazione, ragion per cui non può ritenersi dimostrato il ritardo imputabile a quest'ultimo in ordine al rilascio del predetto verbale.
Alla luce di ciò, non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. S.U. n. 19596/20).
Le spese giudiziali seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione al difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 10114/21 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2428/21, emesso dal Tribunale di Parte_1
Salerno in data 17/10/21, depositato in pari data;
b) condanna la al pagamento, in favore di delle spese giudiziali, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Caceci.
Salerno, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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