Sentenza 14 ottobre 2021
Massime • 1
L'omessa pronuncia della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2021, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2021 |
Testo completo
ACR 00465-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1683/2021 Presidente - FRANCESCO MARIA CIAMPI -UP 14/10/2021 EUGENIA SERRAO R.G.N. 32243/2020 ZO ZE Motivazione Semplificata -Relatore - ALESSANDRO RANALDI DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG г RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ridotto la pena irrogata a NZ AB per il reato di omicidio colposo a lui ascritto in quella di mesi dieci di reclusione, confermando nel resto (fatto del 6.5.2016).
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di statuire sulla avanzata richiesta di sospensione condizionale della pena.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è fondato. Vi è, infatti, assenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla richiesta, avanzata dal difensore dell'imputato, di concessione della sospensione condizionale della pena. Né può parlarsi di motivazione implicita, atteso che non possono valere a tal fine né il breve e generico cenno alla gravità dél fatto, né l'altrettanto breve cenno all'unico precedente penale di cui è gravato il AB.
6. Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, in base al quale l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (e non già, come ritenuto da altro orientamento, senza rinvio), non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv. 270829).
7. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame della questione concernente l'eventuale concessione al prevenuto del beneficio della sospensione condizionale della pena 2 C
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente della pena e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consignere estensore Alessandro Ranaldi CANCELLERIA DEPOSIT 12 GEN. 2022 oggl.. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 3 alla sospensione condizionale Salerno. Il Presidente Francesco Maria Ciampincesco/Maria