Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
Ai sensi dell' art. 322 bis cod.proc.pen., che rinvia all'art. 310 cod.proc.pen., il tribunale investito dell'appello in tema di misure cautelari reali decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Questo termine non è a pena di decadenza, come quello stabilito dall'art. 309, comma decimo, cod.proc.pen per la decisione sul riesame. Nè potrebbe invocarsi la decadenza stabilita dall'art. 99 disp. att. del codice, che riguarda solo i termini per impugnare e non quelli per decidere sull'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1998, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 7.7.1998
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere N.2137
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere N.06119/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1)TA SA, nato in [...] il [...],
2)MI GH, nata in [...] il [...], avverso l'ordinanza resa l'11. 12.1997 dal tribunale di Catania. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Vacca, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con provvedimento del 9.6.1995, su richiesta del pubblico ministero, i g.i.p. presso la pretura di Catania disponeva il sequestro preventivo di un immobile, sito in Acireale via via Provinciale per Riposto n. 143 e appartenente a SA OT e GH GA, indagati per aver costruito l'immobile senza concessione edilizia in zona soggetta a vincolo ex legge n. 1497 del 1939. 2 - In seguito, avendo ottenuto in data 17.4.1997 autorizzazione in sanatoria per i lavori di manutenzione e/o risanamento conservativo eseguiti nel corpo A dell'immobile, il OT e la GA formulavano istanza di dissequestro. Ma il g.i.p., con provvedimento del 16.5.1997, rigettava l'istanza.
3 - Avverso quest'ultimo provvedimento gli interessati proponevano appello innanzi al tribunale di Catania. Ma il tribunale, con ordinanza dell'11.12.1997 rigettava l'appello. Osservava che la distinzione in due corpi dell'immobile "non fa venir meno l'esigenza di mantenere il sequestro, data la unicità complessiva e funzionale dell'immobile, che va perciò considerato unitamenente anche con riguardo all'esigenza di impedire che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte dall'eventuale prosecuzione dei lavori (a prescindere dall'esistenza di autorizzazioni amministrative "in sanatoria") potendosi le modificazioni dello stato attuale delle opere in uno dei corpi di fabbrica dell'edificio risolversi in un aggravamento o consolidamento delle opere abusivamente realizzate in altra parte dell'edificio".
4 - Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso, con unico atto, il OT e la GA. Lamentano in sostanza che non sussiste più alcun ragione giuridica per mantenere il sequestro, anche perché con la cennata sanatoria il reato si è estinto. Deducono comunque violazione dell'art. 324, comma 5, c.p.p. perché il tribunale s'è pronunciato oltre il termine dei dieci giorni ivi previsto. Motivi della decisione
5 - Il ricorso non merita accoglimento.
5.1 - Quanto alla censura in rito, va osservato che alla fattispecie di cui trattasi non si applica l'art. 324 c.p.p., invocato nel ricorso, ma relativo al riesame, bensì l'art. 322 bis c.p.p., concernente l'appello. Orbene, secondo quest'ultima norma, che rinvia all'art. 310 c.p.p., il tribunale investito dell'appello decide entra venti giorni dalla ricezione degli atti. Ma questo termine non è a pena di decadenza, come quello stabilito dall'art. 309, comma 10, c.p.p. per la decisione sul riesame. Nè potrebbe invocarsi la decadenza stabilita dall'art. 99 disp. att. del codice, che riguarda solo i termini per impugnare e non quelli per decidere sull'impugnazione.
In conclusione, posto che la decisione sia intervenuta anche dopo i venti giorni prescritti (ma questa circostanza non è accertabile sulla base degli atti a disposizione di questa corte), l'inosservanza del termine non avrebbe comportato la perenzione della misura cautelare.
5.2 - Quanto all'altra censura, va osservato che l'autorizzazione in sanatoria ottenuta copre soltanto lavori di manutenzione r/o risanamento conservativo già eseguiti nel corpo A dell'immobile sequestrato, sempre che non abbiano comportato alterazione di volume o mutamenti di destinazione d'uso (come tali soggetti a regime autorizzatorio, se riguardino edifici non soggetti ai vincoli di cui alla legge 29.6.1939 n. 1497), mentre il reato ipotizzato contro i ricorrenti concerne interventi soggetti a regime concessorio. Sussiste quindi una ragione in più per mantenere il vincolo cautelare, oltre quella legittimamente affermata dal giudice d'appello, basata sulla unita funzionale dei due corpi di fabbrica.
6 - Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto dell'impugnazione e tutti gli altri elementi del processo, il collegio non ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1998