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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 752 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Giulia Ferrante e Parte_1
IA Battista) appellante
E
(avv. Pasquale Nicoletta) Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Rimborso spese di difesa nel giudizio penale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Crotone, adito il 19.7.2023 dal dirigente medico
[...]
, gli ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del CCNL di comparto, il CP_1 diritto ad essere rimborsato, dall'epigrafata per , delle Parte_1 Parte_2
Pag. 1 di 4 spese di difesa legale che ha dovuto affrontare in un giudizio risarcitorio, per fatti connessi all'espletamento del servizio, nel quale è risultato vittorioso. Ha quantificato in complessivi 30.302 euro, oltre accessori, l'importo che a questo titolo ha dichiarato spettargli “previa dimostrazione dell'esborso”. Ha compensato tra le parti le spese di lite stante, per un verso, il rigetto, proprio a causa dell'omessa dimostrazione dell'esborso, della domanda di condanna formulata dal ricorrente e, per altro verso, stante la riduzione nei minimi tariffari dell'entità del rimborso che il ricorrente aveva rivendicato nella maggior somma di 96.166,62 euro.
2. L'Azienda sanitaria appella la sentenza perché: 1) eccepisce la violazione del principio di ne bis in idem, in quanto sostiene che la medesima domanda era stata proposta dal ricorrente nel predetto giudizio risarcitorio;
2) deduce che quel giudizio non si è ancora concluso in favore del dipendente, poiché la sentenza di appello è stata impugnata per cassazione;
3) lamenta – prospettandone la decisività in quanto ragione più liquida – che il tribunale abbia accordato al ricorrente il diritto al rimborso di somme che egli non ha allegato e provato di aver mai pagato;
4) denuncia la mancanza di prova che il dipendente non abbia già ottenuto il rimborso che rivendica da parte della compagnia assicuratrice che nel giudizio risarcitorio aveva chiamato in causa per esserne garantito;
5) si duole della compensazione delle spese processuali di cui chiede l'integrale rifusione.
3. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, che assume infondata, il Collegio, disattesa l'istanza di inibitoria dell'appellante e disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti (nelle quali l' ha chiesto la revoca della Parte_1 sanzione inflittale con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di inibitoria) e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è fondato.
5. Si apprezza invero assorbente (così come prospetta l'appellante) la pacifica mancanza dell'esborso delle somme di cui il tribunale ha riconosciuto al lavoratore il diritto al rimborso.
6. Vero è che il tribunale si è limitato ad accertare il diritto al rimborso delle spese legali, subordinandolo alla “previa dimostrazione dell'esborso” del relativo
Pag. 2 di 4 importo. Altrettanto vero è però, come correttamente sostiene l'appellante, che, in base alla disposizione contrattuale su cui riposa la rivendicazione attorea1, l'esborso delle spese legali è elemento costitutivo del diritto di credito azionato. La sua assenza, pertanto, incide non già sull'esigibilità di quel diritto di credito, bensì, ancor prima, sulla sua insorgenza.
7. In tal senso è l'insegnamento della Cassazione che, contrariamente a quanto sostiene l'appellato, non consente che si possa agire in giudizio per rivendicare il rimborso di spese che non siano state ancora sopportate2. Il “diritto” che spetta al lavoratore, infatti, “essendo configurato in termini di 'rimborso' presuppone,
a monte, l'avvenuto esborso” (così Cass. 18873/2025).
8. Né, a fronte della disciplina positiva applicabile, può giovare all'appellato il richiamo ad una “consuetudine” dell' appellante favorevole non Parte_1 già al rimborso delle spese sostenute dal dipendente, ma alla liquidazione diretta delle spese al “legale che ne ha fatto richiesta”. Ed invero, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, per quanto concerne il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, la consuetudine e gli usi non assurgono a fonte di diritto, perché in quell'ambito non vige il principio di effettività e, quindi, non ci possono essere attribuzioni patrimoniali che non rinvengano copertura formale (ossia, i cui elementi costituitivi non siano formalmente contemplati) in disposizioni di legge o di contratto.
Pag. 3 di 4 9. Va pertanto negato al ricorrente il diritto di credito al rimborso che ha azionato a dispetto dell'incontestata mancanza del relativo esborso che di quel diritto integra uno degli elementi costitutivi.
10. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
11. Non si ritiene di dover revocare la sanzione inflitta alla appellante con l'ordinanza che ha disatteso la sua istanza di inibitoria, in considerazione della manifesta inammissibilità della stessa istanza che ha formulato in assenza di una sentenza di condanna suscettibile, ai sensi dell'art. 431 c.p.c., di essere sospesa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato il 24.7.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 452/23, pubblicata in data 17.5.2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna l'appellato a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in €
4.800 per il primo grado e in 3.700 per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2024.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 25, c 2, del CCNL ratione temporis applicabile dispone: “Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse”. 2 Cfr. Cass. 24480/2013 in mot.: “il d.l. n. 67 del 1997, art. 18 …richiede la prova del pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso” e Cass. 5980/2022: “Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, non è sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e che sia stata accertata l'assenza di responsabilità, essendo, altresì, necessario che sia fornita la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il rimborso”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 752 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Giulia Ferrante e Parte_1
IA Battista) appellante
E
(avv. Pasquale Nicoletta) Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Rimborso spese di difesa nel giudizio penale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Crotone, adito il 19.7.2023 dal dirigente medico
[...]
, gli ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del CCNL di comparto, il CP_1 diritto ad essere rimborsato, dall'epigrafata per , delle Parte_1 Parte_2
Pag. 1 di 4 spese di difesa legale che ha dovuto affrontare in un giudizio risarcitorio, per fatti connessi all'espletamento del servizio, nel quale è risultato vittorioso. Ha quantificato in complessivi 30.302 euro, oltre accessori, l'importo che a questo titolo ha dichiarato spettargli “previa dimostrazione dell'esborso”. Ha compensato tra le parti le spese di lite stante, per un verso, il rigetto, proprio a causa dell'omessa dimostrazione dell'esborso, della domanda di condanna formulata dal ricorrente e, per altro verso, stante la riduzione nei minimi tariffari dell'entità del rimborso che il ricorrente aveva rivendicato nella maggior somma di 96.166,62 euro.
2. L'Azienda sanitaria appella la sentenza perché: 1) eccepisce la violazione del principio di ne bis in idem, in quanto sostiene che la medesima domanda era stata proposta dal ricorrente nel predetto giudizio risarcitorio;
2) deduce che quel giudizio non si è ancora concluso in favore del dipendente, poiché la sentenza di appello è stata impugnata per cassazione;
3) lamenta – prospettandone la decisività in quanto ragione più liquida – che il tribunale abbia accordato al ricorrente il diritto al rimborso di somme che egli non ha allegato e provato di aver mai pagato;
4) denuncia la mancanza di prova che il dipendente non abbia già ottenuto il rimborso che rivendica da parte della compagnia assicuratrice che nel giudizio risarcitorio aveva chiamato in causa per esserne garantito;
5) si duole della compensazione delle spese processuali di cui chiede l'integrale rifusione.
3. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, che assume infondata, il Collegio, disattesa l'istanza di inibitoria dell'appellante e disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti (nelle quali l' ha chiesto la revoca della Parte_1 sanzione inflittale con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di inibitoria) e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è fondato.
5. Si apprezza invero assorbente (così come prospetta l'appellante) la pacifica mancanza dell'esborso delle somme di cui il tribunale ha riconosciuto al lavoratore il diritto al rimborso.
6. Vero è che il tribunale si è limitato ad accertare il diritto al rimborso delle spese legali, subordinandolo alla “previa dimostrazione dell'esborso” del relativo
Pag. 2 di 4 importo. Altrettanto vero è però, come correttamente sostiene l'appellante, che, in base alla disposizione contrattuale su cui riposa la rivendicazione attorea1, l'esborso delle spese legali è elemento costitutivo del diritto di credito azionato. La sua assenza, pertanto, incide non già sull'esigibilità di quel diritto di credito, bensì, ancor prima, sulla sua insorgenza.
7. In tal senso è l'insegnamento della Cassazione che, contrariamente a quanto sostiene l'appellato, non consente che si possa agire in giudizio per rivendicare il rimborso di spese che non siano state ancora sopportate2. Il “diritto” che spetta al lavoratore, infatti, “essendo configurato in termini di 'rimborso' presuppone,
a monte, l'avvenuto esborso” (così Cass. 18873/2025).
8. Né, a fronte della disciplina positiva applicabile, può giovare all'appellato il richiamo ad una “consuetudine” dell' appellante favorevole non Parte_1 già al rimborso delle spese sostenute dal dipendente, ma alla liquidazione diretta delle spese al “legale che ne ha fatto richiesta”. Ed invero, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, per quanto concerne il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, la consuetudine e gli usi non assurgono a fonte di diritto, perché in quell'ambito non vige il principio di effettività e, quindi, non ci possono essere attribuzioni patrimoniali che non rinvengano copertura formale (ossia, i cui elementi costituitivi non siano formalmente contemplati) in disposizioni di legge o di contratto.
Pag. 3 di 4 9. Va pertanto negato al ricorrente il diritto di credito al rimborso che ha azionato a dispetto dell'incontestata mancanza del relativo esborso che di quel diritto integra uno degli elementi costitutivi.
10. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
11. Non si ritiene di dover revocare la sanzione inflitta alla appellante con l'ordinanza che ha disatteso la sua istanza di inibitoria, in considerazione della manifesta inammissibilità della stessa istanza che ha formulato in assenza di una sentenza di condanna suscettibile, ai sensi dell'art. 431 c.p.c., di essere sospesa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato il 24.7.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 452/23, pubblicata in data 17.5.2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna l'appellato a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in €
4.800 per il primo grado e in 3.700 per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2024.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 25, c 2, del CCNL ratione temporis applicabile dispone: “Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse”. 2 Cfr. Cass. 24480/2013 in mot.: “il d.l. n. 67 del 1997, art. 18 …richiede la prova del pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso” e Cass. 5980/2022: “Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, non è sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e che sia stata accertata l'assenza di responsabilità, essendo, altresì, necessario che sia fornita la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il rimborso”.