Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 38525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38525 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38525-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
GA DR TT PA
Cinzia Vergine
NI RB
-Presidente-
IA VE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE ES, nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 1386/2025 UP - 30/09/2025 R.G.N. 16107/2025
avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
In caso di diffusione del presente provvedimento amettere le generali e glaltri deti identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
IL ONRIO GRID- AN MA
udita la relazione svolta dal consigliere IA VE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv.to Innocenti, in sostituzione dell'Avv.to Franco Arcaleni, che ha concluso riportandosi alla memoria e alle conclusioni in atti con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito gli Avv.ti Francesco M. Falcinelli ed Emilio Mattei, difensori dell'imputato, che hanno concluso nei termini riportati alla memoria scritta con la quale hanno chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2024 la Corte di appello di Perugia in parziale riforma della pronuncia del 21 giugno 2022 - con cui il Tribunale di Perugia aveva dichiarato ES ZE responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 61, n. 11, 609-bis cod. pen. (capo a) per aver costretto LI OV a subire atti sessuali convocandola in azienda e, all'interno del suo ufficio, mettendole le mani addosso, cercando di baciarla sulla bocca, mentre la palpeggiava sui glutei e sulle cosce, toccandola in altra occasione sul sedere (fatti commessi l'1 giugno 2014 e
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il 22 settembre 2014), con l'aggravante di aver commesso i fatti con abuso di relazioni di ufficio, essendo l'imputato direttore del personale dove lavorava la persona offesa, e lo aveva condannato, previo proscioglimento dal delitto di cui agli artt. 610, 61, n. 11, cod. pen. (capo b) perché estinto per prescrizione, alla pena, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione, di anni sei di reclusione, oltre alle spese processuali, alle pene accessorie e al risarcimento del danno - riconoscendo l'ipotesi della minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., prevalente rispetto alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in anni due, mesi nove di reclusione, confermando nel resto l'appellata sentenza.
2. Propongono ricorso per cassazione i difensori dell'imputato affidandosi a sette motivi.
2.1 Con il primo motivo deducono omessa motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il primo episodio di violenza sessuale commesso in data 1 giugno 2014 ed omessa pronuncia in ordine alle specifiche doglianze difensive devolute con l'atto di appello. Rilevano i difensori in premessa di aver presentato un appello di complessive 105 pagine (allegato al ricorso) con il quale venivano devolute alla Corte di appello una serie di valutazioni di molteplici profili in fatto e in diritto, non compiutamente analizzati. In primo luogo, l'atto di appello in oltre venticinque pagine evidenziava contraddizioni, inverosimiglianze, incoerenze e smentite emerse nel corso del dibattimento di primo grado rispetto a quanto dichiarato dalla parte lesa, tali da far ritenere inattendibile la persona offesa, su cui la Corte di appello omette di pronunciarsi, nonostante la stessa si sia costituita parte civile e sia portatrice di un interesse economicamente rilevante che avrebbe richiesto un vaglio ancora più pregnante delle sue dichiarazioni. Nulla dice la Corte di appello in ordine a quanto affermato da una delle testimoni che, nella deposizione resa in dibattimento, ha smentito di aver saputo dalla parte lese delle molestie sessuali da parte dell'imputato, nonostante il dedotto e specifico motivo di gravame sul punto. La medesima teste ha poi smentito la persona offesa nella parte in cui aveva sostenuto che la scelta di abbandonare l'altro lavoro al ristorante, per il quale veniva loro data una corresponsione al nero, le era stata imposta dall'imputato, avendo raccontato che questi ebbe a dire ad entrambe che erano libere di decidere se lavorare in fabbrica (presso di lui) con regolare contratto o meno. Egualmente la Corte di appello non spiega - nonostante il motivo sul punto - come mai solo su contestazione del pubblico ministero la persona offesa, in ordine al primo episodio in contestazione, avrebbe poi parlato dei palpeggiamenti,
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inizialmente omessi, e avrebbe dapprima collocato in un altro mese (luglio e non giugno) il descritto episodio. Parimenti la Corte territoriale non chiarisce l'inverosimiglianza di una risposta affermativa ad una convocazione, quale quella effettuata dall'imputato, presso il proprio ufficio di domenica mattina, alle ore 07:00, a maggior ragione se, come dichiarato nella deposizione, la stessa era già stata oggetto di attenzioni moleste. Le dichiarazioni della persona offesa sono anche smentite da un'altra dipendente che aveva escluso che di domenica venissero effettuate le pulizie aziendali.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'omessa motivazione in ordine al secondo episodio, verificatosi il 22 settembre 2014 ed avvenuto sempre all'interno dell'ufficio dell'imputato. Si afferma che tale episodio è stato del tutto trascurato dalla Corte di appello e risulta smentito dalle dichiarazioni della segretaria, che, nonostante fosse presente nella stanza attigua all'ufficio dell'imputato, in cui avvennero i palpeggiamenti, non osservò nulla di particolare, malgrado la vittima avesse raccontato di essere uscita dall'ufficio sbattendo la porta. Anche su questo episodio la parte, sentita in due distinte occasioni dai Carabinieri, non ha fatto alcun riferimento a presunti palpeggiamenti, che erano stati raccontati nella denuncia-querela sporta.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta inosservanza degli artt. 194 e 499 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione con riferimento alla deposizione rese da tre signore, tutte dipendenti dell'impresa dell'imputato. Già con l'atto di appello si era evidenziato che le tre signore, che lavoravano nella stessa ditta dell'imputato, erano state sentite, con domande suggestive rivolte loro dal pubblico ministero, sui loro rapporti con l'imputato, e avevano riferito, quindi, su fatti estranei all'oggetto del processo, dovendo perciò ritenersi inutilizzabili. Al contrario la Corte di appello, nonostante l'esplicito motivo di gravame sul punto nel quale oltre all'inutilizzabilità delle deposizioni si deduceva anche l'inattendibilità delle dichiaranti, le ha ritenuto utilizzabili senza confrontarsi con i motivi di doglianza mossi nell'atto di appello, con conseguente difetto di motivazione.
2.4 Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione per omessa motivazione in relazione alle ulteriori testimonianze rese nel corso del processo, rispetto alle quali la Corte di appello si è limitata ad un mero richiamo alla sentenza di primo grado.
2.5 Con il quinto motivo la difesa lamenta violazione per omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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Si afferma che la Corte di appello nulla ha detto in ordine al diniego delle richieste circostanze attenuanti, con conseguente omessa pronunzia sul punto.
2.6 Con il sesto motivo, si deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo b, per il quale è stata pronunciata sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione - inerente un episodio di violenza privata consistita nel dire alla persona offesa che avrebbe licenziato lei ed il marito, costringendola così a rassegnare le sue dimissioni da un'altra ditta presso la quale svolgeva ulteriore attività lavorativa - in ordine al quale la Corte di appello di fatto non si è pronunciata, pur emergendo l'insussistenza del reato, come risulta dalle dichiarazioni rese da una delle dipendenti che non aveva riferito di alcuna imposizione.
2.7 Con il settimo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 2013 cod. civ. con riferimento alle statuizioni civilistiche in favore della costituita parte civile, lamentando che nell'atto di appello si era richiamata l'attenzione della Corte territoriale sulla insussistenza del presupposti per la condanna generica.
3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1 Quanto ai primi due motivi di doglianza si rileva che le censure difensive, che formalmente lamentano contraddittorietà e illogicità della motivazione, si risolvono, in sostanza, in una rivalutazione di fatto non ammissibile in questa sede. All'esito, infatti, di una disamina esauriente dell'intero compendio probatorio, i giudici di merito hanno ritenuto credibile la narrazione della persona offesa, avendo valutato la ricostruzione da lei fornita nel solco dei criteri ermeneutici elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità.
3.2 In relazione al terzo ed al quarto motivo di doglianza si evidenzia che le dichiarazioni che possano lumeggiare su determinati discutibili atteggiamenti "esistenziali" del prevenuto, sono utilizzabili se non hanno ad oggetto sic et simpliciter la condotta morale dell'imputato, ma appaiono direttamente connesse con le condotte per cui è processo e, pertanto, sono funzionali alla descrizione della personalità dell'imputato, operazione da ritenere rilevante ai fini del giudizio penale a carico di imputato di violenza sessuale (si cita Sez. 3, n. 22292 del 01/02/2024, [...], non massimata).
3.3 Con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche si evidenzia che la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione negativi dal percorso criminale, caratterizzato da precedenti penali di particolare gravità (anche per omicidio) e dalla gravità della vicenda criminosa, dati ritenuti logicamente indicativi di una progressione criminosa e della mancanza di un reale cambiamento di vita.
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3.4 In relazione al sesto motivo di ricorso, si evidenzia che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, [...], Rv. 244275; Sez. 3, n. 12347 del 28/02/2023, [...], non massimata). Nella fattispecie in oggetto, si afferma, deve ritenersi prevalente la pronunzia di prescrizione, in quanto la difesa sostanzialmente contesta un'ipotesi di contraddittorietà della prova, che deriverebbe prevalentemente dall'erronea indicazione della data del fatto, evenienza da considerare irrilevante alla luce del decorso di un lungo periodo di tempo dalla data del fatto.
3.5 Quanto al settimo motivo si afferma che la Corte territoriale ha illustrato, con motivazione congrua ed adeguata, le ragioni della condanna generica del ZE al risarcimento del danno nei confronti della vittima dei reati. 4 Ha presentato memoria e conclusioni scritte la parte civile con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.1 Quanto al primo ed al secondo motivo si evidenzia che l'appello è stato fondato esclusivamente su presunte inverosimiglianze e pretese contraddizioni, frutto però, esclusivamente di considerazioni apodittiche, mancanti di qualsiasi riscontro obbiettivo o logico. Quanto all'episodio verificatosi il primo giugno 2014, non è stata portata, dall'imputato, alcuna prova contraria da cui risulti, ad esempio, che lo stesso alle ore 7:00 del mattino non fosse in azienda, ove aveva convocato la persona offesa, limitandosi a sostenere che la circostanza fosse assurda ed inverosimile.
4.2 Con riferimento al terzo ed al quarto motivo, si evidenzia che l'esame dei testimoni è avvenuto nel rispetto dell'art. 499 cod. proc. pen., posto che le testimoni escusse hanno descritto fatti specifici, che hanno riguardato le proprie persone, altamente indicativi del modo di rapportarsi dell'imputato nei confronti delle dipendenti alle quali chiedeva rapporti sessuali, con espliciti riferimenti al rischio di mancato rinnovo del contratto (contratti brevi) in caso di mancata adesione alle sue proposte.
4.3 In relazione alle circostanze attenuanti generiche si ritiene la motivazione implicita della Corte di appello e si rimarca che le stesse erano state negate dal Tribunale sul presupposto che la condotta tenuta dall'imputato non fosse occasionale, ma inserita in un articolato sistema di sfruttamento della posizione lavorativa ricoperta e degli strumenti contrattualistici per piegare alle sue esigenze sessuali dipendenti straniere e bisognose di lavoro.
4.4 Con riferimento al sesto motivo si rimarca che davanti alle emergenze processuali, alla contraddittorietà della tesi difensiva rispetto alle dichiarazioni rese
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dallo stesso imputato, la Corte distrettuale ha ritenuto la insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità e correttamente ha confermato la prescrizione del reato.
4.5 Quanto alla condanna generica si evidenzia che la Corte di appello ha illustrato le ragioni della stessa, emergendo un chiaro e conclamato disturbo di ansia della persona offesa, che, nonostante l'imputato fosse un facoltoso imprenditore, pur precettato, non è stata risarcita e i pignoramenti eseguiti sulle banche ove l'imputato intratteneva rapporti sono risultati sostanzialmente negativi.
5. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria scritta con la quale confutano le argomentazioni del Sost. Procuratore generale.
5.1 Si ribadisce, quanto ai primi due motivi di ricorso, che la Corte territoriale ha ignorato i pacifici arresti giurisprudenziali in materia omettendo di pronunziarsi sull'attendibilità dichiarativa della parte offesa costituitasi parte civile, nonostante i rilievi contenuti nell'atto di appello, ripresi nel ricorso e richiamati nella memoria.
5.2 Quanto al terzo motivo si richiamano i rilievi contenuti nel ricorso in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da testi che sono, a parere della difesa, inattendibili.
5.3 Si osserva anche che la Procura generale non si è pronunciata sul quarto motivo e si ribadisce che il giudice di secondo grado non può limitarsi ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado, essendo tenuto ad esaminare le disposizioni testimoniali in modo autonomo e a motivare la propria valutazione.
5.4 Con riferimento all'omessa pronunzia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si afferma, a confutazione di quanto affermato dal pubblico ministero, che gli elementi da lui indicati, oltre a non emergere dalle sentenze di merito, si scontrano con l'effettività del dato storico-oggettivo che, al contrario, vede l'imputato quale persona incensurata, mai gravata da condanna alcuna, tantomeno per omicidio.
5.5 Parimenti si richiamano le deduzioni contenute nel sesto e settimo motivo, di cui si chiede l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
1. Il primo ed il secondo motivo da trattare congiuntamente riguardando il giudizio di attendibilità e credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, con riferimento, rispettivamente, all'episodio del primo giugno 2014 (oggetto specifico del primo motivo) e del 22 settembre 2014 (su cui verte il secondo
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motivo) e l'omessa valutazione delle plurime censure mosse con l'atto di appello - postulano due premesse sugli orientamenti di legittimità che vengono in rilievo, di seguito evidenziate, alla luce delle quali i motivi del ricorso si palesano inammissibili.
1.1 Va innanzi tutto premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01) e va altresì ricordato che <in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazionem se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01). Costituisce, poi, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575). E' inoltre principio consolidato che il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante persona offesa che si sia costituita parte civile deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e che può essere opportuno procedere al conforto di tali dichiarazioni con altri dati, che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, [...], Rv. 275312).
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1.2 Tanto chiarito con riferimento ai criteri dalla giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide ed ai quali occorre attenersi, va rilevato che nel caso in esame le doglianze dalla credibilità della persona offesa, alla esatta collocazione nel tempo degli episodi, emersa, si dice, solo a seguito di contestazione operata dal pubblico ministero;
dalla circostanza che una delle testimoni non avrebbe confermato di aver saputo dalla persona offesa delle molestie subite ed avrebbe invece raccontato di non essere stata costretta, in uno alla persona offesa, ad abbandonare l'altro lavoro svolto al nero;
dalla inverosimiglianza di una convocazione alle sette del mattino di una domenica di giugno nel proprio ufficio, alla mancata indicazione, da parte della segretaria presente nell'episodio di settembre, nella stanza attigua al luogo delle molestie - erano state tutte già rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, e sono state adeguatamente e molto logicamente analizzate già in quella sede (cfr da pag. 30 a pag 38 della sentenza di primo grado), salvo poi essere nuovamente reiterate nei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado che, seppur succintamente, le ha prese in considerazione e superate con argomentazioni che non risultano illogiche. Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante il giudice di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, abbiano dato conto dei due episodi oggetto di violenze sessuali, rispetto ai quali la parte continua a negare gli accadimenti, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi, se non per sminuirle, con le argomentazioni dei giudici di merito, che, da un lato, hanno valorizzato la costanza delle accuse da parte della persona offesa, che le ha reiterate sempre nel loro nucleo essenziale, costituendo aspetti di contorno quelli oggetto di contestazione, comunque confermate dalla dichiarante. Parimenti alcun confronto opera la difesa con quanto rimarcato dai giudici di merito che, da un lato, con riferimento al primo episodio oggetto del capo a, hanno sottolineato l'assoluta straordinarietà di una convocazione nel proprio ufficio di domenica mattina alle ore 07:00, spiegandola, in termini logici, con l'esigenza, per l'imputato, di trovarsi da solo con la persona offesa e non già con la necessità di effettuare un lavoro straordinario, per assolvere il quale la persona offesa si sarebbe dovuta recare presso la propria postazione di lavoro e non già nell'ufficio del titolare;
e che, dall'altro, in relazione all'episodio di settembre, hanno valorizzato, anche in questo caso in termini congrui e logici, la circostanza che la segretaria, presente nella stanza attigua a quella ove sono avvenuti i fatti, non potesse aver udito nulla, essendo stata chiusa la porta della indicata stanza, senza trascurare il fatto che la stessa non ha negato che la persona offesa fosse uscita
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dalla stanza sbattendo la porta, ma ha semplicemente affermato di non aver osservato nulla di particolare.
1.3 A ciò deve aggiungersi, con riferimento ai richiami di stralci di deposizioni rese dalle altre dipendenti della ditta o dalla stessa persona offesa, sempre a sostegno della inattendibilità del racconto offerto da quest'ultima, che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, [...], Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2 Manifestamente infondato sono il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, riguardando essenzialmente le deposizioni dei testi di conforto, ritenute inutilizzabili e che, in tesi difensiva, ove utilizzate, sarebbero inattendibili e smentirebbero il narrato della persona offesa.
2.1 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 499 cod. proc. pen. e alle modalità di conduzione delle prove, premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della prova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc. pen., nè potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 39482 del 02/07/2024, [...], Rv. 287016 01; in termini conformi, Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259728-01; Sez. 3, Sentenza n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, L. Rv. 26246801; Sez. 3, Sentenza n. 42568 del 25/06/2019, B., Rv. 27798801; Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, [...], Rv. 277399 01), va rilevato che il motivo sul punto risulta assolutamente generico, non essendo dedotto né emergendo alcuna compromissione della genuinità della propalazione delle dichiaranti, tutte dipendenti della ditta presso cui lavorava l'imputato, né alcuna incidenza di una eventuale e non dimostrata suggestione sul complessivo risultato probatorio, tale da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere posto a fondamento della decisione di condanna.
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2.2 Parimenti, deve ritenersi insussistente anche la dedotta violazione dell'art. 194 cod. proc. pen., nella parte relativa alle deposizioni rese dalle dipendenti, aventi ad oggetto i loro rapporti con l'imputato, in quanto, premesso che il testimone non può deporre sulla moralità dell'imputato, non vi è dubbio che tali dichiarazioni non hanno riguardato il menzionato aspetto, bensì alcuni fatti specifici quali, in particolare, le convocazioni delle dipendenti, da parte dell'imputato, presso il proprio ufficio, in occasione della consegna delle buste paga o le asserite molestie realizzate nei confronti di alcune di loro, ossia fatti che erano idonei a qualificare la personalità dell'imputato in relazione al reato di violenza sessuale di cui questi è chiamato a rispondere, facendo così corretta applicazione del principi giurisprudenziali espressi in materia (cfr., in una vicenda simile, Sez. 3, n. 2292 del 01/02/2024, [...], non massimata, pagg. 4 e 5), senza alcuna violazione del disposto normativo di cui all'art. 194, cod. proc. pen., ma, anzi, in ossequio allo stesso.
2.3 La difesa non si confronta, inoltre, con il contenuto ampio, puntuale e preciso della sentenza di primo grado e con quello della pronuncia di appello che, con riferimento alle altre deposizioni testimoniali, rende anch'essa, a confutazione della dedotta omessa motivazione, una sua, sia pur succinta, logica valutazione, da cui emerge, in linea con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, un quadro probatorio che conforta e non smentisce le dichiarazioni della persona offesa, quanto alle modalità di approccio dell'imputato con le sue dipendenti e che nel complesso reputa, con un percorso logico adeguato, attendibili quelle deposizioni, rispetto alle quali, in modo del tutto apodittico, la difesa lamenta anche l'inattendibilità, senza alcun serio elemento che conforti tale assunto.
3 Inammissibile è anche il quinto motivo relativo all'omessa motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello - che riconosce, in accoglimento dei rilievi difensivi contenuti nel settimo motivo di gravame, la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis cod. pen. - non risulta aver motivato.
3.1 Se infatti è pur vero che la Corte di appello non ha "graficamente" motivato in ordine alle (rectius: al diniego delle) circostanze attenuanti generiche, è indubbio che il motivo di appello sul punto era geneticamente inammissibile, essendosi la difesa limitata a richiedere - in 107 pagine di appello - solo nell'ultima parte del settimo motivo di gravame (a pag. 102), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della personalità sostanzialmente incensurata e del corretto, non meglio descritto, comportamento processuale, senza minimamente confrontarsi con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che spiega (cfr pag. 53 e 54) con motivazione ampia, approfondita e adeguata, e
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dunque giuridicamente corretta, le ragioni per le quali, nonostante l'incensuratezza, non potessero essere riconosciute all'imputato le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema che la difesa oblitera del tutto. Ne consegue, per l'inammissibilità genetica del motivo di appello, che la Corte territoriale non avrebbe potuto prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione, che rileva anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.
3.2 Pertanto, come già affermato da questa Corte con un orientamento che si condivide, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, [...], Rv. 283808 01; in termini conformi, tra le tante, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262700; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, [...], Rv. 213230-01).
4 Inammissibile è anche il sesto motivo del ricorso. Il reato di cui al capo b, per il quale già in primo grado è stata pronunciata sentenza di proscioglimento in quanto estinto per prescrizione, riguardava una condotta di violenza privata realizzata dall'imputato per costringere la donna a licenziarsi dalla seconda attività, che la stessa svolgeva in nero ed essa, come si è visto, è stata oggetto delle deposizioni testimoniali analizzate sia dal giudice di primo grado, che dai giudici territoriali, sicchè la dedotta omessa motivazione deve ritenersi del tutto insussistente. In ogni caso, va rilevato che, secondo l'orientamento consolidato espresso da questa Corte, in sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata, allorchè sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258670 01) e ciò in applicazione del generale principio espresso dal diritto vivente secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [...], Rv. 244275-01).
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5 Aspecifico è infine l'ultimo motivo concernente le statuizioni civili, rispetto al quale si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, posto che il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521). Ciò premesso, si deve rilevare come nel motivo di ricorso non vi sia alcun confronto con la sentenza di primo grado e con quella di appello, nella parte in cui (rispettivamente § 14, da pag. 57 a 62, della prima, e pag 8 della seconda) riconoscono alla costituita parte civile il diritto al risarcimento del danno subito.
6 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. Va inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado che si liquidano in complessivi euro 3.686,000 oltre accessori di legge. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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ך
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 30/09/2025.
Il Consigliere estensore IA VE
Il Presidente
GA DR
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge
Deposituia in Cancelleria
Oggi.
28 NOV. 2025
IL ON AN M
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Il Presidente