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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/08/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2025 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanna Gambicorti e Nicola Calzaretta
RICORRENTI contro
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._4 Parte_4
, (C.F. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6
(C.F. , tutti nella qualità di eredi del Parte_6 C.F._7 sig. rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Cecconi Persona_1
RESISTENTI
Con l'intervento del P.M. - Sede.
con OGGETTO: Filiazione naturale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECSIONE
Premettendo di essere figli della Sig.ra e di aver individuato il Persona_2 loro padre naturale nel signor che in vita aveva avuto una Persona_1 relazione sentimentale con la loro madre, pretendendone pertanto il riconoscimento anche in ragione dell'esito del test del DNA svolto nell'ambito delle operazioni peritali disposte dal Tribunale di Livorno in precedente giudizio
(R.G. 3116/2009) instaurato dagli stessi ricorrenti al fine di ottenere la declaratoria di paternità, procedimento, tuttavia, poi abbandonato, con ricorso ritualmente notificato i RI , e convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 giudizio i RI , , e , CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 tutti in qualità di eredi del signor deceduto n Riparbella Persona_1
(PI) il 4.6.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...]
LL (RE) il 16.2.1933 ) e deceduto in Riparbella (PI) il C.F._8
4.6.2024 è il padre dei GG.ri , e , e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di nascita dei ricorrenti, con ogni e altra qualsiasi statuizione di ragione e di legge nell'interesse dei ricorrenti stessi. Con vittoria delle spese di lite in caso di costituzione di parte avversa”.
Si costituivano in giudizio i RI , , e CP_1 Parte_4 Parte_5
, nella loro qualità di eredi, rilevando di non voler opporsi, né alle Parte_6 risultanze della CTU illo tempore svolta per l'accertamento della paternità chiesto dai ricorrenti nell'ambito della causa precedentemente promossa (il cui esito aveva riconosciuto la probabilità di paternità del sig. superiore al 99,99%), Persona_1 né alla domanda formulata dalle medesime parti nel presente giudizio nei confronti della quale si dichiaravano tutti remissivi, tuttavia contestando la richiesta di condanna alle spese di lite pure avanzata dalla controparte in ragione della disponibilità e dello spirito collaborativo sempre mostrato dai resistenti.
Nelle more della prima udienza di comparizione fissata per il 26 giugno 2025, su istanza delle parti veniva disposta la trattazione scritta del procedimento e all'esito, letti gli atti di causa ed i “preverbali” depositati dalle parti e riscontrate le conclusioni rassegnate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. La domanda proposta dai RI , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
è fondata e deve dunque trovare accoglimento.
Premesso l'adeguato quadro probatorio fornito in giudizio dalle parti ricorrenti a fondamento della loro domanda, costituito dal test del DNA effettuato in sede di istruttoria nel precedente giudizio di accertamento di paternità tramite indagine genetica il cui esito testualmente riportava, per ciascuno dei tre ricorrenti, che “[…] la probabilità di paternità del Sig. è superiore al 99,99%” (vedi documento Per_1 allegato al ricorso), già di per sé assolutamente idoneo a fondare il riconoscimento di paternità richiesto dai RI , e , le Parte_1 Parte_2 Parte_3 conclusioni rassegnate da tutti i resistenti – nella loro qualità di eredi legittimi del signor – che si sono dichiarati espressamente remissivi alla Persona_1 domanda dei ricorrenti in ordine alla richiesta di accertamento e dichiarazione di paternità del loro padre, contribuiscono a ritenere la causa matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria.
2 Le stesse allegazioni di cui alla comparsa di costituzione depositata dai RI
, , e attestano che non CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 vi è mai stata, a seguito degli esiti della CTU svolta nel precedente giudizio, così come neppure in questa sede, una condotta contraria e/o oppositiva e/o di contestazione dei comparenti alla richiesta dei ricorrenti di riconoscimento di paternità del signor Persona_1
Ciò posto, in ordine alle spese di lite (che la parte ricorrente ha chiesto porsi a carico dei resistenti) tenuto conto della condotta processuale delle parti, oltre che delle concordi conclusioni da esse rassegnate in ordine alla domanda giudiziale, le spese di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti.
Va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per i RI
e e del Comune di Volterra (PI) per il signor Parte_1 Parte_3 Pt_2
di procedere alla prescritta annotazione nei rispettivi atti di nascita.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara nata a [...] il [...], nato a Parte_1 Parte_2
Volterra il 20.02.1975 e nato a [...] il [...], figli naturali di Parte_3 nato a [...] il [...] ) e Persona_1 C.F._8 deceduto in Riparbella (PI) il 4.6.2024;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2025 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanna Gambicorti e Nicola Calzaretta
RICORRENTI contro
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._4 Parte_4
, (C.F. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6
(C.F. , tutti nella qualità di eredi del Parte_6 C.F._7 sig. rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Cecconi Persona_1
RESISTENTI
Con l'intervento del P.M. - Sede.
con OGGETTO: Filiazione naturale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECSIONE
Premettendo di essere figli della Sig.ra e di aver individuato il Persona_2 loro padre naturale nel signor che in vita aveva avuto una Persona_1 relazione sentimentale con la loro madre, pretendendone pertanto il riconoscimento anche in ragione dell'esito del test del DNA svolto nell'ambito delle operazioni peritali disposte dal Tribunale di Livorno in precedente giudizio
(R.G. 3116/2009) instaurato dagli stessi ricorrenti al fine di ottenere la declaratoria di paternità, procedimento, tuttavia, poi abbandonato, con ricorso ritualmente notificato i RI , e convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 giudizio i RI , , e , CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 tutti in qualità di eredi del signor deceduto n Riparbella Persona_1
(PI) il 4.6.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...]
LL (RE) il 16.2.1933 ) e deceduto in Riparbella (PI) il C.F._8
4.6.2024 è il padre dei GG.ri , e , e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di nascita dei ricorrenti, con ogni e altra qualsiasi statuizione di ragione e di legge nell'interesse dei ricorrenti stessi. Con vittoria delle spese di lite in caso di costituzione di parte avversa”.
Si costituivano in giudizio i RI , , e CP_1 Parte_4 Parte_5
, nella loro qualità di eredi, rilevando di non voler opporsi, né alle Parte_6 risultanze della CTU illo tempore svolta per l'accertamento della paternità chiesto dai ricorrenti nell'ambito della causa precedentemente promossa (il cui esito aveva riconosciuto la probabilità di paternità del sig. superiore al 99,99%), Persona_1 né alla domanda formulata dalle medesime parti nel presente giudizio nei confronti della quale si dichiaravano tutti remissivi, tuttavia contestando la richiesta di condanna alle spese di lite pure avanzata dalla controparte in ragione della disponibilità e dello spirito collaborativo sempre mostrato dai resistenti.
Nelle more della prima udienza di comparizione fissata per il 26 giugno 2025, su istanza delle parti veniva disposta la trattazione scritta del procedimento e all'esito, letti gli atti di causa ed i “preverbali” depositati dalle parti e riscontrate le conclusioni rassegnate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. La domanda proposta dai RI , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
è fondata e deve dunque trovare accoglimento.
Premesso l'adeguato quadro probatorio fornito in giudizio dalle parti ricorrenti a fondamento della loro domanda, costituito dal test del DNA effettuato in sede di istruttoria nel precedente giudizio di accertamento di paternità tramite indagine genetica il cui esito testualmente riportava, per ciascuno dei tre ricorrenti, che “[…] la probabilità di paternità del Sig. è superiore al 99,99%” (vedi documento Per_1 allegato al ricorso), già di per sé assolutamente idoneo a fondare il riconoscimento di paternità richiesto dai RI , e , le Parte_1 Parte_2 Parte_3 conclusioni rassegnate da tutti i resistenti – nella loro qualità di eredi legittimi del signor – che si sono dichiarati espressamente remissivi alla Persona_1 domanda dei ricorrenti in ordine alla richiesta di accertamento e dichiarazione di paternità del loro padre, contribuiscono a ritenere la causa matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria.
2 Le stesse allegazioni di cui alla comparsa di costituzione depositata dai RI
, , e attestano che non CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 vi è mai stata, a seguito degli esiti della CTU svolta nel precedente giudizio, così come neppure in questa sede, una condotta contraria e/o oppositiva e/o di contestazione dei comparenti alla richiesta dei ricorrenti di riconoscimento di paternità del signor Persona_1
Ciò posto, in ordine alle spese di lite (che la parte ricorrente ha chiesto porsi a carico dei resistenti) tenuto conto della condotta processuale delle parti, oltre che delle concordi conclusioni da esse rassegnate in ordine alla domanda giudiziale, le spese di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti.
Va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per i RI
e e del Comune di Volterra (PI) per il signor Parte_1 Parte_3 Pt_2
di procedere alla prescritta annotazione nei rispettivi atti di nascita.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara nata a [...] il [...], nato a Parte_1 Parte_2
Volterra il 20.02.1975 e nato a [...] il [...], figli naturali di Parte_3 nato a [...] il [...] ) e Persona_1 C.F._8 deceduto in Riparbella (PI) il 4.6.2024;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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