Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0016 1 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE Composta dagli Ill i s Dott. Vincenzo CAL PIETRA R.G. N. 7444/00Presidente Consigliere- Cron. 337 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere - Rep. 63 Dott. Umberto GOLDONI Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.20/09/02 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LA LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FREDIANI, difesa MARINO COTTI, giusta dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
RA NN;
- intimato avverso la sentenza n. 113/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 13/03/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1210 udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Ettore -1- BUCCIANTE;
udito l'Avvocato COTTI Marino, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto. -2- Mon SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato 1'8 giugno 1985 EL Con atto AI citò davanti al Tribunale di Cagliari NI UR, chiedendo che si procedesse alla divisione di tre beni di cui erano comproprieta- ri: un'area edificabile e due terreni agricoli ubicati in Monserrato, già appartenuti in comu- nione ai defunti fratelli AN UR, marito e dante causa dell'attrice, e NI UR, padre e dante causa dell'omonimo convenuto. Quest'ultimo obiettò di aver usucapito il primo dei suddetti immobili e chiese, in via riconven- zionale, di esserne dichiarato unico proprieta- rio. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita in produzioni documentali, espletamento di una consulenza tecnica di ufficio e assunzione di prove testimoniali, con sentenza del 16 febbraio 1996 il Tribunale dichiarò non autentico un respinse ladocumento prodotto dall'attrice, riconvenzionale e affermò il diritto di EL SO a partecipare alla divisione di tutti i tre beni oggetto della sua domanda;
con separata ordinanza dispose per l'ulteriore corso del giudizio. 7444/2000 3 Mom Impugnata da NI UR, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Caglia- ri, che con sentenza del 13 marzo 1999, in acco- glimento del gravame, ha dichiarato l'appellante unico proprietario dell'area in questione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EL AI, in base a due motivi. NI UR non ha partecipato al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione erronea e falsa applicazione dell'art. 769 e 782 C.C.>>, EL AI lamenta che la Corte di appello ha attribuito rilevanza a una pretesa donazione verbale dell'immobile in questione da AN UR al nipote, trascu- rando di tenere conto della radicale invalidità di tale negozio e della conseguente sua inidonei- tà a fondare una «usucapione confermativa di un titolo di acquisto>>>, sicché il potere di fatto esercitato da NI UR sul bene avrebbe dovuto necessariamente essere ricondotto а rap- porti come il comodato ○ la locazione, che si possono costituire senza forma solenne, ma danno bensì a una semplice luogo non a un possesso, 7444/2000 4 Явной detenzione. La censura non è fondata. Il giudice di secondo grado ha considerato la donazione di cui si tratta - desumendone l'effettività da ciò che era emerso circa le univoche ed espresse conferme che ne avevano dato - non come titolo dientrambi gli interessati acquisto del diritto, ma solo ad colorandam possessionem», in quanto elemento che corroborava la tesi secondo cui «la relazione di fatto del UR con il bene fu caratterizzata dall'animo di possedere come proprietario l'intero bene». A tal fine, peraltro, sarebbero state già di per sé sufficienti le risultanze istruttorie concernenti lo svolgimento, ad opera dell'appellante, di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, dato che l'animus possidendi è normalmente desumibile in via presuntiva dal corpus, sicché è l'altra parte «che deve dimo- strare il contrario, provando che la disponibili- tà del bene è stata conseguita mediante un titolo che conferiva un diritto di carattere soltanto personale» (Cass. 13 dicembre 2001 n. 15755). Con il secondo motivo di ricorso EL Sol- lai si duole di «omessa e/o insufficiente motiva- 7444/2000 Min zione circa un punto decisivo della controver- sostenendo che la Corte di appello ha sia>>, interpretato erroneamente le testimonianze assun- te, da cui era emerso soltanto che NI UR gestiva un'azienda nell'immobile in contestazio- ne, ha inoltre trascurato il fatto che il compro- prietario AN UR aveva continuato a utilizzare il bene, ha altresì ingiustificatamen- te disatteso le deposizioni di coloro che avevano attestato l'esistenza di un contratto di locazio- ne o di comodato tra lo zio e il nipote. Neppure questa censura può essere accolta. Il giudice di secondo grado ha dato adeguata- mente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione: ha spiegato che da varie testimonianze era risultato che NI UR si era comportato, dal 1959-60, come «padrone» esclusivo non solo dell'impresa, che allora gli era stata ceduta dal padre e dallo zio, ma anche dell'immobile ove essa veniva esercitava, tenendo comportamenti tipici di un proprietario, come la «esecuzione di opere di sistemazione>>>, la trattazione con un vicino di questioni attinenti alla «riparazione del muro comune posto sul confine dell'area di cui si 7444/2000 6 discute», nonché il rifiuto di vendere il bene a chi aveva offerto di acquistarlo, «perché serviva a lui per il suo lavoro»; ha anche osservato che la «presenza più o meno frequente di UR Costan- tino nel cantiere» era giustificata dall'avvenuta acquisizione, da parte sua, della qualità di dipendente del nipote, il quale poteva anche avergli consentito di «fare qualche lavoretto per proprio conto»>, dati i loro «buoni rapporti di parentela»; ha infine considerato «poco credibi- li» i testimoni che avevano parlato della costi- tuzione di una società tra AN e NI UR e del pagamento da parte di quest'ultimo di un canone per l'utilizzazione dell'immobile, in quanto «si tratta di testi legati da vincoli di parentela con la AI e con evidenti aspettati- ve successorie», che inoltre si erano riferiti al documento recante l'apparente sottoscrizione del convenuto, dichiarata non autentica con la sen- tenza di primo grado. Si verte, come è palese, nel campo di apprezzamenti eminentemente di merito, cui vanamente la ricorrente oppone una propria diversa valutazione, prospettandola come più esatta e corretta. In proposito nessun giudi- zio può essere demandato а questa Corte, cui 7444/2000 7 Mannт compete soltanto verificare come con esito positivo si è fatto - se l'interpretazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giud ice a quo sia sorretta da congrua motivazione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato non vi ha partecipato. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso. Roma, 20 settembre 2002 veym PresP Яйки Вытый IL CANCELLIERE C1 CE IA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2003. Roma IL CANCELLERE C1, FR IA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24-6-2003 serie 4 al n. 23632 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana are 7444/2000 8