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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/02/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL.
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16159/2024 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA COLLI, 3 10128 TORINO Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CARAMELLO MARGHERITA PAOLA e dall'avv. OCCHINO FRANCESCA
( ) VIA COLLI, 3 10128 TORINO;
in forza di procura in atti. C.F._2
RICORRENTE contro
C.F. senza ministero di difesa. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“all'Ill.mo Tribunale, dichiarare l'interdizione del sig. nato a [...]_1 il 13/10/1939, oggi residente e domiciliato presso la casa di cura Residenza Immacolata Gruppo
Agape, in Giaveno (TO) Via Seminario 43, confermando in capo alla signora n. a Torino Parte_1 il 10 agosto 1968, res Carignano v. B. Alfieri n. 12 (C.F. ) l'incarico di tutore CodiceFiscale_4 provvisorio, da valere sino alla nomina definitiva del Giudice Tutelare;
in via di mero subordine adottare i provvedimenti di protezione ritenuti più opportuni a sensi dell'art. 418 c.c., con ogni conseguenza di legge. Col favore delle spese ed onorari del presente giudizio a carico dell'interdicendo, essendosi rese necessarie nel suo interesse.”
Per il P.M.
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 nonché figlia della parte interdicenda, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi perché affetto da demenza frontotemporale con parkinsonismo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ex art 127 ter c.p.c.
Con le “note scritte” depositate entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva accogliersi la domanda.
***
Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia del sig. tante Controparte_1 la sua mancata costituzione, pur essendo comparsa personalmente all'udienza del 5.12.2024 per il suo esame, ma non costituitasi tramite un difensore.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da demenza Controparte_1 frontotemporale con parkinsonismo, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc3) e che già dal 2017 veniva riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (cfr. CP_ doc.4. .
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. confermando così la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta (cfr. verbale). Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi Controparte_1 molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Ragion per cui si è inoltre resa necessaria la nomina di tutore provvisorio, nella persona di parte ricorrente.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in pagina 2 di 3 ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda d'interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...], il [...] e Controparte_1 dom. in Giaveno TO via Seminario 43 ; Controparte_3 manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/02/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE REL.
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16159/2024 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA COLLI, 3 10128 TORINO Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CARAMELLO MARGHERITA PAOLA e dall'avv. OCCHINO FRANCESCA
( ) VIA COLLI, 3 10128 TORINO;
in forza di procura in atti. C.F._2
RICORRENTE contro
C.F. senza ministero di difesa. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“all'Ill.mo Tribunale, dichiarare l'interdizione del sig. nato a [...]_1 il 13/10/1939, oggi residente e domiciliato presso la casa di cura Residenza Immacolata Gruppo
Agape, in Giaveno (TO) Via Seminario 43, confermando in capo alla signora n. a Torino Parte_1 il 10 agosto 1968, res Carignano v. B. Alfieri n. 12 (C.F. ) l'incarico di tutore CodiceFiscale_4 provvisorio, da valere sino alla nomina definitiva del Giudice Tutelare;
in via di mero subordine adottare i provvedimenti di protezione ritenuti più opportuni a sensi dell'art. 418 c.c., con ogni conseguenza di legge. Col favore delle spese ed onorari del presente giudizio a carico dell'interdicendo, essendosi rese necessarie nel suo interesse.”
Per il P.M.
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 nonché figlia della parte interdicenda, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi perché affetto da demenza frontotemporale con parkinsonismo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ex art 127 ter c.p.c.
Con le “note scritte” depositate entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva accogliersi la domanda.
***
Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia del sig. tante Controparte_1 la sua mancata costituzione, pur essendo comparsa personalmente all'udienza del 5.12.2024 per il suo esame, ma non costituitasi tramite un difensore.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da demenza Controparte_1 frontotemporale con parkinsonismo, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc3) e che già dal 2017 veniva riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (cfr. CP_ doc.4. .
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. confermando così la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta (cfr. verbale). Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi Controparte_1 molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Ragion per cui si è inoltre resa necessaria la nomina di tutore provvisorio, nella persona di parte ricorrente.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in pagina 2 di 3 ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda d'interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...], il [...] e Controparte_1 dom. in Giaveno TO via Seminario 43 ; Controparte_3 manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/02/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3