Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen. in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande.
In tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2907
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 275/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.C. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 05/06/2013 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Massari Ladislao che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia resa dal tribunale della medesima città con la quale L.C. è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione per il delitto previsto dagli artt. 99 e 81 c.p., art. 609 bis c.p., comma 1, art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto con violenza e minaccia la figlia infraquattordicenne, L.M.A. , a subire atti sessuali;
in particolare, in più occasioni, toccava gli organi genitali della fanciulla, le metteva il pene in bocca e la penetrava, avvalendosi anche della minaccia effettuata con un coltello. Con la recidiva infraquinquennale. In (OMISSIS) .
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, L.C. che affida il gravame ai seguenti quattro motivi.
2.1. Deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione di legge, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 498 e 499 c.p.p.. Il ricorrente premette come sia stata riconosciuta nel presente giudizio massima valenza probatoria alle dichiarazioni rese da L. .M.A. in sede di incidente probatorio, dichiarazioni acquisite senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nella Carta di Noto ed attraverso talune irregolarità sia in relazione ai criteri da osservare per l'audizione del minore e sia in relazione ai criteri di valutazione delle relative dichiarazioni, inquinate dalla formulazione di domande suggestive,
Consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale alla violazione delle regole prescritte dagli artt. 498 e 499 c.p.p.. non consegue ne' l'inutilizzabilità della prova, ne' la nullità dell'atto, rileva come la scorretta modalità di assunzione della fonte di prova incide tuttavia sul momento valutativo, rendendo il risultato non genuino e, pertanto, poco attendibile. Pur non potendo perciò reclamare l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio, conclude come le risposte in esse contenute debbano considerarsi assolutamente inattendibili.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché per violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 230 c.p.p. e art. 228 c.p.p., comma 4.
Assume che l'ascolto della minore per mezzo di incidente probatorio è stato preceduto da consulenza psicologica operata nelle forme previste dall'art. 359 c.p.p. ovvero come accertamento tecnico ripetibile.
Inoltre, la relazione del consulente è stata acquisita dal Giudice, entrando dunque a far parte del fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 501 c.p.p. ed essendo illegittimamente utilizzata ai fini della decisione, sebbene redatta in totale spregio delle garanzie di cui all'art. 230 c.p.p. e art. 228 c.p.p., comma 4. Peraltro al consulente era stato impropriamente chiesto un giudizio sull'attendibilità della minore con quesito pertanto del tutto improponibile e neppure la consulenza potrebbe valere, come la Corte territoriale ha affermato, nella sola parte cui si esprimerebbe sulla setta capacità a testimoniare in quanto nel quesito posto dal pubblico ministero non vi è alcun riferimento a pareri da esprimere circa la capacità a testimoniare della minore, oltre al fatto che comunque l'accertamento è stato compiuto senza assicurare le garanzie difensive ed essendo pertanto inutilizzabile.
2.3. Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 192, 194 e 196 c.p.p. sul rilievo che la reiterazione delle audizioni può ^ comportare nel minore, da una parte, una sorta di sfiducia negli operatori che procedono all'ascolto, in quanto ritiene che venga continuamente ascoltato perché non creduto;
dall'altra, la ripetizione degli esami può ingenerare confusione nello stesso testimone, il quale può sovrapporre ricordi, esperienze effettivamente vissuti con quelle che sono le suggestioni anche involontarie che provengono dalle c.d. indagini parallele, ovvero, dalle elaborazioni della vicenda che vengono effettuate nelle sedi in cui egli è chiamato ad interagire.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che ciò incide sull'attendibilità delle dichiarazioni dunque sulla credibilità intrinseca della minore che infatti si è espressa con una terminologia non appropriata all'età ed al contesto socioculturale di provenienza, ma anche e soprattutto determina una sostanziale evoluzione nella descrizione tecnica degli accadimenti, intangibile conseguenza della ripetizione del racconto e della interazione con tutti gli esperti che l'hanno ascoltata, comportando, alterazione della genuinità del racconto.
2.4. con il quarto motivo, prospetta la nullità della sentenza per carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che andavano concesse per meglio adeguare la pena che non appare congrua ne' ai fatti contestati ne' alla personalità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dello stesso e/o per la presentazione di motivi per casi non consentiti.
2. Il primo motivo - al pari del secondo e del terzo che, per gli ulteriori aspetti che li connotano, saranno di seguito scrutinati - è del tutto avulso rispetto alle rationes deciderteli della sentenza impugnata.
2.1. Mentre il ricorrente lamenta insussistenti violazioni della legge processuale che, a suo dire, affliggerebbero la prova dichiarativa della teste minorenne, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su prove orali e documentali del tutto ignorate con le sollevate censure ed invece valutate in sinergia con le dichiarazioni della minore che, anche per tale motivo, sono state ritenute compatibili e perciò ampiamente sufficienti per giustificare la pronuncia di condanna.
In altri termini, il portato dichiarativo della ragazza è stato, nel suo nucleo essenziale, convalidato da elementi esterni (del tutto ignorarti con il gravame) che, nella loro logica fusione, hanno consentito ai Giudici del merito di conseguire la prova della colpevolezza dell'imputato, palesando le ragioni della decisione nella motivazione.
È sufficiente osservare come la Corte territoriale abbia spiegato che la vicenda emerse in modo casuale avendo l'insegnante della minore riferito che un'alunna, in maniera confidenziale, le disse di avere appreso dalla L. che "il padre le metteva le mani addosso". In quel momento, come si evince dal testo della sentenza impugnata, il programma scolastico prevedeva che venisse trattato il tema dell'affettività dei ragazzi e quindi il rapporto con gli adulti e in particolare con i genitori. Assegnato il tema del rapporto degli scolari con questi ultimi, la minore, nel suo elaborato, testualmente scrisse: "con tutti ho un buon rapporto, tranne con mio padre, che approfitta di me quando manca mia madre o mio fratello". L'insegnante avvicinò la ragazza ricevendo conferma dalla stessa che il padre le metteva le mani addosso e, nell'approfondire il senso della propalazione, venne fuori che il padre ne abusava ossia la toccava, mettendole le mani addosso, non nel senso che la picchiasse.
Furono avviate le indagini, la ragazza venne sentita dai carabinieri, furono allertati i servizi sociali, il pubblico ministero dispose una consulenza tecnica, fu disposta una consulenza ginecologia che accertò l'avvenuta e non recente deflorazione, fu dato ingresso all'indicente probatorio, la minore è stata ritenuta dai Giudice del merito pienamente attendibile, senza che avesse subito inappropriate sollecitazioni a fornire una versione diversa da quella emergente dai fatti accertati.
2.2. Invece, con il motivo di gravame, il ricorrente obietta che i Giudici del merito avrebbero dovuto registrare l'inattendibilità della minore sia per la violazione dei protocolli (Carta di Noto) che presiedono all'acquisizione delle dichiarazioni e sia perché alla minore furono poste domande suggestive.
La Corte territoriale ha già esaurientemente risposto a tali rilievi con argomenti del tutto pretermessi con i motivi gravame (i protocolli non erano stati violati;
in ogni caso la ragazza aveva raggiunto un'età tale - circa quattordici anni al momento dell'incidente probatorio - da non poter essere equiparata ad un'infante o ad una bambina;
la difesa non aveva segnalato quali fossero le domande suggestive formulate in modo tale da minare l'attendibilità).
Va solo ricordato come questa Corte, anche di recente, abbia affermato che, in tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l'inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, ne' è, di per sè, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia (Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S., Rv. 259133).
2.3. Quanto invece alle domande ritenute suggestive, le poche domande (tre) - riportate nel ricorso e inammissibilmente estrapolate dal contesto in cui le stesse furono formulate senza neppure riportare le risposte effettivamente date - non depongono per un giudizio di inattendibilità complessivo della dichiarante sia perché il motivo di ricorso non è autosufficiente (non è riportato il contenuto dell'atto e neppure l'atto è stato allegato o indicato nella sua collocazione nel fascicolo processuale), sia perché l'estrapolazione dal contesto dichiarativo non consente di formulare alcuna ipotesi sulla natura suggestiva o meno della domanda e sia perché, in mancanza di una precisa sanzione processuale, la domanda suggestiva compromette la genuinità della dichiarazione a condizione che destrutturi l'esame nel suo complesso e non solo, come potrebbe essere, la risposta (e che, nella specie, è sconosciuta) che è stata fornita alla domanda suggestiva, potendo il giudizio di piena attendibilità essere, in ipotesi, confermato sulla base delle altre risposte.
Per predicare l'assenza di genuinità della prova non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande dell'esame testimoniale abbiano suggerito la risposta ma occorre estendere l'analisi all'affidabilità della prova nel suo complesso, pervenendo alla conclusione che l'uso di una metodologia non corretta abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto, nella specie con l'incidente probatorio, globalmente inidoneo ad essere valutato.
Consegue la manifesta infondatezza del motivo.
3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di gravame con riferimento al quale valgono le precedenti considerazioni (espresse al p.
2.1. del considerato in diritto).
3.1. Il ricorrente afferma, con fondamento, che il quesito posto dal pubblico ministero sull'attendibilità della minore era inammissibile ma la Corte territoriale ha risposto alla doglianza formulata con i motivi di appello nel senso che la consulenza aveva correttamente interpretato il quesito fornendo una risposta sulla capacità a testimoniare della minore.
Questa parte dell'accertamento era di certo utilizzabile avendo il consulente stabilito che la ragazza era in grado di riferire una versione dei fatti sufficientemente concreta, precisa, realistica, non chiaramente condizionata da problematiche psicologiche o neuro psicopatologiche.
La motivazione è pertanto corretta e adeguata al rilievo mosso.
3.2. Quanto poi all'utilizzabilità della consulenza personologica del pubblico ministero, questa Corte ha già fissato in precedenti decisioni (tra le altre, Sez. 3, n. 9616 del 16/01/2014, I., non mass.) le coordinate in materia di accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili disposti dal pubblico ministero con riferimento a persone di età minore ed in particolare con riferimento ai minori che versino in tenera età.
Per quanto qui interessa, premesso che la vittima del reato non poteva ritenersi ricompressa tra i minori in tenera età, è stato affermato che, in tema di reati sessuali in danno di minori, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 c.p.p., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l'operato del consulente (Sez. 3, n. 37147 del 18/09/2007, P.M. in proc. Scancarello e altri, Rv. 237554).
Nel caso di specie, risulta che la consulenza tecnica sia stata disposta dal pubblico ministero come atto ripetibile e, come tale, la sua utilizzabilità è necessariamente confinata alla fase endoprocessuale, che non preclude tuttavia l'ammissibilità dell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero ai sensi dell'art. 501 c.p.p., esame interdetto ovviamente nei soli casi in cui il pubblico ministero avesse proceduto senza le garanzie difensive quando avrebbe dovuto invece osservarle. Anche la relazione in tale modo redatta dal consulente tecnico del pubblico ministero ha valore endoprocessuale.
Tuttavia, quando il Pubblico Ministero si avvale del consulente tecnico, oltre che nella fase delle indagini, anche nel dibattimento e chiede il suo esame, si determina una sorte di conversione, che la dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile, del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p. in quello praeter peritiam previsto dall'art. 233 c.p.p.. In questo caso, al consulente tecnico del pubblico ministero che viene escusso in dibattimento nella piena dialettica del contraddittorio e dell'esame incrociato, va riconosciuta la sostanziale qualità di testimone - esperto (c.d. expert witness) dei sistemi di common law, che ha cercato la verità per conto del pubblico ministero (o delle parti private), inserendo conoscenze nel processo e fornendo elementi utili alla decisione.
Questo comporta la possibilità di desumere elementi di prova dalle dichiarazioni e dai chiarimenti del detto consulente, senza l'obbligo di disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione il giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dal consulente tecnico privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (Sez. 2, n. 3383 del 28/02/1997, Santilli, Rv. 207411). Parimenti è consentita l'acquisizione da parte del giudice della relazione scritta redatta dal consulente del pubblico ministero (o delle parti private), all'esito dell'esame del detto consulente, non sussistendo alcuna norma che ne faccia espresso divieto e rispondendo tale acquisizione alla necessità per l'organo giudicante di avere piena conoscenza del materiale su cui dovrà poi fondare la propria decisione, posto che l'art. 511 c.p.p., comma 3, consente la lettura della relazione peritale dopo l'esame del perito e che l'art. 501 c.p.p. detta tanto le disposizioni per l'esame peritale quanto quelle per l'esame dei consulenti tecnici, consentendo che siano acquisite d'ufficio i documenti, le note scritte e le pubblicazioni che i periti ed i consulenti hanno facoltà di consultare nel corso dell'esame.
Di conseguenza, il contributo tecnico scientifico del consulente ed i suoi qualificati pareri possono essere veicolati nel novero delle prove utilizzabili ai fini decisori qualora le relative conclusioni appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti.
Nella ipotesi che ci occupa, la Corte territoriale ha attribuito valore probatorio alle asserzioni dibattimentali dell'esperto con logica ed adeguata motivazione,, che non è stata neppure censurata sul punto avendone il ricorrente solo contestato, senza fondamento, l'utilizzabilità.
4. Il terzo motivo di gravame, per il quale, allo stesso modo, valgono le considerazioni espresse con il primo motivo (p.
2.1. del considerato in diritto), è manifestamente infondato e coinvolge accertamenti di fatto non consentiti in sede di controllo di legittimità.
La Corte territoriale ha dimostrato (pag. 10 ss. riportando gli esiti dell'esame e i riscontri esterni al contenuto delle dichiarazioni) che l'unica volta in cui la persona offesa è stata escussa in maniera chiara e diretta sui fatti oggetto del processo è stato in sede di incidente probatorio.
La conseguenza è la completa irrilevanza delle affermazioni contenute in ricorso circa il condizionamento dichiarativo che avrebbe contaminato la persona offesa.
Del resto, l'assenza di qualsiasi contagio dichiarativo è dato dai numerosi riscontri alle dichiarazioni della vittima provenienti da quelle fratello Lu. (pag. 14) e della madre (pag. 18), ad entrambi infatti la ragazza aveva confidato gli abusi commessi ai suoi danni dal padre;
dagli esiti degli accertamenti ginecologici;
dal riscontro della gita fatta dal fratello Lu. che fu accompagnato dal padre alla partenza (in quel giorno la vittima collocò il primo e più pesante abuso sessuale del padre nei suoi confronti, allorquando rientrò in casa dopo aver accompagnato il figlio ed a conferma che il genitore abitualmente abusava della minore approfittando dell'assenza in casa degli altri familiari);
dalle dichiarazioni delle docenti P. e Pe. (pag. 6);
dagli esiti degli accertamenti del prof. D.G. sulla capacità a testimoniare.
5. Il quarto motivo è aspecifico, non ravvisandosi nella sua articolazione alcuna puntuale censura alle ragioni per le quali la Corte territoriale, con adeguata motivazione priva di vizi logici e pertanto insuscettibile di rilievi in sede di legittimità, ha negato la concessione delle attenuanti generiche sulla base dell'estrema gravità del fatti, della loro reiterazione, della circostanza che il primo abuso avvenne quando la minore aveva appena otto anni, del negativo comportamento processuale dell'imputato, della recidiva quale indice di una rilevante capacità a delinquere.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186 , e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015