Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie in cui il giudice del gravame era stato sollecitato ad un semplice controllo di legittimità dell'atto amministrativo -provvedimento prefettizio di sospensione della patente-, presupposto del reato per cui v'era stata dichiarazione di responsabilità).
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L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 2. "Sua falsità" nell'esposto disciplinare: è reato (Cass. 39486/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi: ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale Il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. L'autore di un esposto non può invocare la tutela concessa dalla legge per offese contenuta in scritti davanti all'autorità giudiziaria (598 c.p.) perché non è parte del procedimento, essendo sempre necessario che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1998, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta, dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAOLO FATTORI Presidente del 15/12/98
1.Dott. MAURO LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " VINCENZO COLARUSSO " N. 2894
3. " ENNIO MALZONE " REGISTRO GENERALE
4. " PAOLO A. SEPE " N. 15368/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OT SA nata [...] a [...]
avverso la sentenza emessa in data 4.12.97 dalla Corte di appello di Firenze in parziale riforma di quella del Pretore di Pistoia in data 16.10.96
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza ha relazione fatta dal Consigliere Dr. Colarusso
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CIANI che ha concluso per il rigetto
FATTO E DIRITTO
OT SA venne condannata dal Pretore di Pistoia alla pena di giustizia per il reato di guida di autovettura con patente revocata.-
Sul gravame della OT, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto la responsabilità dell'imputata per il reato, più correttamente qualificato, di guida dell'autovettura con patente sospesa ed ha ridotto la pena.- La OT ricorre per cassazione con due motivi, lamentando, nel primo, che il giudice di merito, sebbene opportunamente sollecitato con il motivo di appello, aveva omesso di accertare la legittimità del provvedimento prefettizio di sospensione della patente al fine di una sua eventuale disapplicazione e, nel secondo, la carenza di adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'entità della pena non applicata nel minimo.-
Il ricorso non merita accoglimento.-
La Corte territoriale ha dato atto della esistenza in atti della comunicazione ufficiale - notificata all'imputata - di sospensione della patente di guida emessa dal Prefetto Pistoia,
L'esistenza del provvedimento non è, del resto, contestata dalla ricorrente la quale ne lamenta la mancata acquisizione al fine di un controllo circa la sua legittimità.-
Ora, è ben noto che i profili di illegittimità degli atti amministrativi sono, in teoria, moltissimi ed, in concreto, possono essere potenzialmente infiniti.-
Proporre un motivo di appello che semplicemente solleciti il giudice del gravame ad un controllo di legittimità di un atto amministrativo presupposto di un reato per cui vi sia stata dichiarazioni di responsabilità significa, in realtà, esonerano dal prendere in esame quel motivo che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile (cfr. ex multis, Cass. Sez. I 25.1.1984, Prometti) ed implica, quindi, la impossibilità di dolersi in cassazione adducendo a ragione di annullamento il mancato esame di quel motivo che non poteva essere accolto così che nessun pregiudizio è derivato all'imputato (Cass. I 30.9.1985, RE , in Foro It. Rep. 1986, voce Appello penale n. 141 ).-
La seconda censura sulle generiche e sulla pena finisce per introdurre una questione di merito posto che non è possibile ravvisare alcun vizio di legittimità (difetto di motivazione e/o violazione di legge) nella decisione impugnata che ha negato all'imputata l'invocata maggiore clemenza a causa "dei suoi gravi e numerosi precedenti penali"
Consegue la condanna della ricorrente alle spese.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999