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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 41848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41848 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DA PR IA nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino in data 19/4/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Roberto Aniello ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con- tra-501.5.;L•ne- aft. èlt orte à.: Aprii°J To-u.o RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza del 21.11.2023, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di DA PR IA per mancata allegazione all'atto di appello ai sensi dell'art. 583 co.
1- ter c.p.p., della elezione o dichiarazione di domicilio. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia,i1 quale deduce violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte di appello valutato che l'elezione di domicilio era stata inviata via PEC il 12 luglio 2023, in allegato Penale Sent. Sez. 2 Num. 41848 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 19/09/2024 all'atto di appello ed era rimasta affollata al fascicolo originario recante il n. 1300/2024 da cui ha avuto origine, quale stralcio, il procedimento n. 1380/2024 a carico del ricorrente. Segnala altresì il ricorrente che la circostanza che l'elezione di domicilio fosse presente in atti emergeva per tabulas dall'atto di appello. Il ricorso è fondato. Dalla verifica degli atti processuali cui la Corte ha accesso data la natura del vizio denunziato, emerge che l'elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla Corte di appello di Torino il 12/7/2023, unitamente all'atto di impugnazione. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 19/9/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Roberto Aniello ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con- tra-501.5.;L•ne- aft. èlt orte à.: Aprii°J To-u.o RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza del 21.11.2023, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di DA PR IA per mancata allegazione all'atto di appello ai sensi dell'art. 583 co.
1- ter c.p.p., della elezione o dichiarazione di domicilio. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia,i1 quale deduce violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte di appello valutato che l'elezione di domicilio era stata inviata via PEC il 12 luglio 2023, in allegato Penale Sent. Sez. 2 Num. 41848 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 19/09/2024 all'atto di appello ed era rimasta affollata al fascicolo originario recante il n. 1300/2024 da cui ha avuto origine, quale stralcio, il procedimento n. 1380/2024 a carico del ricorrente. Segnala altresì il ricorrente che la circostanza che l'elezione di domicilio fosse presente in atti emergeva per tabulas dall'atto di appello. Il ricorso è fondato. Dalla verifica degli atti processuali cui la Corte ha accesso data la natura del vizio denunziato, emerge che l'elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla Corte di appello di Torino il 12/7/2023, unitamente all'atto di impugnazione. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 19/9/2024